In breve
- Scambio dei dati: gli Stati UE si passano i dati dei veicoli per le infrazioni più gravi.
- Riscossione di multe straniere: serve il riconoscimento della decisione; sotto 70 euro può essere rifiutato.
- Società di recupero: le loro lettere non sono titoli esecutivi.
- Multe italiane a residenti all'estero: notifica entro 360 giorni, opposizione in 60.
- Prescrizione: cinque anni per le sanzioni del codice della strada italiano.
Le multe prese all'estero
«Il presente decreto si applica alle seguenti infrazioni in materia di sicurezza stradale: a) eccesso di velocità; b) mancato uso della cintura di sicurezza; c) mancato arresto davanti a un semaforo rosso; d) guida in stato di ebbrezza; e) guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; f) mancato uso del casco protettivo; g) circolazione su una corsia vietata; h) uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida.»
Per queste infrazioni gli Stati dell'Unione accedono ai dati di immatricolazione degli altri Stati e possono inviare il verbale al proprietario (D.Lgs. 37/2014). Se la sanzione non viene pagata, la sua riscossione forzata in un altro Stato passa per il riconoscimento reciproco delle sanzioni pecuniarie: la decisione definitiva, di un'autorità giudiziaria o amministrativa contro cui era possibile ricorrere a un giudice, viene trasmessa allo Stato in cui la persona ha beni, reddito o residenza (D.Lgs. 37/2016, artt. 2 e 4). In Italia decide la corte d'appello su richiesta del procuratore generale, e il riconoscimento può essere rifiutato, tra l'altro, se la sanzione è inferiore a 70 euro (art. 12). Le richieste di società private incaricate del recupero non sono titoli esecutivi (si veda la pagina sulle società di recupero crediti).
Le multe italiane a chi vive all'estero
| Passaggio | Termine | Norma |
|---|---|---|
| Notifica del verbale a chi risiede all'estero | 360 giorni dall'accertamento | Art. 201, c. 1, CdS |
| Opposizione al giudice di pace | 60 giorni per chi risiede all'estero | Art. 7, c. 3, D.Lgs. 150/2011 |
| Ricorso al prefetto | 60 giorni | Art. 203 CdS |
| Prescrizione della sanzione | 5 anni dalla violazione | Art. 209 CdS; art. 28 L. 689/1981 |
Per le regole generali sul ricorso si veda la pagina sul ricorso contro una multa; per i veicoli a noleggio, quella sulle multe con auto a noleggio o aziendali; per la riscossione, quella sulla cartella per multa non pagata.
- Verificare il mittente: autorità pubblica o società privata di recupero.
- Controllare le date di infrazione e di notifica.
- Chiedere la documentazione: foto, verbale, riferimenti della violazione.
- Valutare pagamento o ricorso secondo le regole dello Stato che ha emesso la multa.
- Conservare le ricevute dei pagamenti.
Domande frequenti
Come fanno gli altri Stati a trovare il mio indirizzo?
Una multa straniera non pagata può essere riscossa in Italia?
Vivo all'estero e ho preso una multa in Italia: entro quando deve arrivare?
Dopo quanto tempo una multa italiana si prescrive?
Fonti normative
- D.Lgs. 37/2014 — Scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni
- D.Lgs. 37/2016 — Riconoscimento delle sanzioni pecuniarie nell'UE
- Art. 201 D.Lgs. 285/1992 — Notifica entro 360 giorni per i residenti all'estero
- Art. 28 L. 689/1981 — Prescrizione in cinque anni
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Multe e sanzioni amministrativeIl ricorso contro una multa: prefetto o giudice di pacePagamento ridotto, ricorso al prefetto in 60 giorni, opposizione al giudice di pace in 30, i vizi del verbale, l'udienza, la sentenza, punti e patente.
- Multe e sanzioni amministrativePassare con il rosso: sanzioni, photored e ricorsoArt. 146 CdS: da 167 a 665 euro, più un terzo di notte, 6 punti, sospensione se recidivi; photored omologati, giallo di 3 secondi, notifica in 90 giorni, ricorsi.
- Multe e sanzioni amministrativeMulta con auto a noleggio o aziendale: chi paga, chi perde i puntiArt. 196 CdS: locatario, utilizzatore in leasing e datore di lavoro in solido; comunicare il conducente entro 60 giorni (art. 126-bis); notifica al locatario.
- Multe e sanzioni amministrativeLa cartella per una multa non pagata: prescrizione e ricorsoCartella per multa non pagata: importo doppio (metà del massimo, +10% a semestre), prescrizione di 5 anni, verbale mai notificato, opposizione in 30 giorni, fermo.
- Debiti, crediti e pignoramentiSocietà di recupero crediti e crediti cedutiCessione del credito (artt. 1260-1265 c.c.), cessioni in blocco e prova, licenza del questore, gestori dei crediti in sofferenza, molestie, privacy, reati.
- Multe e sanzioni amministrativeLe multe per cellulare, cinture e seggioliniArtt. 172-173 CdS dopo la L. 177/2024: telefono alla guida 250-1.000 euro, 5 punti e sospensione, senza sconto del 30%; cinture e seggiolini 83-332 euro e 5 punti.
- Multe e sanzioni amministrativeLa revoca della patenteArtt. 219, 222, 120 e 130 CdS: revoca per alcol e droga, omicidio e lesioni stradali, requisiti morali o fisici; nuova patente dopo 2, 3, 5 o più anni; ricorsi.
- Debiti, crediti e pignoramentiQuando un debito si prescriveDieci, cinque, tre, due anni: la tabella; interruzione con raccomandata o PEC; dieci anni dopo sentenza o decreto; cartelle e contributi; l'eccezione va sollevata.