In breve
- Messa in mora: richiesta scritta di pagare o adempiere, senza formule obbligatorie.
- Effetti: interessi dal giorno della mora, rischio a carico del debitore, prescrizione interrotta.
- Quando non serve: fatto illecito, rifiuto scritto del debitore, crediti tra imprese.
- Diffida ad adempiere: almeno 15 giorni, poi il contratto è risolto di diritto.
- Invio: raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, per provare la ricezione.
La messa in mora e i suoi effetti
«Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto. Non è necessaria la costituzione in mora: 1) quando il debito deriva da fatto illecito; 2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l'obbligazione; 3) quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore.»
Dal giorno della mora, nei debiti di denaro, sono dovuti gli interessi legali anche senza prova del danno; chi dimostra un danno maggiore può chiedere l'ulteriore risarcimento, salvo che sia stata pattuita la misura degli interessi moratori (art. 1224 c.c.). Il tasso legale è dell'1,60 per cento annuo dal 1° gennaio 2026 (D.M. 10 dicembre 2025), ma dalla domanda giudiziale, se le parti non hanno fissato un tasso, si applica quello dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (art. 1284, c. 4). Il debitore in mora, inoltre, sopporta il rischio che la prestazione diventi impossibile per causa a lui non imputabile, salvo provare che la cosa sarebbe perita comunque presso il creditore (art. 1221). La messa in mora formale non è invece necessaria per chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento (Cass. 20021/2024). Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi vanno messi in mora per iscritto e la mora decorre dopo otto giorni (art. 1219, c. 3).
Che cosa serve in ciascun caso
| Situazione | Che cosa serve | Norma |
|---|---|---|
| Pagamento o prestazione in ritardo | Richiesta scritta al debitore | Art. 1219, c. 1, c.c. |
| Danno da fatto illecito | Nessuna messa in mora: la mora decorre dal fatto | Art. 1219, c. 2, n. 1 |
| Debitore che ha rifiutato per iscritto | Nessuna messa in mora | Art. 1219, c. 2, n. 2 |
| Credito tra imprese per merci o servizi | Interessi di mora automatici dalla scadenza | D.Lgs. 231/2002 |
| Contratto da sciogliere per inadempimento | Diffida con termine di almeno 15 giorni | Art. 1454 c.c. |
| Prescrizione che si avvicina | Atto scritto con richiesta esplicita di adempimento | Art. 2943, c. 4, c.c. |
Ogni atto che costituisce in mora il debitore interrompe la prescrizione, e dall'interruzione decorre un nuovo periodo (artt. 2943 e 2945 c.c.). L'atto deve indicare chiaramente l'obbligato ed esplicitare la pretesa con una richiesta di adempimento (Cass. 7188/2025), senza bisogno di formule particolari (Cass. 3587/2025), e produce effetto quando giunge all'indirizzo del destinatario (art. 1335; Cass. 22449/2025). Per i termini si vedano la pagina sulla prescrizione dei debiti e la tabella delle prescrizioni; per i crediti commerciali, quella sul recupero crediti tra imprese.
La diffida ad adempiere
«Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto. Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto.»
La diffida si può usare solo quando l'altra parte è già inadempiente, non prima della scadenza del termine per adempiere (Cass. 361/2025), e deve manifestare in modo univoco la volontà di considerare risolto il contratto se il termine passa inutilmente (Cass. 32821/2023). La risoluzione non è rilevata d'ufficio: è il creditore a decidere se farla valere (Cass. 26687/2023), e in caso di causa il giudice verifica comunque che l'inadempimento non fosse di scarsa importanza (Cass. 25703/2023). Le altre strade per sciogliere il contratto sono spiegate nella pagina su inadempimento e risoluzione; se il debitore non paga neppure dopo la lettera, il passo successivo è di regola il decreto ingiuntivo.
- Individuare il debitore e il titolo: contratto, fattura, fatto dannoso.
- Scrivere una richiesta chiara: importo o prestazione, termine, riferimenti.
- Per sciogliere il contratto, aggiungere l'avvertimento della risoluzione e almeno 15 giorni.
- Inviare con raccomandata A/R o PEC e conservare le ricevute.
- Ripetere l'atto prima della prescrizione o agire in giudizio se il debitore non adempie.
Domande frequenti
Serve un avvocato per mettere in mora il debitore?
Da quando decorrono gli interessi?
Quanto tempo devo dare con la diffida ad adempiere?
La lettera di messa in mora interrompe la prescrizione?
Fonti normative
- Art. 1219 c.c. — Costituzione in mora
- Art. 1224 c.c. — Danni nelle obbligazioni pecuniarie
- Art. 1454 c.c. — Diffida ad adempiere
- Art. 2943 c.c. — Interruzione della prescrizione
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- ContrattiInadempimento e risoluzione del contrattoInadempimento e risoluzione (artt. 1218, 1453-1461 c.c.): messa in mora, diffida di 15 giorni, clausola risolutiva, termine essenziale, eccezione, danni, caparra, prova.
- Debiti, crediti e pignoramentiIl decreto ingiuntivo: come si ottiene e come ci si difendeProva scritta, decreto in 30 giorni, provvisoria esecuzione, notifica in 60 giorni, opposizione in 40, esecutività, sospensione, costi.
- Debiti, crediti e pignoramentiQuando un debito si prescriveDieci, cinque, tre, due anni: la tabella; interruzione con raccomandata o PEC; dieci anni dopo sentenza o decreto; cartelle e contributi; l'eccezione va sollevata.
- ContrattiLa prescrizione: tutti i termini in una tabellaLa prescrizione (artt. 2934-2963 c.c.): regola dei 10 anni, termini brevi in tabella (affitti, interessi, stipendi, bollette, multe, danni), sospensione, interruzione.
- Debiti, crediti e pignoramentiRecupero crediti tra imprese: interessi di mora e proceduraD.Lgs. 231/2002: mora automatica, BCE + 8 punti (10,40% dal luglio 2026), 40 euro, termini 30-60 giorni, clausole nulle; decreto ingiuntivo, ingiunzione europea.
- Il processo civileLa negoziazione assistita dagli avvocatiObbligatoria fino a 50.000 euro e per i sinistri stradali: invito, 30 giorni, convenzione da 1 a 3 mesi, prove raccolte dagli avvocati, accordo titolo esecutivo.
- ContrattiLa clausola penale e la sua riduzioneLa clausola penale: dovuta senza prova del danno, niente cumulo con la prestazione salvo il ritardo, riduzione del giudice anche d'ufficio se eccessiva.
- ContrattiCaparra confirmatoria e caparra penitenzialeCaparra confirmatoria (art. 1385 c.c.): chi non adempie la perde o la restituisce doppia, in alternativa al risarcimento; caparra penitenziale.