In breve
- Cessione: il credito si vende senza il consenso del debitore; vale dalla notifica o dall'accettazione.
- Prova: se il debitore contesta, chi compra crediti in blocco deve dimostrare che il suo è incluso.
- Licenza: il recupero per conto di terzi richiede la licenza del questore.
- Crediti bancari in sofferenza: informativa obbligatoria, niente molestie, quietanza per ogni pagamento.
- Limiti: vietato coinvolgere familiari e vicini; minacce e molestie possono essere reato.
Quando la cessione vale nei confronti del debitore
«La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione.»
Il creditore può trasferire il credito anche senza il consenso del debitore, salvo che abbia carattere strettamente personale o che la legge lo vieti; il patto che esclude la cessione vale contro il cessionario solo se questi lo conosceva (art. 1260 c.c.). Il credito passa con i privilegi, le garanzie e gli accessori (art. 1263), e se è stato ceduto più volte prevale la cessione notificata o accettata per prima (art. 1265). Nelle cessioni in blocco di banche e intermediari, l'iscrizione nel registro delle imprese e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale producono verso i debitori gli effetti della notificazione (art. 58, c. 2 e 4, TUB). Ma chi si dichiara nuovo creditore, se il debitore contesta in modo specifico, deve dimostrare il contratto di cessione e l'inclusione del credito: l'avviso in Gazzetta non perfeziona la cessione e basta come prova solo se consente di individuare il credito con certezza (Cass. 34641/2025).
Chi può recuperare crediti e con quali regole
| Aspetto | Regola | Norma |
|---|---|---|
| Recupero stragiudiziale per conto di terzi | Licenza del questore; gli agenti si qualificano e indicano l'agenzia | Art. 115 TULPS |
| Comportamento verso i debitori (crediti bancari in sofferenza) | Correttezza, informazioni chiare, riservatezza, niente molestie o coercizione | Art. 114.8 TUB |
| Informativa sulla cessione | Individuale, su supporto durevole, prima di avviare il recupero e su richiesta | Art. 114.10 TUB |
| Pagamenti al gestore | Liberano il debitore; quietanza per ogni pagamento | Art. 114.7, c. 2, TUB |
| Reclami | Al gestore; esposto alla Banca d'Italia | Art. 114.14 TUB |
| Privacy | Niente comunicazioni a familiari, colleghi o vicini, né buste riconoscibili | Garante, 30 novembre 2005 |
Le regole su acquirenti e gestori di crediti in sofferenza sono state introdotte nel testo unico bancario dal D.Lgs. 116/2024. Per i contratti di credito ai consumatori, il finanziatore deve avere procedure per gestire i clienti in difficoltà nei pagamenti e non può addebitare per l'inadempimento oneri superiori ai costi sostenuti (art. 125-decies TUB). Sul piano penale, telefonate e messaggi insistenti possono integrare la molestia (art. 660 c.p.; Cass. 44477/2024), le intimidazioni la minaccia (art. 612), e il recuperatore che usa violenza o minaccia risponde di esercizio arbitrario delle proprie ragioni o, se persegue un fine ulteriore, di estorsione (art. 393 c.p.; Cass. 38175/2025). Per contestare l'importo, la prescrizione o una segnalazione si vedano le pagine sulla prescrizione dei debiti, sulla segnalazione in CRIF e sull'Arbitro Bancario Finanziario; se arriva un decreto ingiuntivo, i termini per opporsi sono brevi.
- Chiedere per iscritto chi è il creditore attuale e la prova della cessione.
- Verificare importo, interessi e date, compresa la prescrizione.
- Pagare solo al soggetto legittimato e pretendere la quietanza.
- Annotare telefonate e messaggi; reclamo, esposto alla Banca d'Italia, segnalazione al Garante.
- Presentare querela in caso di minacce o molestie.
Domande frequenti
Una società dice di aver comprato il mio debito: devo pagare lei?
Il recuperatore chiama di continuo e ha contattato i miei familiari: è lecito?
Chi può venire a casa a chiedere il pagamento?
Il debito è molto vecchio: devo pagarlo lo stesso?
Fonti normative
- Art. 1264 c.c. — Efficacia della cessione verso il debitore ceduto
- Art. 58 D.Lgs. 385/1993 (TUB) — Cessione di rapporti giuridici in blocco
- Art. 115 TULPS — Licenza per il recupero crediti per conto di terzi
- Art. 1 D.Lgs. 116/2024 — Gestori e acquirenti di crediti in sofferenza
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
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