In breve
- Noleggio: risponde il cliente che ha noleggiato, insieme a chi guidava.
- Leasing: risponde l'utilizzatore al posto della società di leasing.
- Auto aziendale: l'azienda paga in solido, ma può rivalersi sul dipendente.
- Punti: si tolgono al conducente; va comunicato entro 60 giorni chi guidava.
- Senza comunicazione: sanzione da 291 a 1.166 euro, salvo motivo documentato.
Chi risponde della multa
«Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo [...] o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Nelle ipotesi di cui all'articolo 84 il locatario, in vece del proprietario, risponde solidalmente con l'autore della violazione [...]»
| Situazione | Chi risponde con il conducente | Norma |
|---|---|---|
| Auto a noleggio senza conducente | Il locatario, cioè il cliente, al posto della società di noleggio | Art. 196, c. 1, e art. 84 |
| Auto in leasing | L'utilizzatore al posto della società di leasing | Art. 196, c. 1 |
| Veicolo in uso per più di 30 giorni con annotazione | L'intestatario temporaneo | Art. 196, c. 1, e art. 94, c. 4-bis |
| Dipendente alla guida per lavoro | L'azienda o l'imprenditore, con diritto di regresso | Art. 196, c. 3-4 |
Il verbale va notificato entro novanta giorni dall'accertamento al trasgressore o all'obbligato in solido che risulta dai registri; se il responsabile viene identificato dopo, come il cliente di una società di noleggio, i novanta giorni decorrono da quando l'amministrazione è in grado di identificarlo; per i residenti all'estero il termine è di 360 giorni (art. 201; si veda la pagina sulla notifica entro 90 giorni). Eventuali spese di gestione addebitate dalla società di noleggio dipendono da quanto previsto nel contratto.
I punti e la comunicazione del conducente
La decurtazione dei punti colpisce il conducente responsabile. Quando non è stato identificato al momento dell'infrazione, il proprietario o l'obbligato in solido deve comunicare all'organo di polizia, entro sessanta giorni dalla notifica del verbale, i dati personali e della patente di chi guidava; se il proprietario è una società, lo fa il legale rappresentante o un suo delegato. Chi omette la comunicazione senza un giustificato e documentato motivo paga una sanzione da 291 a 1.166 euro (art. 126-bis, c. 2). Per la Cassazione il proprietario ha un dovere di diligenza e non basta dichiarare di non ricordare chi guidava (Cass. 13059/2026; si veda la pagina sui punti della patente). Le aziende con più conducenti fanno bene a tenere un registro di chi usa i veicoli e quando.
Contestare la multa
Chi riceve il verbale, compreso il cliente del noleggio o l'azienda, può pagarlo in misura ridotta o contestarlo con ricorso al prefetto o al giudice di pace (si vedano le pagine sul ricorso contro una multa e sul ricorso senza avvocato).
- Verificare la data dell'infrazione e chi aveva il veicolo in quel momento.
- Controllare i termini di notifica: 90 giorni, o dall'identificazione del responsabile.
- Comunicare il conducente entro 60 giorni dalla notifica.
- Decidere se pagare o ricorrere, valutando i vizi del verbale.
- Per l'azienda: rivalersi sul dipendente responsabile e tenere un registro degli utilizzi.
Domande frequenti
Ho preso una multa con un'auto a noleggio: chi la paga?
Con l'auto aziendale chi perde i punti?
L'azienda può farsi rimborsare la multa dal dipendente?
Ho in uso esclusivo l'auto aziendale da mesi: devo fare qualcosa?
Fonti normative
- Art. 196 CdS — Principio di solidarietà
- Art. 126-bis CdS — Patente a punti e comunicazione del conducente
- Art. 201 CdS — Notificazione delle violazioni
- Art. 94 CdS — Intestazione temporanea (c. 4-bis)
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Multe e sanzioni amministrativeI punti della patente: decurtazione, recupero, revisioneSi perdono solo a multa definitiva, massimo 15 per violazioni contestuali, doppio ai neopatentati, dati del conducente in 60 giorni, corsi da 6 o 9 punti, art. 218-ter.
- Multe e sanzioni amministrativeIl ricorso contro una multa: prefetto o giudice di pacePagamento ridotto, ricorso al prefetto in 60 giorni, opposizione al giudice di pace in 30, i vizi del verbale, l'udienza, la sentenza, punti e patente.
- Multe e sanzioni amministrativeLa notifica del verbale: i 90 giorni e i viziArt. 201 CdS: 90 giorni dall'accertamento (100 se contestata al conducente, 360 dall'estero), casi senza contestazione immediata, estinzione se tardiva, ricorsi.
- Multe e sanzioni amministrativeFare ricorso al giudice di pace da soli: il ricorso e i passiArt. 7 D.Lgs. 150/2011: ricorso in 30 giorni, che cosa scrivere, deposito anche per posta, 43 euro più 27, sospensione, udienza, sentenza; anche per le ordinanze.
- Multe e sanzioni amministrativeLa cartella per una multa non pagata: prescrizione e ricorsoCartella per multa non pagata: importo doppio (metà del massimo, +10% a semestre), prescrizione di 5 anni, verbale mai notificato, opposizione in 30 giorni, fermo.
- Multe e sanzioni amministrativeMulte ZTL, strisce blu, area C: quando sono nulleArtt. 7 e 198 CdS dopo la L. 177/2024: una multa al giorno per più passaggi in ZTL, tolleranza del 10% sulla sosta pagata, area C, varchi, disabili, ricorso.
- Multe e sanzioni amministrativeAutovelox e tutor: omologazione, taratura, segnalazioneQuando la multa da autovelox è valida: omologazione dopo il DM 8 giugno 2026, taratura, segnalazione e distanze del DM 11 aprile 2024, decreto del prefetto.
- Multe e sanzioni amministrativeLa sospensione della patente decisa dal prefettoArt. 218 CdS: ritiro, ordinanza del prefetto in 15 giorni, permesso di guida fino a 3 ore, sospensione breve per punti (art. 218-ter), opposizione in 30 giorni