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GuidaDiritto civile · Successioni ed eredità

Impugnare un testamento: nullità, annullamento, incapacità, captazione

Un testamento si impugna per quattro ragioni diverse, con azioni e termini diversi: la forma (nullità imprescrittibile o annullamento in cinque anni), l'incapacità del testatore al momento in cui scrisse, la volontà viziata da violenza, dolo, captazione o errore, la falsità della scrittura. Chi è stato escluso ma ha diritto alla legittima non impugna nulla: chiede la riduzione. La scelta dell'azione giusta decide la causa.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Nullità (art. 606, c. 1): olografo senza autografia o firma; atto notarile senza redazione o sottoscrizione; imprescrittibile, ma sanata dalla conferma di chi conosceva il vizio (art. 590).
  • Annullamento in 5 anni dall'esecuzione: altri difetti di forma (606, c. 2: data mancante, testimoni) e incapacità naturale al momento della redazione (591 n. 3).
  • Violenza, dolo (captazione), errore (art. 624): annullamento in 5 anni dalla notizia del vizio.
  • Falsità dell'olografo: disconoscimento e perizia grafologica, o querela di falso.
  • Chi ha diritto alla legittima non impugna: chiede la riduzione entro 10 anni. Mediazione obbligatoria; effetti: successione legittima o testamento precedente.

Le quattro strade

Art. 606 c.c. — Nullità del testamento per difetto di forma

«Il testamento è nullo quando manca l'autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo, ovvero manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell'uno o dell'altro, nel caso di testamento per atto di notaio. Per ogni altro difetto di forma il testamento può essere annullato su istanza di chiunque vi ha interesse. L'azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie».

VizioAzioneTermineProva tipica
Olografo non scritto a mano dal testatore o non firmato; atto notarile senza redazione o firmeNullità (art. 606, c. 1)Nessuno, salvo conferma o esecuzione volontaria di chi conosceva il vizio (art. 590)Originale, verbale di pubblicazione, perizia
Altri difetti di forma: data mancante o incompleta nell'olografo, testimoni o formalità notarili irregolariAnnullamento (art. 606, c. 2)5 anni dall'esecuzione delle disposizioniDocumento; per la data l'interesse concreto (capacità, testamenti successivi)
Testatore minorenne, interdetto o incapace di intendere e di volere al momento della redazioneAnnullamento (art. 591)5 anni dall'esecuzioneCartelle cliniche, diagnosi, amministrazione di sostegno, testimoni, CTU medico-legale
Volontà viziata: violenza, dolo (captazione), errore sul motivo unico e risultante dal testamentoAnnullamento della disposizione (art. 624)5 anni dalla notizia del vizioRaggiri, isolamento, condotta del beneficiario, testimoni, messaggi
Scrittura falsa (olografo apocrifo)Disconoscimento ex art. 214 c.p.c. nel giudizio in cui è prodotto, o querela di falsoNel processo; querela senza termineConsulenza grafologica sull'originale, scritture di comparazione
Disposizioni illecite, a favore di incapaci a ricevere (tutore, notaio, testimoni), testamento congiuntivo, arbitrio del terzoNullità delle disposizioni (artt. 589, 596-599, 631)ImprescrittibileDocumento
Lesione della legittimaRiduzione (artt. 553 ss.)10 anni dall'aperturaConsistenza del patrimonio e delle donazioni

La nullità colpisce solo i vizi elencati nel primo comma dell'art. 606 e alcune disposizioni vietate; tutto il resto è annullabilità, che va chiesta entro cinque anni «dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni» (la pubblicazione, il possesso dei beni, la voltura), e la legge protegge la volontà del defunto anche contro i vizi formali: chi ha confermato o eseguito volontariamente un testamento nullo conoscendone il vizio non può più farlo valere (art. 590), e l'erronea indicazione dell'erede o della cosa non invalida se l'intenzione è certa (art. 625). L'incapacità naturale (art. 591 n. 3) è il motivo più frequente e più difficile: bisogna provare che nel momento della redazione il testatore, anche non interdetto, non fosse in grado di intendere e di volere, con documenti medici contemporanei (ricoveri, diagnosi di demenza, terapie), l'eventuale amministrazione di sostegno o le sue richieste, testimoni sul comportamento, e una consulenza medico-legale postuma; per la Cassazione, se la malattia era abituale e permanente, spetta a chi difende il testamento provare l'intervallo lucido, altrimenti la prova dell'incapacità nel momento specifico è di chi impugna. La captazione è il dolo applicato al testamento: non basta l'influenza affettiva o la convivenza con il beneficiario, occorrono raggiri, menzogne, isolamento dai familiari, false accuse, che abbiano determinato una volontà altrimenti diversa; spesso si accompagna alla denuncia per circonvenzione di incapace, la cui condanna aiuta la causa civile. La falsità dell'olografo, dopo le Sezioni Unite del 2015, si contesta con il semplice disconoscimento nel giudizio in cui il testamento è prodotto, spostando su chi lo invoca l'onere di provarne l'autenticità con la perizia grafologica sull'originale, oppure con la querela di falso se si vuole un accertamento con effetti generali.

Come si imposta la causa

  1. Acquisire il testamento: il verbale di pubblicazione dal notaio (art. 620) con la copia; chiedere l'originale per la perizia; verificare la presenza di testamenti precedenti nel registro generale dei testamenti; ricostruire il patrimonio e le donazioni.
  2. Scegliere l'azione e verificare l'interesse: può impugnare chi, caduto il testamento, erediterebbe (eredi legittimi, beneficiari di un testamento precedente, legatari) ; il legittimario leso valuta se conviene la riduzione (più semplice) invece dell'impugnazione, o entrambe in via subordinata.
  3. Raccogliere le prove prima che scompaiano: cartelle cliniche con richiesta di accesso, referti, prescrizioni, documenti dell'amministrazione di sostegno, scritture autografe per la comparazione, testimoni (medici, badanti, vicini, amici), estratti conto per i movimenti anomali, messaggi; per la captazione, la cronologia dei rapporti tra testatore e beneficiario.
  4. Misure urgenti: sequestro giudiziario dei beni ereditari o dell'azienda in caso di pericolo di dispersione (art. 670 c.p.c.), nomina di un curatore, opposizione alla vendita; la trascrizione della domanda giudiziale rende opponibile l'impugnazione ai terzi acquirenti.
  5. Mediazione e giudizio: la materia successoria richiede la mediazione obbligatoria, spesso utile per una transazione; la causa è di competenza del tribunale del luogo di apertura della successione, con consulenze tecniche (grafologica, medico-legale) che ne determinano l'esito e i tempi (due-quattro anni in primo grado).
  6. Effetti: la caducazione fa rivivere il testamento precedente non revocato o apre la successione legittima; le disposizioni valide restano; chi ha ricevuto i beni li restituisce con i frutti; le vendite fatte dall'erede apparente a terzi di buona fede a titolo oneroso restano salve (art. 534 c.c.) se il terzo era in buona fede e la domanda non era trascritta.

Che cosa non è impugnazione

Art. 624 c.c. — Violenza, dolo, errore

«La disposizione testamentaria può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse quando è l'effetto di errore, di violenza o di dolo. L'errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, è causa di annullamento della disposizione testamentaria, quando il motivo risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre. L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui si è avuta notizia della violenza, del dolo o dell'errore».

Il figlio o il coniuge escluso o penalizzato non ha bisogno di dimostrare che il testamento è invalido: la legittima gli spetta comunque, e l'azione di riduzione riporta le disposizioni testamentarie e le donazioni nei limiti della disponibile, entro dieci anni; con la riforma del 2025 la riduzione non tocca più i terzi che hanno acquistato dal donatario. La diseredazione di un legittimario è inefficace per la quota riservata, mentre l'indegnità (art. 463: chi ha attentato alla vita, calunniato, sottratto o falsificato il testamento) esclude dalla successione chi ne è colpito, con un'azione autonoma. Le disposizioni ambigue si interpretano secondo la volontà del testatore prima di essere annullate; la revoca di un testamento con uno successivo, la distruzione dell'olografo, la clausola «revoco ogni precedente disposizione» sono questioni di validità e di efficacia distinte dall'impugnazione. Infine, l'impugnazione ha senso se cambia il risultato: se caduto il testamento la successione legittima darebbe lo stesso esito, o meno, la causa non conviene, e la divisione con una transazione sulle quote è la via più breve.

Domande frequenti

Mio padre ha fatto testamento a 90 anni lasciando tutto alla badante: posso impugnarlo?

Su due basi. L'incapacità naturale (art. 591 n. 3): va provato che nel momento esatto della redazione non era in grado di intendere e di volere, con cartelle cliniche, diagnosi, testimonianze, perizia medico-legale; l'età e la malattia non bastano se restano intervalli lucidi. La captazione (art. 624): raggiri, isolamento, false rappresentazioni che hanno determinato la volontà, non la semplice cura o l'affetto. Se siete legittimario, in ogni caso avete diritto alla quota di legittima con l'azione di riduzione, entro dieci anni, senza dover provare nulla sul testamento.

Il testamento olografo non è scritto da lui: che cosa faccio?

Contestare la scrittura: chi la produce deve provarne l'autenticità dopo il vostro disconoscimento (art. 214 c.p.c., secondo la Cassazione a Sezioni Unite del 2015 basta il disconoscimento, non serve la querela di falso), con la consulenza grafologica sull'originale e le scritture di comparazione; se invece volete far accertare la falsità con effetti verso tutti, la querela di falso. Nel frattempo chiedete al notaio copia del verbale di pubblicazione e conservate lettere e documenti autografi del defunto.

Quanto tempo ho?

La nullità per mancanza di autografia o di sottoscrizione (o di redazione notarile) non si prescrive, ma non può farla valere chi, conoscendo il vizio, ha confermato o eseguito volontariamente il testamento (art. 590); l'annullamento per altri difetti di forma e per incapacità entro cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni; per violenza, dolo ed errore cinque anni dalla notizia del vizio; l'azione di riduzione dieci anni dall'apertura della successione (o dall'accettazione dell'erede beneficiato, secondo la Cassazione).

Che cosa succede se vinco?

Le disposizioni annullate o nulle cadono, e l'eredità si devolve secondo un testamento precedente valido, se esiste e non è stato revocato, oppure secondo la successione legittima; chi ha ricevuto i beni li restituisce con i frutti dal giorno della domanda (in buona fede) o dall'apertura (in mala fede). Se cade solo una disposizione, il resto del testamento resta valido. Nella pratica molte cause finiscono con una transazione e una divisione.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Successioni ed ereditàIl testamento olografo: come si scrive perché sia validoAutografia, data e firma; nullità e annullabilità; conservazione e pubblicazione dal notaio; che cosa si può disporre; clausole utili; revoca; costi.
  • Successioni ed ereditàLa legittima: le quote riservate a coniuge e figliLegittimari e quote in tabella, quota disponibile, riunione fittizia e calcolo della lesione, azione di riduzione (10 anni), la riforma 2025 sui beni donati e venduti, rinuncia e imputazione.
  • Successioni ed ereditàLa successione senza testamento: chi eredita e in che quoteOrdine dei successibili, quote di coniuge, figli, genitori e fratelli in tabella, rappresentazione, coniuge separato, convivente, unione civile.
  • Successioni ed ereditàLa divisione ereditaria: come si esce dalla comunione tra erediLa comunione ereditaria (dal giorno della morte; quote uguali o testamentarie; ciascuno può usare i beni e vendere la propria quota, ma con la prelazione degli altri coeredi, art. 732: notifica della proposta con il prezzo, due mesi per esercitarla, riscatto contro il compratore se manca la notifica), il diritto di chiedere la divisione sempre (art. 713; il testatore può rinviarla fino a cinque anni o fino a un anno dalla maggiore età dell'ultimo erede minore; patto di restare in comunione fino a dieci anni, art. 1111), la divisione amichevole (atto notarile con tutti gli eredi; stima, formazione delle porzioni, conguagli in denaro; imposte: registro 1% sulla massa, conguaglio oltre il 5% tassato come vendita, art. 34 D.P.R. 131/1986; divisione fatta dal testatore, artt. 733-734), il procedimento a domanda congiunta (art. 791-bis c.p.c.: ricorso di tutti gli eredi al tribunale per la nomina di un notaio o avvocato che forma il progetto o vende), la mediazione obbligatoria (art. 5 D.Lgs. 28/2010), la causa di divisione (litisconsorzio necessario di tutti gli eredi e dei creditori opponenti, art. 784; ordinanza che dispone la divisione, CTU di stima, progetto del giudice o del notaio delegato, udienza sul progetto, ordinanza esecutiva o sentenza, estrazione a sorte dei lotti uguali e attribuzione dei lotti diseguali, art. 729), gli immobili non comodamente divisibili (art. 720: attribuzione per intero a chi ha la quota maggiore o a chi lo chiede con addebito dell'eccedenza, altrimenti vendita all'incanto con le regole dell'espropriazione, art. 788), i beni da conferire (collazione delle donazioni ricevute in vita, art. 737; imputazione dei debiti, art. 724), l'effetto dichiarativo (art. 757: ogni erede è considerato proprietario dal giorno della morte), le impugnazioni (nullità, annullamento per violenza o dolo, art. 761; rescissione per lesione oltre il quarto entro due anni, art. 763; supplemento di divisione per beni omessi, art. 762), costi e durata (notarile settimane; giudiziale anni, CTU, aste), il rapporto con i creditori (intervento e opposizione, art. 1113; pignoramento della quota).
  • Persone fragili e tutelaL'amministrazione di sostegno: come si chiede e come funzionaPresupposti (art. 404: infermità o menomazione fisica o psichica, impossibilità anche parziale o temporanea), chi può chiederla (art. 406: il beneficiario stesso, coniuge, convivente, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo, PM, obbligo dei servizi sanitari e sociali), ricorso al giudice tutelare (contenuto, documenti medici, senza avvocato, esenzione dal contributo unificato), procedimento (audizione personale anche a domicilio, intervento del PM, decreto entro 60 giorni, amministratore provvisorio), contenuto del decreto (durata, atti in rappresentanza e in assistenza, limiti di spesa, periodicità delle relazioni), scelta dell'amministratore (designazione anticipata con atto pubblico o scrittura autenticata, preferenze dell'art. 408, incompatibilità degli operatori dei servizi), poteri e autorizzazioni (art. 411 e 374 ss.: vendita, eredità, capitali), doveri (art. 410), atti annullabili (art. 412), gratuità e indennità (art. 379), rendiconto, revoca (art. 413), reclamo al tribunale e cassazione (art. 473-bis.58), differenze con interdizione e inabilitazione, DAT e procura.
  • Il processo civileLa mediazione obbligatoria: materie, procedura, costiMaterie obbligatorie (art. 5), esclusioni (decreti ingiuntivi, sfratti, cautelari, consulenza preventiva), mediazione demandata dal giudice, come si avvia e dove, primo incontro (20-40 giorni), assistenza degli avvocati, durata di 6 mesi, effetti su prescrizione e decadenza, riservatezza, proposta del mediatore e conseguenze sulle spese, accordo titolo esecutivo (con avvocati) o omologato, mancata partecipazione (argomenti di prova, doppio del contributo unificato), costi (DM 150/2023), riduzione di un quinto, patrocinio gratuito, crediti d'imposta, esenzioni fiscali.