In breve
- Testamento pubblico: il testatore dichiara la volontà al notaio davanti a due testimoni; il notaio la scrive e la legge.
- Testamento segreto: scritto anche da altri o al computer, consegnato sigillato al notaio davanti a due testimoni.
- Più sicuri dell'olografo: niente smarrimento, meno contestazioni, iscrizione nel registro dei testamenti.
- Revoca: sempre possibile, con un nuovo testamento o una dichiarazione davanti al notaio.
- Alla morte: il notaio pubblica o trasmette il testamento e avvisa eredi e legatari.
Il testamento pubblico
«Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni. Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso. Questi dà lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di ciascuna di tali formalità è fatta menzione nel testamento.»
Il testamento deve indicare luogo, data e ora della sottoscrizione ed essere firmato dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Chi non può firmare, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa, che il notaio annota prima della lettura; chi non sa leggere deve farsi assistere da quattro testimoni (art. 603, c. 3-4). È la forma adatta a chi non può scrivere, a chi vuole disposizioni complesse, per esempio con legati, divisioni o sostituzioni, e a chi teme contestazioni: il notaio verifica l'identità e raccoglie la volontà direttamente dal testatore. Il costo è l'onorario del notaio, da chiedere in anticipo con un preventivo.
Il testamento segreto
Il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un'altra persona, anche al computer: se lo scrive il testatore, basta la firma alla fine; se è scritto da altri o con mezzi meccanici, il testatore deve firmare ogni mezzo foglio. Chi non sa o non può leggere non può usare questa forma (art. 604). La carta va sigillata in modo che non si possa aprire senza romperla, e il testatore la consegna personalmente al notaio davanti a due testimoni, dichiarando che contiene il suo testamento; sull'involto il notaio scrive l'atto di ricevimento, firmato dal testatore, dai testimoni e dal notaio (art. 605). Il contenuto resta segreto anche al notaio fino all'apertura. Se manca qualche requisito del testamento segreto, vale comunque come olografo, se ne ha i requisiti, cioè se è interamente scritto a mano, datato e firmato dal testatore (art. 607; si veda la pagina sul testamento olografo).
| Olografo | Pubblico | Segreto | |
|---|---|---|---|
| Chi lo scrive | Il testatore, a mano | Il notaio, su dichiarazione del testatore | Il testatore o un terzo, anche al computer |
| Testimoni | No | Due (quattro per chi non sa leggere) | Due alla consegna |
| Riservatezza | Massima | Il notaio e i testimoni conoscono il contenuto | Contenuto noto solo al testatore |
| Conservazione | Del testatore o di chi lo custodisce, o deposito dal notaio | Notaio | Notaio |
| Costo | Nessuno | Onorario notarile | Onorario notarile |
Nullità, ritiro e revoca
Il testamento notarile è nullo se manca la redazione per iscritto delle dichiarazioni del testatore da parte del notaio o la sottoscrizione del testatore o del notaio; per ogni altro vizio di forma è annullabile, su istanza di chiunque vi abbia interesse, entro cinque anni dall'esecuzione delle disposizioni (art. 606; si veda la pagina sull'impugnazione del testamento). Il testamento segreto, come l'olografo depositato, può essere ritirato dal testatore in ogni momento, con un verbale firmato davanti a due testimoni (art. 608).
Nessuno può rinunciare al diritto di cambiare idea (art. 679). La revoca espressa si fa con un nuovo testamento, di qualunque forma, o con un atto ricevuto dal notaio davanti a due testimoni (art. 680); un testamento successivo che non revoca espressamente il precedente lo annulla solo nelle disposizioni incompatibili (art. 682). Resta fermo che il testamento non può ledere la quota di legittima spettante al coniuge, ai figli e, in mancanza di figli, agli ascendenti.
Dopo la morte: pubblicazione e registro
Il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico, appena gli è nota la morte del testatore, ne trasmette copia alla cancelleria del tribunale e ne comunica l'esistenza agli eredi e ai legatari di cui conosce il recapito; il testamento segreto viene aperto e pubblicato dal notaio appena ha notizia della morte, e chi ha interesse può chiedere al giudice di fissare un termine (artt. 621-623). I testamenti notarili e gli olografi depositati sono iscritti nel registro generale dei testamenti, istituito con la ratifica della Convenzione di Basilea (L. 307/1981): dopo la morte si può chiedere un certificato per sapere se esistono testamenti e presso quale notaio. Poi si passa all'accettazione dell'eredità.
- Chiarire le proprie volontà e i beni, con un elenco e i dati degli eredi.
- Verificare le quote di legittima per evitare azioni di riduzione.
- Scegliere la forma: pubblico per sicurezza, segreto per riservatezza, olografo per semplicità.
- Chiedere un preventivo al notaio e individuare i testimoni.
- Aggiornare il testamento quando cambiano famiglia o patrimonio.
Domande frequenti
Meglio il testamento olografo o quello dal notaio?
Il testamento pubblico si può cambiare?
Chi non sa scrivere può fare testamento?
Come si scopre se un defunto ha fatto testamento dal notaio?
Fonti normative
- Art. 603 c.c. — Testamento pubblico
- Art. 604 c.c. — Testamento segreto
- Art. 605 c.c. — Formalità del testamento segreto
- Art. 606 c.c. — Nullità per difetto di forma
- Art. 680 c.c. — Revocazione espressa
- L. 307/1981 — Convenzione di Basilea e registro dei testamenti
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
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