In breve
- Pignoramento: atto notificato e trascritto al PRA, consegna dell'auto all'istituto vendite giudiziarie entro dieci giorni, poi la vendita.
- Dopo i dieci giorni la polizia che trova l'auto in circolazione ritira il libretto e la porta all'IVG.
- Auto da lavoro: pignorabile solo nei limiti di un quinto, se gli altri beni non bastano.
- Fermo dell'Agenzia riscossione: l'auto resta al proprietario ma non può circolare.
- Difese: pagamento, conversione del pignoramento, opposizioni, strumentalità del veicolo.
Il pignoramento dell'auto da parte del creditore
«Oltre che con le forme previste dall'articolo 518, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere eseguito anche mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492. Il pignoramento contiene altresì l'intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie [...].»
Il creditore che ha un titolo esecutivo, una sentenza, un decreto ingiuntivo esecutivo, un assegno o una cambiale, e ha notificato il precetto, può pignorare l'auto in due modi. Il primo è il pignoramento mobiliare classico, con l'ufficiale giudiziario che trova il veicolo; il secondo, più usato, è quello dell'art. 521-bis: un atto notificato al debitore e trascritto al PRA, che non richiede di sapere dove si trova l'auto. Con il pignoramento il debitore diventa custode del veicolo, senza compenso, e deve consegnarlo con i documenti all'istituto vendite giudiziarie entro dieci giorni. Se non lo fa, la polizia che trova il veicolo in circolazione ritira la carta di circolazione e lo porta all'istituto più vicino.
| Passaggio | Termine |
|---|---|
| Consegna del veicolo e dei documenti all'istituto vendite giudiziarie | 10 giorni dalla notifica del pignoramento |
| Iscrizione a ruolo del procedimento da parte del creditore, con titolo, precetto, pignoramento e nota di trascrizione | 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta consegna, a pena di inefficacia |
| Istanza di vendita o di assegnazione | 45 giorni dall'iscrizione a ruolo |
Il veicolo viene poi venduto dall'istituto vendite giudiziarie e il ricavato va al creditore. Il debitore che sottrae, nasconde o danneggia l'auto pignorata di cui è custode commette il reato dell'art. 388 c.p., procedibile a querela.
L'auto che serve per lavorare
Il codice protegge in parte gli strumenti di lavoro. Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati solo nei limiti di un quinto, e solo quando il valore degli altri beni trovati o indicati dal debitore non basta a soddisfare il credito (art. 515, c. 3, c.p.c.). Se il veicolo è davvero indispensabile al lavoro, come il furgone dell'artigiano, conviene farlo valere subito; il limite non si applica però ai debitori organizzati come società né alle attività in cui prevale il capitale investito sul lavoro. Gli altri beni che non si possono pignorare sono elencati nella pagina sui beni impignorabili.
Il fermo dell'Agenzia delle entrate-Riscossione
Per i debiti iscritti a ruolo, come imposte, contributi o multe, l'agente della riscossione di solito non pignora l'auto ma la sottopone a fermo: passati sessanta giorni dalla notifica della cartella, invia un preavviso e, se il debito non è pagato entro trenta giorni, iscrive il fermo al PRA, salvo che il debitore dimostri nel termine che il veicolo è strumentale alla sua impresa o professione (art. 86 DPR 602/1973). L'auto resta al proprietario ma non può circolare: chi circola con un veicolo sottoposto a fermo, o consente che altri lo facciano, paga una sanzione da 1.984 a 7.937 euro e subisce la confisca del veicolo; la revoca della patente, dopo la Corte costituzionale, può essere applicata ma non è più automatica (art. 214, c. 8, codice della strada; Corte cost. 52/2024). Il fermo si cancella dopo il pagamento integrale o l'annullamento del debito. Preavviso, rateizzazione, ricorso e cancellazione sono spiegati nella pagina sul fermo amministrativo dell'auto; il fermo come sanzione per violazioni stradali, diverso da entrambi, in quella su fermo e sequestro del veicolo.
Come difendersi dal pignoramento
Se il debito è dovuto, si può pagare quanto indicato nel precetto con interessi e spese, oppure chiedere la conversione del pignoramento, sostituendo l'auto con una somma di denaro, anche a rate (art. 495 c.p.c.). Se il credito non esiste, è già stato pagato, è prescritto o il titolo è invalido, si propone l'opposizione all'esecuzione; se sono irregolari la notifica, la trascrizione o gli altri atti, l'opposizione agli atti esecutivi entro venti giorni (artt. 615 e 617 c.p.c.), come spiegato nella pagina sulle opposizioni. Il pignoramento diventa inefficace se il creditore non iscrive a ruolo il procedimento nei trenta giorni o non chiede la vendita nei termini.
- Leggere l'atto: creditore, titolo, importo, veicolo indicato, termine di consegna.
- Verificare il credito: pagamenti già fatti, prescrizione, notifica del titolo e del precetto.
- Se l'auto serve per lavorare, documentarlo subito per far valere il limite di un quinto.
- Valutare conversione o accordo con il creditore prima della vendita.
- Non usare né nascondere l'auto dopo il termine di consegna.
Per il pignoramento di altri beni si vedano le pagine sul conto corrente e sullo stipendio e la pensione.
Domande frequenti
Mi hanno pignorato l'auto: posso continuare a usarla?
Il creditore può pignorare il furgone che mi serve per lavorare?
Che differenza c'è tra pignoramento e fermo dell'auto?
Come si ferma il pignoramento dell'auto?
Fonti normative
- Art. 521-bis c.p.c. — Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
- Art. 515 c.p.c. — Cose mobili relativamente impignorabili
- Art. 86 DPR 602/1973 — Fermo di beni mobili registrati
- Art. 214 D.Lgs. 285/1992 — Fermo amministrativo del veicolo (c. 8, circolazione abusiva)
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Debiti, crediti e pignoramentiIl pignoramento mobiliare in casa e in aziendaL'ufficiale giudiziario entra anche con la forza pubblica (art. 513 c.p.c.) e sceglie i beni fino a 1,5 volte il credito; impignorabili (art. 514).
- Debiti, crediti e pignoramentiOpposizione all'esecuzione e agli atti esecutiviOpposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) contro il diritto di procedere e agli atti esecutivi (art. 617) in 20 giorni; sospensione, cauzione, opposizione di terzo.
- Debiti, crediti e pignoramentiLa conversione del pignoramento: salvare la casa pagando a rateLa conversione del pignoramento: sostituire i beni con il denaro depositando un sesto del debito, rate mensili fino a 48 con interessi.
- Debiti, crediti e pignoramentiL'atto di precetto: gli ultimi 10 giorniIl precetto: intimazione a pagare entro almeno 10 giorni, contenuto a pena di nullità, inefficace se l'esecuzione non inizia in 90 giorni.
- Debiti, crediti e pignoramentiChe cosa non si può pignorareMobili indispensabili e animali (art. 514 c.p.c.), strumenti di lavoro (515), stipendio e pensione oltre il minimo (545), conto corrente.
- Cartelle e riscossioneIl fermo amministrativo dell'auto (art. 86 D.P.R. 602/1973)Il fermo del veicolo per cartelle (art. 86 DPR 602/1973): preavviso di 30 giorni, veicolo strumentale, iscrizione al PRA, sanzioni se si circola, rate, cancellazione.
- Multe e sanzioni amministrativeFermo amministrativo e sequestro del veicoloArtt. 213-214 CdS: fermo come sanzione accessoria, sequestro in vista della confisca, custodia e spese, circolazione abusiva, auto non assicurata, ricorso al prefetto.