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GuidaDiritto civile · Debiti, crediti e pignoramenti

L'atto di precetto: gli ultimi 10 giorni

Il precetto è l'ultimo avviso prima del pignoramento: intima di pagare entro almeno dieci giorni quanto risulta dal titolo esecutivo, con interessi e spese, altrimenti si procede. Non è ancora un atto esecutivo e perde efficacia se il creditore non pignora entro novanta giorni. È il momento per controllare il titolo e i conteggi, trattare un piano di rientro o proporre opposizione, che nei vizi formali va fatta entro venti giorni.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Il precetto intima di pagare entro almeno 10 giorni, altrimenti si procede a esecuzione forzata (art. 480 c.p.c.); non è ancora un pignoramento.
  • Contenuto a pena di nullità: parti, titolo esecutivo notificato o trascritto, giudice competente, avvertimento sul sovraindebitamento, domicilio o PEC del creditore.
  • Perde efficacia se l'esecuzione non inizia entro 90 giorni dalla notifica (art. 481); esecuzione immediata solo con decreto del presidente (art. 482).
  • Opposizione all'esecuzione (art. 615) se il debito non è dovuto, con sospensiva; opposizione agli atti (art. 617) entro 20 giorni per i vizi formali.
  • Nei 10 giorni: verificare titolo e conteggi, pagare o trattare per iscritto, valutare l'OCC.

Che cos'è e che cosa deve contenere

Art. 480, commi 1 e 2, c.p.c. — Forma del precetto

«Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l'autorizzazione di cui all'articolo 482, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata. Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge».

ElementoRegolaSe manca
Titolo esecutivo (art. 474)Sentenza o provvedimento esecutivo, decreto ingiuntivo esecutivo, verbale di conciliazione, atto notarile, scrittura privata autenticata per somme, cambiale o assegno; notificato in copia conforme prima o insieme al precetto (art. 479)Opposizione agli atti (notifica mancante o nulla) o all'esecuzione (titolo inesistente o inefficace)
Parti e data di notifica del titolo, o trascrizione integrale di cambiali, assegni e scritture autenticateA pena di nullità (art. 480 c. 2)Opposizione agli atti entro 20 giorni (art. 617)
Avvertimento sul sovraindebitamentoObbligatorio dal 2015Nullità relativa, da eccepire entro 20 giorni; sanata se il debitore non ha subito pregiudizio, secondo la giurisprudenza prevalente
Giudice competente per l'esecuzione; residenza, domicilio o PEC dell'istanteArt. 480 c. 3Le opposizioni si propongono davanti al giudice del luogo di notifica e le notifiche al creditore si fanno in cancelleria
Termine ad adempiereNon inferiore a 10 giorni; esecuzione immediata solo con decreto del presidente per pericolo nel ritardo (art. 482)Pignoramento anticipato = opposizione agli atti
Somme richiesteCapitale, interessi al tasso del titolo, spese liquidate, spese di notifica, compenso per il precettoOpposizione all'esecuzione parziale per l'eccedenza; pagamento della somma corretta
Sottoscrizione e notificaFirmato dall'avvocato o dalla parte (art. 125), notificato alla parte personalmenteNotifica nulla = opposizione agli atti; la conoscenza effettiva sana molti vizi

Il precetto non è un atto del processo esecutivo ma il suo presupposto: per questo si può notificare anche senza aver ancora scelto il bene da pignorare, e per questo ha una durata limitata, 90 giorni dalla notifica, entro i quali deve iniziare l'esecuzione con il pignoramento (art. 481); se il debitore propone opposizione, il termine resta sospeso. Scaduto, il creditore ne notifica un altro (precetto in rinnovazione), con nuove spese. Il titolo va notificato in copia attestata conforme, e per la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva o il decreto ingiuntivo non opposto il precetto arriva spesso a pochi giorni dalla scadenza dei termini: chi non ha ancora proposto l'opposizione al decreto nei 40 giorni non può più farlo con l'opposizione al precetto, che non riapre il merito del credito.

Che cosa fare nei dieci giorni

  1. Verificare: che il titolo esista, sia esecutivo e sia stato notificato; che le somme corrispondano (capitale, interessi dal giorno giusto e al tasso giusto, spese liquidate, niente doppioni); che non ci siano pagamenti già fatti, compensazioni, prescrizioni (dieci anni dal passaggio in giudicato per le sentenze, cinque per interessi e rate periodiche) o transazioni.
  2. Pagare o trattare: il pagamento entro il termine chiude tutto, con quietanza liberatoria che indichi capitale, interessi e spese; in alternativa un accordo scritto di rateizzazione con l'impegno del creditore a non pignorare finché le rate sono rispettate, e una clausola di decadenza chiara. Il creditore non è obbligato ad accettare.
  3. Opporsi: opposizione all'esecuzione (art. 615) con citazione davanti al giudice competente, chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per gravi motivi; opposizione agli atti (art. 617) entro 20 giorni per i vizi formali; le due si possono cumulare. Senza sospensione, il creditore può pignorare anche in pendenza dell'opposizione.
  4. Proteggersi: chi ha più debiti e non può pagarli valuta la procedura di sovraindebitamento tramite un OCC, con le misure protettive che bloccano le esecuzioni; chi ha un solo debito verifica i limiti di impignorabilità (stipendio e pensione un quinto, prima casa non pignorabile solo dal fisco, beni indispensabili).
  5. Prepararsi al dopo: se non si paga, seguono il pignoramento del conto corrente o dello stipendio presso terzi, il pignoramento mobiliare o quello immobiliare, con spese che si sommano; nel pignoramento è ancora possibile la conversione, pagando a rate fino a 48 mesi.

Per il creditore il precetto va redatto con cura: l'omissione di un elemento a pena di nullità, il conteggio sbagliato o la notifica irregolare regalano al debitore un'opposizione e tempo, e il precetto scaduto obbliga a ricominciare. Per il debitore i dieci giorni sono corti ma sufficienti per ottenere copia del titolo, farsi ricalcolare gli importi e scegliere tra pagamento, accordo e opposizione, sapendo che la contestazione dei vizi di forma ha una scadenza perentoria di venti giorni e che il pignoramento, una volta eseguito, si contesta solo davanti al giudice dell'esecuzione.

Domande frequenti

Ho ricevuto un precetto: mi pignorano subito?

No. Il precetto intima di pagare entro il termine indicato, che non può essere inferiore a dieci giorni dalla notifica (art. 480 c.p.c.), e prima della scadenza nessun pignoramento è possibile, salvo che il presidente del tribunale abbia autorizzato l'esecuzione immediata per pericolo nel ritardo, con decreto scritto in calce al precetto (art. 482). Scaduto il termine, il creditore ha novanta giorni per iniziare l'esecuzione (pignoramento del conto, dello stipendio, di beni mobili o della casa); se non lo fa, il precetto perde efficacia e deve notificarne uno nuovo (art. 481). In pratica i dieci giorni servono a verificare il titolo e gli importi, a pagare o a trattare una rateizzazione scritta, e a decidere se proporre opposizione.

Il precetto chiede più di quanto devo: che cosa faccio?

Controlli il conteggio: il precetto può contenere solo il capitale del titolo, gli interessi maturati al tasso previsto (legale o convenzionale), le spese liquidate nel titolo, le spese di notifica e il compenso per il precetto secondo i parametri forensi; non interessi sugli interessi, spese non liquidate o somme già pagate. Se l'errore è nel quanto, l'opposizione all'esecuzione (art. 615, c. 1) è parziale e il giudice sospende il titolo solo per la parte contestata; spesso basta una lettera al creditore con il ricalcolo e il pagamento della somma corretta, con richiesta di quietanza. Pagare l'importo esatto entro il termine rende inutile il pignoramento e le spese ulteriori restano a carico del creditore.

Che differenza c'è tra opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti?

L'opposizione all'esecuzione (art. 615) contesta il diritto del creditore di procedere: il debito è stato pagato, è prescritto, è compensato, il titolo è nullo o inefficace, il bene è impignorabile; prima del pignoramento si propone con citazione davanti al giudice competente per valore e territorio e non ha un termine, salvo che l'esecuzione sia iniziata (allora con ricorso al giudice dell'esecuzione, e non oltre la vendita). L'opposizione agli atti esecutivi (art. 617) contesta la regolarità formale del titolo e del precetto (notifica nulla, mancanza degli elementi dell'art. 480, precetto scaduto, titolo non notificato) e va proposta entro venti giorni perentori dalla notifica, davanti al giudice indicato nel precetto. Entrambe consentono di chiedere la sospensione per gravi motivi; la scelta sbagliata del rimedio o il ritardo di un giorno fanno perdere la contestazione formale.

Non riesco a pagare: il precetto parla di sovraindebitamento, che cosa significa?

L'art. 480 impone al creditore di avvertire il debitore che può rimediare alla situazione di sovraindebitamento con l'aiuto di un organismo di composizione della crisi (OCC) o di un professionista nominato dal giudice, concludendo un accordo con i creditori o proponendo un piano del consumatore (oggi ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore del Codice della crisi). Per chi ha più debiti e non può pagarli, la procedura consente di chiedere al tribunale le misure protettive che bloccano i pignoramenti e di proporre un piano sostenibile, con l'esdebitazione finale; per chi non ha nulla, l'esdebitazione del debitore incapiente. Il precetto è spesso il momento giusto per rivolgersi a un OCC, prima che il pignoramento della casa o dello stipendio aggiunga costi.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Debiti, crediti e pignoramentiIl decreto ingiuntivo: come si ottiene e come ci si difendeProva scritta, decreto in 30 giorni, provvisoria esecuzione, notifica in 60 giorni, opposizione in 40, esecutività, sospensione, costi.
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  • Debiti, crediti e pignoramentiIl pignoramento della casa: dalla notifica alla vendita all'astaPrima del pignoramento (titolo esecutivo: sentenza, decreto ingiuntivo, mutuo notarile, cambiale; precetto e 10 giorni; ipoteca), l'atto di pignoramento (notifica al debitore con ingiunzione e avvertimenti dell'art. 492, trascrizione nei registri immobiliari, art. 555; iscrizione a ruolo del creditore entro 15 giorni a pena di inefficacia, art. 557; custodia: il debitore resta nella casa fino al decreto di trasferimento, art. 560, ma non può affittarla e deve consentire le visite), l'istanza di vendita (tra 10 e 45 giorni dal pignoramento, artt. 497 e 501, con la documentazione ipocatastale ventennale o la certificazione notarile; intervento degli altri creditori), la stima (nomina dell'esperto entro 15 giorni, valore di mercato con le detrazioni dell'art. 568; udienza entro 90 giorni, dove si propongono a pena di decadenza le opposizioni agli atti), l'ordinanza di vendita (art. 569: prezzo base, offerta minima non inferiore ai tre quarti, termine 90-120 giorni per le offerte, cauzione del 10%, versamento del prezzo entro 120 giorni; delega a notaio, avvocato o commercialista, art. 591-bis, con almeno tre esperimenti in un anno), la vendita (offerte in busta chiusa, gara al rialzo, art. 571-573; offerta al prezzo base sempre accolta, offerta fino a un quarto in meno accolta se non c'è seria possibilità di prezzo migliore, art. 572; asta deserta: nuovo esperimento con ribasso fino a un quarto e, dopo il quarto tentativo, fino alla metà, art. 591; assegnazione ai creditori), dopo l'aggiudicazione (versamento del prezzo, anche con mutuo; decreto di trasferimento che cancella pignoramento e ipoteche e vale come titolo per il rilascio, art. 586; liberazione ad opera del custode; progetto di distribuzione ai creditori secondo le cause di prelazione, art. 596), come difendersi (pagare o accordarsi prima della vendita; conversione del pignoramento con deposito di un sesto e fino a 48 rate mensili, art. 495; opposizione all'esecuzione e agli atti, artt. 615 e 617; vendita privata concordata; saldo e stralcio con il creditore; procedure di sovraindebitamento con sospensione delle aste; contestazione della stima), i limiti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (art. 76 D.P.R. 602/1973: mai la prima casa se unico immobile non di lusso con residenza; altri immobili solo sopra 120.000 euro dopo sei mesi dall'ipoteca; ipoteca da 20.000 euro con preavviso di 30 giorni, art. 77), i tempi (dalla trascrizione alla vendita 2-4 anni in media), che cosa succede al mutuo e agli altri debiti (il ricavato va prima ai creditori ipotecari; il debito residuo resta).
  • Debiti, crediti e pignoramentiLa conversione del pignoramento: salvare la casa pagando a rateLa conversione (art. 495 c.p.c.: prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione, artt. 530, 552 e 569, il debitore chiede di sostituire ai beni o crediti pignorati una somma pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti per capitale, interessi e spese; con l'istanza deve depositare in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore a un sesto del credito pignorante e dei crediti intervenuti, dedotti i versamenti già fatti e documentati; deposito su conto indicato dal giudice; il giudice determina la somma con ordinanza dopo l'udienza da tenersi entro 30 giorni dal deposito; per immobili e mobili, con giustificati motivi, rateizzazione mensile fino a 48 mesi con interessi scalari al tasso convenzionale o legale; ogni sei mesi distribuzione ai creditori; omesso versamento della somma o ritardo di oltre 30 giorni anche su una sola rata = le somme versate entrano nei beni pignorati e il giudice dispone senza indugio la vendita; con l'ordinanza i beni sono liberati dal pignoramento al versamento dell'intera somma; una sola istanza a pena di inammissibilità; regime del D.L. 135/2018 per le esecuzioni iniziate dopo il 13 febbraio 2019), quando conviene (immobile di valore superiore al debito; creditori intervenuti limitati; capacità di pagare rate sostenibili; alternative: riduzione del pignoramento ex art. 496 se i beni eccedono il credito, accordo con il creditore e rinuncia agli atti ex art. 629, saldo e stralcio, vendita privata autorizzata, sovraindebitamento con misure protettive), come si presenta (istanza al giudice dell'esecuzione tramite avvocato, con il conteggio del credito pignorante e degli intervenuti, la prova dei pagamenti, l'attestazione del deposito del sesto, i giustificati motivi per le rate, reddito e capacità di pagamento; il creditore può contestare il conteggio; l'ordinanza indica importo, numero e scadenze delle rate e il conto; l'ordinanza è opponibile ex art. 617), gli effetti (sospensione della vendita, bene che resta nella disponibilità del debitore, custodia, interessi che maturano, spese di procedura comprese, distribuzione semestrale; al saldo cancellazione della trascrizione del pignoramento; decadenza automatica e vendita con le somme versate acquisite alla procedura), errori da evitare (istanza tardiva dopo l'ordinanza di vendita, deposito insufficiente, conteggio che dimentica gli intervenuti, rate non sostenibili, ritardi oltre 30 giorni, seconda istanza inammissibile).
  • SovraindebitamentoIl sovraindebitamento: le procedure per chi non riesce più a pagareChi può accedere (art. 2 c. 1 lett. c: consumatore, professionista, imprenditore minore sotto 300.000 di attivo, 200.000 di ricavi e 500.000 di debiti, imprenditore agricolo, start-up innovativa, ogni debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, compresi ex imprenditori cancellati da oltre un anno e soci illimitatamente responsabili; procedure familiari, art. 66), l'OCC (organismo di composizione della crisi iscritto al registro del Ministero, o professionista nominato dal tribunale; raccoglie i documenti, redige la relazione su cause, diligenza e attendibilità, accede alle banche dati; compensi regolamentati; l'avvocato non è obbligatorio nella ristrutturazione, art. 68), la ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67: piano a contenuto libero con pagamento anche parziale, falcidia della cessione del quinto, privilegiati pagabili al valore di liquidazione con moratoria fino a due anni, mutuo sulla casa che prosegue; nessun voto; misure protettive dal decreto di apertura, art. 70; omologazione con sentenza anche contro il creditore dissenziente se non riceve meno della liquidazione; esclusi chi ha esdebitazione nei 5 anni, due esdebitazioni o colpa grave, malafede, frode, art. 69; il creditore che ha finanziato in modo irresponsabile non può contestare la convenienza; esecuzione con vigilanza dell'OCC, art. 71; revoca per frode o inadempimento), il concordato minore (art. 74: per professionisti, imprese minori e agricole se prosegue l'attività, altrimenti con risorse esterne apprezzabili; classi; voto dei creditori con la maggioranza dei crediti, art. 79; omologazione anche senza l'adesione del fisco quando determinante e conveniente, art. 80; misure protettive), la liquidazione controllata (art. 268: su domanda del debitore o del creditore per debiti scaduti da almeno 50.000 euro, non se l'OCC attesta che non c'è attivo; sentenza, liquidatore, elenco dei creditori, inventario e programma in 90 giorni, art. 270-272; dura tre anni e comprende i beni sopravvenuti fino all'esdebitazione; stipendio e pensione nei limiti del mantenimento; esdebitazione di diritto alla chiusura o dopo tre anni, art. 282), l'esdebitazione dell'incapiente (art. 283: persona fisica meritevole senza alcuna utilità, anche con reddito fino all'assegno sociale aumentato della metà per la scala ISEE; una sola volta; domanda tramite OCC con relazione anche sul merito creditizio del finanziatore; obbligo per tre anni di dichiarare ogni anno le utilità sopravvenute, sulle quali i creditori possono agire, art. 283 c. 7 e 9), i debiti (tutti, compresi fiscali e contributivi con transazione, sanzioni, mutui; esclusi dall'esdebitazione alimenti, danni da illecito e sanzioni penali; i garanti restano obbligati), gli effetti (sospensione di pignoramenti e cessioni del quinto, blocco degli interessi, cancellazione delle segnalazioni dopo l'esecuzione, casellario e conseguenze sull'accesso al credito), costi e tempi (compenso dell'OCC in percentuale sull'attivo e sul passivo con minimi, gratuito patrocinio ammesso; 6-12 mesi per l'omologazione; l'importanza dell'assistenza legale), gli errori da evitare (nuovi debiti in pendenza, atti dispositivi non dichiarati, dichiarazioni incomplete che integrano frode, ritardo nel presentare la domanda).
  • Debiti, crediti e pignoramentiQuando un debito si prescriveDieci, cinque, tre, due anni: la tabella; interruzione con raccomandata o PEC; dieci anni dopo sentenza o decreto; cartelle e contributi; l'eccezione va sollevata.