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GuidaDiritto civile · Successioni ed eredità

L'azione di riduzione: recuperare la legittima lesa

Quando un testamento o le donazioni fatte in vita lasciano a un figlio, al coniuge o a un genitore meno della quota che la legge gli riserva, il legittimario può chiedere al giudice di «ridurre» le disposizioni eccessive fino a ricostituire la sua legittima. È un'azione dalle regole rigide: si attaccano prima le disposizioni del testamento e poi le donazioni, a partire dalla più recente; chi agisce deve ricostruire il valore dell'eredità e delle donazioni; il diritto si prescrive in dieci anni, che una semplice lettera non interrompe; contro donatari e legatari estranei serve di regola l'accettazione con beneficio d'inventario. E dal 2025 la riduzione non toglie più l'immobile a chi lo ha comprato dal donatario: il donatario risponde in denaro. Questa pagina spiega come funziona e che cosa verificare prima di agire.

Verificato il 23 settembre 2026Lettura: 8 min

In breve

  • Chi: il legittimario leso (coniuge, figli e loro discendenti, ascendenti se mancano figli) e i suoi eredi; ognuno agisce per la propria quota.
  • In che ordine: prima le disposizioni del testamento, in proporzione; poi le donazioni, dalla più recente alla più antica.
  • Condizione: per colpire donazioni e legati a estranei bisogna aver accettato con beneficio d'inventario, salvo chi è stato escluso del tutto.
  • Dieci anni: per il testamento dall'accettazione dell'erede istituito, per le donazioni dalla morte; una lettera non li interrompe.
  • Dal 2025 chi ha comprato dal donatario tiene il bene: paga il donatario, in denaro.

Che cosa si ottiene e contro chi

Art. 557 c.c.

«La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa. Essi non possono rinunziare a questo diritto, finchè vive il donante, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione. I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, né approfittarne. [...]»

La legge riserva al coniuge, ai figli e, se non ci sono figli, agli ascendenti una quota del patrimonio del defunto, la legittima, che nessun testamento e nessuna donazione possono intaccare. Se è stata intaccata, le disposizioni restano valide finché il legittimario non agisce: la riduzione le rende inefficaci nei suoi confronti, nella misura necessaria a reintegrarlo. È un'azione personale, che spetta al singolo legittimario per la sua quota e non a tutti insieme: si può proporre anche contro uno solo dei beneficiari (Cass. 15706/2020, 32197/2021), e la possono proporre anche gli eredi del legittimario morto nel frattempo (Cass. 26254/2008). Non la possono chiedere né sfruttare i donatari e i legatari, e nemmeno i creditori del defunto quando il legittimario ha accettato con beneficio d'inventario (art. 557, u.c.).

Il legittimario escluso del tutto dal testamento non è chiamato all'eredità: diventa erede solo con l'accoglimento della riduzione (Cass. 2914/2020), e fino ad allora non può chiedere la divisione né la collazione (Cass. 368/2010). Chi invece è anche erede, per testamento o per legge, deve rispettare una condizione in più: per ridurre donazioni e legati fatti a persone che non sono coeredi deve aver accettato l'eredità con beneficio d'inventario (art. 564; Cass. 8477/2025, 29891/2023), e deve aver fatto l'inventario nei termini, perché un inventario tardivo rende l'azione non proponibile (Cass. 19010/2024). La condizione non vale per il legittimario totalmente pretermesso (Cass. 28632/2011), anche nella successione senza testamento quando il defunto ha donato in vita tutto il suo patrimonio (Cass. 24836/2022).

Come si calcola la lesione: un esempio

Si forma una massa con i beni lasciati alla morte, tolti i debiti, e vi si aggiungono in modo solo contabile le donazioni fatte in vita, valutate al momento dell'apertura della successione (art. 556; Cass. 8174/2022). Su questa massa si calcolano la legittima e la disponibile; poi si confronta la legittima con quanto il legittimario ha davvero ricevuto, imputando alla sua quota anche le donazioni e i legati che ha avuto lui, salvo dispensa espressa (art. 564). Il convenuto può far valere l'imputazione anche in appello, e il giudice può rilevarla d'ufficio se i fatti risultano dagli atti (Cass. 20138/2023).

Padre vedovo con due figli, A e B; testamento: tutto ad AImporto
Beni lasciati alla morte, al netto dei debiti40.000 €
Casa donata in vita ad A (valore alla morte)200.000 €
Massa di calcolo240.000 €
Legittima dei due figli: due terzi (art. 537)160.000 €, cioè 80.000 € ciascuno
Quanto ha ricevuto B0 €: lesione di 80.000 €
Primo passo: riduzione del testamento a favore di AB ottiene i 40.000 € lasciati
Secondo passo: riduzione della donazione ad Aper i 40.000 € mancanti

A conserva 160.000 €, cioè la sua legittima più l'intera disponibile. L'ordine è inderogabile: si riducono prima tutte le disposizioni testamentarie, in proporzione e senza distinguere tra eredi e legatari, salvo quella che il testatore ha voluto privilegiare (art. 558); solo se non bastano si passa alle donazioni, cominciando dall'ultima e risalendo alle anteriori (artt. 555 e 559; Cass. 4721/2016, 35461/2022). Chi preferisce colpire una donazione più vecchia deve comunque scomputare quanto avrebbe potuto ottenere dal donatario più recente (Cass. 14211/2024). Quando da ridurre è un immobile, si stacca la parte necessaria se si può fare comodamente; altrimenti decide il peso dell'eccedenza rispetto a un quarto della disponibile (art. 560). I frutti dei beni restituiti spettano dalla domanda giudiziale (art. 561; Cass. 4709/2020).

La prova: il lavoro più grosso

Chi agisce deve indicare entro quali limiti la sua quota è stata lesa, cioè gli elementi del patrimonio che determinano il valore della massa e della legittima; non serve un conteggio al centesimo nell'atto introduttivo, e si possono usare presunzioni gravi, precise e concordanti (Cass. 14881/2024, 36990/2022). In pratica la causa si prepara ricostruendo conti correnti, atti di provenienza, visure storiche e movimenti di denaro degli ultimi anni di vita del defunto.

Spesso la lesione è nascosta sotto una vendita a un figlio o a un terzo che in realtà era una donazione. Il legittimario che chiede di accertare la simulazione per ricostituire la sua quota è considerato terzo, e può provarla senza i limiti alla prova testimoniale e presuntiva che valgono per le parti del contratto (Cass. 15043/2024, 1122/2024). Diverso il caso della donazione indiretta, per esempio il genitore che paga il prezzo della casa intestata al figlio: la si riduce, ma la riduzione non tocca la proprietà del bene, e il legittimario ottiene il valore in denaro (Cass. 35461/2022).

I tempi: dieci anni, e una lettera non basta

L'azione si prescrive nel termine ordinario di dieci anni (art. 2946), che decorre in modo diverso secondo la disposizione da colpire: per quelle testamentarie dall'accettazione dell'eredità da parte dell'erede istituito (Cass. 15468/2024), per le donazioni dall'apertura della successione (Cass. 13407/2015). La prescrizione non si interrompe con una diffida o una raccomandata, perché la riduzione non è la richiesta di adempimento di un'obbligazione (Cass. 27352/2024): servono la domanda giudiziale o la domanda di mediazione, che dal momento in cui arriva a conoscenza delle altre parti produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale (art. 8 D.Lgs. 28/2010).

Dopo la morte il legittimario può rinunciare all'azione anche senza dirlo, ma solo con un comportamento inequivoco, incompatibile con la volontà di far valere la lesione (Cass. 20143/2013, 8001/2012); prima della morte non può farlo in alcun modo, e ogni accordo sulla successione futura è nullo, anche se ha la forma di una transazione (art. 458; Cass. 366/2024).

Chi ha comprato dal donatario: la riforma del 2025

Art. 563 c.c. (testo in vigore dal 18 dicembre 2025)

«La riduzione della donazione, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell'articolo 2652, non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l'obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata. Se il donatario è in tutto o in parte insolvente, l'avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito. [...]»

Fino al 2025 il legittimario poteva chiedere la restituzione dell'immobile anche a chi l'aveva comprato dal donatario, se non erano passati vent'anni dalla trascrizione della donazione. La legge 2 dicembre 2025, n. 182 (art. 44), in vigore dal 18 dicembre 2025, ha cambiato le regole: la riduzione non pregiudica più chi ha acquistato dal donatario, i pesi e le ipoteche costituiti dal donatario restano efficaci, e il donatario deve compensare in denaro i legittimari (artt. 561-563). Il terzo resta esposto solo se la domanda di riduzione della donazione è stata trascritta prima del suo acquisto (art. 2652, n. 1): per questo chi agisce trascrive subito la domanda. Per le disposizioni testamentarie, la domanda trascritta dopo tre anni dall'apertura della successione non pregiudica chi ha acquistato a titolo oneroso dall'erede o dal legatario con atto trascritto prima (art. 2652, n. 8).

Le nuove regole valgono per le successioni aperte dopo il 18 dicembre 2025. Per quelle aperte prima restava applicabile il vecchio testo, ma solo se entro il 18 giugno 2026 i legittimari avevano notificato e trascritto la domanda di riduzione o un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione, o se lo avevano già fatto; scaduto quel termine senza iniziative, anche a quelle successioni si applica il regime nuovo (art. 44, c. 2).

Il percorso

Le liti in materia di successioni ereditarie richiedono prima il tentativo di mediazione, a pena di improcedibilità (art. 5 D.Lgs. 28/2010). Se non si trova un accordo, la causa si propone davanti al tribunale, e nello stesso giudizio si può chiedere prima la riduzione e poi, se accolta, la divisione (Cass. 19284/2019). Non va confusa con la collazione, che tra coniuge e discendenti rimette in comune i beni donati senza guardare alla distinzione tra legittima e disponibile (Cass. 28196/2020).

  1. Ricostruire il patrimonio: beni alla morte, debiti, donazioni dirette e indirette, con i documenti.
  2. Fare il conto di massa, legittima e lesione, imputando quanto già ricevuto.
  3. Controllare le condizioni: se si è eredi e si colpiscono estranei, accettazione con beneficio d'inventario e inventario nei termini, prima di qualunque azione.
  4. Controllare le date: dieci anni da quando decorrono per ciascuna disposizione.
  5. Avviare la mediazione e, se fallisce, la causa, trascrivendo la domanda sui beni.

Le quote riservate sono nella pagina sulla legittima e quota disponibile; per chi compra o riceve beni donati vale la pagina sulla donazione; la condizione del beneficio è spiegata nella pagina sull'accettazione con beneficio d'inventario; se il problema è il testamento stesso, la pagina su come impugnare un testamento; la fase finale nella pagina sulla divisione ereditaria.

Domande frequenti

Ho mandato una raccomandata ai miei fratelli per chiedere la mia legittima: ho interrotto la prescrizione?
No. La Cassazione ha chiarito che l'azione di riduzione non è diretta a ottenere l'adempimento di un'obbligazione, e quindi la semplice messa in mora non interrompe i dieci anni (Cass. 27352/2024). Servono la domanda giudiziale oppure la domanda di mediazione, che dal momento in cui arriva a conoscenza delle altre parti produce sulla prescrizione gli stessi effetti della domanda giudiziale (art. 8 D.Lgs. 28/2010). Chi è vicino alla scadenza non deve affidarsi alle lettere.
Mio padre ha pagato la casa intestata a mia sorella: posso farmela restituire?
È una donazione indiretta: il bene non è mai stato del padre, che ha pagato il prezzo. Si calcola nella massa e si può ridurre, ma la riduzione non mette in discussione la proprietà della casa: il legittimario leso ottiene l'equivalente in denaro, non l'immobile, e chi l'ha comprato dalla sorella è al riparo (Cass. 35461/2022).
Mio fratello ha venduto l'appartamento che nostra madre gli aveva donato: posso chiederlo al compratore?
Per le successioni aperte dopo il 18 dicembre 2025 no: la riduzione della donazione non pregiudica i terzi a cui il donatario ha venduto, salvo che la domanda di riduzione sia stata trascritta prima dell'acquisto; il fratello deve compensare in denaro il legittimario e, se è insolvente, risponde nei limiti del vantaggio chi ha ricevuto il bene da lui gratuitamente (nuovo art. 563). Per le successioni aperte prima valeva ancora la vecchia regola, ma solo se entro il 18 giugno 2026 era stata notificata e trascritta la domanda di riduzione o un atto di opposizione alla donazione; in mancanza, si applica anche lì la nuova.
Posso rinunciare alla legittima mentre i miei genitori sono vivi, per esempio in cambio di una somma?
No. Finché vive il donante il legittimario non può rinunciare all'azione di riduzione, né con una dichiarazione né dando l'assenso alla donazione (art. 557), e ogni accordo sulla successione futura è nullo, anche se presentato come transazione (Cass. 366/2024). L'unica eccezione è il patto di famiglia per il passaggio dell'azienda o delle partecipazioni. Dopo la morte, invece, si può rinunciare, anche con un comportamento concludente purché inequivoco.
Devo accettare l'eredità con beneficio d'inventario prima di agire?
Sì, se si vogliono ridurre donazioni o legati fatti a persone che non sono coeredi, e l'inventario va fatto nei termini: un inventario tardivo rende l'azione non proponibile (art. 564; Cass. 19010/2024). Non serve contro i coeredi, e non serve al legittimario escluso del tutto, che non è chiamato all'eredità (Cass. 28632/2011). Attenzione all'ordine: agire in riduzione è accettazione tacita pura e semplice, che preclude poi il beneficio (Cass. 18068/2012).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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