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ProceduraDiritto amministrativo · Multe e sanzioni amministrative

La notifica del verbale: i 90 giorni e i vizi

Quando la multa non viene contestata sul posto, il verbale deve essere notificato entro novanta giorni dall'accertamento all'effettivo trasgressore o, se non è stato identificato, all'intestatario del veicolo; se invece la contestazione è avvenuta al conducente, la notifica agli altri obbligati ha cento giorni, e per chi risiede all'estero il termine è di trecentosessanta. Superato il termine, l'obbligo di pagare si estingue per chi non ha ricevuto la notifica in tempo. Questa pagina spiega da quando si contano i giorni, quando la contestazione immediata non è necessaria, quali sono i vizi che annullano il verbale, come e dove si ricorre e che cosa succede se la multa diventa cartella.

Verificato il 22 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • 90 giorni dall'accertamento per notificare il verbale non contestato subito; 100 giorni agli altri obbligati se contestato al conducente; 360 per i residenti all'estero.
  • Tardi = estinzione (art. 201 c. 5): l'obbligo di pagare si estingue per chi non è stato raggiunto nei termini.
  • Contestazione immediata non necessaria (c. 1-bis): velocità, rosso, sorpasso, assenza del trasgressore, autovelox e dispositivi, ZTL.
  • Ricorsi: prefetto in 60 giorni (rischio del doppio del minimo) o giudice di pace in 30 giorni (art. 204-bis, art. 7 D.Lgs. 150/2011); alternativi.
  • Dopo: cartella opponibile per vizi propri e mancata notifica; prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere.

Da quando si contano i novanta giorni

Art. 201, comma 1 (estratto), e comma 5, codice della strada

«Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato [...], ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196.» «L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.»

Il termine decorre dall'accertamento, che per le violazioni rilevate con apparecchi coincide con il momento in cui l'organo accertatore acquisisce e verifica i dati, non con il transito, mentre per le violazioni rilevate dagli agenti coincide con la constatazione. Ci sono però casi in cui il dies a quo si sposta in avanti: se l'effettivo trasgressore o un altro obbligato viene identificato dopo, i novanta giorni decorrono dalla data in cui l'intestazione del veicolo e i dati identificativi risultano dal PRA o dall'archivio nazionale dei veicoli, o comunque da quando l'amministrazione è stata posta in grado di identificarli; è la regola che si applica quando il proprietario comunica i dati del conducente. Se la violazione è stata contestata immediatamente al trasgressore, la notifica agli altri soggetti obbligati in solido ha cento giorni dall'accertamento. Per i residenti all'estero il termine è di trecentosessanta giorni. Se la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario non sono noti, la notifica a quel soggetto non è obbligatoria e si procede verso gli altri obbligati. La conseguenza della tardività è netta: l'obbligo di pagare si estingue verso chi non ha ricevuto la notifica nel termine, e il vizio va eccepito con il ricorso, indicando la data dell'accertamento risultante dal verbale e quella della notifica risultante dalla relata o dall'avviso di ricevimento. Le spese di accertamento e di notifica restano a carico di chi deve pagare la sanzione.

Quando la contestazione immediata non è necessaria

IpotesiNote
Impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocitàVa indicata in verbale la circostanza concreta
Attraversamento di un incrocio con semaforo rossoDi regola con dispositivi omologati
Sorpasso vietato
Violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietarioTipico delle soste e dei divieti
Rilevamento con apparecchi gestiti dagli organi di polizia stradale che consentono l'accertamento in tempo successivoIl veicolo è distante o non fermabile in sicurezza
Dispositivi dell'art. 4 DL 121/2002Postazioni automatiche su strade individuate
Accessi non autorizzati a centri storici, ZTL, aree pedonali e corsie riservateVarchi elettronici autorizzati

Fuori da queste ipotesi la contestazione immediata è la regola, e il verbale notificato deve spiegare perché non è stata possibile: una motivazione di stile, come il richiamo generico alla «impossibilità di fermare il veicolo», è contestabile. Anche nei casi dell'elenco il verbale deve contenere gli estremi precisi e dettagliati della violazione, la norma violata, il luogo, la data e l'ora, l'indicazione dell'organo accertatore e, per i rilevamenti automatici, i dati dell'apparecchio, l'omologazione e la taratura, che restano il terreno di contestazione più fertile.

I ricorsi e i termini

Le vie sono due e sono alternative. Il ricorso al prefetto del luogo della violazione si propone entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, presentandolo all'ufficio o comando dell'organo accertatore o inviandolo con raccomandata con avviso di ricevimento o via PEC secondo l'art. 65 del codice dell'amministrazione digitale; si possono allegare documenti e chiedere l'audizione personale. È gratuito, ma ha un rischio: se il prefetto respinge, emette un'ordinanza-ingiunzione che determina la sanzione in misura non inferiore al doppio del minimo edittale, contro la quale si può fare opposizione al giudice di pace entro trenta giorni. L'opposizione davanti al giudice di pace, disciplinata dall'art. 204-bis e dall'art. 7 del D.Lgs. 150/2011, si propone entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione, sessanta per i residenti all'estero, si può fare anche personalmente, costa il contributo unificato ridotto e consente di chiedere la sospensione dell'esecutività del verbale; il giudice può annullare, confermare o rideterminare la sanzione entro i limiti edittali. Il pagamento in misura ridotta, possibile entro sessanta giorni, e quello scontato del trenta per cento entro cinque giorni previsto per molte violazioni, chiudono la vicenda e precludono il ricorso: chi paga rinuncia a contestare. Se non si paga né si ricorre, il verbale diventa titolo esecutivo per il doppio del minimo, le somme sono iscritte a ruolo e arriva la cartella, che si oppone davanti al giudice di pace per vizi propri e per la mancata notifica del verbale presupposto; il diritto a riscuotere si prescrive in cinque anni dal giorno della violazione, con le interruzioni del codice civile (art. 28 L. 689/1981).

Che cosa fare

  1. Verificare le date: data dell'accertamento sul verbale, data della notifica sull'avviso di ricevimento o sulla relata; calcolare 90, 100 o 360 giorni secondo il caso.
  2. Leggere la motivazione sulla mancata contestazione immediata e gli elementi dell'accertamento: strumento usato, omologazione, taratura, segnalazione della postazione.
  3. Scegliere il rimedio: prefetto entro 60 giorni se si vuole una via gratuita con audizione, giudice di pace entro 30 giorni se si vuole una decisione giurisdizionale e la sospensione; non pagare se si intende ricorrere.
  4. Comunicare i dati del conducente quando richiesto, entro il termine, per evitare la sanzione autonoma; conservare la comunicazione.
  5. Se arriva la cartella: verificare la notifica del verbale e la prescrizione quinquennale, e proporre opposizione al giudice di pace nei termini.

Nelle multe la difesa più efficace è quasi sempre una data: novanta giorni, sessanta o trenta per il ricorso, cinque anni per la riscossione. I motivi di merito sono nella pagina sul ricorso contro una multa; gli strumenti di rilevamento nella pagina su autovelox e tutor; la decurtazione nella pagina sui punti della patente; l'atto che arriva se non si paga nella pagina sulla cartella di pagamento.

Domande frequenti

La multa mi è arrivata dopo quattro mesi: devo pagarla?
Se la violazione non le era stata contestata sul posto e la notifica è arrivata oltre novanta giorni dall'accertamento, l'obbligo di pagare si estingue nei suoi confronti (art. 201 c. 5): il verbale va impugnato eccependo la tardività, indicando la data dell'accertamento e quella della notifica. Attenzione ai casi in cui il termine decorre più tardi, cioè quando lei è stato identificato successivamente o risiede all'estero (360 giorni).
Perché non mi hanno fermato subito?
Perché in alcuni casi la contestazione immediata non è necessaria: veicolo lanciato a velocità elevata, passaggio con il rosso, sorpasso vietato, violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario, rilevamento con apparecchi che consentono l'accertamento successivo, accessi non autorizzati a ZTL e aree pedonali (art. 201 c. 1-bis). Fuori da queste ipotesi il verbale deve indicare i motivi che hanno impedito la contestazione immediata, e la motivazione generica è un vizio.
Conviene il ricorso al prefetto o al giudice di pace?
Il ricorso al prefetto (60 giorni) è gratuito e consente l'audizione, ma se viene respinto l'ordinanza-ingiunzione fissa una somma non inferiore al doppio del minimo edittale; l'opposizione al giudice di pace (30 giorni, 60 per i residenti all'estero) costa il contributo unificato ridotto, si può fare anche personalmente e consente di chiedere la sospensione, e la sanzione non può essere aumentata oltre i limiti di legge. Le due vie sono alternative: il pagamento in misura ridotta, invece, preclude ogni ricorso.
Non ho mai ricevuto il verbale e mi è arrivata la cartella.
Può opporsi contestando la mancata notifica del verbale, che è presupposto dell'iscrizione a ruolo: l'opposizione si propone al giudice di pace, e l'ente deve provare la notifica con la relata o l'avviso di ricevimento. Verifichi anche la prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere, che decorre dalla violazione e si interrompe con gli atti previsti dal codice civile (art. 28 L. 689/1981).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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