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ProceduraDiritto amministrativo · Multe e sanzioni amministrative

La sospensione della patente decisa dal prefetto

Per molte infrazioni stradali, oltre alla multa, il codice prevede la sospensione della patente: l'agente la ritira sul posto e il prefetto, con un'ordinanza, stabilisce per quanto tempo resterà sospesa. Chi ha bisogno dell'auto per lavorare può chiedere un permesso di guida per poche ore al giorno, e chi riceve l'ordinanza può fare opposizione al giudice di pace. Dal dicembre 2024, inoltre, chi ha meno di venti punti e commette alcune violazioni subisce una sospensione breve immediata. Questa pagina spiega il procedimento, i termini e come difendersi.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Ritiro: sul posto, con permesso provvisorio solo per portare l'auto a destinazione.
  • Ordinanza: il prefetto fissa la durata entro 15 giorni, altrimenti la patente va restituita.
  • Permesso di guida: fino a 3 ore al giorno per lavoro o legge 104, se non c'è stato un incidente.
  • Sospensione breve: 7 o 15 giorni per chi ha meno di 20 punti, dal dicembre 2024.
  • Opposizione al giudice di pace entro 30 giorni.

Dal ritiro all'ordinanza del prefetto

Art. 218, c. 2, CdS

«[...] Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare.»

PassaggioTermineRegola
Ritiro della patenteAl momento dell'accertamentoMenzione nel verbale; permesso provvisorio per portare il veicolo nel luogo di custodia
Invio alla prefetturaEntro 5 giorni dal ritiroCon copia del verbale
Istanza di permesso di guidaEntro 15 giorni dal ritiroSolo senza incidente
Ordinanza del prefettoEntro 15 giorni, o 30 se c'è istanza di permessoAltrimenti la patente si può riavere dalla prefettura
RestituzioneAl termine del periodo, che decorre dal ritiroComunicata all'anagrafe degli abilitati alla guida

Se la stessa violazione è ripetuta e la legge prevede un aumento della sospensione, l'agente lo indica nel verbale dopo aver consultato l'anagrafe (art. 218, c. 3). Per esempio, per l'uso del telefono alla guida la sospensione va da quindici giorni a due mesi, e da uno a tre mesi se la violazione è ripetuta nel biennio (art. 173, c. 3-bis). Sulle sospensioni legate a reati, come la guida in stato di ebbrezza, si veda la pagina su ritiro, sospensione e revoca.

Il permesso di guida per lavoro

Entro quindici giorni dal ritiro, se dalla violazione non è derivato un incidente, il conducente può chiedere al prefetto un permesso di guida per determinate fasce orarie, non oltre tre ore al giorno. L'istanza deve essere motivata e documentata con ragioni di lavoro, quando è impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o non propri, oppure con una situazione che darebbe diritto ai permessi dell'art. 33 della legge 104/1992. Il prefetto decide valutando anche gravità e pericolo; se accoglie, la sospensione si allunga di un numero di giorni pari al doppio delle ore autorizzate. L'ordinanza indica fasce orarie e giorni e va esibita durante la guida; il permesso si ottiene una sola volta (art. 218, c. 2).

La sospensione breve per punti

Dal 14 dicembre 2024 (art. 4 L. 177/2024) chi commette una delle violazioni elencate, tra cui il passaggio con il rosso, il mancato rispetto delle precedenze, del senso vietato o del divieto di sorpasso, l'uso del telefono alla guida e il mancato uso delle cinture, e ha meno di venti punti sulla patente, subisce una sospensione immediata di sette giorni, se ha almeno dieci punti, o di quindici, se ne ha meno di dieci; la durata raddoppia se ha causato un incidente (art. 218-ter, c. 1-3; si veda la pagina sui punti della patente). Non serve l'ordinanza del prefetto: la patente resta al comando dell'agente e viene restituita a fine periodo, che decorre dal ritiro; anche qui si può chiedere il permesso di guida e fare opposizione (c. 5). Per l'uso del telefono la sospensione ordinaria del prefetto si aggiunge dopo quella breve (art. 218, c. 2).

Opposizione e guida durante la sospensione

Contro il provvedimento di sospensione è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 205 (art. 218, c. 5): si propone al giudice di pace entro trenta giorni, con la procedura dell'art. 6 D.Lgs. 150/2011, e si può chiedere la sospensione del provvedimento per gravi ragioni (si veda la pagina sul ricorso senza avvocato). Chi guida con la patente sospesa, o oltre i limiti del permesso, paga da 2.046 a 8.186 euro e subisce la revoca della patente e il fermo del veicolo per tre mesi, che diventa confisca in caso di reiterazione (art. 218, c. 6).

  1. Controllare il verbale: norma violata, ritiro annotato, punti residui.
  2. Chiedere il permesso di guida entro 15 giorni, con la documentazione del lavoro.
  3. Verificare i termini del prefetto: senza ordinanza in 15 o 30 giorni, chiedere la restituzione.
  4. Valutare l'opposizione al giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica.
  5. Non guidare fino alla restituzione della patente.

Domande frequenti

Posso guidare per andare al lavoro mentre la patente è sospesa?
Si può chiedere al prefetto un permesso di guida entro quindici giorni dal ritiro, solo se l'infrazione non ha causato un incidente. Il permesso vale per determinate fasce orarie, non oltre tre ore al giorno, e va motivato e documentato con ragioni di lavoro, quando è impossibile o molto gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o non propri, oppure con situazioni che darebbero diritto ai permessi della legge 104. Se il permesso è concesso, la sospensione si allunga di un numero di giorni pari al doppio delle ore autorizzate; si può ottenere una sola volta (art. 218, c. 2, CdS).
Il prefetto non ha emesso l'ordinanza: posso riavere la patente?
Sì. Se l'ordinanza di sospensione non è adottata entro quindici giorni, o entro trenta quando è stata chiesta l'autorizzazione a guidare, il titolare può ottenere la restituzione della patente dalla prefettura (art. 218, c. 2, CdS). La durata della sospensione, quando l'ordinanza arriva, decorre comunque dal giorno del ritiro.
Che cos'è la sospensione breve della patente?
È una sospensione immediata introdotta nel dicembre 2024 per chi, al momento di alcune violazioni elencate dalla legge, ha meno di venti punti sulla patente: sette giorni se ha almeno dieci punti, quindici se ne ha meno di dieci, raddoppiati se ha causato un incidente (art. 218-ter CdS). La dispone il comando dell'agente, senza ordinanza del prefetto, e decorre dal ritiro; per l'uso del telefono alla guida si aggiunge alla sospensione ordinaria decisa dal prefetto. Contro il ritiro si può fare opposizione come per le altre sanzioni.
Come si contesta l'ordinanza di sospensione?
Con opposizione al giudice di pace, secondo l'art. 205 del codice della strada e la procedura dell'art. 6 D.Lgs. 150/2011, entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza. Si può chiedere la sospensione dell'efficacia del provvedimento per gravi e circostanziate ragioni. Nel frattempo non si deve guidare: chi circola con la patente sospesa, o oltre i limiti del permesso, paga da 2.046 a 8.186 euro e subisce la revoca della patente e il fermo del veicolo per tre mesi (art. 218, c. 6).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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