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GuidaDiritto civile · Successioni ed eredità

L'accettazione dell'eredità: espressa, tacita, i 10 anni

Alla morte di una persona i suoi parenti o gli eredi indicati nel testamento non diventano automaticamente eredi: sono «chiamati», e lo diventano solo accettando. Si può accettare con una dichiarazione espressa, ma anche senza dire nulla, compiendo atti che solo un erede può fare, come riscuotere gli affitti di un immobile del defunto o chiedere la divisione. La scelta conta perché chi accetta puramente e semplicemente risponde dei debiti del defunto anche con i propri beni. Il diritto di accettare dura dieci anni, ma chi ha interesse può chiedere al giudice di fissare un termine più breve, e chi è in possesso dei beni ha solo tre mesi per fare l'inventario. Questa pagina spiega come si accetta, che cosa conta come accettazione tacita e come proteggersi.

Verificato il 23 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Si diventa eredi solo accettando: prima si è «chiamati» e si possono fare solo atti conservativi.
  • Espressa: dichiarazione scritta o assunzione del titolo di erede; tacita: atti che solo un erede può compiere.
  • Dieci anni per accettare, ma il giudice può fissare un termine più breve su richiesta di chi ha interesse.
  • Chi ha i beni (anche chi abita la casa) ha 3 mesi per l'inventario e 40 giorni per decidere, poi è erede puro e semplice.
  • Debiti: chi accetta puramente risponde anche con i propri beni; il beneficio d'inventario li limita all'eredità.

Come si accetta

Artt. 475-476 c.c.

«L'accettazione è espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede. [...] L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.»

L'eredità si acquista con l'accettazione, i cui effetti risalgono al giorno della morte (art. 459). Prima di accettare, il chiamato può proteggere i beni, con atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, ed esercitare le azioni possessorie, e con l'autorizzazione del giudice può vendere i beni deperibili (art. 460). L'accettazione può essere pura e semplice o con beneficio d'inventario, che è obbligatorio per minori, interdetti, emancipati e inabilitati (artt. 470-472). Quella espressa richiede uno scritto: una dichiarazione di accettazione o l'assunzione del titolo di erede in un atto, e non può essere sottoposta a condizione o a termine né limitata a una parte dell'eredità (art. 475). Quella tacita nasce da un comportamento, e il codice ne indica alcuni casi sicuri: vendere, donare o cedere i propri diritti di successione, rinunciarvi in cambio di un corrispettivo o solo a favore di alcuni (artt. 477-478); chi sottrae o nasconde beni ereditari è considerato erede puro e semplice anche se poi rinuncia (art. 527).

Che cosa conta come accettazione tacita

Atto del chiamatoAccettazione?Riferimento
Riscuotere i canoni di un immobile del defuntoSì, è atto dispositivoCass. 2743/2014
Opporsi, come erede, a un decreto ingiuntivo contro il defuntoSì, anche se l'opposizione è inammissibileCass. 15504/2024
Aderire alla domanda di divisione dei beni ereditariCass. 10544/2024
Proporre l'azione di riduzione per la legittimaSì, pura e semplice, e preclude poi il beneficio d'inventarioCass. 18068/2012
Transigere con un creditore su un debito ereditarioCass. 14666/2012
Chiedere la voltura catastaleSì, se fatta dal chiamato o da chi agiva per luiCass. 22769/2024
Presentare la dichiarazione di successione, pagare le imposte, registrare il testamentoNo, da soli sono adempimenti fiscaliCass. 4843/2019
Pagare con denaro proprio un debito del defuntoNoCass. 20878/2020

Il criterio della Cassazione è doppio e cumulativo: l'atto deve presupporre la volontà di accettare e deve essere un atto che solo l'erede ha diritto di compiere (Cass. 20878/2020). Per questo gli atti di pura conservazione, come pagare le bollette per non far staccare le utenze o custodire i beni, non contano, mentre contano quelli che dispongono dei beni o ne traggono utilità come fossero propri. Chi deve ancora decidere, per esempio perché teme debiti nascosti, dovrebbe astenersi da qualunque atto di gestione e, se deve intervenire, dichiarare che agisce solo a fini conservativi.

I termini: dieci anni, ma non sempre

Il diritto di accettare si prescrive in dieci anni dall'apertura della successione, o dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione (art. 480). Chiunque vi abbia interesse, per esempio un creditore del defunto o un altro chiamato, può però chiedere al tribunale di fissare un termine entro cui il chiamato deve dichiarare se accetta o rinuncia: se il termine scade senza dichiarazione, il diritto di accettare si perde (art. 481). La regola più insidiosa riguarda chi è nel possesso di beni ereditari a qualsiasi titolo: basta una relazione materiale con i beni, anche con uno solo di essi (Cass. 4456/2019), e vi rientra il coniuge che continua ad abitare la casa coniugale usandone gli arredi (Cass. 11018/2008): deve fare l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione o dalla notizia, con una proroga di norma non superiore a tre mesi concessa dal tribunale (dal 31 ottobre 2027 dal giudice di pace), e poi ha quaranta giorni per decidere; se lascia scadere i termini, è erede puro e semplice (art. 485). Chi non ha i beni può invece accettare con beneficio d'inventario finché il diritto non è prescritto, facendo poi l'inventario entro tre mesi (art. 487). Se il chiamato muore prima di accettare, il diritto passa ai suoi eredi (art. 479).

L'accettazione non si può impugnare per errore, ma solo se è frutto di violenza o dolo, entro cinque anni (artt. 482-483). Quando nell'eredità ci sono immobili, l'accettazione va trascritta nei registri immobiliari; per quella tacita si trascrive l'atto da cui risulta, e oggi anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'erede contenuta in un atto notarile (art. 2648): è un passaggio che il notaio verifica sempre prima di una vendita.

  1. Capire che cosa c'è nell'eredità, debiti compresi, prima di compiere qualunque atto: estratti conto, visure, centrale rischi, cartelle.
  2. Verificare se si è nel possesso di beni ereditari: in quel caso decorrono i tre mesi per l'inventario.
  3. Limitarsi agli atti conservativi finché non si è deciso.
  4. Scegliere: accettazione pura e semplice se l'eredità è sicuramente attiva; beneficio d'inventario se ci sono dubbi; rinuncia se prevalgono i debiti.
  5. Formalizzare la scelta dal notaio o in cancelleria e trascrivere l'accettazione se ci sono immobili.

Le alternative sono spiegate nelle pagine sulla rinuncia all'eredità e sull'accettazione con beneficio d'inventario; le conseguenze sui debiti nella pagina sui debiti ereditari; gli adempimenti fiscali nella pagina sulla dichiarazione di successione.

Domande frequenti

Ho presentato la dichiarazione di successione: ho accettato l'eredità?
No. La dichiarazione di successione, il pagamento delle imposte e la registrazione del testamento sono adempimenti fiscali e conservativi e, da soli, non comportano accettazione (Cass. 4843/2019). Diverso può essere il caso della voltura catastale, che ha anche effetti civili: vale come accettazione tacita se è stata fatta dal chiamato o da chi agiva su suo incarico (Cass. 22769/2024). Per non rischiare, chi vuole ancora decidere dovrebbe evitare atti di gestione dei beni.
Ho pagato con i miei soldi un debito di mio padre: sono diventato erede?
No, secondo la Cassazione pagare con denaro proprio un debito del defunto non è accettazione tacita, perché è un atto che chiunque può compiere e non riduce il patrimonio ereditario (Cass. 20878/2020). Lo è invece un pagamento transattivo, cioè un accordo con il creditore sul debito ereditario, che solo l'erede può concludere (Cass. 14666/2012), e lo è usare il denaro del defunto per pagare. Nel dubbio, conviene documentare che si paga a titolo personale.
Abito nella casa di mia madre defunta: ho tempo dieci anni per decidere?
No. Chi è nel possesso di beni ereditari, anche solo abitando la casa con i suoi arredi (Cass. 11018/2008), deve fare l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione o da quando ne ha avuto notizia, e decidere nei quaranta giorni successivi; altrimenti è considerato erede puro e semplice, con tutti i debiti (art. 485 c.c.). I dieci anni valgono per chi non ha i beni. Se ci sono debiti o dubbi sul patrimonio, conviene muoversi subito, con l'accettazione con beneficio d'inventario o la rinuncia.
Un creditore di mio padre mi chiede di dire se accetto o no: che cosa succede se non rispondo?
Il creditore, come chiunque vi abbia interesse, può chiedere al giudice di fissare un termine entro il quale lei deve dichiarare se accetta o rinuncia (art. 481 c.c.): se il termine scade senza dichiarazione, lei perde il diritto di accettare e non diventa erede. Se invece nel frattempo ha compiuto atti che valgono accettazione tacita, o è nel possesso dei beni e sono scaduti i termini dell'art. 485, è già erede e risponde dei debiti.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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