In breve
- Ritiro: sul posto, con permesso provvisorio solo per portare l'auto a destinazione.
- Ordinanza: il prefetto fissa la durata entro 15 giorni, altrimenti la patente va restituita.
- Permesso di guida: fino a 3 ore al giorno per lavoro o legge 104, se non c'è stato un incidente.
- Sospensione breve: 7 o 15 giorni per chi ha meno di 20 punti, dal dicembre 2024.
- Opposizione al giudice di pace entro 30 giorni.
Dal ritiro all'ordinanza del prefetto
«[...] Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare.»
| Passaggio | Termine | Regola |
|---|---|---|
| Ritiro della patente | Al momento dell'accertamento | Menzione nel verbale; permesso provvisorio per portare il veicolo nel luogo di custodia |
| Invio alla prefettura | Entro 5 giorni dal ritiro | Con copia del verbale |
| Istanza di permesso di guida | Entro 15 giorni dal ritiro | Solo senza incidente |
| Ordinanza del prefetto | Entro 15 giorni, o 30 se c'è istanza di permesso | Altrimenti la patente si può riavere dalla prefettura |
| Restituzione | Al termine del periodo, che decorre dal ritiro | Comunicata all'anagrafe degli abilitati alla guida |
Se la stessa violazione è ripetuta e la legge prevede un aumento della sospensione, l'agente lo indica nel verbale dopo aver consultato l'anagrafe (art. 218, c. 3). Per esempio, per l'uso del telefono alla guida la sospensione va da quindici giorni a due mesi, e da uno a tre mesi se la violazione è ripetuta nel biennio (art. 173, c. 3-bis). Sulle sospensioni legate a reati, come la guida in stato di ebbrezza, si veda la pagina su ritiro, sospensione e revoca.
Il permesso di guida per lavoro
Entro quindici giorni dal ritiro, se dalla violazione non è derivato un incidente, il conducente può chiedere al prefetto un permesso di guida per determinate fasce orarie, non oltre tre ore al giorno. L'istanza deve essere motivata e documentata con ragioni di lavoro, quando è impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o non propri, oppure con una situazione che darebbe diritto ai permessi dell'art. 33 della legge 104/1992. Il prefetto decide valutando anche gravità e pericolo; se accoglie, la sospensione si allunga di un numero di giorni pari al doppio delle ore autorizzate. L'ordinanza indica fasce orarie e giorni e va esibita durante la guida; il permesso si ottiene una sola volta (art. 218, c. 2).
La sospensione breve per punti
Dal 14 dicembre 2024 (art. 4 L. 177/2024) chi commette una delle violazioni elencate, tra cui il passaggio con il rosso, il mancato rispetto delle precedenze, del senso vietato o del divieto di sorpasso, l'uso del telefono alla guida e il mancato uso delle cinture, e ha meno di venti punti sulla patente, subisce una sospensione immediata di sette giorni, se ha almeno dieci punti, o di quindici, se ne ha meno di dieci; la durata raddoppia se ha causato un incidente (art. 218-ter, c. 1-3; si veda la pagina sui punti della patente). Non serve l'ordinanza del prefetto: la patente resta al comando dell'agente e viene restituita a fine periodo, che decorre dal ritiro; anche qui si può chiedere il permesso di guida e fare opposizione (c. 5). Per l'uso del telefono la sospensione ordinaria del prefetto si aggiunge dopo quella breve (art. 218, c. 2).
Opposizione e guida durante la sospensione
Contro il provvedimento di sospensione è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 205 (art. 218, c. 5): si propone al giudice di pace entro trenta giorni, con la procedura dell'art. 6 D.Lgs. 150/2011, e si può chiedere la sospensione del provvedimento per gravi ragioni (si veda la pagina sul ricorso senza avvocato). Chi guida con la patente sospesa, o oltre i limiti del permesso, paga da 2.046 a 8.186 euro e subisce la revoca della patente e il fermo del veicolo per tre mesi, che diventa confisca in caso di reiterazione (art. 218, c. 6).
- Controllare il verbale: norma violata, ritiro annotato, punti residui.
- Chiedere il permesso di guida entro 15 giorni, con la documentazione del lavoro.
- Verificare i termini del prefetto: senza ordinanza in 15 o 30 giorni, chiedere la restituzione.
- Valutare l'opposizione al giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica.
- Non guidare fino alla restituzione della patente.
Domande frequenti
Posso guidare per andare al lavoro mentre la patente è sospesa?
Il prefetto non ha emesso l'ordinanza: posso riavere la patente?
Che cos'è la sospensione breve della patente?
Come si contesta l'ordinanza di sospensione?
Fonti normative
- Art. 218 CdS — Sospensione della patente
- Art. 218-ter CdS — Sospensione breve in relazione al punteggio
- Art. 205 CdS — Opposizione all'ordinanza
- Art. 4 L. 177/2024 — Sospensione breve della patente
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Multe e sanzioni amministrativeI punti della patente: decurtazione, recupero, revisioneSi perdono solo a multa definitiva, massimo 15 per violazioni contestuali, doppio ai neopatentati, dati del conducente in 60 giorni, corsi da 6 o 9 punti, art. 218-ter.
- Reati stradaliRitiro, sospensione e revoca della patente: differenze e ricorsiLe tre misure sulla patente: ritiro immediato, sospensione del prefetto o del giudice, revoca; durate, permesso di guida per lavoro, ricorsi al prefetto e al giudice.
- Multe e sanzioni amministrativeIl ricorso contro una multa: prefetto o giudice di pacePagamento ridotto, ricorso al prefetto in 60 giorni, opposizione al giudice di pace in 30, i vizi del verbale, l'udienza, la sentenza, punti e patente.
- Multe e sanzioni amministrativeFare ricorso al giudice di pace da soli: il ricorso e i passiArt. 7 D.Lgs. 150/2011: ricorso in 30 giorni, che cosa scrivere, deposito anche per posta, 43 euro più 27, sospensione, udienza, sentenza; anche per le ordinanze.
- Multe e sanzioni amministrativeLa notifica del verbale: i 90 giorni e i viziArt. 201 CdS: 90 giorni dall'accertamento (100 se contestata al conducente, 360 dall'estero), casi senza contestazione immediata, estinzione se tardiva, ricorsi.
- Multe e sanzioni amministrativeFermo amministrativo e sequestro del veicoloArtt. 213-214 CdS: fermo come sanzione accessoria, sequestro in vista della confisca, custodia e spese, circolazione abusiva, auto non assicurata, ricorso al prefetto.
- Reati stradaliLa guida in stato di ebbrezza (art. 186 Codice della strada)Le tre fasce di tasso alcolemico, ammenda e arresto, sospensione e revoca della patente, confisca, lavori di pubblica utilità, alcolock, neopatentati, rifiuto del test.
- Multe e sanzioni amministrativeLe sanzioni amministrative (L. 689/1981): verbale, scritti difensivi, ordinanza-ingiunzione, opposizioneLe sanzioni amministrative (L. 689/1981): notifica in 90 giorni, pagamento ridotto in 60, scritti difensivi in 30, ordinanza-ingiunzione, opposizione in 30 giorni.