In breve
- La penale è dovuta senza prova del danno e limita il risarcimento alla somma pattuita, salvo che sia previsto il danno ulteriore (art. 1382 c.c.).
- Niente cumulo tra prestazione principale e penale per l'inadempimento; la penale per il ritardo si cumula con l'adempimento tardivo (art. 1383).
- Il giudice la riduce se manifestamente eccessiva o se l'obbligazione è stata eseguita in parte, anche d'ufficio (art. 1384; Cass. SU 18128/2005).
- Consumatori: penale manifestamente eccessiva = clausola vessatoria nulla (art. 33 c. 2 lett. f cod. consumo).
- Diversa dalla caparra: nessun versamento anticipato, riducibile, promessa non pegno.
Effetti e divieto di cumulo
«La clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno. […] Il creditore non può domandare insieme la prestazione principale e la penale, se questa non è stata stipulata per il semplice ritardo».
| Situazione | Che cosa spetta al creditore |
|---|---|
| Penale per l'inadempimento, contratto non eseguito | La penale, senza prova del danno, in alternativa alla prestazione; con la risoluzione del contratto; il danno ulteriore solo se pattuito |
| Penale per il ritardo, prestazione eseguita tardi | La prestazione più la penale maturata (cumulo ammesso); di solito calcolata a giorni con un tetto massimo |
| Prestazione eseguita in parte | Penale riducibile dal giudice in proporzione (art. 1384) |
| Penale manifestamente eccessiva rispetto all'interesse all'adempimento | Riduzione equitativa, anche d'ufficio; mai azzeramento |
| Inadempimento non imputabile o causato dal creditore | Penale non dovuta (artt. 1218, 1227 c.c.) |
| Contratto con consumatore, penale sproporzionata | Clausola presunta vessatoria e nulla (artt. 33 c. 2 lett. f e 36 cod. consumo); resta il risarcimento del danno provato |
La penale liquida in anticipo il danno e in cambio lo blocca: chi la invoca prova solo l'inadempimento o il ritardo, e chi la subisce non può eccepire che il danno è minore o inesistente, salvo chiedere la riduzione. Se il creditore vuole tenersi aperta la strada del danno maggiore deve scriverlo («salvo il risarcimento del maggior danno»), altrimenti la somma pattuita è anche il tetto. La clausola non è tra quelle dell'art. 1341, c. 2, c.c. che richiedono la specifica approvazione per iscritto nei contratti per adesione tra imprese, secondo l'orientamento prevalente, ma nei contratti con i consumatori entra nel giudizio di vessatorietà. Va distinta dalla caparra confirmatoria, che si versa alla firma e funziona con il recesso e la restituzione del doppio, e dalla multa penitenziale, che è il prezzo di un recesso consentito e non una sanzione per l'inadempimento.
La riduzione e i casi frequenti
«La penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento».
- D'ufficio: le Sezioni Unite (sent. 18128/2005) hanno stabilito che il potere di riduzione può essere esercitato dal giudice anche senza domanda o eccezione della parte, perché l'art. 1384 tutela l'interesse generale a ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti meritevoli; il debitore fa comunque bene a chiederla espressamente e a documentare l'esecuzione parziale e il danno effettivo.
- Parametri: l'interesse del creditore all'adempimento al momento della stipula e dell'inadempimento, il valore della prestazione, l'entità del ritardo, il rapporto tra penale maturata e corrispettivo, la presenza o assenza di un tetto, la condotta delle parti; la riduzione è equitativa e motivata, non un ricalcolo del danno.
- Appalti e forniture: penali giornaliere per il ritardo, con tetto (negli appalti pubblici l'art. 126 D.Lgs. 36/2023 fissa tra lo 0,5 e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale al giorno, fino al 10% complessivo); l'appaltatore contesta le cause del ritardo imputabili al committente (varianti, mancate consegne, permessi) e chiede la riduzione per l'esecuzione parziale (appalto privato).
- Locazioni e preliminari: penale per la ritardata riconsegna dell'immobile o per il ritardo nel rogito; nel preliminare convive con la caparra, e il creditore sceglie tra recesso con caparra e azione per l'esecuzione o la risoluzione con penale e danni.
- Consumatori: penali per recesso anticipato in telefonia, energia, palestre, corsi, contratti a distanza; se l'importo è manifestamente eccessivo la clausola è nulla, e il professionista deve provare la trattativa individuale; la nullità è rilevabile d'ufficio e non travolge il contratto (clausole vessatorie).
Nel redigere la clausola conviene precisare l'evento (inadempimento, ritardo, violazione di un obbligo specifico come la non concorrenza), l'importo o il criterio (fisso, per giorno, per unità), il tetto massimo, la salvezza o meno del danno ulteriore, la cumulabilità con l'adempimento e la decorrenza; nel contestarla, le difese sono l'esecuzione parziale, l'eccessività, l'inadempimento non imputabile o dell'altra parte, la nullità per i consumatori e, per le penali maturate da tempo, la prescrizione decennale. La penale accompagna spesso la risoluzione del contratto e, tra imprese, si somma agli interessi di mora del D.Lgs. 231/2002 solo se il contratto lo prevede, perché anche gli interessi liquidano il ritardo (recupero crediti tra imprese).
Domande frequenti
Il contratto prevede una penale di 200 euro al giorno di ritardo: devo pagarla anche se il committente non ha avuto danni?
Sì, in linea di principio: la penale «è dovuta indipendentemente dalla prova del danno» (art. 1382 c.c.), e il committente non deve dimostrare nulla oltre al ritardo. Ma il giudice può ridurla equamente, anche d'ufficio, se l'ammontare è manifestamente eccessivo rispetto all'interesse che il creditore aveva all'adempimento, o se l'obbligazione è stata eseguita in parte (art. 1384; Cass. SU 18128/2005): un ritardo di pochi giorni su un lavoro consegnato quasi per intero, con un danno modesto o assente, è il caso tipico di riduzione. Contano l'entità del ritardo, il valore della prestazione, il rapporto tra penale maturata e prezzo, l'assenza di un tetto. Se invece il ritardo dipende da cause non imputabili (art. 1218) o dal committente stesso, la penale non è dovuta.
Posso chiedere la penale e anche l'adempimento?
Dipende da che cosa copre la penale. Se è pattuita per l'inadempimento, no: il creditore deve scegliere tra la prestazione principale e la penale (art. 1383), e chiedendo la penale rinuncia all'adempimento (di regola con la risoluzione del contratto). Se è pattuita per il semplice ritardo, sì: si cumula con l'adempimento tardivo, perché compensa il danno del tempo perduto. Il danno superiore alla penale è risarcibile solo se il contratto lo prevede espressamente («salvo il risarcimento del maggior danno»); altrimenti la penale è il massimo ottenibile, anche se il danno effettivo è più alto.
Ho disdetto la palestra e mi chiedono una penale pari a tutte le rate residue: è legittimo?
Nei contratti tra professionista e consumatore la clausola che impone, per inadempimento o ritardo, una somma a titolo di penale o equivalente «d'importo manifestamente eccessivo» si presume vessatoria (art. 33, c. 2, lett. f, cod. consumo) ed è nulla, con nullità che opera solo a vantaggio del consumatore e che il giudice rileva d'ufficio (art. 36); se la clausola è stata negoziata individualmente il professionista deve provarlo. Una penale che coincide con l'intero corrispettivo residuo, senza alcuno sconto per i servizi non goduti, è il caso classico: si contesta per iscritto, si paga quanto dovuto per il periodo goduto e, se il gestore insiste, si resiste all'ingiunzione o si agisce davanti al giudice di pace, anche con l'assistenza delle associazioni dei consumatori.
Che differenza c'è tra penale e caparra confirmatoria?
La caparra confirmatoria (art. 1385) è una somma versata alla firma: se è inadempiente chi l'ha data, l'altra parte recede e la trattiene; se è inadempiente chi l'ha ricevuta, deve restituirne il doppio; chi preferisce può chiedere invece l'esecuzione o la risoluzione con il risarcimento del danno provato. La penale è una promessa di pagamento per il futuro, non richiede versamento anticipato, è dovuta senza prova del danno e limita il risarcimento se non è fatto salvo il danno ulteriore; è riducibile dal giudice, mentre la caparra non lo è (salvo i casi di nullità o di sproporzione contestati in giurisprudenza). Nei preliminari immobiliari le due coesistono spesso: la caparra alla firma e la penale per il ritardo nel rogito.
Fonti normative
- Art. 1382 c.c. — Effetti della clausola penale
- Art. 1383 c.c. — Divieto di cumulo
- Art. 1384 c.c. — Riduzione della penale
- Art. 33 D.Lgs. 206/2005 — Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- ContrattiCaparra confirmatoria e caparra penitenzialeFunzioni della caparra confirmatoria (garanzia, anticipo, liquidazione forfettaria), recesso con ritenzione o doppio, alternativa con risoluzione e risarcimento pieno (le due strade non si cumulano), inadempimento di non scarsa importanza, caparra penitenziale e diritto di recesso, acconto, clausola penale e riduzione, caparra eccessiva, imputazione al prezzo, registrazione, casi tipici (preliminare, locazione, ordini).
- ContrattiInadempimento e risoluzione del contrattoResponsabilità del debitore, costituzione in mora, adempimento o risoluzione, gravità dell'inadempimento, diffida ad adempiere, clausola risolutiva espressa, termine essenziale, eccezione di inadempimento, effetti retroattivi, danni e penale, caparra, chi prova che cosa, prescrizione, mediazione.
- ContrattiIl contratto preliminare (compromesso)Forma e nullità (art. 1351), che cosa scrivere, caparra confirmatoria e acconti, registrazione entro 30 giorni (200 euro + 0,5%), trascrizione e privilegio, esecuzione in forma specifica (art. 2932), recesso e risoluzione, immobili da costruire (fideiussione), preliminare di preliminare, proposta d'acquisto.
- ContrattiL'appalto privato: vizi, difformità, ritardiNozione e differenza con il contratto d'opera, prezzo e variazioni (sesto, decimo, imprevisti), controllo in corso d'opera e risoluzione per inadempimento (1662), verifica, accettazione tacita e pagamento (1665), garanzia per difformità e vizi (1667: 60 giorni, 2 anni, vizi riconoscibili e occulti), contenuto della garanzia (1668), rovina e gravi difetti (1669: 10 anni, 1 anno dalla scoperta), ritardi, penali e termine essenziale, recesso del committente e indennizzo, subappalto e responsabilità, direttore dei lavori, consumatori e codice del consumo, prove (perizia, ATP) e mediazione.
- Affitti e sfrattiIl contratto di affitto: 4+4, 3+2, transitorioTipologie (4+4, 3+2, transitorio, studenti), forma scritta e registrazione, rinnovo e disdetta, canone e ISTAT, deposito, spese, cedolare secca.
- ContrattiNullità e annullabilità del contrattoLa nullità (art. 1418 c.c.: contrarietà a norme imperative salvo che la legge disponga diversamente, nullità virtuale; mancanza di accordo, causa, oggetto o forma richiesta a pena di nullità ex art. 1325, per esempio la vendita immobiliare non scritta; causa illecita, motivo illecito comune ex art. 1345, oggetto impossibile, illecito, indeterminato ex art. 1346; altri casi di legge: patto commissorio, patti successori, vendita di immobili abusivi senza menzioni urbanistiche, clausole vessatorie, interessi usurari; art. 1419: nullità parziale che travolge il contratto solo se le parti non lo avrebbero concluso senza la parte nulla, e sostituzione automatica delle clausole nulle con le norme imperative; art. 1420: contratti plurilaterali; art. 1421: azione di chiunque vi ha interesse e rilievo d'ufficio, Cass. SU 26242 e 26243/2014 anche quando è chiesta la risoluzione o l'annullamento; art. 1422: imprescrittibile, salvi usucapione e prescrizione decennale della ripetizione dell'indebito ex art. 2033; art. 1423: nessuna convalida; art. 1424: conversione in un contratto diverso di cui abbia i requisiti; nullità di protezione ex art. 36 cod. consumo, art. 127 TUB, art. 23 TUF, a vantaggio del solo contraente debole e rilevabile d'ufficio nel suo interesse), l'annullabilità (art. 1425: incapacità legale, minore, interdetto, inabilitato per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, e incapacità naturale con pregiudizio e mala fede ex art. 428; art. 1427-1433: errore essenziale, sulla natura o oggetto del contratto, sull'identità o qualità determinante della cosa, sull'identità o qualità della persona, di diritto se ragione unica del contratto, ed errore riconoscibile con normale diligenza; errore di calcolo che si rettifica; mantenimento del contratto rettificato; art. 1434-1438: violenza morale anche del terzo, di natura da impressionare una persona sensata con un male ingiusto e notevole, anche verso coniuge, discendenti, ascendenti; timore riverenziale irrilevante; minaccia di far valere un diritto solo per vantaggi ingiusti; art. 1439-1440: dolo determinante con raggiri senza i quali non si sarebbe contrattato, anche del terzo se noto; dolo incidente = contratto valido e risarcimento; dolo omissivo e reticenza secondo la giurisprudenza; art. 1441: azione solo della parte protetta; art. 1442: cinque anni dalla cessazione della violenza, dalla scoperta dell'errore o del dolo, dalla cessazione dell'incapacità, altrimenti dalla conclusione, ed eccezione di annullabilità sempre opponibile a chi chiede l'esecuzione; art. 1444: convalida espressa o tacita con esecuzione volontaria; art. 1445: salvi i terzi acquirenti a titolo oneroso e in buona fede, salvo la trascrizione della domanda e salva l'incapacità legale), gli effetti (retroattività, restituzioni ex art. 2033 e seguenti, limite del vantaggio per l'incapace ex art. 1443, risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale ex art. 1338 contro chi conosceva la causa di invalidità e contro l'autore del dolo o della violenza), le differenze con risoluzione, rescissione, simulazione e inefficacia, come si agisce (domanda di accertamento, mediazione obbligatoria per alcune materie, trascrizione della domanda per gli immobili, prova del vizio, termini).