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GuidaDiritto amministrativo · Multe e sanzioni amministrative

Autovelox e tutor: omologazione, taratura, segnalazione

La multa da autovelox regge solo se l'apparecchio è omologato e tarato, se la postazione è segnalata e collocata dove la legge lo consente e se il verbale arriva entro novanta giorni. Nel 2024 la Cassazione ha travolto migliaia di verbali per la mancata omologazione; nel luglio 2026 un decreto ministeriale ha riscritto le regole e «omologato» la maggior parte dei dispositivi in uso. Ecco che cosa controllare.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 7 min

In breve

  • Prova: sono fonti di prova «le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media» (art. 142, comma 6, CdS); l'omologazione spetta al Ministero (art. 45, comma 6).
  • Omologazione: approvazione ≠ omologazione (Cass. 10505/2024); dal 12 luglio 2026 i dispositivi conformi ai prototipi dell'allegato B del DM 8 giugno 2026 si intendono omologati; taratura iniziale e periodica obbligatorie (Corte cost. 113/2015), altrimenti l'apparecchio non può essere usato.
  • Collocazione (DM 11 aprile 2024): postazioni segnalate e ben visibili; distanza minima dal segnale di limite di 1 km fuori dei centri abitati, 200 m sulle urbane di scorrimento, 75 m sulle altre strade urbane; limiti non ridotti di oltre 20 km/h rispetto a quello generale, salvo criticità; in città solo dove il limite è quello proprio della strada (50 km/h); almeno 4/3/1 km tra due dispositivi.
  • Senza agenti solo sulle autostrade e strade extraurbane principali o nei tratti individuati dal decreto del prefetto (art. 4 DL 121/2002).
  • Notifica entro 90 giorni dall'accertamento (art. 201); ricorso al prefetto in 60 giorni o al giudice di pace in 30.

Le sanzioni per eccesso di velocità

Eccesso (al netto della tolleranza del 5%)Sanzione pecuniariaAccessorie
Fino a 10 km/h (art. 142, c. 7)42-173 euroNessun punto
Oltre 10 e fino a 40 km/h (c. 8)173-694 euro; 220-880 se in centro abitato per la seconda volta nell'anno, con sospensione della patente da 15 a 30 giorni3 punti
Oltre 40 e fino a 60 km/h (c. 9)543-2.170 euroSospensione della patente da 1 a 3 mesi; 6 punti; recidiva nel biennio: sospensione 8-18 mesi
Oltre 60 km/h (c. 9-bis)845-3.382 euroSospensione da 6 a 12 mesi; 10 punti; recidiva: revoca

Gli importi sono quelli aggiornati dal decreto del 31 dicembre 2020 e in vigore nel 2026; per i veicoli pesanti e i mezzi con limiti propri le sanzioni sono raddoppiate (comma 11); di notte (tra le 22 e le 7) le sanzioni sono aumentate di un terzo (art. 195, comma 2-bis). Dal 2024 più violazioni rilevate dallo stesso ente entro un'ora sono unificate nella più grave aumentata di un terzo, se più favorevole (comma 6-ter). La tolleranza del 5% (minimo 5 km/h) è prevista dal regolamento di esecuzione e va applicata dall'ente prima di collocare l'eccesso nella fascia.

Omologazione e taratura

Art. 6, commi 1 e 3, D.M. 8 giugno 2026 — Disposizioni transitorie (estratto)

«L'allegato B reca l'elenco dei decreti di approvazione dei prototipi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 giugno 2017, n. 282, conformi alle disposizioni di cui al Capo 1 dell'allegato A del presente decreto. I dispositivi o sistemi conformi ai prototipi approvati con i decreti di cui all'allegato B si intendono omologati per tutti i fini di cui al presente decreto. […] Il titolare dell'approvazione di un prototipo, approvato prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 giugno 2017, n. 282, già in possesso di idonea documentazione, […] può richiedere l'omologazione ai sensi del presente decreto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che si esprime nei successivi sessanta giorni».

Il codice chiede apparecchiature «debitamente omologate» (art. 142, comma 6) e affida al regolamento e al Ministero l'omologazione o l'approvazione dei mezzi tecnici di controllo (art. 45, comma 6). Per anni i dispositivi sono stati soltanto «approvati» con decreti ministeriali, e la Cassazione, con l'ordinanza 10505/2024 e le pronunce che l'hanno seguita, ha stabilito che l'approvazione non equivale all'omologazione, che richiede un procedimento tecnico specifico: l'accertamento con un apparecchio non omologato è illegittimo e la multa va annullata. Il DM 8 giugno 2026 (in vigore dal 12 luglio 2026) ha definito requisiti e procedura di omologazione del prototipo, tarature, verifiche di funzionalità e controlli di conformità della produzione, e ha stabilito che i dispositivi conformi ai prototipi approvati dopo il 2017 ed elencati nell'allegato B «si intendono omologati»; i prototipi approvati prima del 2017 devono ottenere un decreto di omologazione su richiesta del produttore, con documentazione integrativa (art. 6, commi 3-4), e nel frattempo il loro uso resta esposto all'eccezione. Il decreto non dispone espressamente per gli accertamenti anteriori alla sua entrata in vigore: per i verbali del passato l'eccezione di mancata omologazione resta proponibile e la giurisprudenza dovrà chiarire se l'equiparazione operi anche retroattivamente. La taratura periodica è un requisito autonomo: la Corte costituzionale (sentenza 113/2015) ha dichiarato illegittimo l'art. 45, comma 6, nella parte in cui non prevedeva verifiche periodiche di funzionalità e taratura, e il nuovo decreto stabilisce che «in caso di esito negativo delle tarature, il dispositivo o il sistema non possono essere utilizzati fino a nuova taratura» (art. 4); il certificato di taratura in corso di validità alla data della violazione va esibito a richiesta.

Dove e come può stare la postazione

  1. Segnalazione: «le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili» con cartelli o dispositivi luminosi (art. 142, comma 6-bis); la mancata segnalazione rende nullo l'accertamento.
  2. Distanze del DM 11 aprile 2024: tra il segnale che impone il limite e il dispositivo devono intercorrere almeno 1 km sulle strade extraurbane (postazioni mobili e fisse), 200 metri sulle strade urbane di scorrimento e 75 metri sulle altre strade urbane; tra due dispositivi di rilevamento puntuale almeno 4 km sulle autostrade, 3 km sulle extraurbane principali, 1 km sulle altre strade extraurbane.
  3. Limiti «giusti»: fuori dei centri abitati la postazione può stare solo dove il limite non è inferiore di oltre 20 km/h rispetto a quello generale della categoria di strada (130, 110, 90), salvo criticità documentate di tracciato o incidentalità con segnaletica su un tratto minimo (2.000 m in autostrada, 1.500 sulle extraurbane principali, 500 sulle altre); in città solo dove il limite è quello proprio della strada (50 km/h, 30 nelle urbane ciclabili) e, per le postazioni fisse, dopo aver valutato l'alternativa dei dossi.
  4. Decreto del prefetto: i dispositivi automatici senza agenti sono ammessi sulle autostrade e sulle extraurbane principali e, sulle altre strade, solo nei tratti individuati con decreto del prefetto per il tasso di incidentalità e l'impossibilità di fermare i veicoli in sicurezza (art. 4 DL 121/2002); il decreto va richiesto e verificato.
  5. Presenza degli agenti: fuori dai casi dell'art. 4, l'apparecchio deve essere gestito direttamente dalla polizia stradale presente sul posto (art. 201, comma 1-bis, lett. e), e la contestazione immediata è dovuta quando è possibile.

Il verbale e i ricorsi

Se non c'è contestazione immediata, il verbale con gli estremi della violazione e i motivi della mancata contestazione va notificato entro novanta giorni dall'accertamento al trasgressore o al proprietario risultante dal PRA (art. 201, comma 1): oltre, l'obbligo di pagare si estingue. Il verbale deve indicare il dispositivo (modello e matricola), gli estremi dell'omologazione, la velocità rilevata e quella ridotta, il limite vigente, la direzione di marcia, e l'ente deve conservare il fotogramma, che il destinatario può chiedere. Entro sessanta giorni si può pagare in misura ridotta (con lo sconto del 30% entro cinque giorni), oppure ricorrere al prefetto entro sessanta giorni o al giudice di pace entro trenta, come spiega la pagina sul ricorso contro una multa. I motivi tipici sono l'assenza o l'invalidità dell'omologazione, la taratura scaduta o mancante, la mancata o insufficiente segnalazione, la collocazione in violazione del DM 2024 (distanza dal segnale, limite ridotto senza motivo), la mancanza del decreto prefettizio o dell'ordinanza sul limite, la notifica tardiva, l'errata applicazione della tolleranza, l'identificazione incerta del veicolo. L'ente ha l'onere di provare in giudizio la regolarità dell'apparecchio e della postazione se il ricorrente la contesta in modo specifico: per questo la richiesta di accesso ai documenti, presentata subito, è il primo atto del ricorso.

Domande frequenti

L'autovelox che mi ha multato è «approvato» ma non «omologato»: la multa è nulla?

Per la Cassazione (ordinanza 10505/2024 e pronunce successive) l'approvazione non equivale all'omologazione richiesta dall'art. 142, comma 6, e l'accertamento con un apparecchio solo approvato è illegittimo. Dal 12 luglio 2026 il decreto MIT 8 giugno 2026 stabilisce che i dispositivi conformi ai prototipi approvati elencati nel suo allegato B «si intendono omologati»; per gli apparecchi approvati prima del 2017 il produttore deve chiedere l'omologazione. Per i verbali anteriori al 12 luglio 2026 il decreto non contiene una sanatoria espressa, e l'eccezione resta da far valere nel ricorso, chiedendo il decreto di omologazione del modello.

Che cosa devo chiedere per contestare la multa?

Con istanza di accesso all'ente accertatore: il decreto di omologazione (o di approvazione) del modello con il numero di matricola, il certificato di taratura annuale in corso di validità alla data della violazione e le verifiche di funzionalità, il decreto del prefetto che individua il tratto (se l'accertamento è senza contestazione immediata su una strada non autostradale o extraurbana principale), la documentazione della segnaletica di preavviso e la sua distanza, il fotogramma, l'ordinanza che fissa il limite di velocità. La mancanza anche di uno solo di questi elementi è motivo di annullamento.

Quanta tolleranza c'è sulla velocità rilevata?

Il regolamento di esecuzione prevede una riduzione del 5% della velocità misurata, con un minimo di 5 km/h, a favore del conducente: a 60 km/h rilevati in un tratto con limite 50 si contesta 55, che rientra nella fascia fino a 10 km/h (sanzione da 42 a 173 euro, senza punti). Il verbale deve riportare la velocità rilevata, quella «al netto della tolleranza» e il limite.

Il tutor sulla velocità media segue le stesse regole?

Sì: la legge considera fonte di prova anche le apparecchiature «per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati» (art. 142, comma 6), purché omologate, tarate e segnalate; il decreto 2026 disciplina anche i sistemi di misura della media, con la sperimentazione per i nuovi prototipi. Sulle autostrade a tre corsie con tutor il limite può essere elevato a 150 km/h.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Multe e sanzioni amministrativeIl ricorso contro una multa: prefetto o giudice di pacePagamento ridotto, ricorso al prefetto in 60 giorni, opposizione al giudice di pace in 30, i vizi del verbale, l'udienza, la sentenza, punti e patente.
  • Multe e sanzioni amministrativeLa cartella per una multa non pagata: prescrizione e ricorsoDal verbale alla cartella (60 giorni per pagare o ricorrere; verbale titolo esecutivo per la metà del massimo più spese, art. 203, comma 3, CdS; ruolo ex art. 27 L. 689/1981; maggiorazione del 10% per ogni semestre di ritardo con tetto dei tre quinti per le multe stradali; aggio e spese di notifica), ingiunzione fiscale dei comuni, prescrizione quinquennale (art. 28 L. 689: dalla violazione, interrotta da verbale, cartella, intimazione; nessuna trasformazione in 10 anni), che cosa contestare (verbale mai notificato: opposizione ex art. 7 D.Lgs. 150/2011 al giudice di pace entro 30 giorni dalla cartella; prescrizione o pagamento: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; vizi di notifica o di forma della cartella: opposizione agli atti ex art. 617 entro 20 giorni; notifica del verbale oltre i 90 giorni), autotutela all'ente e sospensione della riscossione con dichiarazione all'Agente entro 60 giorni (L. 228/2012, commi 537-540: annullamento di diritto dopo 220 giorni di silenzio), rateizzazione (art. 19 DPR 602/1973), rottamazione (solo interessi e maggiorazioni), conseguenze (fermo dell'auto con preavviso di 30 giorni, pignoramento dopo 60 giorni, intimazione dopo un anno), punti e patente, cartelle per multe di altri Stati.
  • Multe e sanzioni amministrativeLe sanzioni amministrative (L. 689/1981): verbale, scritti difensivi, ordinanza-ingiunzione, opposizioneLegalità, colpa, responsabilità solidale (art. 6), minimo e massimo (10-15.000 euro), criteri (art. 11), accertamento, contestazione e notifica (90/360 giorni), pagamento in misura ridotta (1/3 del massimo o doppio del minimo, 60 giorni), scritti difensivi e audizione (30 giorni), ordinanza-ingiunzione, rateizzazione (3-30 rate), opposizione (30 giorni, rito del lavoro, giudice di pace o tribunale), esecuzione e maggiorazione del 10% a semestre, prescrizione 5 anni; differenze con le multe stradali.
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