Vai al contenuto
avvocato.co Sei un avvocato? Iscriviti

Diritto civile

Banche, consumatori e assicurazioni

Mutui, usura e anatocismo, CRIF, ABF, garanzia dei prodotti, recesso, bollette, voli, polizze.

  1. Il mutuo: clausole, tasso, ritardi, contestazioniPrima di firmare (art. 117 TUB: contratto scritto a pena di nullità, con tasso, prezzi e condizioni, oneri di mora; nullità delle clausole che rinviano agli usi o peggiorano le condizioni pubblicizzate, con sostituzione del tasso BOT; il PIES e le informazioni precontrattuali per il credito immobiliare ai consumatori, artt. 120-septies e seguenti; TAEG con tutti i costi, perizia, istruttoria, assicurazioni obbligatorie e facoltative, art. 28 D.L. 1/2012; tasso fisso, variabile con cap, misto; spread e parametro; piano di ammortamento alla francese e all'italiana; ipoteca di primo grado per un importo maggiorato; mutuo fondiario con ipoteca di primo grado e limite di finanziamento fissato dalla Banca d'Italia, art. 38 TUB; fideiussioni e garanti; polizze abbinate), l'usura (L. 108/1996: tasso soglia = TEGM aumentato di un quarto più quattro punti, con differenza massima di otto punti; art. 1815 c. 2 c.c.: interessi usurari nulli e non dovuti; usura originaria e sopravvenuta, interessi di mora, giurisprudenza), l'ammortamento alla francese (Cass. SU 15130/2024: legittimo, senza indeterminatezza né anatocismo se il piano è allegato), i ritardi (interessi di mora nei limiti; art. 40 c. 2 TUB per il fondiario: risoluzione dopo sette ritardi anche non consecutivi tra il 30° e il 180° giorno; art. 120-quinquiesdecies per il credito immobiliare ai consumatori: gestione dei clienti in difficoltà, oneri limitati ai costi, clausola di trasferimento dell'immobile con estinzione del debito, inadempimento a diciotto rate mensili, perito indipendente, eccedenza al consumatore; decadenza dal beneficio del termine, art. 1186 c.c.; segnalazione in Centrale rischi e SIC; fondo di solidarietà per i mutui prima casa con sospensione fino a 18 mesi; rinegoziazione e allungamento; pignoramento), l'estinzione anticipata e la surroga (art. 120-ter: nessuna penale per i mutui delle persone fisiche per casa o attività; art. 120-quater: portabilità senza costi con trasferimento dell'ipoteca e tempi di 30 giorni; rinegoziazione con la stessa banca; art. 125-sexies per il credito al consumo), le modifiche (art. 118: solo con giustificato motivo, preavviso di due mesi, recesso senza spese; mai i tassi nei contratti a tempo determinato), i mutui in valuta (art. 120-quaterdecies: diritto di conversione), le contestazioni (verifica del TAEG e dell'usura con perizia; clausole abusive e trasparenza; reclamo, Arbitro Bancario Finanziario fino a 200.000 euro, mediazione obbligatoria, causa; prescrizione decennale della ripetizione dalla chiusura del rapporto), gli errori (firmare senza il piano e il PIES, polizze inutili, fideiussioni omnibus, ignorare le prime rate in ritardo).
  2. Segnalazione in CRIF e in Centrale rischi: come cancellarlaLe banche dati (SIC privati: CRIF/Eurisc, Experian, CTC, gestiti dal Codice di condotta approvato dal Garante nel 2019, con dati positivi e negativi su prestiti, mutui, carte e richieste; Centrale dei rischi della Banca d'Italia: esposizioni da 30.000 euro e sofferenze da 250 euro, dati mensili, visibilità degli ultimi 36 mesi agli intermediari; Centrale di allarme interbancaria per assegni e carte), il preavviso (art. 125 c. 3 TUB: il finanziatore informa il consumatore la prima volta che segnala informazioni negative e, entro 30 giorni dalla registrazione, dei suoi diritti; art. 5 Codice di condotta: preavviso di almeno 15 giorni con raccomandata, PEC o altro mezzo tracciabile; per la Centrale rischi la Banca d'Italia richiede la comunicazione preventiva della prima segnalazione a sofferenza; senza preavviso la segnalazione è illegittima e va cancellata), che cosa si può segnalare (ritardi e inadempimenti reali, non contestazioni pendenti in buona fede; nei SIC solo dati esatti e aggiornati, art. 125 c. 4; in Centrale rischi la sofferenza richiede la valutazione dell'insolvenza complessiva, non il singolo ritardo, secondo la Circolare 139/1991 e la Cassazione; gli incagli e i past due), i tempi di conservazione (Codice di condotta, art. 7 e allegato: richieste in istruttoria 180 giorni, rifiutate o rinunciate 90 giorni; ritardi fino a 2 rate regolarizzati 12 mesi dalla regolarizzazione; oltre 2 rate 24 mesi; inadempimenti non regolarizzati 36 mesi dalla scadenza del rapporto o dall'ultimo aggiornamento, massimo 60 mesi; dati positivi 60 mesi dalla cessazione; Centrale rischi: storico degli ultimi 36 mesi, con la sofferenza che resta visibile finché non è estinta e poi per il periodo), i diritti (accesso gratuito ai propri dati presso ogni SIC e alla Centrale rischi tramite il servizio online della Banca d'Italia; rettifica, integrazione, cancellazione, art. 15-17 GDPR; annotazione della contestazione; il pagato dopo un saldo e stralcio segnalato come «regolarizzato» o «transatto» e i tempi), come si cancella (reclamo al finanziatore con prova del pagamento o del difetto di preavviso; richiesta al gestore del SIC; reclamo al Garante o ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, che decide entro pochi mesi e ordina la cancellazione; ricorso d'urgenza al tribunale, art. 700 c.p.c., per i danni imminenti; nessuna cancellazione anticipata a pagamento: le società che la promettono vendono nulla), il risarcimento (danno patrimoniale per il credito negato o più caro e danno non patrimoniale alla reputazione economica, riconosciuto dalla giurisprudenza anche in via equitativa; art. 82 GDPR; prova del nesso), la prevenzione (pagare entro i termini di grazia, contestare per iscritto prima della scadenza, chiedere la rateizzazione, controllare i propri dati prima di chiedere un mutuo).
  3. L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF): il ricorso senza avvocatoChe cosa è (art. 128-bis TUB: sistema stragiudiziale a cui banche, intermediari finanziari, istituti di pagamento e di moneta elettronica devono aderire; disciplina del CICR e disposizioni della Banca d'Italia; sette collegi territoriali; segreteria tecnica presso la Banca d'Italia), che cosa si può chiedere (controversie su operazioni e servizi bancari e finanziari: conti correnti, mutui, finanziamenti, cessione del quinto e credito al consumo, carte e pagamenti, phishing e operazioni non autorizzate, portabilità, segnalazioni in Centrale rischi e SIC, usura e anatocismo, estinzione anticipata e restituzione dei costi, trasparenza; somme fino a 200.000 euro, senza limite per l'accertamento di diritti e obblighi; controversie sorte nei sei anni precedenti il ricorso; esclusi i servizi di investimento, di competenza dell'ACF, e le assicurazioni, dell'AAS; esclusi i rapporti già in causa o in mediazione, salvo che il giudice non abbia deciso), la procedura (reclamo scritto all'ufficio reclami dell'intermediario, risposta entro 60 giorni o 15 giornate operative per i servizi di pagamento; ricorso online sul portale ABF entro 12 mesi dal reclamo, con 20 euro di contributo, rimborsati dall'intermediario se il ricorso è accolto anche in parte; nessun avvocato necessario, possibile rappresentante o associazione; documenti: reclamo, risposta, contratto, estratti, corrispondenza; controdeduzioni dell'intermediario; eventuali repliche; decisione del collegio entro 90 giorni dal completamento del fascicolo, in media circa quattro mesi; comunicazione alle parti e pubblicazione), gli effetti (decisione non vincolante ma eseguita nella grande maggioranza dei casi; inadempimento pubblicato sul sito dell'ABF e sui giornali a spese dell'intermediario; nessuna preclusione alla causa; il ricorso assolve la condizione di procedibilità della mediazione per le controversie bancarie, art. 5 c. 1-bis D.Lgs. 28/2010; prescrizione), come si scrive (fatti in ordine, richiesta precisa e quantificata, norme e orientamenti dei collegi, documenti numerati; il ruolo delle decisioni pubblicate e del collegio di coordinamento), i casi frequenti (rimborso delle operazioni non autorizzate e phishing; estinzione anticipata della cessione del quinto e restituzione dei costi non maturati, sentenza Lexitor; cancellazione di segnalazioni illegittime; interessi e commissioni non pattuiti; mutui con tassi e piani contestati; chiusura del conto), i limiti (niente istruttoria orale né testimoni, solo documenti; niente risarcimento di danni non documentati; l'intermediario può rifiutare di eseguire; per gli importi alti o le questioni complesse resta il giudice).
  4. La garanzia legale di 2 anni sui prodottiA chi si applica (art. 128: vendite, permute, somministrazioni e appalti di beni da fabbricare tra un venditore professionista e un consumatore persona fisica; beni mobili anche usati, beni con elementi digitali, animali; esclusi i beni venduti tra privati o tra imprese, regolati dagli artt. 1490-1497 c.c., i beni all'asta giudiziaria, acqua e gas non confezionati), il difetto di conformità (art. 129: requisiti soggettivi del contratto e oggettivi di qualità, quantità, durabilità, sicurezza, accessori, imballaggio, aggiornamenti; art. 130 installazione errata; art. 131 aggiornamenti per i beni digitali; non è difetto ciò che il consumatore conosceva e ha accettato espressamente), la durata (art. 133: due anni dalla consegna; beni usati riducibili a un anno per accordo; prescrizione dell'azione in 26 mesi dalla consegna, salvo dolo del venditore; niente più denuncia entro due mesi dalla scoperta, abolita dal 2022), l'onere della prova (art. 135: difetto manifestato entro un anno presunto esistente alla consegna, salvo incompatibilità con la natura del bene o del difetto; dopo, prova a carico del consumatore con perizia), i rimedi (art. 135-bis: primo livello riparazione o sostituzione a scelta del consumatore, salvo impossibilità o costi sproporzionati; art. 135-ter: senza spese, in tempo congruo, senza notevoli inconvenienti, con rimozione e reinstallazione comprese, nessun pagamento per l'uso; secondo livello riduzione proporzionale del prezzo o risoluzione, quando il venditore non ripara o non sostituisce, rifiuta, il difetto ricompare, è grave o il venditore fa capire che non provvederà; art. 135-quater: risoluzione con dichiarazione al venditore, restituzione a spese sue e rimborso; niente risoluzione per difetti lievi, con prova a carico del venditore; sospensione del pagamento), le garanzie convenzionali (art. 135-quinquies: vincolano chi le offre nei termini della dichiarazione e della pubblicità; la garanzia del produttore non tocca la legale; le estensioni a pagamento), il regresso e i patti (art. 134 regresso del venditore sul produttore; art. 135-sexies nullità dei patti che limitano i diritti prima della comunicazione del difetto; art. 135-septies risarcimento del danno secondo il codice civile), come si esercita (comunicazione scritta al venditore con prova d'acquisto, PEC o raccomandata, descrizione del difetto e rimedio scelto; scontrino o estratto conto; il negozio non può rinviare al produttore; termini congrui secondo il bene, 15-30 giorni come prassi; assistenza autorizzata; acquisti online e marketplace; conciliazione paritetica, ADR, giudice di pace fino a 10.000 euro senza avvocato sotto 1.100; segnalazione all'AGCM per pratiche scorrette), le differenze (garanzia tra privati e tra imprese: 8 giorni per la denuncia e 1 anno di prescrizione, art. 1495 c.c.; beni immobili; contenuti e servizi digitali, artt. 135-octies e seguenti).