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IstitutoDiritto civile · Successioni ed eredità

Testamento pubblico e testamento segreto dal notaio

Oltre al testamento scritto a mano, il codice civile prevede due forme che passano dal notaio: il testamento pubblico, in cui il testatore dichiara le sue volontà al notaio davanti a due testimoni, e il testamento segreto, consegnato al notaio in busta sigillata. Costano di più dell'olografo, ma riducono il rischio di smarrimento, di contestazioni sulla scrittura e di errori di forma, e sono iscritti nel registro generale dei testamenti. Questa pagina spiega come si fanno, quando convengono, come si revocano e che cosa succede alla morte del testatore.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Testamento pubblico: il testatore dichiara la volontà al notaio davanti a due testimoni; il notaio la scrive e la legge.
  • Testamento segreto: scritto anche da altri o al computer, consegnato sigillato al notaio davanti a due testimoni.
  • Più sicuri dell'olografo: niente smarrimento, meno contestazioni, iscrizione nel registro dei testamenti.
  • Revoca: sempre possibile, con un nuovo testamento o una dichiarazione davanti al notaio.
  • Alla morte: il notaio pubblica o trasmette il testamento e avvisa eredi e legatari.

Il testamento pubblico

Art. 603, c. 1-2, c.c.

«Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni. Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso. Questi dà lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di ciascuna di tali formalità è fatta menzione nel testamento.»

Il testamento deve indicare luogo, data e ora della sottoscrizione ed essere firmato dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Chi non può firmare, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa, che il notaio annota prima della lettura; chi non sa leggere deve farsi assistere da quattro testimoni (art. 603, c. 3-4). È la forma adatta a chi non può scrivere, a chi vuole disposizioni complesse, per esempio con legati, divisioni o sostituzioni, e a chi teme contestazioni: il notaio verifica l'identità e raccoglie la volontà direttamente dal testatore. Il costo è l'onorario del notaio, da chiedere in anticipo con un preventivo.

Il testamento segreto

Il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un'altra persona, anche al computer: se lo scrive il testatore, basta la firma alla fine; se è scritto da altri o con mezzi meccanici, il testatore deve firmare ogni mezzo foglio. Chi non sa o non può leggere non può usare questa forma (art. 604). La carta va sigillata in modo che non si possa aprire senza romperla, e il testatore la consegna personalmente al notaio davanti a due testimoni, dichiarando che contiene il suo testamento; sull'involto il notaio scrive l'atto di ricevimento, firmato dal testatore, dai testimoni e dal notaio (art. 605). Il contenuto resta segreto anche al notaio fino all'apertura. Se manca qualche requisito del testamento segreto, vale comunque come olografo, se ne ha i requisiti, cioè se è interamente scritto a mano, datato e firmato dal testatore (art. 607; si veda la pagina sul testamento olografo).

OlografoPubblicoSegreto
Chi lo scriveIl testatore, a manoIl notaio, su dichiarazione del testatoreIl testatore o un terzo, anche al computer
TestimoniNoDue (quattro per chi non sa leggere)Due alla consegna
RiservatezzaMassimaIl notaio e i testimoni conoscono il contenutoContenuto noto solo al testatore
ConservazioneDel testatore o di chi lo custodisce, o deposito dal notaioNotaioNotaio
CostoNessunoOnorario notarileOnorario notarile

Nullità, ritiro e revoca

Il testamento notarile è nullo se manca la redazione per iscritto delle dichiarazioni del testatore da parte del notaio o la sottoscrizione del testatore o del notaio; per ogni altro vizio di forma è annullabile, su istanza di chiunque vi abbia interesse, entro cinque anni dall'esecuzione delle disposizioni (art. 606; si veda la pagina sull'impugnazione del testamento). Il testamento segreto, come l'olografo depositato, può essere ritirato dal testatore in ogni momento, con un verbale firmato davanti a due testimoni (art. 608).

Nessuno può rinunciare al diritto di cambiare idea (art. 679). La revoca espressa si fa con un nuovo testamento, di qualunque forma, o con un atto ricevuto dal notaio davanti a due testimoni (art. 680); un testamento successivo che non revoca espressamente il precedente lo annulla solo nelle disposizioni incompatibili (art. 682). Resta fermo che il testamento non può ledere la quota di legittima spettante al coniuge, ai figli e, in mancanza di figli, agli ascendenti.

Dopo la morte: pubblicazione e registro

Il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico, appena gli è nota la morte del testatore, ne trasmette copia alla cancelleria del tribunale e ne comunica l'esistenza agli eredi e ai legatari di cui conosce il recapito; il testamento segreto viene aperto e pubblicato dal notaio appena ha notizia della morte, e chi ha interesse può chiedere al giudice di fissare un termine (artt. 621-623). I testamenti notarili e gli olografi depositati sono iscritti nel registro generale dei testamenti, istituito con la ratifica della Convenzione di Basilea (L. 307/1981): dopo la morte si può chiedere un certificato per sapere se esistono testamenti e presso quale notaio. Poi si passa all'accettazione dell'eredità.

  1. Chiarire le proprie volontà e i beni, con un elenco e i dati degli eredi.
  2. Verificare le quote di legittima per evitare azioni di riduzione.
  3. Scegliere la forma: pubblico per sicurezza, segreto per riservatezza, olografo per semplicità.
  4. Chiedere un preventivo al notaio e individuare i testimoni.
  5. Aggiornare il testamento quando cambiano famiglia o patrimonio.

Domande frequenti

Meglio il testamento olografo o quello dal notaio?
L'olografo è gratuito e riservato, ma può essere smarrito, distrutto o contestato per la scrittura, e un errore di forma o una disposizione scritta male possono renderlo inefficace. Il testamento pubblico costa l'onorario del notaio, ma è redatto da un professionista, che raccoglie le volontà davanti a due testimoni, ne cura la forma e lo conserva, e viene iscritto nel registro generale dei testamenti. Il testamento segreto è una via di mezzo: resta riservato fino alla morte, ma è custodito dal notaio.
Il testamento pubblico si può cambiare?
Sì, sempre: la facoltà di revocare o modificare il testamento non è rinunciabile (art. 679 c.c.). Si può revocare in modo espresso con un nuovo testamento, di qualsiasi forma, anche olografo, o con una dichiarazione ricevuta da un notaio davanti a due testimoni (art. 680); un testamento successivo che non revoca espressamente il precedente ne annulla solo le disposizioni incompatibili (art. 682).
Chi non sa scrivere può fare testamento?
Sì, con il testamento pubblico: il testatore dichiara la sua volontà al notaio, che la mette per iscritto; se non può firmare deve dichiararne la causa, che il notaio menziona, e se non sa nemmeno leggere servono quattro testimoni invece di due (art. 603 c.c.). Il testamento segreto, invece, non può farlo chi non sa o non può leggere (art. 604).
Come si scopre se un defunto ha fatto testamento dal notaio?
I testamenti pubblici e segreti, e quelli olografi depositati presso un notaio, sono iscritti nel registro generale dei testamenti, istituito con la legge di ratifica della Convenzione di Basilea (L. 307/1981); dopo la morte si può chiedere un certificato che indica se esistono testamenti e presso quale notaio. Il notaio che conserva il testamento, appena sa della morte, lo pubblica o, se è pubblico, lo trasmette al tribunale e ne comunica l'esistenza a eredi e legatari (artt. 621-623 c.c.).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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