Vai al contenuto
avvocato.co Sei un avvocato? Iscriviti

GuidaDiritto amministrativo · Multe e sanzioni amministrative

Le multe stradali tra Italia ed estero

Un autovelox in Francia, una zona a traffico limitato in Spagna, un semaforo rosso in Germania: le multe prese all'estero arrivano sempre più spesso a casa, perché gli Stati dell'Unione si scambiano i dati dei proprietari dei veicoli. Allo stesso modo le multe italiane raggiungono chi vive all'estero, con termini di notifica più lunghi. Ma non tutte le richieste di pagamento hanno lo stesso valore, e le lettere delle società di recupero non sono titoli esecutivi. Questa pagina spiega come funziona lo scambio dei dati, quando una sanzione estera può essere riscossa in Italia e quali sono i termini.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Scambio dei dati: gli Stati UE si passano i dati dei veicoli per le infrazioni più gravi.
  • Riscossione di multe straniere: serve il riconoscimento della decisione; sotto 70 euro può essere rifiutato.
  • Società di recupero: le loro lettere non sono titoli esecutivi.
  • Multe italiane a residenti all'estero: notifica entro 360 giorni, opposizione in 60.
  • Prescrizione: cinque anni per le sanzioni del codice della strada italiano.

Le multe prese all'estero

Art. 2 D.Lgs. 37/2014

«Il presente decreto si applica alle seguenti infrazioni in materia di sicurezza stradale: a) eccesso di velocità; b) mancato uso della cintura di sicurezza; c) mancato arresto davanti a un semaforo rosso; d) guida in stato di ebbrezza; e) guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; f) mancato uso del casco protettivo; g) circolazione su una corsia vietata; h) uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida.»

Per queste infrazioni gli Stati dell'Unione accedono ai dati di immatricolazione degli altri Stati e possono inviare il verbale al proprietario (D.Lgs. 37/2014). Se la sanzione non viene pagata, la sua riscossione forzata in un altro Stato passa per il riconoscimento reciproco delle sanzioni pecuniarie: la decisione definitiva, di un'autorità giudiziaria o amministrativa contro cui era possibile ricorrere a un giudice, viene trasmessa allo Stato in cui la persona ha beni, reddito o residenza (D.Lgs. 37/2016, artt. 2 e 4). In Italia decide la corte d'appello su richiesta del procuratore generale, e il riconoscimento può essere rifiutato, tra l'altro, se la sanzione è inferiore a 70 euro (art. 12). Le richieste di società private incaricate del recupero non sono titoli esecutivi (si veda la pagina sulle società di recupero crediti).

Le multe italiane a chi vive all'estero

PassaggioTermineNorma
Notifica del verbale a chi risiede all'estero360 giorni dall'accertamentoArt. 201, c. 1, CdS
Opposizione al giudice di pace60 giorni per chi risiede all'esteroArt. 7, c. 3, D.Lgs. 150/2011
Ricorso al prefetto60 giorniArt. 203 CdS
Prescrizione della sanzione5 anni dalla violazioneArt. 209 CdS; art. 28 L. 689/1981

Per le regole generali sul ricorso si veda la pagina sul ricorso contro una multa; per i veicoli a noleggio, quella sulle multe con auto a noleggio o aziendali; per la riscossione, quella sulla cartella per multa non pagata.

  1. Verificare il mittente: autorità pubblica o società privata di recupero.
  2. Controllare le date di infrazione e di notifica.
  3. Chiedere la documentazione: foto, verbale, riferimenti della violazione.
  4. Valutare pagamento o ricorso secondo le regole dello Stato che ha emesso la multa.
  5. Conservare le ricevute dei pagamenti.

Domande frequenti

Come fanno gli altri Stati a trovare il mio indirizzo?
Gli Stati dell'Unione si scambiano automaticamente i dati di immatricolazione dei veicoli per le principali infrazioni alla sicurezza stradale: eccesso di velocità, mancato uso delle cinture, semaforo rosso, guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, mancato uso del casco, circolazione su corsie vietate e uso del cellulare (artt. 1-2 D.Lgs. 37/2014). L'autorità straniera può così inviare il verbale al proprietario del veicolo.
Una multa straniera non pagata può essere riscossa in Italia?
Solo seguendo la procedura di riconoscimento delle sanzioni pecuniarie tra Stati UE: la decisione definitiva, emessa da un'autorità che ha lasciato la possibilità di ricorrere a un giudice, viene trasmessa all'Italia e la corte d'appello decide sul riconoscimento su richiesta del procuratore generale (D.Lgs. 37/2016). Il riconoscimento può essere rifiutato, tra l'altro, se la sanzione è inferiore a 70 euro (art. 12). Le lettere delle società private di recupero non sono titoli esecutivi, anche se la sanzione può restare dovuta nello Stato che l'ha emessa.
Vivo all'estero e ho preso una multa in Italia: entro quando deve arrivare?
Per chi risiede all'estero la notifica del verbale deve avvenire entro trecentosessanta giorni dall'accertamento, invece dei novanta ordinari (art. 201, c. 1, CdS). Chi risiede all'estero ha sessanta giorni, invece di trenta, per fare opposizione al giudice di pace (art. 7, c. 3, D.Lgs. 150/2011), mentre il ricorso al prefetto resta di sessanta giorni (art. 203 CdS).
Dopo quanto tempo una multa italiana si prescrive?
Il diritto a riscuotere le sanzioni del codice della strada si prescrive in cinque anni dal giorno della violazione, e la prescrizione si interrompe secondo le regole del codice civile, per esempio con la notifica di atti di riscossione (art. 209 CdS e art. 28 L. 689/1981). Per le sanzioni straniere valgono i termini dello Stato che le ha emesse.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Multe e sanzioni amministrativeIl ricorso contro una multa: prefetto o giudice di pacePagamento ridotto, ricorso al prefetto in 60 giorni, opposizione al giudice di pace in 30, i vizi del verbale, l'udienza, la sentenza, punti e patente.
  • Multe e sanzioni amministrativePassare con il rosso: sanzioni, photored e ricorsoArt. 146 CdS: da 167 a 665 euro, più un terzo di notte, 6 punti, sospensione se recidivi; photored omologati, giallo di 3 secondi, notifica in 90 giorni, ricorsi.
  • Multe e sanzioni amministrativeMulta con auto a noleggio o aziendale: chi paga, chi perde i puntiArt. 196 CdS: locatario, utilizzatore in leasing e datore di lavoro in solido; comunicare il conducente entro 60 giorni (art. 126-bis); notifica al locatario.
  • Multe e sanzioni amministrativeLa cartella per una multa non pagata: prescrizione e ricorsoCartella per multa non pagata: importo doppio (metà del massimo, +10% a semestre), prescrizione di 5 anni, verbale mai notificato, opposizione in 30 giorni, fermo.
  • Debiti, crediti e pignoramentiSocietà di recupero crediti e crediti cedutiCessione del credito (artt. 1260-1265 c.c.), cessioni in blocco e prova, licenza del questore, gestori dei crediti in sofferenza, molestie, privacy, reati.
  • Multe e sanzioni amministrativeLe multe per cellulare, cinture e seggioliniArtt. 172-173 CdS dopo la L. 177/2024: telefono alla guida 250-1.000 euro, 5 punti e sospensione, senza sconto del 30%; cinture e seggiolini 83-332 euro e 5 punti.
  • Multe e sanzioni amministrativeLa revoca della patenteArtt. 219, 222, 120 e 130 CdS: revoca per alcol e droga, omicidio e lesioni stradali, requisiti morali o fisici; nuova patente dopo 2, 3, 5 o più anni; ricorsi.
  • Debiti, crediti e pignoramentiQuando un debito si prescriveDieci, cinque, tre, due anni: la tabella; interruzione con raccomandata o PEC; dieci anni dopo sentenza o decreto; cartelle e contributi; l'eccezione va sollevata.