In breve
- Atto pubblico: fa piena prova fino a querela di falso.
- Scrittura privata: se non è riconosciuta basta il disconoscimento, subito.
- Querela: in ogni stato e grado, con elementi e prove della falsità.
- Pubblico ministero: interviene sempre; decide il tribunale.
- Effetti: la sentenza che accerta il falso si esegue dopo il giudicato.
Quando serve la querela e quando basta il disconoscimento
«L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.»
| Documento | Come si contesta | Norma |
|---|---|---|
| Atto pubblico (rogito, verbale di pubblico ufficiale) | Solo con la querela di falso, per ciò che il pubblico ufficiale attesta | Art. 2700 c.c. |
| Scrittura privata prodotta in causa | Disconoscimento formale alla prima udienza o prima difesa successiva; poi verificazione a carico di chi la usa | Artt. 214-216 c.p.c. |
| Scrittura privata riconosciuta o autenticata | Querela di falso | Art. 2702 c.c. |
| Scrittura privata non riconosciuta | Disconoscimento o, a scelta, querela di falso | Cass. 15823/2020 |
Il disconoscimento è rapido ma va fatto subito: se la parte non disconosce la scrittura alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, la scrittura si ha per riconosciuta (art. 215 c.p.c.); gli eredi possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la firma del loro autore (art. 214). La querela di falso serve a togliere al documento l'efficacia di prova, e non a discutere se ciò che vi è scritto sia vero o giusto (Cass. 19626/2020). Per le chat, le email e le altre riproduzioni si veda la pagina sulle prove nel processo civile.
Come si propone e come si svolge
La querela si propone in via principale, con citazione, o in corso di causa, in qualunque stato e grado del giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza definitiva; deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, ed è proposta personalmente dalla parte o con procura speciale; il pubblico ministero interviene obbligatoriamente (art. 221 c.p.c.). In corso di causa il giudice interpella chi ha prodotto il documento: se non intende valersene, il documento esce dal processo; altrimenti autorizza la querela e ammette le prove, di solito una consulenza grafologica o tecnica (art. 222). Il documento viene depositato in cancelleria o sequestrato (artt. 223-224), e decide il tribunale in composizione monocratica, che può separare la querela dal resto della causa (art. 225).
La sentenza che accerta la falsità contiene le disposizioni dell'art. 537 c.p.p. sul documento falso, e la sentenza che rigetta la querela ordina la restituzione del documento e condanna il querelante a una pena pecuniaria; entrambe si eseguono solo dopo il passaggio in giudicato (artt. 226-227). Nei giudizi di falso la transazione tra le parti non ha effetto senza omologazione del tribunale, sentito il pubblico ministero (art. 1968 c.c.). Chi usa consapevolmente un atto falso rischia anche un processo penale (si veda la pagina sull'uso di atto falso).
- Esaminare subito i documenti prodotti dalla controparte.
- Disconoscere per iscritto la firma non propria alla prima occasione utile.
- Raccogliere elementi di falsità: firme di confronto, date, testimoni.
- Proporre la querela personalmente o con procura speciale.
- Chiedere una consulenza grafologica o tecnica sul documento.
Domande frequenti
Qualcuno ha prodotto in causa una scrittura con una firma che non è mia: che cosa faccio?
Il rogito dice che ho dichiarato una cosa che non ho mai detto: basta contestarlo?
Posso proporre la querela di falso in appello?
Che cosa succede alla causa principale?
Fonti normative
- Art. 2700 c.c. — Efficacia dell'atto pubblico
- Art. 2702 c.c. — Efficacia della scrittura privata
- Art. 214 c.p.c. — Disconoscimento della scrittura privata
- Art. 221 c.p.c. — Proposizione e contenuto della querela
- Art. 222 c.p.c. — Interpello della parte che ha prodotto la scrittura
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
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