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Esami di abilitazione ed esami di Stato

Per esercitare molte professioni serve l'abilitazione: per alcune si ottiene con un esame di Stato, come per gli avvocati, per altre ormai direttamente con la laurea, come per medici, farmacisti e psicologi. L'esame di avvocato è stato riscritto nel 2026, con due prove scritte e un orale e criteri di valutazione fissati dalla legge. Chi viene bocciato può contestare il giudizio davanti al TAR, ma il giudice non rifà la correzione: controlla criteri, logica e regole della procedura. Questa pagina spiega come si ottengono le principali abilitazioni, come funziona il nuovo esame di avvocato e come si impugna una bocciatura.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Esame di Stato: la Costituzione lo richiede per l'abilitazione professionale.
  • Avvocato: dal 2026 due scritti, parere e atto, e un orale, con punteggi fissati dalla legge.
  • Lauree abilitanti: per medici, odontoiatri, farmacisti, veterinari, psicologi e altri.
  • Voto numerico: basta come motivazione, letto con i criteri di valutazione.
  • Ricorso: TAR entro 60 giorni; il giudice controlla criteri e logica, non ricorregge.

Come si ottiene l'abilitazione

Art. 33, c. 5, Costituzione

«È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.»

ProfessioneCome si abilitaNorma
AvvocatoEsame di Stato: due prove scritte e una oraleArt. 1 D.L. 100/2026
Medico-chirurgoLaurea magistrale abilitante, con giudizio di idoneità del tirocinioArt. 102 D.L. 18/2020
Odontoiatra, farmacista, veterinario, psicologoLaurea magistrale abilitanteArt. 1 L. 163/2021
PedagogistaLauree magistrali abilitanti indicate dalla leggeArt. 1, c. 1-bis, L. 163/2021
Geometra, agrotecnico, perito agrario e industriale laureatiLauree professionalizzanti abilitantiArt. 2 L. 163/2021

Per le altre professioni, salvo le lauree rese abilitanti dalla legge, l'accesso passa per l'esame di Stato regolato dai rispettivi ordinamenti. L'esame di avvocato è stato riscritto dal D.L. 100/2026, che ha abrogato gli artt. 46, 47 e 49 della legge professionale forense: una sessione all'anno, un parere motivato e un atto giudiziario redatti in presenza con i soli codici annotati, pena l'esclusione immediata per chi usa testi o dispositivi, e un orale con un caso pratico, tre quesiti e un quesito su ordinamento e deontologia (art. 1, c. 1-3). Si accede all'orale con almeno 18 punti per ciascuno scritto e si è idonei con almeno 90 punti all'orale e 18 per ciascuna parte (c. 5); gli abbinamenti tra candidati e sedi di corte d'appello in cui si correggono gli scritti sono decisi per sorteggio (c. 11).

Bocciature e ricorsi

Il voto numerico è sufficiente come motivazione, anche per l'esame di avvocato (Cons. Stato, Ad. plen. 7/2017), purché si possa leggere alla luce dei criteri di valutazione, che per gli avvocati sono ora fissati dalla legge: chiarezza e rigore dell'esposizione, capacità di risolvere problemi giuridici concreti, conoscenza dei fondamenti teorici, dei profili interdisciplinari e delle tecniche di argomentazione (art. 1, c. 4, D.L. 100/2026). Contro la bocciatura si chiede prima l'accesso a elaborati, verbali e criteri (si veda la pagina sull'accesso agli elaborati) e poi si propone ricorso al TAR entro sessanta giorni; il giudice controlla la logicità del giudizio e il rispetto delle regole, senza sostituirsi alla commissione (si veda la pagina sulla valutazione delle prove). Dopo l'abilitazione, l'iscrizione all'albo ha requisiti propri (si veda la pagina sul diniego di iscrizione).

  1. Leggere il bando e le regole della sessione.
  2. Chiedere subito l'accesso a elaborati, verbali e griglie dopo la bocciatura.
  3. Confrontare il voto con i criteri e con gli elaborati.
  4. Proporre ricorso al TAR entro 60 giorni.
  5. Chiedere una misura cautelare se la sessione prosegue.

Domande frequenti

Come funziona oggi l'esame di avvocato?
Dal D.L. 100/2026 l'esame si svolge in un'unica sessione annuale con due prove scritte, un parere motivato e un atto giudiziario in una materia scelta tra diritto privato, penale e amministrativo, redatti in presenza con i soli codici annotati, e una prova orale con un caso pratico, tre quesiti e un quesito su ordinamento e deontologia forense. Ogni commissario dispone di dieci punti per prova: all'orale si accede con almeno 18 punti per ciascuno scritto, e si è idonei con almeno 90 punti complessivi all'orale e 18 in ciascuna parte (art. 1, c. 1-5). Le nuove regole valgono dalla prima sessione successiva all'entrata in vigore del decreto (c. 15).
Il solo voto numerico basta a motivare la bocciatura?
Sì, secondo il Consiglio di Stato in adunanza plenaria, che lo ha ritenuto sufficiente anche per l'esame di avvocato (Ad. plen. 7/2017). Il voto va però letto alla luce dei criteri di valutazione: per l'esame di avvocato la legge oggi li fissa direttamente, come chiarezza e rigore dell'esposizione, capacità di risolvere problemi concreti, conoscenza dei fondamenti teorici e delle tecniche di argomentazione (art. 1, c. 4, D.L. 100/2026).
Per fare il medico serve ancora l'esame di Stato?
No: la laurea magistrale in medicina e chirurgia è abilitante, previo giudizio di idoneità sul tirocinio svolto durante il corso (art. 102 D.L. 18/2020). Sono abilitanti anche le lauree magistrali in odontoiatria, farmacia, medicina veterinaria e psicologia, alcune lauree per pedagogisti e le lauree professionalizzanti per geometri, agrotecnici, periti agrari e periti industriali (artt. 1 e 2 L. 163/2021).
Come si fa ricorso contro una bocciatura?
Chiedendo subito l'accesso agli elaborati, ai verbali e ai criteri, e proponendo ricorso al TAR entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi. Il giudice non ricorregge l'elaborato, ma verifica che la commissione abbia applicato i criteri e che il giudizio non sia illogico o viziato da errori o irregolarità della procedura. Se la sessione prosegue, si può chiedere una misura cautelare per sostenere con riserva la prova successiva.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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