In breve
- Si diventa eredi solo accettando: prima si è «chiamati» e si possono fare solo atti conservativi.
- Espressa: dichiarazione scritta o assunzione del titolo di erede; tacita: atti che solo un erede può compiere.
- Dieci anni per accettare, ma il giudice può fissare un termine più breve su richiesta di chi ha interesse.
- Chi ha i beni (anche chi abita la casa) ha 3 mesi per l'inventario e 40 giorni per decidere, poi è erede puro e semplice.
- Debiti: chi accetta puramente risponde anche con i propri beni; il beneficio d'inventario li limita all'eredità.
Come si accetta
«L'accettazione è espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede. [...] L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.»
L'eredità si acquista con l'accettazione, i cui effetti risalgono al giorno della morte (art. 459). Prima di accettare, il chiamato può proteggere i beni, con atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, ed esercitare le azioni possessorie, e con l'autorizzazione del giudice può vendere i beni deperibili (art. 460). L'accettazione può essere pura e semplice o con beneficio d'inventario, che è obbligatorio per minori, interdetti, emancipati e inabilitati (artt. 470-472). Quella espressa richiede uno scritto: una dichiarazione di accettazione o l'assunzione del titolo di erede in un atto, e non può essere sottoposta a condizione o a termine né limitata a una parte dell'eredità (art. 475). Quella tacita nasce da un comportamento, e il codice ne indica alcuni casi sicuri: vendere, donare o cedere i propri diritti di successione, rinunciarvi in cambio di un corrispettivo o solo a favore di alcuni (artt. 477-478); chi sottrae o nasconde beni ereditari è considerato erede puro e semplice anche se poi rinuncia (art. 527).
Che cosa conta come accettazione tacita
| Atto del chiamato | Accettazione? | Riferimento |
|---|---|---|
| Riscuotere i canoni di un immobile del defunto | Sì, è atto dispositivo | Cass. 2743/2014 |
| Opporsi, come erede, a un decreto ingiuntivo contro il defunto | Sì, anche se l'opposizione è inammissibile | Cass. 15504/2024 |
| Aderire alla domanda di divisione dei beni ereditari | Sì | Cass. 10544/2024 |
| Proporre l'azione di riduzione per la legittima | Sì, pura e semplice, e preclude poi il beneficio d'inventario | Cass. 18068/2012 |
| Transigere con un creditore su un debito ereditario | Sì | Cass. 14666/2012 |
| Chiedere la voltura catastale | Sì, se fatta dal chiamato o da chi agiva per lui | Cass. 22769/2024 |
| Presentare la dichiarazione di successione, pagare le imposte, registrare il testamento | No, da soli sono adempimenti fiscali | Cass. 4843/2019 |
| Pagare con denaro proprio un debito del defunto | No | Cass. 20878/2020 |
Il criterio della Cassazione è doppio e cumulativo: l'atto deve presupporre la volontà di accettare e deve essere un atto che solo l'erede ha diritto di compiere (Cass. 20878/2020). Per questo gli atti di pura conservazione, come pagare le bollette per non far staccare le utenze o custodire i beni, non contano, mentre contano quelli che dispongono dei beni o ne traggono utilità come fossero propri. Chi deve ancora decidere, per esempio perché teme debiti nascosti, dovrebbe astenersi da qualunque atto di gestione e, se deve intervenire, dichiarare che agisce solo a fini conservativi.
I termini: dieci anni, ma non sempre
Il diritto di accettare si prescrive in dieci anni dall'apertura della successione, o dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione (art. 480). Chiunque vi abbia interesse, per esempio un creditore del defunto o un altro chiamato, può però chiedere al tribunale di fissare un termine entro cui il chiamato deve dichiarare se accetta o rinuncia: se il termine scade senza dichiarazione, il diritto di accettare si perde (art. 481). La regola più insidiosa riguarda chi è nel possesso di beni ereditari a qualsiasi titolo: basta una relazione materiale con i beni, anche con uno solo di essi (Cass. 4456/2019), e vi rientra il coniuge che continua ad abitare la casa coniugale usandone gli arredi (Cass. 11018/2008): deve fare l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione o dalla notizia, con una proroga di norma non superiore a tre mesi concessa dal tribunale (dal 31 ottobre 2027 dal giudice di pace), e poi ha quaranta giorni per decidere; se lascia scadere i termini, è erede puro e semplice (art. 485). Chi non ha i beni può invece accettare con beneficio d'inventario finché il diritto non è prescritto, facendo poi l'inventario entro tre mesi (art. 487). Se il chiamato muore prima di accettare, il diritto passa ai suoi eredi (art. 479).
L'accettazione non si può impugnare per errore, ma solo se è frutto di violenza o dolo, entro cinque anni (artt. 482-483). Quando nell'eredità ci sono immobili, l'accettazione va trascritta nei registri immobiliari; per quella tacita si trascrive l'atto da cui risulta, e oggi anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'erede contenuta in un atto notarile (art. 2648): è un passaggio che il notaio verifica sempre prima di una vendita.
- Capire che cosa c'è nell'eredità, debiti compresi, prima di compiere qualunque atto: estratti conto, visure, centrale rischi, cartelle.
- Verificare se si è nel possesso di beni ereditari: in quel caso decorrono i tre mesi per l'inventario.
- Limitarsi agli atti conservativi finché non si è deciso.
- Scegliere: accettazione pura e semplice se l'eredità è sicuramente attiva; beneficio d'inventario se ci sono dubbi; rinuncia se prevalgono i debiti.
- Formalizzare la scelta dal notaio o in cancelleria e trascrivere l'accettazione se ci sono immobili.
Le alternative sono spiegate nelle pagine sulla rinuncia all'eredità e sull'accettazione con beneficio d'inventario; le conseguenze sui debiti nella pagina sui debiti ereditari; gli adempimenti fiscali nella pagina sulla dichiarazione di successione.
Domande frequenti
Ho presentato la dichiarazione di successione: ho accettato l'eredità?
Ho pagato con i miei soldi un debito di mio padre: sono diventato erede?
Abito nella casa di mia madre defunta: ho tempo dieci anni per decidere?
Un creditore di mio padre mi chiede di dire se accetto o no: che cosa succede se non rispondo?
Fonti normative
- Artt. 459-460 c.c. — Acquisto dell'eredità e poteri del chiamato
- Artt. 474-477 c.c. — Accettazione espressa e tacita
- Artt. 480-481 c.c. — Prescrizione e termine per accettare
- Art. 485 c.c. — Chiamato nel possesso di beni ereditari
- Art. 2648 c.c. — Trascrizione dell'accettazione
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
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