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GuidaDiritto civile · Contratti

La simulazione del contratto

Un contratto è simulato quando le parti fingono di volere qualcosa che non vogliono: una vendita che non c'è mai stata, un prezzo diverso da quello pagato, una compravendita che nasconde una donazione, un acquirente che fa da prestanome. Tra le parti vale la realtà, non l'apparenza; chi è rimasto danneggiato dalla finzione, come un creditore o un figlio escluso, può chiedere al giudice di accertarla. Questa pagina spiega le regole del codice civile, come si prova la simulazione, che cosa possono fare creditori ed eredi e quando conviene invece l'azione revocatoria.

Verificato il 23 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Tra le parti vale la realtà: il contratto finto non produce effetti, quello nascosto sì, se ne ha la forma.
  • I terzi di buona fede sono salvi: chi ha acquistato dal titolare apparente conserva il suo diritto, salva la trascrizione della domanda.
  • Creditori, terzi e legittimari provano la simulazione anche con testimoni e presunzioni; le parti di regola solo per iscritto.
  • Nessuna prescrizione per la simulazione assoluta; dieci anni per far valere il contratto nascosto.
  • Vendita finta ai figli: se nasconde una donazione, entra nella collazione e nella riduzione.

Che cos'è la simulazione

Art. 1414 c.c.

«Il contratto simulato non produce effetto tra le parti. Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma. Le precedenti disposizioni si applicano anche agli atti unilaterali destinati a una persona determinata, che siano simulati per accordo tra il dichiarante e il destinatario.»

La simulazione nasce da un accordo tra le parti per creare un'apparenza diversa dalla realtà. È assoluta quando le parti non vogliono alcun contratto: la vendita fittizia della casa a un amico per sottrarla ai creditori. È relativa quando vogliono un contratto diverso da quello che appare: una vendita che nasconde una donazione, un prezzo dichiarato più basso di quello pagato, un acquirente che fa da prestanome per un altro. In quest'ultimo caso, l'interposizione fittizia di persona, all'accordo deve partecipare anche l'altro contraente, che sa di contrattare in realtà con l'interponente (Cass. 4738/2015); se il prestanome acquista davvero e si obbliga solo a ritrasferire il bene, come nell'intestazione fiduciaria, l'interposizione è reale e il contratto non è simulato (Cass. 5507/2016).

Il contratto nascosto produce effetti solo se ha i requisiti di sostanza e di forma che la legge richiede per esso. Una donazione camuffata da vendita, per esempio, vale come donazione solo se l'atto ha la forma della donazione: atto pubblico, a pena di nullità (art. 782 c.c.), con la presenza di due testimoni (art. 48 della legge notarile).

I terzi e i creditori

La finzione non può essere usata contro chi ci ha fatto affidamento. Le parti, i loro aventi causa e i creditori del simulato alienante non possono opporre la simulazione ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda (art. 1415); per gli immobili la domanda di simulazione si trascrive, e la sentenza non pregiudica i terzi di buona fede che hanno trascritto il loro acquisto prima della domanda (art. 2652, n. 4). Allo stesso modo, la simulazione non può essere opposta ai creditori del titolare apparente che in buona fede hanno già pignorato il bene (art. 1416).

ChiChe cosa può fareNorma
Terzi pregiudicatiFar valere la simulazione contro le partiArt. 1415, c. 2
Terzi di buona fede che hanno acquistato dal titolare apparenteConservare il proprio acquisto, salva la trascrizione anteriore della domandaArtt. 1415, c. 1, e 2652, n. 4
Creditori del simulato alienanteFar valere la simulazione; se il loro credito è anteriore all'atto, sono preferiti ai creditori chirografari del simulato acquirenteArt. 1416, c. 2
Creditori del titolare apparente in buona fedeMantenere gli atti di esecuzione già compiuti sul beneArt. 1416, c. 1

Come si prova

Art. 1417 c.c.

«La prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato, anche se è proposta dalle parti.»

Tra le parti la prova regina è la controdichiarazione, lo scritto che rivela l'accordo reale: vale anche se è firmata solo dalla parte contro cui viene prodotta e anche se è successiva all'accordo (Cass. 18049/2022). Per i contratti che richiedono la forma scritta, la confessione non può sostituirla (Cass. 10933/2022). La prova per testimoni di patti contrari al contenuto di un documento è esclusa (art. 2722 c.c.), salvo i casi dell'art. 2724: un principio di prova per iscritto, che deve provenire dalla controparte (Cass. 3602/2024), l'impossibilità morale o materiale di procurarsi uno scritto, la perdita incolpevole del documento. I limiti cadono se la parte fa valere l'illiceità del contratto nascosto.

Creditori e terzi, invece, possono provare la simulazione con ogni mezzo, anche con presunzioni gravi, precise e concordanti, perché dell'accordo segreto non hanno alcuno scritto. È terzo anche il curatore della liquidazione giudiziale che agisce per ricostituire il patrimonio del debitore (Cass. 26528/2025). L'erede che subentra nella posizione del defunto soggiace invece agli stessi limiti del defunto; se agisce come legittimario, per tutelare la propria quota di riserva, è terzo e può usare testimoni e presunzioni, anche senza proporre insieme l'azione di riduzione (Cass. 23598/2024 e 28015/2024).

La vendita finta ai figli e la prescrizione

Il caso più frequente nelle famiglie è la vendita a un figlio a un prezzo mai pagato. Se la simulazione viene accertata, emerge una donazione: il figlio che l'ha ricevuta deve conferirla nella collazione quando divide l'eredità con i fratelli, e se la donazione lede la legittima degli altri è esposta all'azione di riduzione. Se l'atto non aveva la forma della donazione, la donazione nascosta è nulla e il bene torna nel patrimonio del genitore. La donazione indiretta, per esempio il pagamento del prezzo da parte del genitore di un acquisto intestato al figlio, è una cosa diversa: il contratto è reale e voluto, e non si applicano i limiti di prova dell'art. 1417 (Cass. 19230/2024).

L'azione per accertare una simulazione assoluta non si prescrive, perché è diretta solo a dichiarare che il contratto non ha prodotto effetti. Per la simulazione relativa conta lo scopo: si prescrive in dieci anni l'azione diretta a far valere gli effetti del contratto nascosto, mentre resta imprescrittibile quella che ne fa valere la nullità (Cass. ord. 125/2019).

Simulazione o revocatoria

AspettoSimulazioneRevocatoria (art. 2901 c.c.)
L'attoÈ finto o diverso da quello apparenteÈ reale, ma danneggia il creditore
Effetto della sentenzaIl bene non è mai uscito dal patrimonio del debitoreL'atto è inefficace solo verso il creditore che agisce
RequisitiProva dell'accordo simulatorioPregiudizio, consapevolezza del debitore e, per gli atti a titolo oneroso, del terzo
TermineImprescrittibile se assolutaCinque anni dall'atto o dalla sua trascrizione (art. 2903; Cass. 16842/2025)

Le due azioni si possono proporre insieme, la revocatoria in via subordinata: se il giudice ritiene che il trasferimento sia reale, il creditore ottiene comunque che l'atto sia inefficace nei suoi confronti. Nel dubbio conviene non aspettare: i cinque anni della revocatoria decorrono dall'atto o, se l'atto è soggetto a pubblicità come una vendita immobiliare, dalla trascrizione (Cass. 16842/2025), non da quando il creditore lo scopre.

  1. Raccogliere gli indizi: prezzo non pagato o non tracciato, parentela tra le parti, prezzo vile, venditore rimasto nel possesso del bene.
  2. Cercare uno scritto: controdichiarazioni, lettere, messaggi della controparte.
  3. Chiarire la propria posizione: parte, erede, legittimario o creditore, perché cambia la prova ammessa.
  4. Trascrivere subito la domanda se riguarda un immobile, per bloccare gli acquisti successivi.
  5. Valutare la revocatoria in via subordinata ed entro cinque anni dall'atto o dalla trascrizione.

Le regole sulla forma e sulla revoca delle donazioni sono nella pagina sulla donazione; le quote riservate ai familiari in quella sulla legittima; la revocatoria nella crisi d'impresa in quella sulla revocatoria nella liquidazione giudiziale.

Domande frequenti

Mio padre ha «venduto» la casa a mio fratello, ma il prezzo non è mai stato pagato: che cosa posso fare?
Se la vendita nascondeva una donazione, si può chiedere al giudice di accertare la simulazione. Il figlio che agisce per difendere la propria quota di legittima è considerato un terzo e può provare la simulazione anche con testimoni e presunzioni, come il prezzo mai versato (Cass. 23598/2024 e 28015/2024). Accertata la donazione, il bene entra nei conti della successione: con la collazione tra fratelli o, se la legittima è lesa, con l'azione di riduzione. Se l'atto non aveva la forma della donazione, cioè l'atto pubblico con due testimoni, la donazione nascosta è nulla.
Entro quanto tempo si può far valere la simulazione?
L'azione per far dichiarare una simulazione assoluta non si prescrive, perché mira solo ad accertare che il contratto non ha mai prodotto effetti. Se la simulazione è relativa, l'azione diretta a far valere il contratto nascosto si prescrive in dieci anni, mentre resta imprescrittibile quella che ne fa valere la nullità (Cass. ord. 125/2019). Contro i terzi conta però la trascrizione: la sentenza non pregiudica chi ha acquistato in buona fede con un atto trascritto prima della domanda (art. 2652, n. 4, c.c.).
Il mio debitore ha intestato la casa a un parente per non pagare: che cosa posso fare?
Il creditore può far valere la simulazione di un atto che pregiudica i suoi diritti e può provarla senza limiti, anche con testimoni e presunzioni (artt. 1416 e 1417 c.c.): accertata la finzione, il bene risulta ancora del debitore e può essere pignorato. Se invece il trasferimento è reale, lo strumento è l'azione revocatoria, che rende l'atto inefficace verso il creditore ma va proposta entro cinque anni dall'atto, che per gli immobili decorrono dalla trascrizione (artt. 2901 e 2903 c.c.; Cass. 16842/2025).
Tra le parti basta un testimone per provare che la vendita era finta?
Di regola no. Tra le parti la prova tipica è la controdichiarazione, cioè lo scritto che rivela l'accordo reale; la prova per testimoni di patti contrari a un documento è esclusa (art. 2722 c.c.), salvo un principio di prova per iscritto proveniente dall'altra parte, l'impossibilità di procurarsi uno scritto o la perdita incolpevole del documento (art. 2724). Le parti possono provare con testimoni senza limiti solo se fanno valere l'illiceità del contratto nascosto (art. 1417).
Intestare un bene a un prestanome è sempre simulazione?
Non sempre. Si ha interposizione fittizia quando anche l'altro contraente partecipa all'accordo e sa che il vero acquirente è un altro (Cass. 4738/2015). Se invece il prestanome acquista davvero e si impegna solo verso l'interessato a ritrasferire il bene, come nell'intestazione fiduciaria, il contratto è reale e l'interponente ha solo un diritto a ottenere il trasferimento (Cass. 5507/2016).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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