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GuidaDiritto civile · Debiti, crediti e pignoramenti

Che cosa non si può pignorare

La legge lascia al debitore ciò che serve per vivere e lavorare: i mobili essenziali, i vestiti, il cibo, gli attrezzi del mestiere entro un limite, una parte dello stipendio, la pensione fino a un minimo, l'assegno di mantenimento, i sussidi. Il fisco ha regole proprie, più favorevoli al debitore sulla casa e sullo stipendio. Ma nulla è impignorabile in assoluto per i creditori alimentari, e il debitore deve far valere i limiti con l'opposizione.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Casa (art. 514 c.p.c.): letti, tavolo e sedie, armadi, frigorifero, lavatrice, fornelli, vestiti, cibo per un mese, animali da compagnia; strumenti di lavoro solo entro un quinto (art. 515).
  • Stipendio: un quinto (di più per gli alimenti); pensione: impignorabile fino al doppio dell'assegno sociale, min. 1.000 euro (1.092,48 nel 2026), poi un quinto; conto: accrediti precedenti oltre 1.638,72 euro; alimenti e sussidi impignorabili (art. 545).
  • Fisco: stipendio a un decimo/un settimo/un quinto (art. 72-ter DPR 602); prima casa non espropriabile dall'agente della riscossione, altri immobili solo oltre 120.000 euro (art. 76).
  • Fondo patrimoniale solo per debiti estranei alla famiglia (art. 170 c.c.); polizze vita impignorabili (art. 1923 c.c.), salvo revocatoria.
  • I limiti si fanno valere con l'opposizione all'esecuzione (art. 615) o la riduzione (art. 496); l'eccesso sui crediti è inefficace anche d'ufficio.

Le regole

Art. 545, commi 7 e 8, c.p.c. — Crediti impignorabili (pensioni e conto corrente)

«Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge. Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge».

Bene o creditoCreditore ordinarioAgente della riscossioneNorma
Mobili indispensabili della casa, vestiti, cibo per un mese, animali da compagniaImpignorabiliImpignorabili (beni essenziali)Art. 514 c.p.c.; art. 76 c. 1 lett. a-bis DPR 602
Strumenti di lavoro del debitore persona fisicaFino a un quinto, se gli altri beni non bastanoIdemArt. 515 c. 3 c.p.c.
Stipendio, salario, TFRUn quinto; metà con concorso di cause; di più per alimenti con autorizzazioneUn decimo fino a 2.500 euro, un settimo fino a 5.000, un quinto oltreArt. 545 c. 3-5; art. 72-ter DPR 602
Pensione e assegni di quiescenzaImpignorabile fino a 2 × assegno sociale (min. 1.000; 1.092,48 nel 2026); oltre, un quintoStessi limitiArt. 545 c. 7
Conto corrente con stipendio o pensioneAccrediti precedenti: pignorabile oltre 3 × assegno sociale (1.638,72 nel 2026); accrediti successivi: un quintoStessi limitiArt. 545 c. 8
Crediti alimentari, sussidi di sostentamento, maternità, malattia, funeraliImpignorabili (alimenti solo per cause di alimenti con autorizzazione)ImpignorabiliArt. 545 c. 1-2
Unica casa di abitazione con residenza, non di lussoPignorabileNon espropriabile; altri immobili solo per debiti > 120.000 euro dopo 6 mesi dall'ipotecaArt. 76 DPR 602
Beni del fondo patrimonialeNon per debiti che il creditore sapeva estranei ai bisogni della famigliaIdem, con giurisprudenza restrittiva sui debiti fiscaliArt. 170 c.c.
Polizze vita (capitale e riscatto)Impignorabili, salvo revocatoria dei premiIdemArt. 1923 c.c.
Auto, tv, computer, gioielli, arredi di pregio, conti oltre soglia, quote sociali, immobiliPignorabiliPignorabili (auto anche con fermo)Artt. 517, 521-bis, 543 c.p.c.

L'impignorabilità serve a lasciare al debitore un minimo vitale e gli strumenti per produrre reddito, non a proteggere il patrimonio: per questo l'elenco dei beni mobili è tassativo e datato (letti, armadi, frigorifero, lavatrice, ma non il televisore né il computer non professionale), i limiti sullo stipendio sono percentuali e quelli sulla pensione e sul conto sono agganciati all'assegno sociale, aggiornato ogni anno. Il fisco ha regole più favorevoli al debitore, frutto di scelte politiche sulla riscossione coattiva: quote ridotte sullo stipendio e divieto di espropriare la prima casa; ma la protezione della casa vale solo verso l'agente della riscossione, non verso la banca del mutuo, il condominio o un privato. Le protezioni «volontarie» (fondo patrimoniale, trust, polizze) reggono se costituite prima dei debiti e per finalità genuine; costituite dopo, cadono con la revocatoria. Le guide sul pignoramento dello stipendio e della pensione, sul conto corrente, sul mobiliare e sull'immobiliare descrivono le singole procedure; quella sul pignoramento dell'agente della riscossione i limiti fiscali.

Come si fanno valere i limiti

  1. Prima: conoscere i limiti applicabili al proprio creditore (ordinario o fisco) e ai propri redditi; conservare i documenti che provano la destinazione dei beni (strumenti di lavoro, beni di terzi, polizze).
  2. All'accesso dell'ufficiale giudiziario: far verbalizzare l'impignorabilità dei beni essenziali e la natura degli strumenti di lavoro; indicare i beni di terzi.
  3. Nel pignoramento presso terzi: il datore di lavoro, l'INPS e la banca applicano i limiti nella dichiarazione; se non lo fanno, istanza al giudice dell'esecuzione, che rileva l'inefficacia anche d'ufficio (art. 545 c. 9); opposizione ex art. 615 per l'impignorabilità.
  4. Per i beni protetti (fondo patrimoniale, polizze, casa con il fisco): opposizione all'esecuzione con la prova dei presupposti; per la casa pignorata da altri creditori, conversione ex art. 495 o sovraindebitamento.
  5. Se il debito è insostenibile: piano del consumatore o liquidazione controllata, con l'esdebitazione anche del debitore incapiente, che chiude i debiti lasciando i beni impignorabili.

Per il creditore la mappa dei beni impignorabili serve a non sprecare esecuzioni: contro un debitore con pensione minima, casa in fondo patrimoniale e nessun conto capiente, il pignoramento costa più di quanto rende, e conviene la ricerca telematica dei beni (art. 492-bis) prima di scegliere, o l'attesa di tempi migliori con un atto interruttivo della prescrizione ogni dieci anni. Per il debitore la trasparenza paga: le intestazioni fittizie e gli svuotamenti del conto dopo il pignoramento sono revocabili e possono essere reato, mentre la conversione, l'accordo con il creditore e il sovraindebitamento sono le vie lecite. Sul fondo patrimoniale e sui vincoli di destinazione, la guida dedicata spiega quando reggono.

Domande frequenti

Prendo una pensione di 1.300 euro e ho un debito con una finanziaria: quanto possono pignorarmi?

Circa 41 euro al mese. La pensione è impignorabile fino al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro (art. 545, c. 7, c.p.c.): con l'assegno sociale 2026 di 546,24 euro la soglia è 1.092,48 euro; la parte eccedente (207,52 euro) è pignorabile nel limite di un quinto, cioè 41,50 euro. Se la pensione viene accreditata sul conto, le somme già presenti prima del pignoramento sono pignorabili solo oltre il triplo dell'assegno sociale (1.638,72 euro), mentre gli accrediti successivi seguono la regola del quinto sull'eccedenza (c. 8). Il pignoramento oltre questi limiti è parzialmente inefficace e il giudice lo rileva anche d'ufficio (c. 9), ma conviene segnalarlo con un'istanza o con l'opposizione. Per i crediti alimentari (mantenimento di figli o coniuge) il presidente del tribunale può autorizzare una quota maggiore; per i debiti con l'agente della riscossione la pensione segue gli stessi limiti, mentre lo stipendio ha le quote ridotte di un decimo e un settimo.

Ho solo la casa in cui vivo: me la possono pignorare?

Dipende dal creditore. L'agente della riscossione non può espropriare l'unico immobile di proprietà del debitore adibito ad abitazione, in cui il debitore ha la residenza anagrafica, se non è di lusso (categorie A/8 e A/9), e per gli altri immobili procede solo per debiti oltre 120.000 euro dopo sei mesi dall'iscrizione dell'ipoteca (art. 76 DPR 602/1973); può però iscrivere ipoteca sopra i 20.000 euro e intervenire nell'esecuzione avviata da altri. Per tutti gli altri creditori (banche, finanziarie, condominio, privati) la prima casa è pignorabile senza limiti di valore, con il pignoramento immobiliare e la vendita all'asta; la protezione del fondo patrimoniale vale solo per i debiti che il creditore sapeva estranei ai bisogni della famiglia (art. 170 c.c.), e la giurisprudenza include tra i bisogni familiari anche molti debiti d'impresa e fiscali; il fondo costituito quando i debiti esistevano già è revocabile. Chi ha solo la casa e debiti insostenibili valuta la conversione del pignoramento a rate o le procedure di sovraindebitamento, che possono prevedere la conservazione dell'abitazione con la continuazione del mutuo.

Sono un artigiano: possono portarmi via gli attrezzi e il furgone?

Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili all'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere sono relativamente impignorabili: possono essere pignorati solo nel limite di un quinto e solo quando il valore di realizzo degli altri beni non basta a soddisfare il credito (art. 515, c. 3, c.p.c.); il limite non vale per i debitori costituiti in forma societaria e quando l'attività ha una prevalenza del capitale investito sul lavoro. Il furgone è uno strumento di lavoro se indispensabile e usato per il mestiere, ma la giurisprudenza lo valuta caso per caso, e il pignoramento dei veicoli segue le forme dell'art. 521-bis (notifica, trascrizione al PRA e consegna all'istituto vendite giudiziarie); i macchinari di valore e la merce restano pignorabili. All'accesso dell'ufficiale giudiziario conviene far verbalizzare la destinazione degli attrezzi e, se il pignoramento supera il quinto o colpisce beni indispensabili, proporre opposizione all'esecuzione (art. 615) e chiedere la riduzione (art. 496). Con l'agente della riscossione valgono gli stessi limiti, più il paniere dei beni essenziali.

Ho una polizza vita e un fondo pensione: sono al sicuro dai creditori?

In gran parte sì, ma non del tutto. Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario di una polizza vita non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare (art. 1923 c.c.), quindi il capitale assicurato e il valore di riscatto sono impignorabili finché la polizza è una vera assicurazione sulla vita; i creditori possono però agire in revocatoria sui premi versati in frode e la giurisprudenza nega la protezione alle polizze puramente finanziarie senza contenuto assicurativo. Le prestazioni dei fondi pensione, una volta erogate come rendita, sono pignorabili nei limiti delle pensioni; le posizioni in accumulo sono protette. Anche il TFR è pignorabile nel quinto, le somme sul conto oltre le soglie, e i beni intestati a familiari possono essere raggiunti con la revocatoria se il trasferimento è stato fatto per sottrarli. Chi vuole proteggere legittimamente il patrimonio lo fa prima che sorgano i debiti, con strumenti trasparenti; dopo, la strada è la trattativa o il sovraindebitamento.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Debiti, crediti e pignoramentiIl pignoramento mobiliare in casa e in aziendaPrima (titolo esecutivo e precetto, art. 480; decorsi 10 giorni l'ufficiale giudiziario può procedere; ricerca telematica dei beni ex art. 492-bis con autorizzazione del presidente; pignoramento mobiliare scelto quando mancano stipendio, conto e immobili aggredibili o per pressione), l'accesso (art. 513: ricerca in casa e nei luoghi appartenenti al debitore, anche sulla persona con le cautele del decoro; apertura di porte, ripostigli e recipienti e forza pubblica; per beni in luoghi di terzi, decreto del giudice; cose del debitore presso terzi che consentono l'esibizione; art. 519: non nei festivi né fuori dalle 7-21 salvo autorizzazione; art. 492: ingiunzione, invito a dichiarare residenza o PEC, avvertimento sulla conversione; art. 492 c. 4: se i beni sono insufficienti, invito al debitore a indicarne altri e dichiarazione sui beni, con sanzione ex art. 388 c.p. per la falsità), che cosa si può prendere (art. 517: cose di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari al credito precettato più la metà, preferendo denaro contante, preziosi, titoli di credito e beni di sicura realizzazione; art. 514 impignorabili: cose sacre, anello nuziale, vestiti, biancheria, letti, tavoli da pranzo con sedie, armadi, cassettoni, frigorifero, stufe e fornelli, lavatrice, utensili di casa e cucina con un mobile per contenerli, in quanto indispensabili, esclusi i mobili di rilevante valore o d'antiquariato tranne i letti; commestibili e combustibili per un mese; armi e oggetti per il pubblico servizio; decorazioni, lettere e scritti di famiglia; animali da compagnia e da assistenza, n. 6-bis e 6-ter; art. 515: beni agricoli solo in mancanza di altri; strumenti, oggetti e libri indispensabili per la professione, l'arte o il mestiere pignorabili nel limite di un quinto solo se gli altri beni non bastano, limite che non vale per le società e per le attività a prevalenza di capitale; il televisore, il computer non professionale, l'auto, i gioielli, i mobili di pregio, la merce in magazzino, i macchinari delle società sono pignorabili), il verbale (art. 518: descrizione con foto o video, stima approssimativa anche con esperto, eventuale primo verbale e individuazione definitiva entro 30 giorni; art. 520-521: contanti, titoli e preziosi consegnati in cancelleria, gli altri beni lasciati in custodia al debitore o trasportati; il custode non può usare i beni; con l'istanza di vendita l'IVG sostituisce il custode e ritira i beni entro 30 giorni, anche con la forza pubblica; sottrazione dei beni pignorati = reato ex art. 388 c.p.), auto e moto (art. 521-bis: pignoramento con notifica e trascrizione al PRA, intimazione a consegnare il veicolo e i documenti all'IVG entro 10 giorni; il debitore custode senza compenso; dopo, ritiro della carta di circolazione da parte della polizia che lo rinviene), la vendita (art. 497: istanza di vendita entro 45 giorni dal pignoramento pena inefficacia, non prima di 10 giorni, art. 501; art. 529-530: udienza, opposizioni agli atti a pena di decadenza, ordinanza; art. 532: vendita senza incanto tramite IVG o altro commissionario, prezzo minimo con stimatore, massimo tre esperimenti con ribassi, termine finale di sei mesi, poi chiusura anticipata se nessuno chiede l'assegnazione; art. 534-538 incanto con ribasso di un quinto; assegnazione al creditore per titoli quotati; distribuzione del ricavato e ipotesi frequente di ricavato inferiore alle spese), le difese (conversione ex art. 495 con deposito di un sesto e fino a 48 rate; opposizione all'esecuzione ex art. 615 per contestare il diritto o l'impignorabilità; opposizione agli atti ex art. 617 in 20 giorni per i vizi del verbale, del precetto, della stima; opposizione di terzo ex art. 619 per chi afferma la proprietà dei beni, prima della vendita, con il limite dell'art. 621: niente prova per testimoni sui beni trovati in casa o in azienda del debitore, salvo che il diritto sia reso verosimile dalla professione o dal commercio del terzo o del debitore, quindi documenti di data certa; riduzione del pignoramento ex art. 496; estinzione per inattività), la competenza (tribunale del luogo in cui si trovano i beni, art. 26; il passaggio al giudice di pace previsto dal D.Lgs. 116/2017 è rinviato al 31 ottobre 2027 dal D.L. 100/2026), i costi e la convenienza (spese del pignoramento, dell'IVG e della vendita anticipate dal creditore e spesso superiori al ricavato; funzione di pressione; in azienda il rischio di blocco dell'attività e di pignoramento della merce).
  • Debiti, crediti e pignoramentiIl pignoramento dello stipendio e della pensione: i limitiUn quinto dello stipendio, minimo impignorabile della pensione, somme sul conto (triplo dell'assegno sociale), cumulo, limiti del fisco (1/10, 1/7, 1/5), TFR, procedura presso terzi, difese.
  • Debiti, crediti e pignoramentiIl pignoramento del conto correntePresupposti (titolo esecutivo, precetto, 10 giorni), notifica alla banca e al debitore, blocco nei limiti del credito aumentato (art. 546), somme impignorabili: stipendio e pensione già accreditati oltre il triplo dell'assegno sociale, accrediti successivi nei limiti del quinto e del minimo pensionistico, conto cointestato, dichiarazione della banca in 10 giorni, iscrizione a ruolo e avviso, udienza e ordinanza di assegnazione, pignoramento dell'Agente della riscossione (72-bis, 60 giorni, 1/10-1/7-1/5), opposizioni (615, 617), inefficacia parziale rilevabile d'ufficio, conversione (495), rateizzazione, sovraindebitamento.
  • Debiti, crediti e pignoramentiIl pignoramento della casa: dalla notifica alla vendita all'astaPrima del pignoramento (titolo esecutivo: sentenza, decreto ingiuntivo, mutuo notarile, cambiale; precetto e 10 giorni; ipoteca), l'atto di pignoramento (notifica al debitore con ingiunzione e avvertimenti dell'art. 492, trascrizione nei registri immobiliari, art. 555; iscrizione a ruolo del creditore entro 15 giorni a pena di inefficacia, art. 557; custodia: il debitore resta nella casa fino al decreto di trasferimento, art. 560, ma non può affittarla e deve consentire le visite), l'istanza di vendita (tra 10 e 45 giorni dal pignoramento, artt. 497 e 501, con la documentazione ipocatastale ventennale o la certificazione notarile; intervento degli altri creditori), la stima (nomina dell'esperto entro 15 giorni, valore di mercato con le detrazioni dell'art. 568; udienza entro 90 giorni, dove si propongono a pena di decadenza le opposizioni agli atti), l'ordinanza di vendita (art. 569: prezzo base, offerta minima non inferiore ai tre quarti, termine 90-120 giorni per le offerte, cauzione del 10%, versamento del prezzo entro 120 giorni; delega a notaio, avvocato o commercialista, art. 591-bis, con almeno tre esperimenti in un anno), la vendita (offerte in busta chiusa, gara al rialzo, art. 571-573; offerta al prezzo base sempre accolta, offerta fino a un quarto in meno accolta se non c'è seria possibilità di prezzo migliore, art. 572; asta deserta: nuovo esperimento con ribasso fino a un quarto e, dopo il quarto tentativo, fino alla metà, art. 591; assegnazione ai creditori), dopo l'aggiudicazione (versamento del prezzo, anche con mutuo; decreto di trasferimento che cancella pignoramento e ipoteche e vale come titolo per il rilascio, art. 586; liberazione ad opera del custode; progetto di distribuzione ai creditori secondo le cause di prelazione, art. 596), come difendersi (pagare o accordarsi prima della vendita; conversione del pignoramento con deposito di un sesto e fino a 48 rate mensili, art. 495; opposizione all'esecuzione e agli atti, artt. 615 e 617; vendita privata concordata; saldo e stralcio con il creditore; procedure di sovraindebitamento con sospensione delle aste; contestazione della stima), i limiti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (art. 76 D.P.R. 602/1973: mai la prima casa se unico immobile non di lusso con residenza; altri immobili solo sopra 120.000 euro dopo sei mesi dall'ipoteca; ipoteca da 20.000 euro con preavviso di 30 giorni, art. 77), i tempi (dalla trascrizione alla vendita 2-4 anni in media), che cosa succede al mutuo e agli altri debiti (il ricavato va prima ai creditori ipotecari; il debito residuo resta).
  • Cartelle e riscossioneIl pignoramento dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione: conto, stipendio, pensione, casa, autoQuando può iniziare (cartella notificata e 60 giorni scaduti, art. 50; avviso di intimazione con 5 giorni se è passato più di un anno; per i debiti fino a 1.000 euro comunicazione di dettaglio e attesa di 120 giorni, art. 1 c. 544 L. 228/2012 fino al 2026; sospensione per rateizzazione, ricorso con sospensiva, sospensione legale a domanda), il pignoramento presso terzi (art. 72-bis: ordine diretto alla banca, al datore, al cliente di pagare all'Agenzia entro 60 giorni, senza udienza; esclusi i crediti pensionistici, che seguono la via ordinaria; inottemperanza del terzo), stipendio e pensione (art. 72-ter: un decimo fino a 2.500 euro, un settimo da 2.500 a 5.000, un quinto oltre; pensione impignorabile fino al doppio dell'assegno sociale, minimo 1.000 euro, art. 545 c. 7 c.p.c.; sul conto l'ultimo stipendio o pensione accreditati restano liberi, art. 72-ter c. 2-bis, e le somme precedenti oltre il triplo dell'assegno sociale, art. 545 c. 8), gli immobili (art. 76: nessuna espropriazione sull'unico immobile adibito ad abitazione con residenza, non di lusso; altri immobili solo se il debito supera 120.000 euro, dopo ipoteca da almeno sei mesi, e se il valore netto lo consente; art. 77: ipoteca da 20.000 euro con preavviso di 30 giorni; vendita all'incanto gestita dall'Agenzia senza autorizzazione del giudice, art. 52; vendita diretta dal debitore con il consenso dell'Agenzia), i beni mobili (art. 62: beni strumentali pignorabili solo per un quinto e con custodia al debitore; art. 86: fermo dei veicoli con preavviso di 30 giorni, escluso il bene strumentale; beni impignorabili del c.p.c.), come difendersi (verifica della notifica della cartella e della prescrizione; rateizzazione fino a 84 rate senza documenti sotto 120.000 euro nel 2025-2026, 96 nel 2027-2028, fino a 120 con prova della difficoltà, art. 19, con decadenza dopo 8 rate non pagate; sospensione legale entro 60 giorni per pagamento, sgravio, prescrizione, sentenza; rottamazioni; sovraindebitamento), le opposizioni (art. 57: esclusa l'opposizione all'esecuzione salvo pignorabilità, riaperta dalla Corte costituzionale 114/2018 per i fatti successivi alla cartella; esclusa quella agli atti su notifica e regolarità del titolo; giudice tributario per i vizi della cartella e per il pignoramento come primo atto conosciuto, Cass. SU 13913/2017; giudice ordinario per i vizi dell'esecuzione), i contributi INPS e le multe (stesse regole; opposizioni davanti al giudice del lavoro o al giudice di pace).
  • Debiti, crediti e pignoramentiOpposizione all'esecuzione e agli atti esecutiviL'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.: contesta il diritto della parte istante a procedere; c. 1: prima dell'inizio dell'esecuzione, opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia, valore e territorio, con sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per gravi motivi, anche parziale; c. 2: dopo l'inizio, ricorso al giudice dell'esecuzione, anche per l'impignorabilità dei beni; nell'espropriazione inammissibile dopo l'ordinanza di vendita o assegnazione salvo fatti sopravvenuti o impossibilità incolpevole, D.L. 59/2016; motivi: inesistenza o nullità del titolo, pagamento, compensazione, transazione, prescrizione, difetto di legittimazione, condizioni non avverate, beni impignorabili ex artt. 514-515 e 545, per il titolo giudiziale solo fatti successivi alla formazione del titolo; ammessa contro il pignoramento fiscale entro i limiti dell'art. 57 D.P.R. 602/1973), l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617: regolarità formale del titolo e del precetto, con citazione davanti al giudice indicato nel precetto entro 20 giorni perentori dalla notifica; dopo l'inizio dell'esecuzione, ricorso al giudice dell'esecuzione entro 20 giorni dal primo atto se riguarda titolo o precetto, o dall'atto compiuto: notifica, pignoramento, ordinanza di vendita, aggiudicazione, decreto di trasferimento, distribuzione; c. 2: vizi non deducibili prima; art. 512: controversie in sede di distribuzione decise con ordinanza impugnabile ex art. 617; art. 628: l'opposizione agli atti sospende il termine di efficacia del pignoramento), l'opposizione di terzo (art. 619: il terzo che pretende la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati, con ricorso al GE prima della vendita o assegnazione; accordo in udienza o giudizio di merito; limiti alla prova testimoniale per i mobili nella casa o nell'azienda del debitore, art. 621; art. 620: se il GE non sospende la vendita o l'opposizione è proposta dopo, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata; coniuge, familiari, comodatario, fornitore con riserva di proprietà), la procedura (art. 616 e 618: il GE fissa con decreto l'udienza e il termine per la notifica del ricorso, dà i provvedimenti urgenti; all'udienza provvede con ordinanza sui provvedimenti indilazionabili o sospende; fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, con iscrizione a ruolo e termini a comparire dimezzati, o rimette al giudice competente; la causa di merito sull'opposizione all'esecuzione si decide con sentenza appellabile; quella sugli atti con sentenza non impugnabile, ricorribile solo in cassazione ex art. 111 Cost.; rito del lavoro per le materie di lavoro, art. 618-bis; art. 624: sospensione del processo esecutivo per gravi motivi su istanza, con o senza cauzione, ordinanza reclamabile al collegio ex art. 669-terdecies; se la sospensione non è reclamata o è confermata e il merito non è introdotto nel termine, il GE dichiara l'estinzione e cancella la trascrizione del pignoramento; art. 623: la sospensione solo dal GE o dal giudice dell'impugnazione del titolo; art. 625: decreto urgente inaudita altera parte; art. 627: riassunzione del processo esecutivo entro il termine fissato e comunque entro 6 mesi dal giudicato di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d'appello che rigetta; art. 624-bis: sospensione concordata fino a 24 mesi su istanza di tutti i creditori con titolo), errori tipici (opposizione agli atti oltre i 20 giorni; motivi di merito contro un titolo giudiziale già passato in giudicato, che andavano fatti valere nel giudizio; mancata introduzione del merito nel termine; opposizione all'esecuzione dopo la vendita; confusione tra i due rimedi, che si possono cumulare in via subordinata), costi (contributo unificato secondo il valore, ridotto per gli atti; spese a carico del soccombente; nessuna sospensione automatica), rapporti con il sovraindebitamento, la conversione e la riduzione del pignoramento.
  • Debiti, crediti e pignoramentiLa conversione del pignoramento: salvare la casa pagando a rateLa conversione (art. 495 c.p.c.: prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione, artt. 530, 552 e 569, il debitore chiede di sostituire ai beni o crediti pignorati una somma pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti per capitale, interessi e spese; con l'istanza deve depositare in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore a un sesto del credito pignorante e dei crediti intervenuti, dedotti i versamenti già fatti e documentati; deposito su conto indicato dal giudice; il giudice determina la somma con ordinanza dopo l'udienza da tenersi entro 30 giorni dal deposito; per immobili e mobili, con giustificati motivi, rateizzazione mensile fino a 48 mesi con interessi scalari al tasso convenzionale o legale; ogni sei mesi distribuzione ai creditori; omesso versamento della somma o ritardo di oltre 30 giorni anche su una sola rata = le somme versate entrano nei beni pignorati e il giudice dispone senza indugio la vendita; con l'ordinanza i beni sono liberati dal pignoramento al versamento dell'intera somma; una sola istanza a pena di inammissibilità; regime del D.L. 135/2018 per le esecuzioni iniziate dopo il 13 febbraio 2019), quando conviene (immobile di valore superiore al debito; creditori intervenuti limitati; capacità di pagare rate sostenibili; alternative: riduzione del pignoramento ex art. 496 se i beni eccedono il credito, accordo con il creditore e rinuncia agli atti ex art. 629, saldo e stralcio, vendita privata autorizzata, sovraindebitamento con misure protettive), come si presenta (istanza al giudice dell'esecuzione tramite avvocato, con il conteggio del credito pignorante e degli intervenuti, la prova dei pagamenti, l'attestazione del deposito del sesto, i giustificati motivi per le rate, reddito e capacità di pagamento; il creditore può contestare il conteggio; l'ordinanza indica importo, numero e scadenze delle rate e il conto; l'ordinanza è opponibile ex art. 617), gli effetti (sospensione della vendita, bene che resta nella disponibilità del debitore, custodia, interessi che maturano, spese di procedura comprese, distribuzione semestrale; al saldo cancellazione della trascrizione del pignoramento; decadenza automatica e vendita con le somme versate acquisite alla procedura), errori da evitare (istanza tardiva dopo l'ordinanza di vendita, deposito insufficiente, conteggio che dimentica gli intervenuti, rate non sostenibili, ritardi oltre 30 giorni, seconda istanza inammissibile).
  • SovraindebitamentoIl sovraindebitamento: le procedure per chi non riesce più a pagareChi può accedere (art. 2 c. 1 lett. c: consumatore, professionista, imprenditore minore sotto 300.000 di attivo, 200.000 di ricavi e 500.000 di debiti, imprenditore agricolo, start-up innovativa, ogni debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, compresi ex imprenditori cancellati da oltre un anno e soci illimitatamente responsabili; procedure familiari, art. 66), l'OCC (organismo di composizione della crisi iscritto al registro del Ministero, o professionista nominato dal tribunale; raccoglie i documenti, redige la relazione su cause, diligenza e attendibilità, accede alle banche dati; compensi regolamentati; l'avvocato non è obbligatorio nella ristrutturazione, art. 68), la ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67: piano a contenuto libero con pagamento anche parziale, falcidia della cessione del quinto, privilegiati pagabili al valore di liquidazione con moratoria fino a due anni, mutuo sulla casa che prosegue; nessun voto; misure protettive dal decreto di apertura, art. 70; omologazione con sentenza anche contro il creditore dissenziente se non riceve meno della liquidazione; esclusi chi ha esdebitazione nei 5 anni, due esdebitazioni o colpa grave, malafede, frode, art. 69; il creditore che ha finanziato in modo irresponsabile non può contestare la convenienza; esecuzione con vigilanza dell'OCC, art. 71; revoca per frode o inadempimento), il concordato minore (art. 74: per professionisti, imprese minori e agricole se prosegue l'attività, altrimenti con risorse esterne apprezzabili; classi; voto dei creditori con la maggioranza dei crediti, art. 79; omologazione anche senza l'adesione del fisco quando determinante e conveniente, art. 80; misure protettive), la liquidazione controllata (art. 268: su domanda del debitore o del creditore per debiti scaduti da almeno 50.000 euro, non se l'OCC attesta che non c'è attivo; sentenza, liquidatore, elenco dei creditori, inventario e programma in 90 giorni, art. 270-272; dura tre anni e comprende i beni sopravvenuti fino all'esdebitazione; stipendio e pensione nei limiti del mantenimento; esdebitazione di diritto alla chiusura o dopo tre anni, art. 282), l'esdebitazione dell'incapiente (art. 283: persona fisica meritevole senza alcuna utilità, anche con reddito fino all'assegno sociale aumentato della metà per la scala ISEE; una sola volta; domanda tramite OCC con relazione anche sul merito creditizio del finanziatore; obbligo per tre anni di dichiarare ogni anno le utilità sopravvenute, sulle quali i creditori possono agire, art. 283 c. 7 e 9), i debiti (tutti, compresi fiscali e contributivi con transazione, sanzioni, mutui; esclusi dall'esdebitazione alimenti, danni da illecito e sanzioni penali; i garanti restano obbligati), gli effetti (sospensione di pignoramenti e cessioni del quinto, blocco degli interessi, cancellazione delle segnalazioni dopo l'esecuzione, casellario e conseguenze sull'accesso al credito), costi e tempi (compenso dell'OCC in percentuale sull'attivo e sul passivo con minimi, gratuito patrocinio ammesso; 6-12 mesi per l'omologazione; l'importanza dell'assistenza legale), gli errori da evitare (nuovi debiti in pendenza, atti dispositivi non dichiarati, dichiarazioni incomplete che integrano frode, ritardo nel presentare la domanda).
  • Debiti, crediti e pignoramentiL'atto di precetto: gli ultimi 10 giorniChe cos'è (art. 480 c.p.c.: intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non inferiore a 10 giorni, con l'avvertimento che in mancanza si procederà a esecuzione forzata; contenuto a pena di nullità: parti, data di notifica del titolo o sua trascrizione integrale per cambiali, assegni e scritture private autenticate, avvertimento sulla possibilità di rimediare al sovraindebitamento con un organismo di composizione della crisi, indicazione del giudice competente per l'esecuzione, residenza o domicilio o PEC dell'istante; sottoscrizione ex art. 125 e notifica alla parte personalmente; art. 479: preceduto o accompagnato dalla notifica del titolo in copia attestata conforme; titoli esecutivi ex art. 474: sentenze e provvedimenti esecutivi, decreto ingiuntivo esecutivo, ordinanze, verbali di conciliazione, scritture private autenticate per somme di denaro, cambiali e assegni, atti notarili; per il rilascio di immobili solo sentenze e atti pubblici), i tempi (art. 482: nessuna esecuzione prima del termine e comunque prima di 10 giorni dalla notifica, salvo autorizzazione del presidente del tribunale per pericolo nel ritardo con o senza cauzione; art. 481: il precetto diventa inefficace se l'esecuzione non inizia entro 90 giorni dalla notifica, con termine sospeso dall'opposizione; il creditore può rinnovarlo; precetto in rinnovazione), le somme (capitale del titolo, interessi legali o convenzionali maturati, spese della sentenza o del decreto, spese di notifica del titolo e del precetto, compenso dell'avvocato per il precetto secondo i parametri forensi; errori frequenti: interessi anatocistici, doppie spese, importi già pagati; il precetto per somma maggiore è opponibile per la parte eccedente), come si contesta (art. 615 c. 1: opposizione all'esecuzione con citazione davanti al giudice competente per materia, valore e territorio quando si contesta il diritto di procedere, per pagamento, prescrizione, compensazione, transazione, nullità o inefficacia del titolo, impignorabilità; sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per gravi motivi su istanza; art. 617: opposizione agli atti esecutivi per i vizi formali del titolo o del precetto entro 20 giorni perentori dalla notifica, davanti al giudice indicato nel precetto; dopo l'inizio dell'esecuzione, ricorso al giudice dell'esecuzione; opposizione e sovraindebitamento), che cosa fare nei 10 giorni (verificare il titolo e la notifica, ricalcolare gli importi, chiedere copia degli atti, proporre un piano di rientro scritto con rinuncia al pignoramento, pagare con quietanza liberatoria, valutare l'opposizione con sospensiva, attivare la procedura di sovraindebitamento con le misure protettive), che cosa segue (pignoramento presso terzi di conto e stipendio, mobiliare, immobiliare con trascrizione; spese che crescono; conversione del pignoramento).