Vai al contenuto
avvocato.co Sei un avvocato? Iscriviti

ProceduraDiritto civile · Il processo civile

La querela di falso: contestare un documento

Un rogito che riporta una dichiarazione mai fatta, una firma apposta da altri su un contratto, un verbale che attesta cose non avvenute: quando un documento fa piena prova, per toglierli valore non basta dire che è falso, serve una procedura apposita. Per la scrittura privata non riconosciuta c'è invece una via più semplice, il disconoscimento. Questa pagina spiega quale strumento usare, come si propone la querela di falso, che cosa succede nel processo e quali sono gli effetti della sentenza.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Atto pubblico: fa piena prova fino a querela di falso.
  • Scrittura privata: se non è riconosciuta basta il disconoscimento, subito.
  • Querela: in ogni stato e grado, con elementi e prove della falsità.
  • Pubblico ministero: interviene sempre; decide il tribunale.
  • Effetti: la sentenza che accerta il falso si esegue dopo il giudicato.

Quando serve la querela e quando basta il disconoscimento

Art. 2700 c.c.

«L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.»

DocumentoCome si contestaNorma
Atto pubblico (rogito, verbale di pubblico ufficiale)Solo con la querela di falso, per ciò che il pubblico ufficiale attestaArt. 2700 c.c.
Scrittura privata prodotta in causaDisconoscimento formale alla prima udienza o prima difesa successiva; poi verificazione a carico di chi la usaArtt. 214-216 c.p.c.
Scrittura privata riconosciuta o autenticataQuerela di falsoArt. 2702 c.c.
Scrittura privata non riconosciutaDisconoscimento o, a scelta, querela di falsoCass. 15823/2020

Il disconoscimento è rapido ma va fatto subito: se la parte non disconosce la scrittura alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, la scrittura si ha per riconosciuta (art. 215 c.p.c.); gli eredi possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la firma del loro autore (art. 214). La querela di falso serve a togliere al documento l'efficacia di prova, e non a discutere se ciò che vi è scritto sia vero o giusto (Cass. 19626/2020). Per le chat, le email e le altre riproduzioni si veda la pagina sulle prove nel processo civile.

Come si propone e come si svolge

La querela si propone in via principale, con citazione, o in corso di causa, in qualunque stato e grado del giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza definitiva; deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, ed è proposta personalmente dalla parte o con procura speciale; il pubblico ministero interviene obbligatoriamente (art. 221 c.p.c.). In corso di causa il giudice interpella chi ha prodotto il documento: se non intende valersene, il documento esce dal processo; altrimenti autorizza la querela e ammette le prove, di solito una consulenza grafologica o tecnica (art. 222). Il documento viene depositato in cancelleria o sequestrato (artt. 223-224), e decide il tribunale in composizione monocratica, che può separare la querela dal resto della causa (art. 225).

La sentenza che accerta la falsità contiene le disposizioni dell'art. 537 c.p.p. sul documento falso, e la sentenza che rigetta la querela ordina la restituzione del documento e condanna il querelante a una pena pecuniaria; entrambe si eseguono solo dopo il passaggio in giudicato (artt. 226-227). Nei giudizi di falso la transazione tra le parti non ha effetto senza omologazione del tribunale, sentito il pubblico ministero (art. 1968 c.c.). Chi usa consapevolmente un atto falso rischia anche un processo penale (si veda la pagina sull'uso di atto falso).

  1. Esaminare subito i documenti prodotti dalla controparte.
  2. Disconoscere per iscritto la firma non propria alla prima occasione utile.
  3. Raccogliere elementi di falsità: firme di confronto, date, testimoni.
  4. Proporre la querela personalmente o con procura speciale.
  5. Chiedere una consulenza grafologica o tecnica sul documento.

Domande frequenti

Qualcuno ha prodotto in causa una scrittura con una firma che non è mia: che cosa faccio?
Bisogna disconoscerla formalmente, negando la firma, alla prima udienza o nella prima difesa successiva alla produzione; altrimenti la scrittura si considera riconosciuta (artt. 214-215 c.p.c.). Dopo il disconoscimento, chi vuole usarla deve chiederne la verificazione e provarne l'autenticità (art. 216). In alternativa si può proporre la querela di falso, strumento più gravoso ma definitivo (Cass. 15823/2020).
Il rogito dice che ho dichiarato una cosa che non ho mai detto: basta contestarlo?
No: l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e dei fatti che il notaio attesta avvenuti in sua presenza (art. 2700 c.c.). Per togliergli questa efficacia serve la querela di falso, con l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità (art. 221 c.p.c.). La querela non serve invece per contestare la verità sostanziale di quanto le parti hanno dichiarato, se il notaio le ha riportate fedelmente.
Posso proporre la querela di falso in appello?
Sì: la querela si può proporre in via principale o in corso di causa, in qualunque stato e grado del giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato (art. 221 c.p.c.). Va proposta personalmente o con procura speciale, e interviene obbligatoriamente il pubblico ministero.
Che cosa succede alla causa principale?
Il giudice chiede a chi ha prodotto il documento se intende valersene: se risponde di no, il documento non si usa; se risponde di sì e il documento è rilevante, autorizza la querela e ammette le prove (art. 222 c.p.c.). Decide il tribunale in composizione monocratica, che può decidere sulla querela separatamente e far proseguire la causa per le domande che non dipendono dal documento (art. 225).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme