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GuidaDiritto amministrativo · Multe e sanzioni amministrative

I punti della patente: decurtazione, recupero, revisione

La patente a punti funziona come un conto corrente: si parte con venti, ogni violazione grave ne sottrae alcuni, la buona condotta li restituisce e chi arriva a zero deve rifare l'esame. Le regole sono nell'art. 126-bis del codice della strada e nella tabella allegata, con tre trappole che costano più della multa: la comunicazione dei dati del conducente, che il proprietario deve fare entro sessanta giorni per non pagare una seconda sanzione, il raddoppio per i neopatentati e, dalla riforma del 2024, la sospensione breve della patente per chi commette certe violazioni con meno di venti punti. Questa pagina spiega quando i punti si perdono davvero, come si recuperano, come si controllano e come ci si difende.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 7 min

In breve

  • 20 punti al rilascio; decurtazioni secondo la tabella dell'art. 126-bis, indicate nel verbale; massimo 15 per violazioni contestuali; doppio per chi ha la patente da meno di 3 anni.
  • Quando: solo dopo che la multa è definitiva (pagamento, ricorso deciso, termini scaduti); comunicazione all'anagrafe entro 30 giorni.
  • Dati del conducente: il proprietario li comunica entro 60 giorni dal verbale, altrimenti da 291 a 1.166 euro in più.
  • Recupero: 2 anni puliti = 20 punti; corsi = 6 punti (9 professionali); bonus 2 punti ogni 2 anni fino a 30.
  • Zero punti o 3 violazioni da 5 punti in 12 mesi: esame di revisione; sospensione breve di 7 o 15 giorni sotto i 20 punti (art. 218-ter).

Quando si perdono i punti

Art. 126-bis, comma 2, D.Lgs. 285/1992

«L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. [...] Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 291 a € 1.166.»

Il punteggio iniziale è venti, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; la tabella allegata all'art. 126-bis fissa i punti per ciascuna violazione, da uno per le infrazioni minori a dieci per le più gravi (velocità oltre 60 km/h, guida in stato di ebbrezza o sotto droghe, sorpasso in curva, inversione di marcia in autostrada, omissione di soccorso), e il verbale deve indicare i punti che la violazione comporta. Se più violazioni sono accertate contemporaneamente si perdono al massimo quindici punti, salvo che sia prevista la sospensione o la revoca (c. 1-bis); per chi ha conseguito la patente da meno di tre anni ogni decurtazione è raddoppiata, secondo la nota della tabella. I punti non si perdono al momento della contestazione ma quando la multa diventa definitiva: il pagamento in misura ridotta definisce la contestazione e fa partire la comunicazione all'anagrafe entro trenta giorni, il ricorso al prefetto o al giudice di pace la sospende fino alla decisione, e il rigetto fa scattare la decurtazione insieme al pagamento della sanzione. La decurtazione colpisce il conducente, non il proprietario: quando la violazione non è contestata immediatamente (autovelox, telecamere, semafori) il verbale arriva all'intestatario, che entro sessanta giorni dalla notifica deve comunicare all'organo accertatore i dati personali e della patente di chi guidava, con il modulo allegato; per i veicoli intestati a società l'obbligo grava sul legale rappresentante o su un delegato. Chi non lo fa, senza un motivo giustificato e documentato, riceve un secondo verbale da 291 a 1.166 euro, importi che restano quelli del 2021 perché l'aggiornamento biennale è stato sospeso; è un illecito autonomo che si aggiunge alla multa e non toglie punti a nessuno. La Cassazione, con la sentenza 13059 del 6 maggio 2026, ha ribadito che il proprietario deve organizzarsi per sapere chi usa il veicolo, anche in famiglia, e che l'ignoranza non è una giustificazione; il termine per comunicare decorre dalla notifica del verbale e l'illecito si perfeziona quando la sanzione principale è definitiva; secondo la giurisprudenza, se il verbale presupposto viene annullato cade anche la sanzione per l'omessa comunicazione. Per i reati stradali (omicidio e lesioni stradali, ebbrezza penale, fuga) la decurtazione segue la sentenza irrevocabile, che il cancelliere trasmette all'organo accertatore entro quindici giorni (c. 6-bis).

Recupero, azzeramento, sospensione breve

SituazioneRegolaNorma
Due anni senza violazioni con decurtazioneRitorno a 20 punti126-bis c. 5
Almeno 20 punti e due anni senza violazioniCredito di 2 punti ogni biennio, fino a 10: massimo 30 punti126-bis c. 5
Corso di recupero (autoscuole ed enti autorizzati) con esame finale6 punti; 9 per i titolari di CQC o patenti C, C+E, D, D+E; non a punteggio esaurito; attestato trasmesso alla Motorizzazione126-bis c. 4
Zero puntiRevisione: esame di idoneità tecnica (teoria e guida); se superato, 20 punti; se non ci si presenta entro 30 giorni dalla notifica, sospensione a tempo indeterminato e ritiro126-bis c. 6; art. 128
Tre violazioni da almeno 5 punti in 12 mesiDopo la notifica della prima, altre due non contestuali da almeno 5 punti ciascuna entro 12 mesi: stessa revisione anche con punti residui126-bis c. 6
Revisione per altri motiviDubbi sui requisiti psicofisici o tecnici; coma oltre 48 ore; incidente con lesioni gravi e violazione con sospensione; minorenne con violazione da sospensione; misure per droga ex art. 75 DPR 309/1990; visita alla commissione medica locale o esameArt. 128
Sospensione breveViolazioni elencate dall'art. 218-ter con punteggio sotto 20 al momento dell'accertamento: 7 giorni con almeno 10 punti, 15 giorni sotto i 10; raddoppio se il conducente ha provocato un incidente, anche la sola uscita di strada; anche per patenti estereArt. 218-ter (L. 177/2024)
NeopatentatiDecurtazioni raddoppiate nei primi tre anni dal conseguimento della patenteTabella allegata all'art. 126-bis
Controllo del saldoPortale dell'automobilista (ilportaledellautomobilista.it) con SPID o CIE, app iPatente, numero 06 45775962126-bis c. 3

Il recupero automatico e i corsi si cumulano ma con un limite logico: i corsi servono a chi ha punti da recuperare senza essere a zero, perché a zero l'unica via è l'esame. La sospensione breve, introdotta dalla riforma del codice della strada del dicembre 2024, ha cambiato il peso del saldo: chi viaggia con diciannove punti e viene fermato con il telefono in mano o mentre passa con il rosso consegna la patente per una settimana, con quindici giorni sotto i dieci punti e il doppio se ha causato un incidente, ed è l'agente a ritirarla sul posto. Le violazioni interessate sono quelle elencate al comma 1 dell'art. 218-ter, tra cui il mancato rispetto dei segnali di senso vietato e di divieto di sorpasso (art. 6), la circolazione contromano (143), la precedenza (145) e il semaforo (146), i passaggi a livello (147), il sorpasso vietato (148), la distanza di sicurezza (149), il cambio di corsia (154), il casco (171), le cinture e i seggiolini (172), il telefono alla guida (173), i tempi di guida dei conducenti professionali (174), le manovre vietate in autostrada (176), l'alcol per neopatentati e professionisti (186-bis) e i comportamenti verso i pedoni (191); l'eccesso di velocità non è nell'elenco, ma comporta le sue sospensioni. Per i conducenti con patente estera il presupposto è un solo punto di penalizzazione nella banca dati. La revisione dell'art. 128 non è una sanzione ma una verifica: chi la supera riparte da venti punti, chi la ignora resta senza patente finché non si presenta; il provvedimento si impugna davanti al giudice di pace, con i termini ordinari dell'opposizione, e conviene farlo quando il computo dei punti è sbagliato, ad esempio perché una decurtazione è stata comunicata prima che la multa fosse definitiva o è stata addebitata al proprietario che aveva comunicato il conducente.

Come difendersi e come gestire il saldo

  1. Leggere il verbale: i punti devono essere indicati; se mancano o sono sbagliati è un motivo di ricorso sulla decurtazione.
  2. Comunicare il conducente entro 60 giorni dalla notifica, con il modulo e copia della patente, con prova dell'invio (PEC o raccomandata); conservare la ricevuta.
  3. Valutare il ricorso al prefetto (60 giorni) o al giudice di pace (30 giorni): sospende la decurtazione; se il verbale è annullato cade anche la sanzione per omessa comunicazione.
  4. Controllare il saldo sul portale dell'automobilista prima di pagare: sotto i 20 punti alcune violazioni comportano la sospensione breve; sotto i 10 valutare il corso di recupero.
  5. A zero punti: iscriversi subito all'esame di revisione e presentarsi entro 30 giorni dalla notifica; contestare il computo davanti al giudice di pace se ci sono decurtazioni illegittime.

I punti si perdono più lentamente di quanto si creda, solo quando la multa è definitiva, ma si perdono due volte per i neopatentati e portano oggi anche alla sospensione breve. La difesa contro il verbale è nella pagina sul ricorso contro una multa; le altre sospensioni e la revoca nella pagina su ritiro, sospensione e revoca della patente; le multe da apparecchi nella pagina su autovelox e tutor.

Domande frequenti

Ho ricevuto una multa con decurtazione: i punti li perdo subito?
No. La decurtazione è comunicata all'anagrafe solo quando la contestazione è definita: dopo il pagamento, dopo la conclusione dei ricorsi al prefetto o al giudice di pace, o dopo la scadenza dei termini per proporli (art. 126-bis c. 2). Il pagamento in misura ridotta definisce subito la contestazione e fa partire la decurtazione; il ricorso la sospende fino alla decisione. La variazione compare sul portale dell'automobilista.
La multa è arrivata a casa ma guidava mio figlio: che cosa devo fare?
Comunicare all'organo che ha accertato la violazione, entro 60 giorni dalla notifica del verbale, i dati personali e della patente di chi guidava, con il modulo allegato al verbale; così i punti vengono tolti a lui e non a te. Se non comunichi nulla, senza un motivo giustificato e documentato, ricevi una seconda sanzione da 291 a 1.166 euro, anche se hai pagato la multa, e i punti non vengono tolti a nessuno. La Cassazione (13059/2026) pretende dal proprietario la diligenza di sapere chi usa il veicolo: non basta dire di non ricordare. Se il veicolo è intestato a una società, l'obbligo grava sul legale rappresentante o su un delegato.
Come recupero i punti persi?
In due modi: con il tempo, perché due anni senza violazioni che comportano decurtazione riportano il punteggio a 20 (c. 5), e con i corsi di recupero delle autoscuole o degli enti autorizzati, che con l'esame finale restituiscono 6 punti, 9 per chi ha la CQC o patenti professionali, purché non si sia a zero (c. 4). Chi resta a 20 punti per due anni riceve 2 punti di credito, fino a 10, arrivando a 30. I neopatentati perdono il doppio dei punti per ogni violazione nei primi tre anni.
Sono arrivato a zero punti: perdo la patente?
Non subito: la Motorizzazione dispone la revisione e devi sostenere l'esame di idoneità tecnica (teoria e pratica) dell'art. 128; se lo superi riparti con 20 punti, se non ti presenti entro 30 giorni dalla notifica la patente è sospesa a tempo indeterminato e ritirata (c. 6). La stessa revisione scatta per chi, dopo una prima violazione da almeno 5 punti, ne commette altre due non contestuali da almeno 5 punti ciascuna nei 12 mesi successivi, anche se i punti non sono finiti. Il provvedimento di revisione si impugna davanti al giudice di pace.
Che cos'è la sospensione breve della patente introdotta nel 2024?
Per alcune violazioni elencate dall'art. 218-ter (senso vietato e divieto di sorpasso, contromano, precedenza, semaforo, sorpasso vietato, distanza di sicurezza, casco, cinture e seggiolini, cellulare alla guida, inversione in autostrada e altre; non l'eccesso di velocità) chi al momento dell'accertamento ha meno di 20 punti subisce, oltre alla multa e alla decurtazione, la sospensione della patente per 7 giorni, o 15 se ha meno di 10 punti, raddoppiati se ha provocato un incidente, anche solo uscendo di strada. La patente viene ritirata subito dall'agente; vale anche per le patenti estere.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Multe e sanzioni amministrativeIl ricorso contro una multa: prefetto o giudice di pacePagamento ridotto, ricorso al prefetto in 60 giorni, opposizione al giudice di pace in 30, i vizi del verbale, l'udienza, la sentenza, punti e patente.
  • Reati stradaliRitiro, sospensione e revoca della patente: differenze e ricorsiIl ritiro (art. 216: sanzione accessoria per documenti non in regola, restituzione dopo la regolarizzazione; art. 218: ritiro immediato quando è prevista la sospensione, permesso provvisorio per portare l'auto a casa; art. 223: ritiro in caso di reato con sospensione provvisoria del prefetto fino a 2 anni; art. 187 c. 5-bis: ritiro fino a 10 giorni in attesa del test), la sospensione (art. 218: invio al prefetto in 5 giorni, ordinanza in 15 giorni con la durata tra minimo e massimo secondo gravità e pericolo, decorrenza dal ritiro, restituzione se l'ordinanza tarda; permesso di guida per lavoro o L. 104 entro 15 giorni dal ritiro, massimo 3 ore al giorno, una sola volta e senza incidente, con aumento del periodo del doppio delle ore; opposizione al giudice di pace ex art. 205 e art. 6 D.Lgs. 150/2011 entro 30 giorni; sospensione decisa dal giudice con la condanna ex art. 222, ridotta con il patteggiamento; sospensione breve per punti ex art. 218-ter: 7 giorni sotto 20 punti, 15 sotto 10, raddoppiati con incidente, per le violazioni elencate), guida durante la sospensione (2.046-8.186 euro, revoca e fermo di 3 mesi, confisca se reiterata), la revoca (art. 219: sanzione accessoria emessa dal prefetto, atto definitivo; nuova patente per esame dopo 2 anni; 3 anni per artt. 186, 186-bis e 187; art. 222: 5, 10, 15 fino a 30 anni per omicidio e lesioni stradali; art. 130: revoca della Motorizzazione per perdita permanente dei requisiti o revisione negativa, con possibilità di riottenerla cessata la causa; art. 120: revoca del prefetto per condanne per droga e misure di prevenzione; giusta causa di licenziamento per i professionali), i punti (art. 126-bis: revisione con perdita totale o tre violazioni gravi in un anno), i ricorsi (prefetto e giudice di pace per le sanzioni accessorie; TAR per i provvedimenti discrezionali su requisiti e art. 120; giudice ordinario per la revoca-sanzione; sospensione dell'esecuzione), patenti estere, ciclomotori e patentino, cosa fare in pratica.
  • Multe e sanzioni amministrativeAutovelox e tutor: omologazione, taratura, segnalazioneLe sanzioni per eccesso di velocità (art. 142), tolleranza strumentale del 5%, apparecchi omologati come fonte di prova (art. 142, c. 6; art. 45, c. 6), approvazione e omologazione dopo Cass. 10505/2024 e il DM 8 giugno 2026 (allegato B, regime transitorio, multe anteriori), taratura periodica (Corte cost. 113/2015; DM 282/2017 e nuovo decreto), verifiche di funzionalità, segnalazione preventiva (art. 142, c. 6-bis) e DM 11 aprile 2024 (distanze dal segnale, limiti non ridotti oltre 20 km/h, distanza tra dispositivi, strade urbane a 50 km/h), decreto del prefetto (art. 4 DL 121/2002), presenza degli agenti, tutor e velocità media, notifica in 90 giorni (art. 201), verbale e fotogramma, ricorsi al prefetto e al giudice di pace, richiesta dei documenti.
  • Multe e sanzioni amministrativeLa cartella per una multa non pagata: prescrizione e ricorsoDal verbale alla cartella (60 giorni per pagare o ricorrere; verbale titolo esecutivo per la metà del massimo più spese, art. 203, comma 3, CdS; ruolo ex art. 27 L. 689/1981; maggiorazione del 10% per ogni semestre di ritardo con tetto dei tre quinti per le multe stradali; aggio e spese di notifica), ingiunzione fiscale dei comuni, prescrizione quinquennale (art. 28 L. 689: dalla violazione, interrotta da verbale, cartella, intimazione; nessuna trasformazione in 10 anni), che cosa contestare (verbale mai notificato: opposizione ex art. 7 D.Lgs. 150/2011 al giudice di pace entro 30 giorni dalla cartella; prescrizione o pagamento: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; vizi di notifica o di forma della cartella: opposizione agli atti ex art. 617 entro 20 giorni; notifica del verbale oltre i 90 giorni), autotutela all'ente e sospensione della riscossione con dichiarazione all'Agente entro 60 giorni (L. 228/2012, commi 537-540: annullamento di diritto dopo 220 giorni di silenzio), rateizzazione (art. 19 DPR 602/1973), rottamazione (solo interessi e maggiorazioni), conseguenze (fermo dell'auto con preavviso di 30 giorni, pignoramento dopo 60 giorni, intimazione dopo un anno), punti e patente, cartelle per multe di altri Stati.
  • Reati stradaliLa guida in stato di ebbrezza (art. 186 Codice della strada)Le tre fasce di tasso alcolemico, ammenda e arresto, sospensione e revoca della patente, confisca, lavori di pubblica utilità, alcolock, neopatentati, rifiuto del test.
  • Risarcimento del dannoIncidente stradale: come ottenere il risarcimentoCAI, risarcimento diretto, termini di 30/60/90 giorni, concorso di colpa, danni all'auto e alla persona, trasportati, causa davanti al giudice di pace.