In breve
- Medico: il certificato falso è falsità ideologica in certificati (art. 481 o 480 c.p.).
- Dipendente pubblico: certificato falso punito da 1 a 5 anni, anche per il medico.
- Diploma comprato: falso materiale in atto pubblico e uso di atto falso.
- Autocertificazione: dichiarare titoli non posseduti è reato.
- Lavoro: licenziamento, radiazione dall'albo, risarcimento.
Il medico e il certificato falso
«Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa […]. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.»
Se il medico agisce come pubblico ufficiale, per esempio nella struttura pubblica, si applica l'art. 480, con la reclusione da tre mesi a due anni. È reato anche la ricetta per un farmaco prescritto senza accertare la patologia che lo giustifica (Cass. 28847/2020), e il certificato per il contrassegno disabili basato su una prognosi invece che sull'accertamento della capacità attuale di deambulare (Cass. 3718/2015). La cartella clinica è un atto pubblico, anche nelle strutture private (Cass. 20939/2025). Non è punibile il falso innocuo, del tutto irrilevante per il significato dell'atto (Cass. 26807/2023).
Il dipendente pubblico
| Condotta | Conseguenza | Norma |
|---|---|---|
| Giustificare l'assenza con un certificato falso o che attesta falsamente la malattia | Reclusione da 1 a 5 anni e multa da 400 a 1.600 euro | Art. 55-quinquies, c. 1 |
| Il medico che concorre | Stessa pena; radiazione dall'albo e licenziamento o decadenza dalla convenzione | Art. 55-quinquies, c. 1 e 3 |
| Danno all'amministrazione | Restituzione della retribuzione e danno d'immagine | Art. 55-quinquies, c. 2 |
| Falsità per l'assunzione o la carriera | Licenziamento disciplinare | Art. 55-quater, c. 1, lett. d |
Per le regole su certificati e controlli si veda la pagina su malattia e visite fiscali.
Diplomi e lauree falsi
Il libretto universitario e l'attestazione degli esami sono atti pubblici fidefacienti (Cass. 2004/1999): chi li falsifica senza essere pubblico ufficiale risponde di falsità materiale del privato, con le pene del falso in atto pubblico ridotte di un terzo (artt. 476 e 482). Chi usa il titolo falso risponde di uso di atto falso anche solo esibendolo (art. 489; Cass. 30740/2019). Dichiarare un titolo o un voto mai conseguiti in una domanda o in un concorso è falsa autocertificazione (art. 483; Cass. 5962/2012). Per i titoli esteri il problema nasce quando si chiede di farli valere in Italia come titoli legali (Cass. 42093/2008).
- Non chiedere né accettare certificati senza visita o titoli a pagamento.
- Verificare i titoli presso l'istituzione che li ha rilasciati.
- Conservare la documentazione originale di esami e diplomi.
- Consultare un difensore prima di rispondere a contestazioni disciplinari.
- Valutare subito gli effetti su albo, abilitazione e rapporto di lavoro.
Domande frequenti
Che cosa rischia il medico che firma un certificato di malattia senza visitare?
Il dipendente pubblico che presenta un certificato falso che cosa rischia?
Ho comprato un diploma: che reato è?
Che conseguenze ha sul lavoro un titolo falso usato per l'assunzione?
Fonti normative
- Art. 481 c.p. — Falsità ideologica in certificati di esercenti un servizio di pubblica necessità
- Art. 480 c.p. — Falsità ideologica del pubblico ufficiale in certificati
- Art. 482 c.p. — Falsità materiale commessa dal privato
- Art. 489 c.p. — Uso di atto falso
- Art. 55-quinquies D.Lgs. 165/2001 — False attestazioni o certificazioni
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Falso e fede pubblicaLa falsa autocertificazione: reato, pene, decadenza dai beneficiLa falsa dichiarazione sostitutiva: art. 483 c.p. con pena aumentata da un terzo alla metà (art. 76 DPR 445/2000), decadenza dai benefici e divieto per 2 anni.
- Falso e fede pubblicaL'uso di atto falsoChi usa un atto pubblico falso senza averlo falsificato: pene ridotte di un terzo, basta esibirlo; contrassegni, patenti, scritture private depenalizzate.
- Falso e fede pubblicaIl falso in scrittura privata non è più reato: firma falsa su contratti e assegniDal 2016 il falso in scrittura privata non è reato ma illecito civile con sanzione fino a 12.000 euro; restano reati testamento olografo, cambiali, titoli girabili.
- Reati contro il patrimonioLa truffa (art. 640 c.p.)Artifizi e raggiri, pena da 6 mesi a 3 anni (aggravata fino a 6), querela entro 3 mesi, truffa contrattuale e online, prescrizione.
- Contratto, mansioni e stipendioMalattia: certificato, visite fiscali e reperibilitàMalattia: certificato telematico, controlli solo tramite INPS (art. 5 Statuto), fasce 10-12 e 17-19, assenza alla visita, attività durante la malattia, comporto.
- LicenziamentoIl licenziamento disciplinare: contestazione, difese, terminiIl licenziamento disciplinare (art. 7 Statuto): contestazione specifica e tempestiva, 5 giorni per le difese, audizione, proporzionalità, impugnazione in 60 giorni.
- Concorsi pubbliciEsami di abilitazione ed esami di StatoEsame di Stato (art. 33 Cost.), nuovo esame di avvocato (D.L. 100/2026), lauree abilitanti, voto numerico, accesso agli elaborati, ricorso al TAR.
- Falso e fede pubblicaFalse dichiarazioni sull'identità o sulle qualità personali (artt. 495-496 c.p.)Dare false generalità o un falso stato a un pubblico ufficiale: art. 495 (1-6 anni, minimo 2 per l'indagato), Corte cost. 111/2023, art. 496 residuale.