In breve
- Fermo: il veicolo non può circolare per un periodo, custodito dal proprietario a sue spese.
- Sequestro: blocco del veicolo in attesa della confisca decisa dal prefetto.
- Senza assicurazione: sequestro; restituzione pagando la multa ridotta, sei mesi di polizza e le spese.
- Circolare comunque: da 1.984 a 7.937 euro, perdita del veicolo, possibile revoca della patente.
- Ricorso al prefetto contro fermo e sequestro; è diverso il fermo dell'agente della riscossione.
Il fermo amministrativo
«Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all'accertamento della violazione consegua l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. [...] Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione.»
Il fermo è una sanzione accessoria: si applica solo nei casi in cui il codice della strada lo prevede, e sempre quando è prevista la sospensione della carta di circolazione, per la stessa durata (art. 214, c. 7). Sul veicolo viene apposto un sigillo e la carta di circolazione resta alla polizia. Chi rifiuta di custodire il veicolo paga da 774 a 3.105 euro e subisce la sospensione della patente da uno a tre mesi, e il veicolo viene portato in una depositeria; per riaverlo si pagano le spese di trasporto e custodia. Se chi guidava non era il proprietario e la circolazione è avvenuta chiaramente contro la sua volontà, il veicolo è restituito subito (c. 3). Contro il fermo si può ricorrere al prefetto (c. 4). Questo fermo non va confuso con quello che l'agente della riscossione iscrive per i debiti non pagati, spiegato nella pagina sul fermo amministrativo dell'auto.
Il sequestro e la confisca
| Aspetto | Fermo (art. 214) | Sequestro (art. 213) |
|---|---|---|
| Natura | Sanzione accessoria temporanea | Misura cautelare in vista della confisca |
| Custodia | Proprietario custode, a sue spese | Proprietario custode, a sue spese |
| Rifiuto della custodia | Da 774 a 3.105 euro e sospensione della patente da 1 a 3 mesi | Da 1.814 a 7.261 euro e sospensione della patente da 1 a 3 mesi |
| Circolazione abusiva | Da 1.984 a 7.937 euro, confisca, revoca facoltativa della patente | Da 1.984 a 7.937 euro, revoca facoltativa della patente |
| Esito | Restituzione alla scadenza | Confisca disposta dal prefetto, o dissequestro se l'accertamento è infondato |
Il sequestro scatta quando il codice prevede la confisca amministrativa del veicolo. Anche qui il proprietario è di solito custode; se non assume la custodia, il veicolo va a un depositario e, se l'avente diritto non se ne fa carico entro cinque giorni dalla comunicazione, può essere venduto, anche solo per la rottamazione, con il ricavato depositato fino alla fine del procedimento (art. 213, c. 5). La confisca è sempre disposta quando il veicolo è servito a commettere un reato diverso da quelli del codice della strada (c. 4), ma non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione (c. 9). Il prefetto decide sul ricorso e, se ne ricorrono i presupposti, dispone la confisca con l'ordinanza-ingiunzione; se l'accertamento è infondato, il veicolo è dissequestrato (c. 7). Chi usa il veicolo durante il fermo o il sequestro perde il mezzo e paga una sanzione elevata; la revoca della patente, dopo due sentenze della Corte costituzionale, non è più automatica ma può essere applicata (Corte cost. 246/2022 e 52/2024).
Il caso tipico: l'auto senza assicurazione
Chi circola senza assicurazione paga da 866 a 3.464 euro e il veicolo viene sequestrato e depositato in un luogo non aperto al pubblico. Lo si riottiene pagando la sanzione in misura ridotta, stipulando la polizza per almeno sei mesi e garantendo le spese di prelievo, trasporto e custodia; se non si paga e non si ricorre nei termini, il veicolo è confiscato (art. 193, c. 4). La sanzione è dimezzata se la copertura torna operante nei quindici giorni successivi alla scadenza del periodo di tolleranza, o se entro trenta giorni si chiede di demolire il veicolo (c. 3). Chi viene sorpreso due volte in due anni subisce anche la sospensione della patente da uno a due mesi e, dopo il pagamento, un fermo di 45 giorni (c. 2-bis); se il veicolo intestato al conducente circola con documenti assicurativi falsi o contraffatti, la confisca è sempre disposta (c. 4-bis). Il proprietario deve verificare che l'auto sia assicurata anche quando la usa un altro (c. 1).
- Leggere il verbale: fermo o sequestro, durata, custode, luogo di deposito.
- Assumere la custodia quando possibile, per evitare sanzioni e spese di depositeria.
- Non usare il veicolo fino alla restituzione.
- Valutare il ricorso al prefetto o l'opposizione al giudice di pace nei termini.
- Per l'assicurazione, pagare in misura ridotta, stipulare la polizza e chiedere subito la restituzione.
I termini e le modalità del ricorso sono nella pagina sul ricorso contro una multa; il pignoramento dell'auto da parte dei creditori privati in quella su pignoramento dell'auto; le conseguenze sulla patente in quella su ritiro, sospensione e revoca.
Domande frequenti
Mi hanno fermato senza assicurazione: come riottengo l'auto?
Che differenza c'è tra fermo e sequestro?
Che cosa succede se uso l'auto sotto fermo o sequestro?
L'auto era mia ma la guidava un altro: rischio la confisca?
Fonti normative
- Art. 213 D.Lgs. 285/1992 — Sequestro e confisca amministrativa
- Art. 214 D.Lgs. 285/1992 — Fermo amministrativo del veicolo
- Art. 193 D.Lgs. 285/1992 — Obbligo dell'assicurazione
- Art. 203 D.Lgs. 285/1992 — Ricorso al prefetto
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
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