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GuidaDiritto civile · Debiti, crediti e pignoramenti

Pignoramento dell'auto e fermo amministrativo

L'auto di un debitore può essere colpita in due modi molto diversi. Il creditore privato, con un titolo esecutivo, può pignorarla e farla vendere all'asta: basta un atto notificato e trascritto al Pubblico registro automobilistico, e il debitore deve consegnarla entro dieci giorni. L'Agenzia delle entrate-Riscossione, invece, di solito iscrive un fermo, che non porta alla vendita ma blocca l'uso del veicolo finché il debito non è pagato. Questa pagina spiega come funzionano i due strumenti, che cosa succede se si continua a usare l'auto e come ci si difende.

Verificato il 23 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Pignoramento: atto notificato e trascritto al PRA, consegna dell'auto all'istituto vendite giudiziarie entro dieci giorni, poi la vendita.
  • Dopo i dieci giorni la polizia che trova l'auto in circolazione ritira il libretto e la porta all'IVG.
  • Auto da lavoro: pignorabile solo nei limiti di un quinto, se gli altri beni non bastano.
  • Fermo dell'Agenzia riscossione: l'auto resta al proprietario ma non può circolare.
  • Difese: pagamento, conversione del pignoramento, opposizioni, strumentalità del veicolo.

Il pignoramento dell'auto da parte del creditore

Art. 521-bis, c. 1, c.p.c.

«Oltre che con le forme previste dall'articolo 518, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere eseguito anche mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492. Il pignoramento contiene altresì l'intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie [...].»

Il creditore che ha un titolo esecutivo, una sentenza, un decreto ingiuntivo esecutivo, un assegno o una cambiale, e ha notificato il precetto, può pignorare l'auto in due modi. Il primo è il pignoramento mobiliare classico, con l'ufficiale giudiziario che trova il veicolo; il secondo, più usato, è quello dell'art. 521-bis: un atto notificato al debitore e trascritto al PRA, che non richiede di sapere dove si trova l'auto. Con il pignoramento il debitore diventa custode del veicolo, senza compenso, e deve consegnarlo con i documenti all'istituto vendite giudiziarie entro dieci giorni. Se non lo fa, la polizia che trova il veicolo in circolazione ritira la carta di circolazione e lo porta all'istituto più vicino.

PassaggioTermine
Consegna del veicolo e dei documenti all'istituto vendite giudiziarie10 giorni dalla notifica del pignoramento
Iscrizione a ruolo del procedimento da parte del creditore, con titolo, precetto, pignoramento e nota di trascrizione30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta consegna, a pena di inefficacia
Istanza di vendita o di assegnazione45 giorni dall'iscrizione a ruolo

Il veicolo viene poi venduto dall'istituto vendite giudiziarie e il ricavato va al creditore. Il debitore che sottrae, nasconde o danneggia l'auto pignorata di cui è custode commette il reato dell'art. 388 c.p., procedibile a querela.

L'auto che serve per lavorare

Il codice protegge in parte gli strumenti di lavoro. Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati solo nei limiti di un quinto, e solo quando il valore degli altri beni trovati o indicati dal debitore non basta a soddisfare il credito (art. 515, c. 3, c.p.c.). Se il veicolo è davvero indispensabile al lavoro, come il furgone dell'artigiano, conviene farlo valere subito; il limite non si applica però ai debitori organizzati come società né alle attività in cui prevale il capitale investito sul lavoro. Gli altri beni che non si possono pignorare sono elencati nella pagina sui beni impignorabili.

Il fermo dell'Agenzia delle entrate-Riscossione

Per i debiti iscritti a ruolo, come imposte, contributi o multe, l'agente della riscossione di solito non pignora l'auto ma la sottopone a fermo: passati sessanta giorni dalla notifica della cartella, invia un preavviso e, se il debito non è pagato entro trenta giorni, iscrive il fermo al PRA, salvo che il debitore dimostri nel termine che il veicolo è strumentale alla sua impresa o professione (art. 86 DPR 602/1973). L'auto resta al proprietario ma non può circolare: chi circola con un veicolo sottoposto a fermo, o consente che altri lo facciano, paga una sanzione da 1.984 a 7.937 euro e subisce la confisca del veicolo; la revoca della patente, dopo la Corte costituzionale, può essere applicata ma non è più automatica (art. 214, c. 8, codice della strada; Corte cost. 52/2024). Il fermo si cancella dopo il pagamento integrale o l'annullamento del debito. Preavviso, rateizzazione, ricorso e cancellazione sono spiegati nella pagina sul fermo amministrativo dell'auto; il fermo come sanzione per violazioni stradali, diverso da entrambi, in quella su fermo e sequestro del veicolo.

Come difendersi dal pignoramento

Se il debito è dovuto, si può pagare quanto indicato nel precetto con interessi e spese, oppure chiedere la conversione del pignoramento, sostituendo l'auto con una somma di denaro, anche a rate (art. 495 c.p.c.). Se il credito non esiste, è già stato pagato, è prescritto o il titolo è invalido, si propone l'opposizione all'esecuzione; se sono irregolari la notifica, la trascrizione o gli altri atti, l'opposizione agli atti esecutivi entro venti giorni (artt. 615 e 617 c.p.c.), come spiegato nella pagina sulle opposizioni. Il pignoramento diventa inefficace se il creditore non iscrive a ruolo il procedimento nei trenta giorni o non chiede la vendita nei termini.

  1. Leggere l'atto: creditore, titolo, importo, veicolo indicato, termine di consegna.
  2. Verificare il credito: pagamenti già fatti, prescrizione, notifica del titolo e del precetto.
  3. Se l'auto serve per lavorare, documentarlo subito per far valere il limite di un quinto.
  4. Valutare conversione o accordo con il creditore prima della vendita.
  5. Non usare né nascondere l'auto dopo il termine di consegna.

Per il pignoramento di altri beni si vedano le pagine sul conto corrente e sullo stipendio e la pensione.

Domande frequenti

Mi hanno pignorato l'auto: posso continuare a usarla?
No, dopo i dieci giorni. Con l'atto di pignoramento si riceve l'ordine di consegnare entro dieci giorni il veicolo e i documenti all'istituto vendite giudiziarie; nel frattempo il debitore ne è custode. Scaduto il termine, la polizia che trova il veicolo in circolazione ritira la carta di circolazione e lo porta all'istituto (art. 521-bis c.p.c.). Chi sottrae, nasconde o danneggia il bene pignorato di cui è custode rischia anche il reato dell'art. 388 c.p.
Il creditore può pignorare il furgone che mi serve per lavorare?
Solo in parte e solo se non ci sono altri beni sufficienti. Gli strumenti indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto quando gli altri beni trovati o indicati dal debitore non bastano (art. 515, c. 3, c.p.c.). Il limite non vale per i debitori organizzati come società né quando nell'attività prevale il capitale investito sul lavoro.
Che differenza c'è tra pignoramento e fermo dell'auto?
Il pignoramento è l'inizio della vendita forzata: il veicolo va consegnato all'istituto vendite giudiziarie e viene venduto all'asta. Il fermo iscritto dall'agente della riscossione è invece una misura che vincola il veicolo senza portarlo via: resta al proprietario, ma non può circolare, e chi circola con un veicolo sottoposto a fermo è punito con la sanzione da 1.984 a 7.937 euro e la confisca del veicolo, con la possibile revoca della patente (art. 214, c. 8, codice della strada; Corte cost. 52/2024). Il fermo si cancella pagando il debito o ottenendone l'annullamento.
Come si ferma il pignoramento dell'auto?
Pagando il debito con interessi e spese, oppure chiedendo la conversione del pignoramento, cioè la sostituzione del bene con una somma di denaro, anche a rate (art. 495 c.p.c.). Se il credito non esiste, è prescritto o il titolo è viziato, si propone opposizione all'esecuzione; se sono irregolari gli atti del procedimento, opposizione agli atti esecutivi entro venti giorni (artt. 615 e 617 c.p.c.). Il pignoramento perde efficacia se il creditore non iscrive a ruolo il procedimento nei termini.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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