Vai al contenuto
avvocato.co Sei un avvocato? Iscriviti

GuidaDiritto amministrativo · Multe e sanzioni amministrative

Passare con il rosso: sanzioni, photored e ricorso

Il passaggio con il semaforo rosso è una delle multe più frequenti, soprattutto da quando molti incroci sono controllati da telecamere automatiche, i cosiddetti photored o T-red. La sanzione è alta, costa punti sulla patente e, se ripetuta, porta alla sospensione. Ma il verbale può essere contestato se l'apparecchio non è omologato, se il giallo dura troppo poco o se la notifica arriva in ritardo. Questa pagina spiega importi, punti e sospensione, le regole sui photored e come si fa ricorso.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Multa: da 167 a 665 euro, più un terzo tra le 22 e le 7.
  • Punti: decurtazione di sei punti dalla patente.
  • Recidiva: seconda violazione in due anni, sospensione da uno a tre mesi.
  • Photored: validi se omologati o approvati e gestiti dalla polizia; notifica entro 90 giorni.
  • Ricorso: prefetto entro 60 giorni o giudice di pace entro 30.

Sanzione, punti e sospensione

Art. 146, c. 3, D.Lgs. 285/1992

«Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 167 a € 665.»

VoceRegolaNorma
SanzioneDa 167 a 665 euroArt. 146, c. 3
Di notteAumento di un terzo tra le 22 e le 7Art. 195, c. 2-bis
Pagamento ridottoMinimo entro 60 giorni; meno 30% entro 5 giorni, salvo sospensioneArt. 202
PuntiSei punti, secondo la tabella della patente a puntiArt. 126-bis
Recidiva in due anniSospensione della patente da uno a tre mesiArt. 146, c. 3-bis

Il pagamento in misura ridotta chiude la questione ma impedisce il ricorso. Quando alla seconda violazione in due anni si aggiunge la sospensione, lo sconto del 30 per cento non si applica (art. 202). Sulla sospensione e sui suoi rimedi si veda la pagina sulla sospensione della patente.

Photored e ricorso

Per l'attraversamento con il rosso la contestazione immediata non è necessaria (art. 201, c. 1-bis, lett. b), e non serve neppure la presenza degli agenti se l'apparecchio è omologato o approvato per il funzionamento completamente automatico ed è gestito direttamente dagli organi di polizia stradale (c. 1-ter); i Comuni devono rispettare le prescrizioni ministeriali sul funzionamento dei dispositivi (Cass. 558/2008 e 21605/2011). La durata del giallo non può essere inferiore a tre secondi per un veicolo a 50 km/h (Cass. 18470/2014). Il verbale va notificato entro novanta giorni dall'accertamento, trecentosessanta per chi risiede all'estero (art. 201, c. 1). Si può ricorrere al prefetto entro sessanta giorni (art. 203) o al giudice di pace entro trenta (art. 204-bis; art. 7 D.Lgs. 150/2011): si veda la pagina sul ricorso contro una multa.

  1. Controllare le date: accertamento e notifica entro 90 giorni.
  2. Chiedere le foto e i dati dell'apparecchio, con omologazione o approvazione.
  3. Verificare la durata del giallo in quell'incrocio.
  4. Decidere: pagare con lo sconto entro 5 giorni o ricorrere.
  5. Presentare ricorso al prefetto entro 60 giorni o al giudice di pace entro 30.

Domande frequenti

Quanto costa passare con il rosso?
La sanzione va da 167 a 665 euro (art. 146, c. 3, del codice della strada) e aumenta di un terzo se la violazione è commessa tra le 22 e le 7 (art. 195, c. 2-bis). Pagando entro sessanta giorni si versa il minimo, ridotto del 30 per cento se il pagamento avviene entro cinque giorni; la riduzione non spetta quando è prevista la sospensione della patente (art. 202). Alla multa si aggiunge la decurtazione dei punti prevista dalla tabella della patente a punti, sei per questa violazione.
Quando scatta la sospensione della patente?
Quando la stessa persona commette la violazione per almeno due volte in due anni: all'ultima infrazione si aggiunge la sospensione della patente da uno a tre mesi (art. 146, c. 3-bis). In questo caso non si può pagare con lo sconto del 30 per cento (art. 202).
Il photored è sempre valido?
Per il passaggio con il rosso la contestazione immediata non è necessaria e non serve la presenza degli agenti se il dispositivo è omologato o approvato per il funzionamento automatico ed è gestito dagli organi di polizia stradale (art. 201, c. 1-bis e 1-ter). Il Comune deve rispettare le prescrizioni ministeriali sul funzionamento (Cass. 558/2008 e 21605/2011). Il giallo deve durare almeno tre secondi, tempo ritenuto congruo per l'arresto a 50 km/h (Cass. 18470/2014): se dura meno, il verbale si può contestare.
Come si fa ricorso?
Si può scegliere tra il ricorso al prefetto, entro sessanta giorni dalla notifica (art. 203), e l'opposizione al giudice di pace, entro trenta giorni, sessanta per chi risiede all'estero (art. 204-bis e art. 7 D.Lgs. 150/2011); i due rimedi sono alternativi e non si possono usare dopo aver pagato in misura ridotta. Motivi frequenti sono la notifica oltre novanta giorni dall'accertamento (art. 201), la mancata omologazione o approvazione dell'apparecchio e la durata del giallo.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme