In breve
- Il reato: usare un atto falso senza aver partecipato alla falsificazione.
- Pena: quella del falso corrispondente, ridotta di un terzo.
- Basta esibirlo, anche solo a un controllo.
- Casi tipici: patente, contrassegni per disabili, documenti presentati in uffici pubblici.
- Scritture private: dal 2016 solo illecito civile.
Il reato
«Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.»
La pena dipende dal documento: si parte da quella prevista per la falsificazione di quell'atto (si veda la pagina sulla falsità in atto pubblico) e la si riduce di un terzo. Chi ha concorso a formare il falso risponde della falsità, non dell'uso; il reato di uso scatta però quando il concorso nella falsità non è punibile, per esempio perché il documento è stato falsificato all'estero e manca la richiesta del Ministro della giustizia (Cass. 10336/2019, 43341/2005 e 65/2006). Per integrarlo basta avvalersi del documento per uno scopo conforme alla sua natura, anche con la semplice esibizione (Cass. 30740/2019). Si procede d'ufficio.
I casi più frequenti
| Condotta | Esito | Fonte |
|---|---|---|
| Esibire alla polizia un libretto di circolazione o una procura falsi | Uso di atto falso | Cass. 51414/2013 |
| Copia del contrassegno invalidi che appare come l'originale | Uso di atto falso | Cass. 836/2020; 27915/2009 |
| Fotocopia in bianco e nero palesemente tale | Reato escluso | Cass. 22578/2010 |
| Presentare in Questura una ricevuta alterata | Uso di atto pubblico falso | Cass. 6520/2007 |
| Esibire un passaporto falso | Uso di atto falso, anche se la falsificazione è estera | Cass. 40650/2006 |
| Diploma estero falso | Rileva l'uso per ottenerne il riconoscimento in Italia | Cass. 42093/2008 |
Per i documenti validi per l'espatrio, come passaporto e carta d'identità, c'è anche il reato di possesso di documenti di identificazione falsi, punito con la reclusione da due a cinque anni, più gravemente per chi li fabbrica o li detiene non per uso personale (art. 497-bis c.p.); può concorrere con l'uso (Cass. 40788/2024). Distruggere, sopprimere od occultare un atto pubblico vero, o per vantaggio un testamento olografo o una cambiale, è punito con le pene della falsità materiale (art. 490).
Le scritture private: illecito civile
Il D.Lgs. 7/2016 ha abrogato il reato di falsità in scrittura privata e quello di uso di scrittura privata falsa (Cass. 4951/2017). Chi forma, altera o usa una scrittura privata falsa arrecando un danno ad altri paga, oltre al risarcimento, una sanzione pecuniaria civile da 200 a 12.000 euro, stabilita dal giudice civile secondo la gravità, la reiterazione, l'arricchimento e le condizioni dell'autore (artt. 4, c. 4, e 5 D.Lgs. 7/2016). Il reato resta, invece, per gli atti pubblici, i certificati e le autorizzazioni amministrative, anche informatici.
- Identificare il documento: atto pubblico, certificato, autorizzazione o scrittura privata.
- Chiarire il ruolo: autore della falsificazione o solo utilizzatore.
- Verificare l'idoneità a ingannare: fotocopia riconoscibile o apparenza di originale.
- Calcolare la pena partendo dal reato di falso corrispondente, ridotta di un terzo.
- Valutare le definizioni alternative con il difensore, come la particolare tenuità.
Domande frequenti
Ho comprato una patente falsa senza falsificarla io: che reato è?
Esporre la fotocopia del contrassegno per disabili è reato?
Usare una scrittura privata falsa è ancora reato?
Chi ha un passaporto o una carta d'identità falsi rischia di più?
Fonti normative
- Art. 489 c.p. — Uso di atto falso
- Art. 482 c.p. — Falsità materiale commessa dal privato
- Art. 497-bis c.p. — Documenti di identificazione falsi
- Art. 4 D.Lgs. 7/2016 — Illeciti civili e sanzioni pecuniarie
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Falso e fede pubblicaFalsità materiale e ideologica in atto pubblicoArtt. 476-483 c.p.: pubblico ufficiale che forma un atto falso o attesta il falso, privato che falsifica o dichiara il falso; pene, atti fidefacenti, falso grossolano.
- Falso e fede pubblicaLa falsa autocertificazione: reato, pene, decadenza dai beneficiLa falsa dichiarazione sostitutiva: art. 483 c.p. con pena aumentata da un terzo alla metà (art. 76 DPR 445/2000), decadenza dai benefici e divieto per 2 anni.
- Falso e fede pubblicaFalse dichiarazioni sull'identità o sulle qualità personali (artt. 495-496 c.p.)Dare false generalità o un falso stato a un pubblico ufficiale: art. 495 (1-6 anni, minimo 2 per l'indagato), Corte cost. 111/2023, art. 496 residuale.
- Falso e fede pubblicaLa sostituzione di persona (art. 494 c.p.)Quando spacciarsi per un altro è reato: profili social con nome altrui, procedibilità d'ufficio, pena fino a un anno, concorso con truffa, artt. 495 e 496, difese.
- Reati contro il patrimonioLa truffa (art. 640 c.p.)Artifizi e raggiri, pena da 6 mesi a 3 anni (aggravata fino a 6), querela entro 3 mesi, truffa contrattuale e online, prescrizione.
- Il procedimento penaleLa particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)La particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) dopo Cartabia: pena minima fino a 2 anni, offesa tenue, condotta non abituale, reati esclusi, quando si chiede, casellario.
- Il procedimento penaleLa prescrizione del reato: come si calcolaIl massimo della pena e i minimi di 6 e 4 anni, +1/4 con le interruzioni, raddoppi, sospensione, cessazione con la sentenza di primo grado, improcedibilità in appello (2 anni) e cassazione (1 anno), tabella.
- Multe e sanzioni amministrativeMulte ZTL, strisce blu, area C: quando sono nulleArtt. 7 e 198 CdS dopo la L. 177/2024: una multa al giorno per più passaggi in ZTL, tolleranza del 10% sulla sosta pagata, area C, varchi, disabili, ricorso.