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GuidaDiritto civile · Debiti, crediti e pignoramenti

Il pignoramento mobiliare in casa e in azienda

È il pignoramento più temuto e, in pratica, il meno redditizio: l'ufficiale giudiziario entra in casa o in negozio, anche aprendo le porte con la forza pubblica, e mette sotto sequestro i beni di più facile vendita, ma la legge protegge l'essenziale e i mobili usati valgono poco all'asta. Ecco che cosa può prendere, che cosa no, come si svolge la vendita e come si difende chi subisce il pignoramento, o il familiare i cui beni vengono presi per errore.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Con titolo e precetto scaduto l'ufficiale giudiziario entra in casa o in azienda, anche con fabbro e forza pubblica, dalle 7 alle 21 nei giorni feriali (artt. 513, 519 c.p.c.).
  • Prende i beni di più facile vendita fino a 1,5 volte il credito, preferendo contanti e preziosi (art. 517); verbale con foto e stima (art. 518).
  • Impignorabili: letti, tavolo e sedie, armadi, frigorifero, lavatrice, fornelli, vestiti, cibo per un mese, animali da compagnia (art. 514); strumenti di lavoro solo entro un quinto (art. 515).
  • Vendita: istanza in 45 giorni (art. 497), IVG ritira i beni, massimo tre tentativi con ribassi in sei mesi (art. 532); auto da consegnare all'IVG in 10 giorni (art. 521-bis).
  • Difese: conversione (1/6 + 48 rate), opposizioni ex artt. 615, 617 (20 giorni), 619 per i beni di terzi (prova documentale, non testimoni: art. 621).

Che cosa può prendere e che cosa no

Art. 517 c.p.c. — Scelta delle cose da pignorare

«Il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato aumentato della metà. In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve preferire il denaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione».

BeniPignorabili?Norma
Contanti, gioielli, orologi di valore, titoliSì, per primi; consegnati in cancelleriaArtt. 517, 520
Letti, tavolo da pranzo e sedie, armadi, cassettoni, frigorifero, lavatrice, stufe, fornelli, utensili di casaNo, se indispensabili alla famiglia (salvo mobili di rilevante valore o antiquariato, tranne i letti)Art. 514 n. 2
Vestiti, biancheria, anello nuziale, cibo e combustibile per un meseNoArt. 514 n. 2-3
Animali da compagnia e di assistenzaNoArt. 514 n. 6-bis, 6-ter
Televisore, computer domestico, elettrodomestici non elencati, arredi di pregio, quadri, collezioniArt. 517
Strumenti, oggetti e libri indispensabili al lavoro autonomoSolo entro un quinto e solo se gli altri beni non bastano; nessun limite per società e attività a prevalenza di capitaleArt. 515 c. 3
Merce in magazzino, macchinari, arredi di negozio (impresa)Artt. 513, 517
Auto, moto, rimorchiSì, con notifica e trascrizione al PRA e consegna all'IVG in 10 giorniArt. 521-bis
Beni di terzi in casa del debitorePignorabili di fatto; il terzo si oppone prima della vendita, con documenti (niente testimoni, salvo verosimiglianza per professione o commercio)Artt. 619, 621
Beni in luoghi di terziSolo con decreto del giudice o se il terzo li esibisceArt. 513 c. 3-4

L'ufficiale giudiziario ha un potere di scelta guidato da un criterio di efficienza: beni di pronta liquidazione, entro il valore del credito più la metà, e prima di tutto denaro e preziosi. Nella pratica la stima approssimativa dei mobili usati è bassa e la loro vendita all'istituto vendite giudiziarie produce cifre modeste; la procedura è quindi frequente contro le imprese (merce, macchinari, arredi) e come strumento di pressione contro i privati. Il debitore, all'accesso, è tenuto a indicare beni ulteriori se quelli trovati non bastano e risponde penalmente delle dichiarazioni false (art. 492); dopo il pignoramento è di regola custode dei beni, che restano in casa ma non possono essere usati senza autorizzazione né spostati, e la loro sottrazione è reato (art. 388 c.p.). Il quadro delle altre forme di espropriazione, spesso più efficaci, è nelle guide sul pignoramento dello stipendio, del conto corrente e della casa; per i crediti dell'agente della riscossione valgono regole in parte diverse.

Come si svolge

  1. Titolo e precetto: notificato il precetto, dopo 10 giorni e entro 90 il creditore chiede all'ufficiale giudiziario il pignoramento; può prima far cercare i beni con l'accesso alle banche dati (art. 492-bis).
  2. Accesso e verbale: ricerca in casa, in azienda, sulla persona; ingiunzione di non sottrarre i beni, invito a dichiarare residenza o PEC e avvertimento sulla conversione; descrizione con foto o video e stima, eventualmente con un esperto entro 30 giorni (art. 518); contanti e preziosi in cancelleria, il resto in custodia al debitore o trasportato (artt. 520-521).
  3. Istanza di vendita: non prima di 10 giorni (art. 501) ed entro 45 dal pignoramento (art. 497), altrimenti il pignoramento perde efficacia; con l'istanza il giudice nomina custode l'IVG, che ritira i beni entro 30 giorni anche con la forza pubblica (art. 521 c. 5); udienza con le parti e opposizioni agli atti a pena di decadenza (art. 530).
  4. Vendita: tramite l'IVG o altro commissionario, con prezzo minimo, massimo tre tentativi con ribassi e termine finale di sei mesi (art. 532); in caso di incanto, nuovo incanto con ribasso di un quinto (art. 538); se non si vende e nessuno chiede l'assegnazione, chiusura anticipata; distribuzione del ricavato dopo le spese.
  5. Difese del debitore e dei terzi: conversione (art. 495), opposizioni ex artt. 615 e 617, riduzione ex art. 496, opposizione di terzo ex art. 619 con il limite della prova testimoniale dell'art. 621, sovraindebitamento per chi non può pagare nulla.

Un'avvertenza sulla competenza: il tribunale del luogo in cui si trovano i beni resta il giudice dell'esecuzione mobiliare; il trasferimento al giudice di pace previsto dalla riforma della magistratura onoraria (art. 27 D.Lgs. 116/2017) è stato rinviato più volte e, da ultimo, al 31 ottobre 2027 dal D.L. 100/2026. Per l'auto la via ordinaria è quella dell'art. 521-bis, con il rischio, per chi non consegna il veicolo entro dieci giorni, del ritiro della carta di circolazione da parte della polizia che lo trova in circolazione. Chi ha ricevuto il precetto e sa di non poter pagare dovrebbe considerare in anticipo il sovraindebitamento, che ferma le esecuzioni, e verificare se i beni di valore in casa hanno documenti che ne provino l'appartenenza a terzi.

Domande frequenti

L'ufficiale giudiziario può entrare in casa mia se non apro?

Sì. Con il titolo esecutivo e il precetto scaduto può ricercare i beni nella casa e negli altri luoghi che le appartengono, e quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti o vincere la resistenza sua o di terzi provvede «secondo le circostanze», chiedendo se occorre l'assistenza della forza pubblica e, in pratica, di un fabbro (art. 513 c.p.c.). L'accesso non può avvenire nei giorni festivi né prima delle 7 o dopo le 21, salvo autorizzazione del giudice (art. 519), e non richiede un preavviso, anche se molti ufficiali lasciano un avviso di passaggio. Rifiutare l'apertura non blocca nulla e aggiunge le spese dell'intervento; sottrarre o nascondere i beni dopo il pignoramento è reato (art. 388 c.p.). Durante l'accesso conviene indicare i beni non suoi (con le prove), far verbalizzare l'impignorabilità dei beni essenziali e chiedere che i beni restino in custodia a lei.

Che cosa non possono portarmi via?

L'art. 514 c.p.c. elenca i beni assolutamente impignorabili: l'anello nuziale, i vestiti e la biancheria, i letti, il tavolo da pranzo con le sedie, gli armadi, i cassettoni, il frigorifero, la lavatrice, le stufe e i fornelli, gli utensili di casa e di cucina con un mobile che li contenga, in quanto indispensabili a lei e ai familiari conviventi (esclusi però i mobili di rilevante valore o d'antiquariato, tranne i letti); il cibo e il combustibile per un mese; le decorazioni, le lettere e gli scritti di famiglia; dal 2022 anche gli animali da compagnia e quelli di assistenza. Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili al lavoro autonomo si possono pignorare solo nel limite di un quinto e solo se gli altri beni non bastano (art. 515), ma il limite non vale per le società né per le attività a prevalenza di capitale. Tutto il resto è pignorabile: televisori, computer, gioielli, quadri, mobili di pregio, l'auto, la merce e i macchinari dell'impresa. L'ufficiale sceglie comunque i beni di più facile vendita fino a una volta e mezzo il credito, preferendo contanti e preziosi (art. 517).

Hanno pignorato in casa mia beni che sono di mio marito e della mia figlia convivente: che cosa possiamo fare?

Il terzo che afferma di essere proprietario dei beni pignorati propone l'opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.) davanti al giudice dell'esecuzione, prima della vendita, chiedendo anche la sospensione. Il problema è la prova: chi si oppone non può provare con testimoni il proprio diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell'azienda del debitore, salvo che il diritto sia reso verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore (art. 621); servono quindi documenti di data certa: fatture, scontrini intestati, contratti registrati, estratti conto che mostrano il pagamento, la dichiarazione di successione. Per i beni in comunione legale tra coniugi il pignoramento per un debito personale colpisce il bene intero, con il diritto del coniuge non debitore alla metà del ricavato secondo la giurisprudenza. Se l'opposizione è tardiva o le prove mancano, i beni vengono venduti; conviene quindi conservare i documenti d'acquisto dei beni di valore e, durante l'accesso, dichiarare subito a verbale a chi appartengono.

Il pignoramento mobiliare conviene al creditore? E come lo evito?

Raramente: i mobili usati si vendono a una frazione del valore, le spese di accesso, custodia, trasporto all'istituto vendite giudiziarie e vendita sono anticipate dal creditore e spesso superano il ricavato, e la vendita si chiude dopo al massimo tre tentativi con ribassi in sei mesi, dopo i quali il giudice chiude la procedura se nessuno chiede l'assegnazione (art. 532). Per questo il pignoramento in casa viene usato come pressione o quando mancano stipendio, conto e immobili, mentre in azienda può colpire merce e macchinari di valore e bloccare l'attività. Il debitore lo evita pagando nei dieci giorni del precetto o accordandosi; dopo il pignoramento può chiedere la conversione (art. 495: sostituire i beni con il denaro, depositando un sesto e pagando il resto fino a 48 rate mensili), contestare il diritto del creditore o l'impignorabilità con l'opposizione all'esecuzione (art. 615), i vizi degli atti entro 20 giorni con l'opposizione agli atti (art. 617), o chiedere la riduzione se il pignoramento è eccessivo (art. 496). Se l'istanza di vendita non arriva entro 45 giorni, il pignoramento perde efficacia (art. 497).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Debiti, crediti e pignoramentiL'atto di precetto: gli ultimi 10 giorniChe cos'è (art. 480 c.p.c.: intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non inferiore a 10 giorni, con l'avvertimento che in mancanza si procederà a esecuzione forzata; contenuto a pena di nullità: parti, data di notifica del titolo o sua trascrizione integrale per cambiali, assegni e scritture private autenticate, avvertimento sulla possibilità di rimediare al sovraindebitamento con un organismo di composizione della crisi, indicazione del giudice competente per l'esecuzione, residenza o domicilio o PEC dell'istante; sottoscrizione ex art. 125 e notifica alla parte personalmente; art. 479: preceduto o accompagnato dalla notifica del titolo in copia attestata conforme; titoli esecutivi ex art. 474: sentenze e provvedimenti esecutivi, decreto ingiuntivo esecutivo, ordinanze, verbali di conciliazione, scritture private autenticate per somme di denaro, cambiali e assegni, atti notarili; per il rilascio di immobili solo sentenze e atti pubblici), i tempi (art. 482: nessuna esecuzione prima del termine e comunque prima di 10 giorni dalla notifica, salvo autorizzazione del presidente del tribunale per pericolo nel ritardo con o senza cauzione; art. 481: il precetto diventa inefficace se l'esecuzione non inizia entro 90 giorni dalla notifica, con termine sospeso dall'opposizione; il creditore può rinnovarlo; precetto in rinnovazione), le somme (capitale del titolo, interessi legali o convenzionali maturati, spese della sentenza o del decreto, spese di notifica del titolo e del precetto, compenso dell'avvocato per il precetto secondo i parametri forensi; errori frequenti: interessi anatocistici, doppie spese, importi già pagati; il precetto per somma maggiore è opponibile per la parte eccedente), come si contesta (art. 615 c. 1: opposizione all'esecuzione con citazione davanti al giudice competente per materia, valore e territorio quando si contesta il diritto di procedere, per pagamento, prescrizione, compensazione, transazione, nullità o inefficacia del titolo, impignorabilità; sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per gravi motivi su istanza; art. 617: opposizione agli atti esecutivi per i vizi formali del titolo o del precetto entro 20 giorni perentori dalla notifica, davanti al giudice indicato nel precetto; dopo l'inizio dell'esecuzione, ricorso al giudice dell'esecuzione; opposizione e sovraindebitamento), che cosa fare nei 10 giorni (verificare il titolo e la notifica, ricalcolare gli importi, chiedere copia degli atti, proporre un piano di rientro scritto con rinuncia al pignoramento, pagare con quietanza liberatoria, valutare l'opposizione con sospensiva, attivare la procedura di sovraindebitamento con le misure protettive), che cosa segue (pignoramento presso terzi di conto e stipendio, mobiliare, immobiliare con trascrizione; spese che crescono; conversione del pignoramento).
  • Debiti, crediti e pignoramentiLa conversione del pignoramento: salvare la casa pagando a rateLa conversione (art. 495 c.p.c.: prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione, artt. 530, 552 e 569, il debitore chiede di sostituire ai beni o crediti pignorati una somma pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti per capitale, interessi e spese; con l'istanza deve depositare in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore a un sesto del credito pignorante e dei crediti intervenuti, dedotti i versamenti già fatti e documentati; deposito su conto indicato dal giudice; il giudice determina la somma con ordinanza dopo l'udienza da tenersi entro 30 giorni dal deposito; per immobili e mobili, con giustificati motivi, rateizzazione mensile fino a 48 mesi con interessi scalari al tasso convenzionale o legale; ogni sei mesi distribuzione ai creditori; omesso versamento della somma o ritardo di oltre 30 giorni anche su una sola rata = le somme versate entrano nei beni pignorati e il giudice dispone senza indugio la vendita; con l'ordinanza i beni sono liberati dal pignoramento al versamento dell'intera somma; una sola istanza a pena di inammissibilità; regime del D.L. 135/2018 per le esecuzioni iniziate dopo il 13 febbraio 2019), quando conviene (immobile di valore superiore al debito; creditori intervenuti limitati; capacità di pagare rate sostenibili; alternative: riduzione del pignoramento ex art. 496 se i beni eccedono il credito, accordo con il creditore e rinuncia agli atti ex art. 629, saldo e stralcio, vendita privata autorizzata, sovraindebitamento con misure protettive), come si presenta (istanza al giudice dell'esecuzione tramite avvocato, con il conteggio del credito pignorante e degli intervenuti, la prova dei pagamenti, l'attestazione del deposito del sesto, i giustificati motivi per le rate, reddito e capacità di pagamento; il creditore può contestare il conteggio; l'ordinanza indica importo, numero e scadenze delle rate e il conto; l'ordinanza è opponibile ex art. 617), gli effetti (sospensione della vendita, bene che resta nella disponibilità del debitore, custodia, interessi che maturano, spese di procedura comprese, distribuzione semestrale; al saldo cancellazione della trascrizione del pignoramento; decadenza automatica e vendita con le somme versate acquisite alla procedura), errori da evitare (istanza tardiva dopo l'ordinanza di vendita, deposito insufficiente, conteggio che dimentica gli intervenuti, rate non sostenibili, ritardi oltre 30 giorni, seconda istanza inammissibile).
  • Debiti, crediti e pignoramentiOpposizione all'esecuzione e agli atti esecutiviL'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.: contesta il diritto della parte istante a procedere; c. 1: prima dell'inizio dell'esecuzione, opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia, valore e territorio, con sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per gravi motivi, anche parziale; c. 2: dopo l'inizio, ricorso al giudice dell'esecuzione, anche per l'impignorabilità dei beni; nell'espropriazione inammissibile dopo l'ordinanza di vendita o assegnazione salvo fatti sopravvenuti o impossibilità incolpevole, D.L. 59/2016; motivi: inesistenza o nullità del titolo, pagamento, compensazione, transazione, prescrizione, difetto di legittimazione, condizioni non avverate, beni impignorabili ex artt. 514-515 e 545, per il titolo giudiziale solo fatti successivi alla formazione del titolo; ammessa contro il pignoramento fiscale entro i limiti dell'art. 57 D.P.R. 602/1973), l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617: regolarità formale del titolo e del precetto, con citazione davanti al giudice indicato nel precetto entro 20 giorni perentori dalla notifica; dopo l'inizio dell'esecuzione, ricorso al giudice dell'esecuzione entro 20 giorni dal primo atto se riguarda titolo o precetto, o dall'atto compiuto: notifica, pignoramento, ordinanza di vendita, aggiudicazione, decreto di trasferimento, distribuzione; c. 2: vizi non deducibili prima; art. 512: controversie in sede di distribuzione decise con ordinanza impugnabile ex art. 617; art. 628: l'opposizione agli atti sospende il termine di efficacia del pignoramento), l'opposizione di terzo (art. 619: il terzo che pretende la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati, con ricorso al GE prima della vendita o assegnazione; accordo in udienza o giudizio di merito; limiti alla prova testimoniale per i mobili nella casa o nell'azienda del debitore, art. 621; art. 620: se il GE non sospende la vendita o l'opposizione è proposta dopo, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata; coniuge, familiari, comodatario, fornitore con riserva di proprietà), la procedura (art. 616 e 618: il GE fissa con decreto l'udienza e il termine per la notifica del ricorso, dà i provvedimenti urgenti; all'udienza provvede con ordinanza sui provvedimenti indilazionabili o sospende; fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, con iscrizione a ruolo e termini a comparire dimezzati, o rimette al giudice competente; la causa di merito sull'opposizione all'esecuzione si decide con sentenza appellabile; quella sugli atti con sentenza non impugnabile, ricorribile solo in cassazione ex art. 111 Cost.; rito del lavoro per le materie di lavoro, art. 618-bis; art. 624: sospensione del processo esecutivo per gravi motivi su istanza, con o senza cauzione, ordinanza reclamabile al collegio ex art. 669-terdecies; se la sospensione non è reclamata o è confermata e il merito non è introdotto nel termine, il GE dichiara l'estinzione e cancella la trascrizione del pignoramento; art. 623: la sospensione solo dal GE o dal giudice dell'impugnazione del titolo; art. 625: decreto urgente inaudita altera parte; art. 627: riassunzione del processo esecutivo entro il termine fissato e comunque entro 6 mesi dal giudicato di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d'appello che rigetta; art. 624-bis: sospensione concordata fino a 24 mesi su istanza di tutti i creditori con titolo), errori tipici (opposizione agli atti oltre i 20 giorni; motivi di merito contro un titolo giudiziale già passato in giudicato, che andavano fatti valere nel giudizio; mancata introduzione del merito nel termine; opposizione all'esecuzione dopo la vendita; confusione tra i due rimedi, che si possono cumulare in via subordinata), costi (contributo unificato secondo il valore, ridotto per gli atti; spese a carico del soccombente; nessuna sospensione automatica), rapporti con il sovraindebitamento, la conversione e la riduzione del pignoramento.
  • Debiti, crediti e pignoramentiIl pignoramento dello stipendio e della pensione: i limitiUn quinto dello stipendio, minimo impignorabile della pensione, somme sul conto (triplo dell'assegno sociale), cumulo, limiti del fisco (1/10, 1/7, 1/5), TFR, procedura presso terzi, difese.
  • Debiti, crediti e pignoramentiIl pignoramento del conto correntePresupposti (titolo esecutivo, precetto, 10 giorni), notifica alla banca e al debitore, blocco nei limiti del credito aumentato (art. 546), somme impignorabili: stipendio e pensione già accreditati oltre il triplo dell'assegno sociale, accrediti successivi nei limiti del quinto e del minimo pensionistico, conto cointestato, dichiarazione della banca in 10 giorni, iscrizione a ruolo e avviso, udienza e ordinanza di assegnazione, pignoramento dell'Agente della riscossione (72-bis, 60 giorni, 1/10-1/7-1/5), opposizioni (615, 617), inefficacia parziale rilevabile d'ufficio, conversione (495), rateizzazione, sovraindebitamento.
  • Debiti, crediti e pignoramentiIl pignoramento della casa: dalla notifica alla vendita all'astaPrima del pignoramento (titolo esecutivo: sentenza, decreto ingiuntivo, mutuo notarile, cambiale; precetto e 10 giorni; ipoteca), l'atto di pignoramento (notifica al debitore con ingiunzione e avvertimenti dell'art. 492, trascrizione nei registri immobiliari, art. 555; iscrizione a ruolo del creditore entro 15 giorni a pena di inefficacia, art. 557; custodia: il debitore resta nella casa fino al decreto di trasferimento, art. 560, ma non può affittarla e deve consentire le visite), l'istanza di vendita (tra 10 e 45 giorni dal pignoramento, artt. 497 e 501, con la documentazione ipocatastale ventennale o la certificazione notarile; intervento degli altri creditori), la stima (nomina dell'esperto entro 15 giorni, valore di mercato con le detrazioni dell'art. 568; udienza entro 90 giorni, dove si propongono a pena di decadenza le opposizioni agli atti), l'ordinanza di vendita (art. 569: prezzo base, offerta minima non inferiore ai tre quarti, termine 90-120 giorni per le offerte, cauzione del 10%, versamento del prezzo entro 120 giorni; delega a notaio, avvocato o commercialista, art. 591-bis, con almeno tre esperimenti in un anno), la vendita (offerte in busta chiusa, gara al rialzo, art. 571-573; offerta al prezzo base sempre accolta, offerta fino a un quarto in meno accolta se non c'è seria possibilità di prezzo migliore, art. 572; asta deserta: nuovo esperimento con ribasso fino a un quarto e, dopo il quarto tentativo, fino alla metà, art. 591; assegnazione ai creditori), dopo l'aggiudicazione (versamento del prezzo, anche con mutuo; decreto di trasferimento che cancella pignoramento e ipoteche e vale come titolo per il rilascio, art. 586; liberazione ad opera del custode; progetto di distribuzione ai creditori secondo le cause di prelazione, art. 596), come difendersi (pagare o accordarsi prima della vendita; conversione del pignoramento con deposito di un sesto e fino a 48 rate mensili, art. 495; opposizione all'esecuzione e agli atti, artt. 615 e 617; vendita privata concordata; saldo e stralcio con il creditore; procedure di sovraindebitamento con sospensione delle aste; contestazione della stima), i limiti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (art. 76 D.P.R. 602/1973: mai la prima casa se unico immobile non di lusso con residenza; altri immobili solo sopra 120.000 euro dopo sei mesi dall'ipoteca; ipoteca da 20.000 euro con preavviso di 30 giorni, art. 77), i tempi (dalla trascrizione alla vendita 2-4 anni in media), che cosa succede al mutuo e agli altri debiti (il ricavato va prima ai creditori ipotecari; il debito residuo resta).
  • Cartelle e riscossioneIl pignoramento dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione: conto, stipendio, pensione, casa, autoQuando può iniziare (cartella notificata e 60 giorni scaduti, art. 50; avviso di intimazione con 5 giorni se è passato più di un anno; per i debiti fino a 1.000 euro comunicazione di dettaglio e attesa di 120 giorni, art. 1 c. 544 L. 228/2012 fino al 2026; sospensione per rateizzazione, ricorso con sospensiva, sospensione legale a domanda), il pignoramento presso terzi (art. 72-bis: ordine diretto alla banca, al datore, al cliente di pagare all'Agenzia entro 60 giorni, senza udienza; esclusi i crediti pensionistici, che seguono la via ordinaria; inottemperanza del terzo), stipendio e pensione (art. 72-ter: un decimo fino a 2.500 euro, un settimo da 2.500 a 5.000, un quinto oltre; pensione impignorabile fino al doppio dell'assegno sociale, minimo 1.000 euro, art. 545 c. 7 c.p.c.; sul conto l'ultimo stipendio o pensione accreditati restano liberi, art. 72-ter c. 2-bis, e le somme precedenti oltre il triplo dell'assegno sociale, art. 545 c. 8), gli immobili (art. 76: nessuna espropriazione sull'unico immobile adibito ad abitazione con residenza, non di lusso; altri immobili solo se il debito supera 120.000 euro, dopo ipoteca da almeno sei mesi, e se il valore netto lo consente; art. 77: ipoteca da 20.000 euro con preavviso di 30 giorni; vendita all'incanto gestita dall'Agenzia senza autorizzazione del giudice, art. 52; vendita diretta dal debitore con il consenso dell'Agenzia), i beni mobili (art. 62: beni strumentali pignorabili solo per un quinto e con custodia al debitore; art. 86: fermo dei veicoli con preavviso di 30 giorni, escluso il bene strumentale; beni impignorabili del c.p.c.), come difendersi (verifica della notifica della cartella e della prescrizione; rateizzazione fino a 84 rate senza documenti sotto 120.000 euro nel 2025-2026, 96 nel 2027-2028, fino a 120 con prova della difficoltà, art. 19, con decadenza dopo 8 rate non pagate; sospensione legale entro 60 giorni per pagamento, sgravio, prescrizione, sentenza; rottamazioni; sovraindebitamento), le opposizioni (art. 57: esclusa l'opposizione all'esecuzione salvo pignorabilità, riaperta dalla Corte costituzionale 114/2018 per i fatti successivi alla cartella; esclusa quella agli atti su notifica e regolarità del titolo; giudice tributario per i vizi della cartella e per il pignoramento come primo atto conosciuto, Cass. SU 13913/2017; giudice ordinario per i vizi dell'esecuzione), i contributi INPS e le multe (stesse regole; opposizioni davanti al giudice del lavoro o al giudice di pace).
  • SovraindebitamentoIl sovraindebitamento: le procedure per chi non riesce più a pagareChi può accedere (art. 2 c. 1 lett. c: consumatore, professionista, imprenditore minore sotto 300.000 di attivo, 200.000 di ricavi e 500.000 di debiti, imprenditore agricolo, start-up innovativa, ogni debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, compresi ex imprenditori cancellati da oltre un anno e soci illimitatamente responsabili; procedure familiari, art. 66), l'OCC (organismo di composizione della crisi iscritto al registro del Ministero, o professionista nominato dal tribunale; raccoglie i documenti, redige la relazione su cause, diligenza e attendibilità, accede alle banche dati; compensi regolamentati; l'avvocato non è obbligatorio nella ristrutturazione, art. 68), la ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67: piano a contenuto libero con pagamento anche parziale, falcidia della cessione del quinto, privilegiati pagabili al valore di liquidazione con moratoria fino a due anni, mutuo sulla casa che prosegue; nessun voto; misure protettive dal decreto di apertura, art. 70; omologazione con sentenza anche contro il creditore dissenziente se non riceve meno della liquidazione; esclusi chi ha esdebitazione nei 5 anni, due esdebitazioni o colpa grave, malafede, frode, art. 69; il creditore che ha finanziato in modo irresponsabile non può contestare la convenienza; esecuzione con vigilanza dell'OCC, art. 71; revoca per frode o inadempimento), il concordato minore (art. 74: per professionisti, imprese minori e agricole se prosegue l'attività, altrimenti con risorse esterne apprezzabili; classi; voto dei creditori con la maggioranza dei crediti, art. 79; omologazione anche senza l'adesione del fisco quando determinante e conveniente, art. 80; misure protettive), la liquidazione controllata (art. 268: su domanda del debitore o del creditore per debiti scaduti da almeno 50.000 euro, non se l'OCC attesta che non c'è attivo; sentenza, liquidatore, elenco dei creditori, inventario e programma in 90 giorni, art. 270-272; dura tre anni e comprende i beni sopravvenuti fino all'esdebitazione; stipendio e pensione nei limiti del mantenimento; esdebitazione di diritto alla chiusura o dopo tre anni, art. 282), l'esdebitazione dell'incapiente (art. 283: persona fisica meritevole senza alcuna utilità, anche con reddito fino all'assegno sociale aumentato della metà per la scala ISEE; una sola volta; domanda tramite OCC con relazione anche sul merito creditizio del finanziatore; obbligo per tre anni di dichiarare ogni anno le utilità sopravvenute, sulle quali i creditori possono agire, art. 283 c. 7 e 9), i debiti (tutti, compresi fiscali e contributivi con transazione, sanzioni, mutui; esclusi dall'esdebitazione alimenti, danni da illecito e sanzioni penali; i garanti restano obbligati), gli effetti (sospensione di pignoramenti e cessioni del quinto, blocco degli interessi, cancellazione delle segnalazioni dopo l'esecuzione, casellario e conseguenze sull'accesso al credito), costi e tempi (compenso dell'OCC in percentuale sull'attivo e sul passivo con minimi, gratuito patrocinio ammesso; 6-12 mesi per l'omologazione; l'importanza dell'assistenza legale), gli errori da evitare (nuovi debiti in pendenza, atti dispositivi non dichiarati, dichiarazioni incomplete che integrano frode, ritardo nel presentare la domanda).