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ProceduraDiritto amministrativo · Multe e sanzioni amministrative

Fare ricorso al giudice di pace da soli: il ricorso e i passi

Contro una multa stradale o un'ordinanza-ingiunzione si può fare ricorso al giudice di pace senza avvocato: la legge consente alle parti di stare in giudizio personalmente in primo grado, e il costo di partenza è il contributo unificato, 43 euro per le sanzioni fino a 1.100 euro. Il ricorso deve però essere depositato entro trenta giorni e contenere gli elementi giusti, perché un errore di forma o di termine lo rende inammissibile e chi non si presenta all'udienza perde. Questa pagina spiega passo per passo come si scrive, dove e come si deposita, che cosa succede all'udienza.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Termine: 30 giorni dalla contestazione o notifica, 60 se si risiede all'estero, a pena di inammissibilità.
  • Dove: giudice di pace del luogo della violazione; deposito in cancelleria o per posta.
  • Senza avvocato in primo grado; contributo di 43 euro fino a 1.100 euro, più 27 euro.
  • Sospensione della multa su richiesta motivata.
  • All'udienza bisogna esserci: chi non si presenta senza motivo perde.

Prima di scrivere: termini e scelta della strada

Contro un verbale del codice della strada ci sono due strade alternative: il ricorso al prefetto entro sessanta giorni o l'opposizione al giudice di pace entro trenta giorni (sessanta per chi risiede all'estero) dalla contestazione o dalla notifica. Chi ha già fatto ricorso al prefetto non può rivolgersi al giudice contro il verbale (art. 7, c. 3, D.Lgs. 150/2011), e chi ha pagato in misura ridotta non può più contestare. Il confronto tra le due strade e i motivi più efficaci sono spiegati nella pagina sul ricorso contro una multa; qui si segue la strada del giudice di pace. Per le altre sanzioni amministrative, contro l'ordinanza-ingiunzione si ricorre entro trenta giorni dalla notifica al giudice di pace, oppure al tribunale per le materie di lavoro, previdenza, ambiente, alimenti, valutaria e antiriciclaggio e per le sanzioni oltre 15.493 euro (art. 6).

Che cosa scrivere nel ricorso

Il ricorso segue le regole del rito del lavoro, quindi deve contenere fin dall'inizio fatti, motivi, documenti e prove. Uno schema essenziale:

  1. Intestazione: «Al Giudice di pace di [luogo della violazione] — Ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 150/2011».
  2. Ricorrente: nome, codice fiscale, residenza, recapiti e, se si ha, indirizzo PEC.
  3. Controparte: il prefetto se la violazione è stata accertata da forze di polizia dello Stato, il comune, la provincia o la regione se l'ha accertata la loro polizia locale (art. 7, c. 5).
  4. Atto impugnato: numero e data del verbale, organo accertatore, data di notifica.
  5. Fatti: che cosa è successo, in ordine e con date.
  6. Motivi: uno per ciascun vizio, per esempio notifica oltre i novanta giorni, strumento non omologato o non tarato, segnaletica mancante, errore sul veicolo o sul conducente.
  7. Istanza di sospensione, se si vuole bloccare il pagamento, con le ragioni gravi e circostanziate.
  8. Conclusioni: annullamento del verbale e delle sanzioni accessorie, con rimborso delle spese.
  9. Prove: elenco dei documenti allegati e degli eventuali testimoni, con i loro nomi.
  10. Data e firma, con copia del documento d'identità e del verbale.

Deposito, costi e sospensione

Il ricorso si deposita nella cancelleria del giudice di pace competente oppure si spedisce per posta (art. 7, c. 3). Al deposito si paga il contributo unificato, calcolato sull'importo della sanzione contestata: 43 euro fino a 1.100 euro, 98 euro da 1.100 a 5.200 euro (art. 13 DPR 115/2002), più 27 euro di spese forfettarie per le notifiche (art. 30); gli altri atti sono esenti. Il ricorso e il decreto che fissa l'udienza vengono notificati alle parti dalla cancelleria.

Il ricorso non sospende da solo la multa. Il giudice può sospenderla, sentite le parti, con ordinanza quando ci sono gravi e circostanziate ragioni; in caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, anche subito con decreto, da confermare alla prima udienza (art. 5 D.Lgs. 150/2011). L'opposizione si estende alle sanzioni accessorie, come la sospensione della patente.

L'udienza e la decisione

MomentoChe cosa succede
Decreto di fissazione dell'udienzaIl giudice ordina all'amministrazione di depositare rapporto e atti dell'accertamento dieci giorni prima dell'udienza
Prima udienzaSe il ricorso è tardivo o c'era già il ricorso al prefetto, lo dichiara inammissibile; se il ricorrente non compare senza giustificato motivo, convalida il verbale, salvo illegittimità documentata o mancato deposito degli atti
IstruttoriaIl giudice può sentire testimoni e acquisire documenti; l'amministrazione può difendersi con propri funzionari
Sentenza di accoglimentoAnnulla in tutto o in parte il verbale, anche quando la prova della responsabilità è insufficiente
Sentenza di rigettoFissa la sanzione tra minimo e massimo; non può escludere punti e sanzioni accessorie; pagamento entro 30 giorni dalla notifica della sentenza

Il giudice non può decidere secondo equità (art. 7, c. 10): serve un vizio di legittimità o la mancanza di prova. Prima dell'udienza conviene leggere gli atti depositati dall'amministrazione, spesso decisivi per verificare notifiche e strumenti. La sentenza è appellabile davanti al tribunale, ma in appello serve l'avvocato. Per verificare i tempi di notifica si veda la pagina sulla notifica entro 90 giorni, per gli autovelox quella su omologazione e taratura.

Domande frequenti

Posso davvero fare ricorso senza avvocato?
Sì. Nel giudizio di primo grado contro i verbali del codice della strada e contro le ordinanze-ingiunzione le parti possono stare in giudizio personalmente (artt. 6 e 7 D.Lgs. 150/2011). Conviene farsi assistere quando la questione è tecnica, per esempio su omologazione e taratura degli autovelox, o quando in gioco ci sono sospensione della patente e punti; in appello, invece, l'avvocato è obbligatorio.
Quanto costa il ricorso al giudice di pace?
Il contributo unificato si calcola sul valore della sanzione contestata: 43 euro fino a 1.100 euro, 98 euro da 1.100 a 5.200 euro (art. 13 DPR 115/2002), più 27 euro di spese forfettarie per le notifiche (art. 30). Gli altri atti sono esenti. Se si perde, il giudice può condannare anche alle spese dell'amministrazione, che però spesso si difende con propri funzionari.
Che cosa succede se non vado all'udienza?
Se l'opponente non si presenta senza un legittimo impedimento, il giudice convalida il verbale con ordinanza, a meno che l'illegittimità risulti già dai documenti allegati al ricorso o che l'amministrazione non abbia depositato i suoi atti (art. 7, c. 9). Per questo il ricorso deve contenere tutti i documenti e, se si prevede di non poter essere presenti, bisogna farsi sostituire o comunicare l'impedimento.
Il giudice può aumentare la multa?
Se rigetta il ricorso, il giudice determina la sanzione tra il minimo e il massimo previsti dalla legge (art. 7, c. 11): non è vincolato all'importo ridotto del verbale e non può eliminare punti o sanzioni accessorie. Per il ricorso al prefetto la regola è diversa: in caso di rigetto l'ordinanza-ingiunzione è di almeno il doppio del minimo.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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