In breve
- Il debitore chiede di sostituire i beni pignorati con il denaro: debito del pignorante e degli intervenuti, interessi e spese (art. 495 c.p.c.).
- Subito il deposito di almeno un sesto del credito, a pena di inammissibilità; udienza entro 30 giorni; ordinanza con la somma.
- Per immobili e mobili, con giustificati motivi, rate mensili fino a 48 con interessi; distribuzione ogni 6 mesi.
- Ritardo di oltre 30 giorni anche su una rata = decadenza, somme acquisite e vendita immediata.
- Istanza una sola volta, prima che sia disposta la vendita; con l'intero versamento i beni sono liberati.
Come funziona
«Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese. Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore a un sesto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. […] Quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di quarantotto mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale».
| Passaggio | Regola |
|---|---|
| Quando | Prima dell'ordinanza che dispone la vendita (immobili: art. 569; mobili: art. 530) o l'assegnazione (crediti presso terzi: art. 552); una sola istanza |
| Deposito iniziale | Almeno 1/6 del credito pignorante + crediti intervenuti, meno i pagamenti documentati; su conto indicato dal giudice; senza deposito l'istanza è inammissibile |
| Udienza e ordinanza | Entro 30 giorni dal deposito; il giudice determina la somma (capitale, interessi, spese dei creditori e della procedura), sentite le parti |
| Rate | Solo per immobili e mobili, con giustificati motivi: mensili, massimo 48, con interessi scalari al tasso convenzionale o legale; distribuzione ai creditori ogni 6 mesi (art. 510) |
| Decadenza | Mancato versamento della somma o ritardo di oltre 30 giorni su una rata: le somme versate restano ai creditori, vendita disposta senza indugio su richiesta di un creditore con titolo |
| Effetto finale | Con il versamento dell'intera somma i beni sono liberati dal pignoramento; cancellazione della trascrizione |
| Esecuzioni iniziate prima del 13 febbraio 2019 | Vecchie regole: deposito di 1/5 e rate fino a 36 mesi (D.L. 135/2018, art. 4 c. 4) |
La conversione è un diritto del debitore, non un accordo: i creditori possono contestare i conteggi, non opporsi alla sostituzione, e il giudice concede le rate valutando i «giustificati motivi» (reddito, sproporzione tra valore del bene e debito, prospettive di pagamento). La somma comprende tutti i crediti presenti nella procedura, anche quelli intervenuti dopo il pignoramento, e le spese di esecuzione (custode, perito, pubblicità): un debito di 60.000 euro con due interventi può diventare 100.000. Il bene resta al debitore e continua a essere custodito secondo le regole del pignoramento immobiliare; gli interessi corrono sulle rate. La scelta del momento è decisiva: dopo l'ordinanza di vendita l'unica via è la vendita stessa, salvo l'accordo con i creditori o la sospensione concordata (art. 624-bis).
Le alternative e gli errori da evitare
- Riduzione del pignoramento (art. 496): se il valore dei beni pignorati supera di molto il credito, si chiede di limitare il pignoramento ad alcuni beni; utile quando sono stati pignorati più immobili.
- Accordo con i creditori: piano di rientro con rinuncia agli atti esecutivi (art. 629), saldo e stralcio, vendita privata autorizzata a prezzo superiore all'asta; richiede il consenso di tutti i creditori pignoranti e intervenuti, ma può costare meno della conversione.
- Sovraindebitamento: la ristrutturazione dei debiti del consumatore o il concordato minore, con le misure protettive del tribunale che sospendono l'esecuzione e un piano sostenibile, anche con esdebitazione finale (guida).
- Opposizione: se il credito o il pignoramento sono contestabili (pagamento, prescrizione, vizi degli atti), l'opposizione con sospensione può essere preliminare; la conversione, invece, presuppone che il debito sia dovuto.
- Errori: istanza dopo l'ordinanza di vendita; deposito inferiore al sesto o calcolato senza gli intervenuti; rate proposte senza documentare la capacità di pagamento; ritardi oltre i 30 giorni; convinzione di poter ripresentare l'istanza. Ogni errore costa il beneficio, perché la legge lo concede una volta sola.
La conversione si usa anche nel pignoramento mobiliare e in quello presso terzi, dove però non sono ammesse rate per i crediti pignorati; per il conto corrente conviene di solito il pagamento diretto con richiesta di rinuncia. Per i debiti fiscali le regole sono diverse: la rateizzazione delle cartelle con l'agente della riscossione sospende le sue procedure secondo il D.P.R. 602/1973, e il pignoramento fiscale della casa ha limiti propri. In tutti i casi il conteggio va fatto prima del deposito, perché la somma del sesto deve corrispondere ai crediti come indicati negli atti di pignoramento e di intervento, al netto dei pagamenti provati.
Domande frequenti
Mi hanno pignorato la casa per un debito di 60.000 euro: come funziona la conversione?
Presenta al giudice dell'esecuzione, tramite l'avvocato, l'istanza di conversione, depositando in cancelleria almeno un sesto della somma per cui è stato eseguito il pignoramento più i crediti dei creditori intervenuti (su 60.000 euro, 10.000, salvo pagamenti già fatti e documentati); il giudice fissa un'udienza entro trenta giorni e determina con ordinanza la somma totale (capitale, interessi, spese del creditore e della procedura). Se ci sono giustificati motivi, può concedere il pagamento in rate mensili fino a 48, con gli interessi al tasso convenzionale o legale; ogni sei mesi le somme versate vengono distribuite ai creditori. Finché paga, la casa non va all'asta e resta sua; con l'ultima rata il pignoramento è cancellato.
Entro quando devo chiederla e quante volte posso farlo?
Prima che il giudice disponga la vendita o l'assegnazione (art. 495, c. 1): per gli immobili, prima dell'ordinanza che dispone la vendita ai sensi dell'art. 569, che di regola segue l'udienza fissata dopo la nomina del perito; per i crediti presso terzi, prima dell'assegnazione ex art. 552; per i mobili, prima dell'ordinanza ex art. 530. L'istanza «può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità»: presentata senza il deposito del sesto o con un conteggio sbagliato, o decaduta per il mancato pagamento delle rate, non si ripete. Per questo si prepara con il conteggio esatto dei crediti di tutti i creditori (pignorante e intervenuti, con i loro atti) e con la prova dei versamenti già eseguiti.
Che cosa succede se salto una rata?
Se omette il versamento della somma determinata dal giudice, o omette o ritarda di oltre trenta giorni anche una sola rata, decade dal beneficio: le somme già versate entrano a far parte dei beni pignorati e vengono distribuite ai creditori, e il giudice, su richiesta del creditore procedente o di un intervenuto con titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita (art. 495, c. 5). Non c'è una seconda istanza. Un ritardo entro trenta giorni non fa decadere, ma conviene documentare ogni versamento e chiedere subito al giudice, con istanza motivata, eventuali modifiche del piano se la situazione cambia, prima di sforare.
Conviene la conversione o un accordo con la banca?
Dipende dal rapporto tra debito e valore della casa e dal numero dei creditori. La conversione blocca la vendita senza il consenso dei creditori e dilaziona fino a quattro anni, ma richiede il sesto subito, gli interessi e il pagamento integrale di tutti i crediti intervenuti. L'accordo con il creditore (piano di rientro, saldo e stralcio con rinuncia agli atti ex art. 629 c.p.c., vendita privata a un prezzo migliore dell'asta) può costare meno, ma serve il consenso di tutti i creditori pignoranti e intervenuti. Se i debiti sono più della capacità di pagamento, la procedura di sovraindebitamento con la ristrutturazione dei debiti del consumatore consente di proporre un piano e bloccare l'esecuzione con le misure protettive, anche con la conservazione della casa e del mutuo in corso in certi casi. L'avvocato confronta i tre scenari con i conteggi del perito e delle rate.
Fonti normative
- Art. 495 c.p.c. — Conversione del pignoramento
- Art. 569 c.p.c. — Provvedimento per l'autorizzazione della vendita
- Art. 615 c.p.c. — Opposizione all'esecuzione
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Debiti, crediti e pignoramentiIl pignoramento della casa: dalla notifica alla vendita all'astaPrima del pignoramento (titolo esecutivo: sentenza, decreto ingiuntivo, mutuo notarile, cambiale; precetto e 10 giorni; ipoteca), l'atto di pignoramento (notifica al debitore con ingiunzione e avvertimenti dell'art. 492, trascrizione nei registri immobiliari, art. 555; iscrizione a ruolo del creditore entro 15 giorni a pena di inefficacia, art. 557; custodia: il debitore resta nella casa fino al decreto di trasferimento, art. 560, ma non può affittarla e deve consentire le visite), l'istanza di vendita (tra 10 e 45 giorni dal pignoramento, artt. 497 e 501, con la documentazione ipocatastale ventennale o la certificazione notarile; intervento degli altri creditori), la stima (nomina dell'esperto entro 15 giorni, valore di mercato con le detrazioni dell'art. 568; udienza entro 90 giorni, dove si propongono a pena di decadenza le opposizioni agli atti), l'ordinanza di vendita (art. 569: prezzo base, offerta minima non inferiore ai tre quarti, termine 90-120 giorni per le offerte, cauzione del 10%, versamento del prezzo entro 120 giorni; delega a notaio, avvocato o commercialista, art. 591-bis, con almeno tre esperimenti in un anno), la vendita (offerte in busta chiusa, gara al rialzo, art. 571-573; offerta al prezzo base sempre accolta, offerta fino a un quarto in meno accolta se non c'è seria possibilità di prezzo migliore, art. 572; asta deserta: nuovo esperimento con ribasso fino a un quarto e, dopo il quarto tentativo, fino alla metà, art. 591; assegnazione ai creditori), dopo l'aggiudicazione (versamento del prezzo, anche con mutuo; decreto di trasferimento che cancella pignoramento e ipoteche e vale come titolo per il rilascio, art. 586; liberazione ad opera del custode; progetto di distribuzione ai creditori secondo le cause di prelazione, art. 596), come difendersi (pagare o accordarsi prima della vendita; conversione del pignoramento con deposito di un sesto e fino a 48 rate mensili, art. 495; opposizione all'esecuzione e agli atti, artt. 615 e 617; vendita privata concordata; saldo e stralcio con il creditore; procedure di sovraindebitamento con sospensione delle aste; contestazione della stima), i limiti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (art. 76 D.P.R. 602/1973: mai la prima casa se unico immobile non di lusso con residenza; altri immobili solo sopra 120.000 euro dopo sei mesi dall'ipoteca; ipoteca da 20.000 euro con preavviso di 30 giorni, art. 77), i tempi (dalla trascrizione alla vendita 2-4 anni in media), che cosa succede al mutuo e agli altri debiti (il ricavato va prima ai creditori ipotecari; il debito residuo resta).
- Debiti, crediti e pignoramentiL'atto di precetto: gli ultimi 10 giorniChe cos'è (art. 480 c.p.c.: intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non inferiore a 10 giorni, con l'avvertimento che in mancanza si procederà a esecuzione forzata; contenuto a pena di nullità: parti, data di notifica del titolo o sua trascrizione integrale per cambiali, assegni e scritture private autenticate, avvertimento sulla possibilità di rimediare al sovraindebitamento con un organismo di composizione della crisi, indicazione del giudice competente per l'esecuzione, residenza o domicilio o PEC dell'istante; sottoscrizione ex art. 125 e notifica alla parte personalmente; art. 479: preceduto o accompagnato dalla notifica del titolo in copia attestata conforme; titoli esecutivi ex art. 474: sentenze e provvedimenti esecutivi, decreto ingiuntivo esecutivo, ordinanze, verbali di conciliazione, scritture private autenticate per somme di denaro, cambiali e assegni, atti notarili; per il rilascio di immobili solo sentenze e atti pubblici), i tempi (art. 482: nessuna esecuzione prima del termine e comunque prima di 10 giorni dalla notifica, salvo autorizzazione del presidente del tribunale per pericolo nel ritardo con o senza cauzione; art. 481: il precetto diventa inefficace se l'esecuzione non inizia entro 90 giorni dalla notifica, con termine sospeso dall'opposizione; il creditore può rinnovarlo; precetto in rinnovazione), le somme (capitale del titolo, interessi legali o convenzionali maturati, spese della sentenza o del decreto, spese di notifica del titolo e del precetto, compenso dell'avvocato per il precetto secondo i parametri forensi; errori frequenti: interessi anatocistici, doppie spese, importi già pagati; il precetto per somma maggiore è opponibile per la parte eccedente), come si contesta (art. 615 c. 1: opposizione all'esecuzione con citazione davanti al giudice competente per materia, valore e territorio quando si contesta il diritto di procedere, per pagamento, prescrizione, compensazione, transazione, nullità o inefficacia del titolo, impignorabilità; sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per gravi motivi su istanza; art. 617: opposizione agli atti esecutivi per i vizi formali del titolo o del precetto entro 20 giorni perentori dalla notifica, davanti al giudice indicato nel precetto; dopo l'inizio dell'esecuzione, ricorso al giudice dell'esecuzione; opposizione e sovraindebitamento), che cosa fare nei 10 giorni (verificare il titolo e la notifica, ricalcolare gli importi, chiedere copia degli atti, proporre un piano di rientro scritto con rinuncia al pignoramento, pagare con quietanza liberatoria, valutare l'opposizione con sospensiva, attivare la procedura di sovraindebitamento con le misure protettive), che cosa segue (pignoramento presso terzi di conto e stipendio, mobiliare, immobiliare con trascrizione; spese che crescono; conversione del pignoramento).
- Debiti, crediti e pignoramentiIl pignoramento del conto correntePresupposti (titolo esecutivo, precetto, 10 giorni), notifica alla banca e al debitore, blocco nei limiti del credito aumentato (art. 546), somme impignorabili: stipendio e pensione già accreditati oltre il triplo dell'assegno sociale, accrediti successivi nei limiti del quinto e del minimo pensionistico, conto cointestato, dichiarazione della banca in 10 giorni, iscrizione a ruolo e avviso, udienza e ordinanza di assegnazione, pignoramento dell'Agente della riscossione (72-bis, 60 giorni, 1/10-1/7-1/5), opposizioni (615, 617), inefficacia parziale rilevabile d'ufficio, conversione (495), rateizzazione, sovraindebitamento.
- SovraindebitamentoIl sovraindebitamento: le procedure per chi non riesce più a pagareChi può accedere (art. 2 c. 1 lett. c: consumatore, professionista, imprenditore minore sotto 300.000 di attivo, 200.000 di ricavi e 500.000 di debiti, imprenditore agricolo, start-up innovativa, ogni debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, compresi ex imprenditori cancellati da oltre un anno e soci illimitatamente responsabili; procedure familiari, art. 66), l'OCC (organismo di composizione della crisi iscritto al registro del Ministero, o professionista nominato dal tribunale; raccoglie i documenti, redige la relazione su cause, diligenza e attendibilità, accede alle banche dati; compensi regolamentati; l'avvocato non è obbligatorio nella ristrutturazione, art. 68), la ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67: piano a contenuto libero con pagamento anche parziale, falcidia della cessione del quinto, privilegiati pagabili al valore di liquidazione con moratoria fino a due anni, mutuo sulla casa che prosegue; nessun voto; misure protettive dal decreto di apertura, art. 70; omologazione con sentenza anche contro il creditore dissenziente se non riceve meno della liquidazione; esclusi chi ha esdebitazione nei 5 anni, due esdebitazioni o colpa grave, malafede, frode, art. 69; il creditore che ha finanziato in modo irresponsabile non può contestare la convenienza; esecuzione con vigilanza dell'OCC, art. 71; revoca per frode o inadempimento), il concordato minore (art. 74: per professionisti, imprese minori e agricole se prosegue l'attività, altrimenti con risorse esterne apprezzabili; classi; voto dei creditori con la maggioranza dei crediti, art. 79; omologazione anche senza l'adesione del fisco quando determinante e conveniente, art. 80; misure protettive), la liquidazione controllata (art. 268: su domanda del debitore o del creditore per debiti scaduti da almeno 50.000 euro, non se l'OCC attesta che non c'è attivo; sentenza, liquidatore, elenco dei creditori, inventario e programma in 90 giorni, art. 270-272; dura tre anni e comprende i beni sopravvenuti fino all'esdebitazione; stipendio e pensione nei limiti del mantenimento; esdebitazione di diritto alla chiusura o dopo tre anni, art. 282), l'esdebitazione dell'incapiente (art. 283: persona fisica meritevole senza alcuna utilità, anche con reddito fino all'assegno sociale aumentato della metà per la scala ISEE; una sola volta; domanda tramite OCC con relazione anche sul merito creditizio del finanziatore; obbligo per tre anni di dichiarare ogni anno le utilità sopravvenute, sulle quali i creditori possono agire, art. 283 c. 7 e 9), i debiti (tutti, compresi fiscali e contributivi con transazione, sanzioni, mutui; esclusi dall'esdebitazione alimenti, danni da illecito e sanzioni penali; i garanti restano obbligati), gli effetti (sospensione di pignoramenti e cessioni del quinto, blocco degli interessi, cancellazione delle segnalazioni dopo l'esecuzione, casellario e conseguenze sull'accesso al credito), costi e tempi (compenso dell'OCC in percentuale sull'attivo e sul passivo con minimi, gratuito patrocinio ammesso; 6-12 mesi per l'omologazione; l'importanza dell'assistenza legale), gli errori da evitare (nuovi debiti in pendenza, atti dispositivi non dichiarati, dichiarazioni incomplete che integrano frode, ritardo nel presentare la domanda).
- Banche, consumatori e assicurazioniIl mutuo: clausole, tasso, ritardi, contestazioniPrima di firmare (art. 117 TUB: contratto scritto a pena di nullità, con tasso, prezzi e condizioni, oneri di mora; nullità delle clausole che rinviano agli usi o peggiorano le condizioni pubblicizzate, con sostituzione del tasso BOT; il PIES e le informazioni precontrattuali per il credito immobiliare ai consumatori, artt. 120-septies e seguenti; TAEG con tutti i costi, perizia, istruttoria, assicurazioni obbligatorie e facoltative, art. 28 D.L. 1/2012; tasso fisso, variabile con cap, misto; spread e parametro; piano di ammortamento alla francese e all'italiana; ipoteca di primo grado per un importo maggiorato; mutuo fondiario con ipoteca di primo grado e limite di finanziamento fissato dalla Banca d'Italia, art. 38 TUB; fideiussioni e garanti; polizze abbinate), l'usura (L. 108/1996: tasso soglia = TEGM aumentato di un quarto più quattro punti, con differenza massima di otto punti; art. 1815 c. 2 c.c.: interessi usurari nulli e non dovuti; usura originaria e sopravvenuta, interessi di mora, giurisprudenza), l'ammortamento alla francese (Cass. SU 15130/2024: legittimo, senza indeterminatezza né anatocismo se il piano è allegato), i ritardi (interessi di mora nei limiti; art. 40 c. 2 TUB per il fondiario: risoluzione dopo sette ritardi anche non consecutivi tra il 30° e il 180° giorno; art. 120-quinquiesdecies per il credito immobiliare ai consumatori: gestione dei clienti in difficoltà, oneri limitati ai costi, clausola di trasferimento dell'immobile con estinzione del debito, inadempimento a diciotto rate mensili, perito indipendente, eccedenza al consumatore; decadenza dal beneficio del termine, art. 1186 c.c.; segnalazione in Centrale rischi e SIC; fondo di solidarietà per i mutui prima casa con sospensione fino a 18 mesi; rinegoziazione e allungamento; pignoramento), l'estinzione anticipata e la surroga (art. 120-ter: nessuna penale per i mutui delle persone fisiche per casa o attività; art. 120-quater: portabilità senza costi con trasferimento dell'ipoteca e tempi di 30 giorni; rinegoziazione con la stessa banca; art. 125-sexies per il credito al consumo), le modifiche (art. 118: solo con giustificato motivo, preavviso di due mesi, recesso senza spese; mai i tassi nei contratti a tempo determinato), i mutui in valuta (art. 120-quaterdecies: diritto di conversione), le contestazioni (verifica del TAEG e dell'usura con perizia; clausole abusive e trasparenza; reclamo, Arbitro Bancario Finanziario fino a 200.000 euro, mediazione obbligatoria, causa; prescrizione decennale della ripetizione dalla chiusura del rapporto), gli errori (firmare senza il piano e il PIES, polizze inutili, fideiussioni omnibus, ignorare le prime rate in ritardo).
- Cartelle e riscossioneLa rateizzazione delle cartelle (art. 19 DPR 602/1973) dal 2025Chi può chiederla, soglia dei 120.000 euro, rate su semplice richiesta (84/96/108) e documentate (fino a 120), parametri ISEE e indici, proroga per peggioramento, rate crescenti, interessi 4,5%, effetti della domanda (stop a fermi, ipoteche, esecuzioni), prima rata ed estinzione dei pignoramenti, sospensione, decadenza con 8 rate, nuove richieste, testo unico dal 2027.
- Debiti, crediti e pignoramentiQuando un debito si prescriveDieci, cinque, tre, due anni: la tabella; interruzione con raccomandata o PEC; dieci anni dopo sentenza o decreto; cartelle e contributi; l'eccezione va sollevata.