In breve
- Termine: 30 giorni dalla contestazione o notifica, 60 se si risiede all'estero, a pena di inammissibilità.
- Dove: giudice di pace del luogo della violazione; deposito in cancelleria o per posta.
- Senza avvocato in primo grado; contributo di 43 euro fino a 1.100 euro, più 27 euro.
- Sospensione della multa su richiesta motivata.
- All'udienza bisogna esserci: chi non si presenta senza motivo perde.
Prima di scrivere: termini e scelta della strada
Contro un verbale del codice della strada ci sono due strade alternative: il ricorso al prefetto entro sessanta giorni o l'opposizione al giudice di pace entro trenta giorni (sessanta per chi risiede all'estero) dalla contestazione o dalla notifica. Chi ha già fatto ricorso al prefetto non può rivolgersi al giudice contro il verbale (art. 7, c. 3, D.Lgs. 150/2011), e chi ha pagato in misura ridotta non può più contestare. Il confronto tra le due strade e i motivi più efficaci sono spiegati nella pagina sul ricorso contro una multa; qui si segue la strada del giudice di pace. Per le altre sanzioni amministrative, contro l'ordinanza-ingiunzione si ricorre entro trenta giorni dalla notifica al giudice di pace, oppure al tribunale per le materie di lavoro, previdenza, ambiente, alimenti, valutaria e antiriciclaggio e per le sanzioni oltre 15.493 euro (art. 6).
Che cosa scrivere nel ricorso
Il ricorso segue le regole del rito del lavoro, quindi deve contenere fin dall'inizio fatti, motivi, documenti e prove. Uno schema essenziale:
- Intestazione: «Al Giudice di pace di [luogo della violazione] — Ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 150/2011».
- Ricorrente: nome, codice fiscale, residenza, recapiti e, se si ha, indirizzo PEC.
- Controparte: il prefetto se la violazione è stata accertata da forze di polizia dello Stato, il comune, la provincia o la regione se l'ha accertata la loro polizia locale (art. 7, c. 5).
- Atto impugnato: numero e data del verbale, organo accertatore, data di notifica.
- Fatti: che cosa è successo, in ordine e con date.
- Motivi: uno per ciascun vizio, per esempio notifica oltre i novanta giorni, strumento non omologato o non tarato, segnaletica mancante, errore sul veicolo o sul conducente.
- Istanza di sospensione, se si vuole bloccare il pagamento, con le ragioni gravi e circostanziate.
- Conclusioni: annullamento del verbale e delle sanzioni accessorie, con rimborso delle spese.
- Prove: elenco dei documenti allegati e degli eventuali testimoni, con i loro nomi.
- Data e firma, con copia del documento d'identità e del verbale.
Deposito, costi e sospensione
Il ricorso si deposita nella cancelleria del giudice di pace competente oppure si spedisce per posta (art. 7, c. 3). Al deposito si paga il contributo unificato, calcolato sull'importo della sanzione contestata: 43 euro fino a 1.100 euro, 98 euro da 1.100 a 5.200 euro (art. 13 DPR 115/2002), più 27 euro di spese forfettarie per le notifiche (art. 30); gli altri atti sono esenti. Il ricorso e il decreto che fissa l'udienza vengono notificati alle parti dalla cancelleria.
Il ricorso non sospende da solo la multa. Il giudice può sospenderla, sentite le parti, con ordinanza quando ci sono gravi e circostanziate ragioni; in caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, anche subito con decreto, da confermare alla prima udienza (art. 5 D.Lgs. 150/2011). L'opposizione si estende alle sanzioni accessorie, come la sospensione della patente.
L'udienza e la decisione
| Momento | Che cosa succede |
|---|---|
| Decreto di fissazione dell'udienza | Il giudice ordina all'amministrazione di depositare rapporto e atti dell'accertamento dieci giorni prima dell'udienza |
| Prima udienza | Se il ricorso è tardivo o c'era già il ricorso al prefetto, lo dichiara inammissibile; se il ricorrente non compare senza giustificato motivo, convalida il verbale, salvo illegittimità documentata o mancato deposito degli atti |
| Istruttoria | Il giudice può sentire testimoni e acquisire documenti; l'amministrazione può difendersi con propri funzionari |
| Sentenza di accoglimento | Annulla in tutto o in parte il verbale, anche quando la prova della responsabilità è insufficiente |
| Sentenza di rigetto | Fissa la sanzione tra minimo e massimo; non può escludere punti e sanzioni accessorie; pagamento entro 30 giorni dalla notifica della sentenza |
Il giudice non può decidere secondo equità (art. 7, c. 10): serve un vizio di legittimità o la mancanza di prova. Prima dell'udienza conviene leggere gli atti depositati dall'amministrazione, spesso decisivi per verificare notifiche e strumenti. La sentenza è appellabile davanti al tribunale, ma in appello serve l'avvocato. Per verificare i tempi di notifica si veda la pagina sulla notifica entro 90 giorni, per gli autovelox quella su omologazione e taratura.
Domande frequenti
Posso davvero fare ricorso senza avvocato?
Quanto costa il ricorso al giudice di pace?
Che cosa succede se non vado all'udienza?
Il giudice può aumentare la multa?
Fonti normative
- Art. 7 D.Lgs. 150/2011 — Opposizione al verbale del codice della strada
- Art. 6 D.Lgs. 150/2011 — Opposizione a ordinanza-ingiunzione
- Art. 5 D.Lgs. 150/2011 — Sospensione dell'efficacia esecutiva
- Art. 204-bis CdS — Ricorso in sede giurisdizionale
- Art. 13 DPR 115/2002 — Importi del contributo unificato
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Multe e sanzioni amministrativeIl ricorso contro una multa: prefetto o giudice di pacePagamento ridotto, ricorso al prefetto in 60 giorni, opposizione al giudice di pace in 30, i vizi del verbale, l'udienza, la sentenza, punti e patente.
- Multe e sanzioni amministrativeLa notifica del verbale: i 90 giorni e i viziArt. 201 CdS: 90 giorni dall'accertamento (100 se contestata al conducente, 360 dall'estero), casi senza contestazione immediata, estinzione se tardiva, ricorsi.
- Multe e sanzioni amministrativeLe sanzioni amministrative (L. 689/1981): verbale, scritti difensivi, ordinanza-ingiunzione, opposizioneLe sanzioni amministrative (L. 689/1981): notifica in 90 giorni, pagamento ridotto in 60, scritti difensivi in 30, ordinanza-ingiunzione, opposizione in 30 giorni.
- Multe e sanzioni amministrativeAutovelox e tutor: omologazione, taratura, segnalazioneQuando la multa da autovelox è valida: omologazione dopo il DM 8 giugno 2026, taratura, segnalazione e distanze del DM 11 aprile 2024, decreto del prefetto.
- Multe e sanzioni amministrativeI punti della patente: decurtazione, recupero, revisioneSi perdono solo a multa definitiva, massimo 15 per violazioni contestuali, doppio ai neopatentati, dati del conducente in 60 giorni, corsi da 6 o 9 punti, art. 218-ter.
- Il processo civileIl giudice di pace: competenze, come si fa causa, senza avvocatoIl giudice di pace: cause fino a 10.000 euro, incidenti fino a 25.000, immissioni, multe; ricorso anche verbale, difesa personale ed equità fino a 1.100 euro, costi.
- Multe e sanzioni amministrativeLa cartella per una multa non pagata: prescrizione e ricorsoCartella per multa non pagata: importo doppio (metà del massimo, +10% a semestre), prescrizione di 5 anni, verbale mai notificato, opposizione in 30 giorni, fermo.
- Multe e sanzioni amministrativeMulte ZTL, strisce blu, area C: quando sono nulleArtt. 7 e 198 CdS dopo la L. 177/2024: una multa al giorno per più passaggi in ZTL, tolleranza del 10% sulla sosta pagata, area C, varchi, disabili, ricorso.