Vai al contenuto
avvocato.co Sei un avvocato? Iscriviti

GuidaDiritto civile · Debiti, crediti e pignoramenti

Il pignoramento del conto corrente

Il conto viene bloccato dalla banca il giorno in cui riceve l'atto, ma non tutto e non per sempre: la legge protegge una parte dello stipendio e della pensione già accreditati e limita a un quinto quelli futuri, e il creditore deve rispettare termini precisi per ottenere l'assegnazione. Sapere che cosa la banca può trattenere è il primo passo per difendersi.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 7 min

In breve

  • Come avviene: il creditore con titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, cambiale, mutuo notarile) notifica il precetto e, dopo 10 giorni, l'atto di pignoramento alla banca e al debitore (art. 543 c.p.c.); la banca blocca le somme nei limiti del credito aumentato (art. 546) e comunica al creditore entro 10 giorni che cosa detiene (art. 547).
  • Somme protette (art. 545): stipendio e pensione già accreditati prima del pignoramento oltre il triplo dell'assegno sociale (1.638,72 euro nel 2026); accrediti successivi pignorabili solo per un quinto (pensione: solo la parte oltre il doppio dell'assegno sociale, minimo 1.000 euro); il pignoramento oltre i limiti è parzialmente inefficace anche d'ufficio.
  • Esito: all'udienza il giudice assegna le somme al creditore (art. 553); il debitore può opporsi (artt. 615-617) o chiedere la conversione (art. 495).
  • Fisco: l'Agente della riscossione ordina direttamente alla banca di pagare entro 60 giorni (art. 72-bis DPR 602/1973), con limiti di 1/10, 1/7 o 1/5 sugli stipendi.

Come funziona il pignoramento presso la banca

Il conto corrente è un credito del cliente verso la banca, e si pignora con il pignoramento presso terzi: il creditore, munito di titolo esecutivo e dopo la notifica del precetto (che intima di pagare entro dieci giorni), notifica l'atto alla banca e al debitore (art. 543). L'atto indica il credito, il titolo, le somme pignorate almeno genericamente, intima alla banca di non disporne senza ordine del giudice, cita il debitore davanti al giudice dell'esecuzione del luogo in cui il debitore risiede (art. 26-bis) e invita la banca a comunicare al creditore, entro dieci giorni e per raccomandata o PEC, la dichiarazione di quanto detiene (art. 547). Dalla notifica la banca diventa custode delle somme «nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro» (art. 546): per un debito di 10.000 euro blocca 15.000, e lascia disponibile l'eccedenza. Il blocco riguarda il saldo alla data della notifica e, per gli accrediti successivi, quanto serve a raggiungere il limite. Il creditore deve poi iscrivere la procedura a ruolo e notificare alla banca l'avviso di avvenuta iscrizione entro la data dell'udienza, depositandolo nel fascicolo, «la mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento» (art. 543, ultimi commi): è una verifica che il debitore fa subito. All'udienza, se la banca ha dichiarato somme esigibili e non ci sono contestazioni, il giudice le assegna in pagamento al creditore (art. 553), e l'ordinanza, notificata alla banca con i dati per il pagamento, la obbliga a versare. Se la banca non rende la dichiarazione, il giudice fissa una nuova udienza e, in caso di ulteriore silenzio, il credito si considera non contestato nei termini indicati dal creditore (art. 548).

Che cosa la banca non può trattenere

Art. 545, commi 7-9, c.p.c. — Crediti impignorabili (estratto)

«Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. […] Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma […]. Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio».

Somme sul contoQuanto è pignorabile
Stipendio o pensione già accreditati prima della notificaSolo la parte che eccede il triplo dell'assegno sociale (assegno sociale 2026: 546,24 euro al mese; triplo: 1.638,72 euro)
Stipendio accreditato dopo la notificaUn quinto di ogni mensilità (fino alla metà se concorrono crediti alimentari, tributari e ordinari)
Pensione accreditata dopo la notificaUn quinto della parte che eccede il doppio dell'assegno sociale (1.092,48 euro nel 2026, con un minimo di 1.000 euro)
Altre somme (risparmi, bonifici di terzi, vendite, rimborsi)Interamente, nei limiti del credito aumentato (art. 546)
Crediti alimentari (assegni di mantenimento a favore del debitore), sussidi di maternità e malattia, indennità di accompagnamentoImpignorabili o pignorabili solo per crediti alimentari (art. 545, commi 1-3)
Conto cointestato a firme disgiunteSolo la quota del debitore, presunta pari alla metà (art. 1298 c.c.), salva la prova contraria del cointestatario

La banca applica i limiti nella dichiarazione; se sbaglia trattenendo di più, il debitore lo segnala al giudice dell'esecuzione anche in udienza, perché l'inefficacia parziale è rilevabile d'ufficio. L'origine degli accrediti (causale «stipendio», «pensione INPS») deve risultare dagli estratti conto: conviene produrli. I limiti valgono anche per il pignoramento dell'Agente della riscossione (art. 72-ter DPR 602/1973), che per gli stipendi ha percentuali ridotte (un decimo fino a 2.500 euro, un settimo tra 2.500 e 5.000, un quinto oltre) e che non può toccare l'ultimo emolumento accreditato sul conto (comma 2-bis).

Il pignoramento del Fisco

Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha bisogno del giudice: dopo la cartella non pagata nei sessanta giorni (e l'intimazione se è passato più di un anno), notifica alla banca e al debitore un atto che contiene «l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario» entro sessanta giorni dalla notifica per le somme già maturate, e alle scadenze per le successive (art. 72-bis DPR 602/1973). La banca versa direttamente, senza udienza né ordinanza. Restano i limiti dell'art. 545 e dell'art. 72-ter. Il debitore può rateizzare il debito: la domanda blocca nuove procedure e il pagamento della prima rata estingue il pignoramento in corso se il terzo non ha ancora pagato (art. 19, comma 1-quater.2); oppure può proporre opposizione al giudice dell'esecuzione per i vizi propri dell'atto (notifica, prescrizione, somme impignorabili). La pagina sul pignoramento dell'Agente della riscossione approfondisce.

Le difese del debitore

  1. Verificare il titolo e il precetto: notifica regolare, decreto ingiuntivo definitivo o provvisoriamente esecutivo, precetto notificato non oltre novanta giorni prima del pignoramento (art. 481 c.p.c.), somme calcolate correttamente.
  2. Opposizione all'esecuzione (art. 615) se si contesta il diritto del creditore di procedere (debito pagato, prescritto, titolo caducato) o la pignorabilità delle somme; opposizione agli atti esecutivi (art. 617) entro venti giorni per i vizi formali dell'atto o dell'ordinanza. Il giudice può sospendere l'esecuzione per gravi motivi.
  3. Far valere i limiti dell'art. 545 direttamente in udienza, anche senza formale opposizione: il giudice riduce l'assegnazione.
  4. Conversione del pignoramento (art. 495): chiedere di sostituire le somme pignorate con il pagamento rateale, depositando almeno un sesto del credito e ottenendo fino a 48 rate mensili, con lo sblocco del conto.
  5. Accordo con il creditore a saldo e stralcio o a rate, che si fa constare in udienza con la rinuncia agli atti; oppure, per chi ha più debiti, le procedure di sovraindebitamento, che sospendono le esecuzioni.

Dopo il pignoramento il conto resta operativo per la parte non bloccata e per gli accrediti che eccedono i limiti; la banca può però recedere dal rapporto o chiedere la chiusura, e la segnalazione nelle banche dati creditizie non è automatica ma frequente. Chi teme un pignoramento ha interesse a far accreditare stipendio o pensione su un conto intestato solo a sé, senza altre giacenze, per rendere trasparente l'applicazione dei limiti.

Domande frequenti

La banca può bloccare tutto il conto?

No. La banca è custode delle somme «nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato» di 1.000 euro (crediti fino a 1.100), di 1.600 euro (fino a 3.200) o della metà (oltre): il resto resta disponibile (art. 546). Inoltre, se sul conto sono accreditati stipendio o pensione, le somme già presenti alla data del pignoramento sono impignorabili fino al triplo dell'assegno sociale (1.638,72 euro nel 2026) e gli accrediti successivi sono pignorabili solo nei limiti del quinto e del minimo pensionistico.

Il conto è cointestato con mia moglie, che non ha debiti

Il pignoramento colpisce solo la quota del debitore, che per il conto cointestato a firme disgiunte si presume pari alla metà (art. 1298 c.c.); il cointestatario non debitore può provare che le somme sono sue e chiedere al giudice dell'esecuzione lo svincolo. Se il conto è intestato solo al coniuge del debitore, non è pignorabile per i debiti dell'altro, salvo i debiti contratti nell'interesse della famiglia in comunione legale.

Quanto dura il blocco?

Dalla notifica fino all'ordinanza di assegnazione, che il giudice pronuncia all'udienza indicata nell'atto (di regola dopo alcune settimane o mesi) se la banca ha reso la dichiarazione e il debitore non ha fatto opposizione; con l'assegnazione la banca versa al creditore le somme bloccate fino a concorrenza del credito. Se il creditore non notifica alla banca l'avviso di iscrizione a ruolo entro l'udienza, il pignoramento perde efficacia e il conto si sblocca (art. 543).

Il Fisco può pignorare il conto senza giudice?

Sì: l'Agente della riscossione, dopo la cartella e sessanta giorni, notifica alla banca un ordine di pagare direttamente entro sessanta giorni le somme dovute al debitore, senza udienza (art. 72-bis DPR 602/1973), con gli stessi limiti di impignorabilità del codice per stipendi e pensioni e con la protezione dell'ultimo emolumento accreditato. Contro l'atto si può ricorrere al giudice dell'esecuzione per i vizi propri e chiedere la rateizzazione, che con la prima rata estingue il pignoramento.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Debiti, crediti e pignoramentiIl pignoramento dello stipendio e della pensione: i limitiUn quinto dello stipendio, minimo impignorabile della pensione, somme sul conto (triplo dell'assegno sociale), cumulo, limiti del fisco (1/10, 1/7, 1/5), TFR, procedura presso terzi, difese.
  • Debiti, crediti e pignoramentiIl decreto ingiuntivo: come si ottiene e come ci si difendeProva scritta, decreto in 30 giorni, provvisoria esecuzione, notifica in 60 giorni, opposizione in 40, esecutività, sospensione, costi.
  • Debiti, crediti e pignoramentiL'opposizione a decreto ingiuntivoQuaranta giorni e atto di citazione, oneri della prova, sospensione e provvisoria esecuzione, eccezioni tipiche, mediazione, costi, rischi, opposizione tardiva.
  • Debiti, crediti e pignoramentiQuando un debito si prescriveDieci, cinque, tre, due anni: la tabella; interruzione con raccomandata o PEC; dieci anni dopo sentenza o decreto; cartelle e contributi; l'eccezione va sollevata.
  • Cartelle e riscossioneLa rateizzazione delle cartelle (art. 19 DPR 602/1973) dal 2025Chi può chiederla, soglia dei 120.000 euro, rate su semplice richiesta (84/96/108) e documentate (fino a 120), parametri ISEE e indici, proroga per peggioramento, rate crescenti, interessi 4,5%, effetti della domanda (stop a fermi, ipoteche, esecuzioni), prima rata ed estinzione dei pignoramenti, sospensione, decadenza con 8 rate, nuove richieste, testo unico dal 2027.