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GuidaDiritto civile · Debiti, crediti e pignoramenti

Società di recupero crediti e crediti ceduti

Una lettera da una società mai sentita prima, che dichiara di aver comprato un vecchio debito con la banca o con la finanziaria, poi telefonate e solleciti sempre più insistenti: è una situazione frequente. Il credito si può vendere anche senza il consenso del debitore, ma chi lo compra deve saper dimostrare di esserne titolare, e chi recupera crediti deve rispettare regole precise su licenze, informazioni, privacy e modi di contatto. Questa pagina spiega quando la cessione vale nei confronti del debitore, che cosa si può contestare e quali comportamenti dei recuperatori sono illeciti.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Cessione: il credito si vende senza il consenso del debitore; vale dalla notifica o dall'accettazione.
  • Prova: se il debitore contesta, chi compra crediti in blocco deve dimostrare che il suo è incluso.
  • Licenza: il recupero per conto di terzi richiede la licenza del questore.
  • Crediti bancari in sofferenza: informativa obbligatoria, niente molestie, quietanza per ogni pagamento.
  • Limiti: vietato coinvolgere familiari e vicini; minacce e molestie possono essere reato.

Quando la cessione vale nei confronti del debitore

Art. 1264 c.c.

«La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione.»

Il creditore può trasferire il credito anche senza il consenso del debitore, salvo che abbia carattere strettamente personale o che la legge lo vieti; il patto che esclude la cessione vale contro il cessionario solo se questi lo conosceva (art. 1260 c.c.). Il credito passa con i privilegi, le garanzie e gli accessori (art. 1263), e se è stato ceduto più volte prevale la cessione notificata o accettata per prima (art. 1265). Nelle cessioni in blocco di banche e intermediari, l'iscrizione nel registro delle imprese e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale producono verso i debitori gli effetti della notificazione (art. 58, c. 2 e 4, TUB). Ma chi si dichiara nuovo creditore, se il debitore contesta in modo specifico, deve dimostrare il contratto di cessione e l'inclusione del credito: l'avviso in Gazzetta non perfeziona la cessione e basta come prova solo se consente di individuare il credito con certezza (Cass. 34641/2025).

Chi può recuperare crediti e con quali regole

AspettoRegolaNorma
Recupero stragiudiziale per conto di terziLicenza del questore; gli agenti si qualificano e indicano l'agenziaArt. 115 TULPS
Comportamento verso i debitori (crediti bancari in sofferenza)Correttezza, informazioni chiare, riservatezza, niente molestie o coercizioneArt. 114.8 TUB
Informativa sulla cessioneIndividuale, su supporto durevole, prima di avviare il recupero e su richiestaArt. 114.10 TUB
Pagamenti al gestoreLiberano il debitore; quietanza per ogni pagamentoArt. 114.7, c. 2, TUB
ReclamiAl gestore; esposto alla Banca d'ItaliaArt. 114.14 TUB
PrivacyNiente comunicazioni a familiari, colleghi o vicini, né buste riconoscibiliGarante, 30 novembre 2005

Le regole su acquirenti e gestori di crediti in sofferenza sono state introdotte nel testo unico bancario dal D.Lgs. 116/2024. Per i contratti di credito ai consumatori, il finanziatore deve avere procedure per gestire i clienti in difficoltà nei pagamenti e non può addebitare per l'inadempimento oneri superiori ai costi sostenuti (art. 125-decies TUB). Sul piano penale, telefonate e messaggi insistenti possono integrare la molestia (art. 660 c.p.; Cass. 44477/2024), le intimidazioni la minaccia (art. 612), e il recuperatore che usa violenza o minaccia risponde di esercizio arbitrario delle proprie ragioni o, se persegue un fine ulteriore, di estorsione (art. 393 c.p.; Cass. 38175/2025). Per contestare l'importo, la prescrizione o una segnalazione si vedano le pagine sulla prescrizione dei debiti, sulla segnalazione in CRIF e sull'Arbitro Bancario Finanziario; se arriva un decreto ingiuntivo, i termini per opporsi sono brevi.

  1. Chiedere per iscritto chi è il creditore attuale e la prova della cessione.
  2. Verificare importo, interessi e date, compresa la prescrizione.
  3. Pagare solo al soggetto legittimato e pretendere la quietanza.
  4. Annotare telefonate e messaggi; reclamo, esposto alla Banca d'Italia, segnalazione al Garante.
  5. Presentare querela in caso di minacce o molestie.

Domande frequenti

Una società dice di aver comprato il mio debito: devo pagare lei?
Il credito si può cedere senza il consenso del debitore, e la cessione vale nei tuoi confronti quando ti è notificata o l'hai accettata (artt. 1260 e 1264 c.c.); per le cessioni in blocco di banche e intermediari lo stesso effetto lo produce la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (art. 58 TUB). Se però contesti in modo specifico, chi si dichiara nuovo creditore deve provare il contratto di cessione e che il tuo credito vi è incluso; l'avviso in Gazzetta basta solo se permette di individuarlo con certezza (Cass. 34641/2025).
Il recuperatore chiama di continuo e ha contattato i miei familiari: è lecito?
No. Il Garante della privacy considera illecito comunicare a familiari, conviventi, colleghi o vicini la situazione di inadempimento e usare buste o cartoline da cui la si possa capire (provvedimento del 30 novembre 2005). Acquirenti e gestori di crediti bancari in sofferenza devono agire senza molestie, coercizione o indebito condizionamento (art. 114.8 TUB). Telefonate e messaggi insistenti, anche via SMS o WhatsApp, possono integrare il reato di molestia (art. 660 c.p.; Cass. 44477/2024).
Chi può venire a casa a chiedere il pagamento?
Il recupero stragiudiziale per conto di terzi richiede la licenza del questore. Gli agenti devono esibire copia della licenza su richiesta delle forze dell'ordine e informare le persone con cui trattano della propria qualità e dell'agenzia per cui operano (art. 115 TULPS). Non possono usare violenza o minacce: il terzo che lo fa risponde di esercizio arbitrario delle proprie ragioni o, se persegue un fine ulteriore, di estorsione (art. 393 c.p.; Cass. 38175/2025).
Il debito è molto vecchio: devo pagarlo lo stesso?
Anche i crediti ceduti possono essere prescritti: la prescrizione si eccepisce, ma una richiesta scritta di pagamento arrivata prima della scadenza la interrompe e fa ripartire il termine (artt. 2943 e 2945 c.c.). Prima di pagare conviene verificare le date, perché chi paga spontaneamente un debito prescritto non può chiedere la restituzione (art. 2940 c.c.). Si veda la pagina sulla prescrizione dei debiti.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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