In breve
- Multa: da 167 a 665 euro, più un terzo tra le 22 e le 7.
- Punti: decurtazione di sei punti dalla patente.
- Recidiva: seconda violazione in due anni, sospensione da uno a tre mesi.
- Photored: validi se omologati o approvati e gestiti dalla polizia; notifica entro 90 giorni.
- Ricorso: prefetto entro 60 giorni o giudice di pace entro 30.
Sanzione, punti e sospensione
«Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 167 a € 665.»
| Voce | Regola | Norma |
|---|---|---|
| Sanzione | Da 167 a 665 euro | Art. 146, c. 3 |
| Di notte | Aumento di un terzo tra le 22 e le 7 | Art. 195, c. 2-bis |
| Pagamento ridotto | Minimo entro 60 giorni; meno 30% entro 5 giorni, salvo sospensione | Art. 202 |
| Punti | Sei punti, secondo la tabella della patente a punti | Art. 126-bis |
| Recidiva in due anni | Sospensione della patente da uno a tre mesi | Art. 146, c. 3-bis |
Il pagamento in misura ridotta chiude la questione ma impedisce il ricorso. Quando alla seconda violazione in due anni si aggiunge la sospensione, lo sconto del 30 per cento non si applica (art. 202). Sulla sospensione e sui suoi rimedi si veda la pagina sulla sospensione della patente.
Photored e ricorso
Per l'attraversamento con il rosso la contestazione immediata non è necessaria (art. 201, c. 1-bis, lett. b), e non serve neppure la presenza degli agenti se l'apparecchio è omologato o approvato per il funzionamento completamente automatico ed è gestito direttamente dagli organi di polizia stradale (c. 1-ter); i Comuni devono rispettare le prescrizioni ministeriali sul funzionamento dei dispositivi (Cass. 558/2008 e 21605/2011). La durata del giallo non può essere inferiore a tre secondi per un veicolo a 50 km/h (Cass. 18470/2014). Il verbale va notificato entro novanta giorni dall'accertamento, trecentosessanta per chi risiede all'estero (art. 201, c. 1). Si può ricorrere al prefetto entro sessanta giorni (art. 203) o al giudice di pace entro trenta (art. 204-bis; art. 7 D.Lgs. 150/2011): si veda la pagina sul ricorso contro una multa.
- Controllare le date: accertamento e notifica entro 90 giorni.
- Chiedere le foto e i dati dell'apparecchio, con omologazione o approvazione.
- Verificare la durata del giallo in quell'incrocio.
- Decidere: pagare con lo sconto entro 5 giorni o ricorrere.
- Presentare ricorso al prefetto entro 60 giorni o al giudice di pace entro 30.
Domande frequenti
Quanto costa passare con il rosso?
Quando scatta la sospensione della patente?
Il photored è sempre valido?
Come si fa ricorso?
Fonti normative
- Art. 146 D.Lgs. 285/1992 — Violazione della segnaletica e semaforo rosso
- Art. 201 D.Lgs. 285/1992 — Notifica e accertamenti automatici
- Art. 202 D.Lgs. 285/1992 — Pagamento in misura ridotta
- Art. 7 D.Lgs. 150/2011 — Opposizione al giudice di pace
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Multe e sanzioni amministrativeIl ricorso contro una multa: prefetto o giudice di pacePagamento ridotto, ricorso al prefetto in 60 giorni, opposizione al giudice di pace in 30, i vizi del verbale, l'udienza, la sentenza, punti e patente.
- Multe e sanzioni amministrativeMulta con auto a noleggio o aziendale: chi paga, chi perde i puntiArt. 196 CdS: locatario, utilizzatore in leasing e datore di lavoro in solido; comunicare il conducente entro 60 giorni (art. 126-bis); notifica al locatario.
- Multe e sanzioni amministrativeLa cartella per una multa non pagata: prescrizione e ricorsoCartella per multa non pagata: importo doppio (metà del massimo, +10% a semestre), prescrizione di 5 anni, verbale mai notificato, opposizione in 30 giorni, fermo.
- Multe e sanzioni amministrativeLa sospensione della patente decisa dal prefettoArt. 218 CdS: ritiro, ordinanza del prefetto in 15 giorni, permesso di guida fino a 3 ore, sospensione breve per punti (art. 218-ter), opposizione in 30 giorni
- Multe e sanzioni amministrativeLa revoca della patenteArtt. 219, 222, 120 e 130 CdS: revoca per alcol e droga, omicidio e lesioni stradali, requisiti morali o fisici; nuova patente dopo 2, 3, 5 o più anni; ricorsi.
- Multe e sanzioni amministrativeLe multe per cellulare, cinture e seggioliniArtt. 172-173 CdS dopo la L. 177/2024: telefono alla guida 250-1.000 euro, 5 punti e sospensione, senza sconto del 30%; cinture e seggiolini 83-332 euro e 5 punti.
- Risarcimento del dannoIncidente stradale: come ottenere il risarcimentoCAI, risarcimento diretto, termini di 30/60/90 giorni, concorso di colpa, danni all'auto e alla persona, trasportati, causa davanti al giudice di pace.
- Multe e sanzioni amministrativeLe multe stradali tra Italia ed esteroScambio dei dati UE (D.Lgs. 37/2014), riconoscimento delle sanzioni (D.Lgs. 37/2016, soglia di 70 euro), notifica in 360 giorni, società di recupero, prescrizione.