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GuidaDiritto amministrativo · Concorsi pubblici

Graduatoria, idonei e scorrimento

Chi supera un concorso pubblico senza rientrare tra i vincitori resta «idoneo» e spera nello scorrimento della graduatoria: quando si liberano posti o l'amministrazione decide nuove assunzioni, può chiamare i candidati successivi invece di bandire un nuovo concorso. Le regole però sono cambiate: le graduatorie valgono di regola due anni, e per i concorsi banditi dall'agosto 2023 gli idonei sono al massimo il 20% dei posti messi a concorso, con eccezioni per sanità, scuola, ricerca e piccoli enti. Resta il principio per cui lo scorrimento di una graduatoria valida è di regola preferibile a un nuovo concorso, che va motivato. Questa pagina spiega le regole, i limiti e a quale giudice rivolgersi.

Verificato il 23 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Due anni di validità della graduatoria dall'approvazione, salvo durate inferiori per regioni ed enti locali.
  • Idonei al massimo il 20% dei posti per i concorsi banditi dall'agosto 2023, con molte eccezioni.
  • Scorrimento preferito al nuovo concorso, che va motivato; solo per posti esistenti all'approvazione.
  • Graduatorie di altri enti utilizzabili previo accordo e con profili sovrapponibili.
  • Giudice: del lavoro per il diritto allo scorrimento, TAR per la scelta del nuovo concorso.

Quanto vale una graduatoria

Art. 35, c. 5-ter, D.Lgs. 165/2001 (estratto)

«Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. [...] Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico [...] e dei ricercatori [...], sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso. Entro il termine di validità delle graduatorie e nei limiti delle facoltà assunzionali già autorizzate, le amministrazioni possono procedere allo scorrimento delle graduatorie nei limiti di cui al quarto periodo. [...]»

La graduatoria si forma secondo i punteggi complessivi e le preferenze, e i vincitori sono i candidati utilmente collocati nei limiti dei posti a concorso, tenendo conto delle riserve (art. 15 DPR 487/1994). Viene pubblicata sul portale inPA e sul sito dell'amministrazione, e dalla pubblicazione decorrono i termini per impugnarla. Resta valida due anni dall'approvazione, salvo le durate inferiori previste da leggi regionali e, per gli enti locali, dall'art. 91 del testo unico degli enti locali (art. 35, c. 5-ter; art. 15, c. 6-7, DPR 487/1994).

Gli idonei e il limite del 20%

SituazioneRegola
Concorsi banditi dopo l'entrata in vigore della L. 112/2023 (agosto 2023)Idonei non oltre il 20% dei posti messi a concorso
Sanità e socio-sanitario, scuola e servizi educativi comunali, ricercatori, personale in regime di diritto pubblicoLimite non applicabile
Concorsi fino a 20 posti di regioni, province, camere di commercio, enti locali e loro enti; comuni sotto 3.000 abitanti; assunzioni a termineLimite non applicabile
Concorsi banditi primaIdonei secondo le regole precedenti, senza il tetto del 20%

Il limite, introdotto dal DL 75/2023 e applicato ai concorsi banditi dopo l'entrata in vigore della legge di conversione (L. 112/2023, art. 28-ter), riduce di molto le possibilità di scorrimento nei grandi concorsi delle amministrazioni centrali. Le amministrazioni possono inoltre assumere, previo accordo e con profili sovrapponibili, attingendo alle graduatorie vigenti di altri enti (art. 35, c. 5-ter).

Scorrimento o nuovo concorso?

Con la sentenza 14/2011 l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che, in presenza di una graduatoria valida, lo scorrimento è la regola e l'indizione di un nuovo concorso l'eccezione, che l'amministrazione deve motivare tenendo conto del sacrificio imposto agli idonei. Il principio non è assoluto: il nuovo concorso è giustificato quando cambiano i requisiti di partecipazione, le prove d'esame o il profilo professionale (Cons. Stato 4078/2018), o quando la legge impone concorsi a cadenza periodica (Cons. Stato 3284/2015); e lo scorrimento è ammesso solo per posti già istituiti o trasformati quando la graduatoria è stata approvata (Cons. Stato 4119/2014).

Quale giudice

La distinzione è netta. Chi, collocato utilmente in graduatoria, pretende lo scorrimento e quindi l'assunzione fa valere un diritto soggettivo al di fuori della procedura concorsuale, e deve rivolgersi al giudice ordinario del lavoro (Cass. SU 13851/2017, 27194/2017, 1041/2018). Chi invece contesta la scelta dell'amministrazione di bandire un nuovo concorso anziché scorrere la graduatoria, o gli atti del concorso, impugna esercizio di potere discrezionale e deve rivolgersi al TAR nei termini del processo amministrativo (Cons. Stato 3329/2017); se la pretesa all'assunzione dipende dall'annullamento di quegli atti, la giurisdizione resta amministrativa (Cass. SU 27194/2017). Come si impugna un concorso è spiegato nella pagina sul ricorso contro un concorso pubblico.

  1. Verificare la data di approvazione della graduatoria e la sua scadenza.
  2. Controllare il bando: data di pubblicazione e applicabilità del limite del 20%.
  3. Monitorare i fabbisogni e i piani di assunzione dell'ente, anche con l'accesso agli atti.
  4. Diffidare l'amministrazione che assume altrimenti mentre la graduatoria è valida.
  5. Scegliere il giudice: TAR entro sessanta giorni contro il nuovo concorso, giudice del lavoro per lo scorrimento.

Gli altri problemi dei concorsi sono spiegati nelle pagine su esclusione dal concorso e accesso agli elaborati; il rapporto di lavoro dopo l'assunzione nella pagina sul pubblico impiego.

Domande frequenti

Sono idoneo in un concorso: ho diritto a essere assunto?
Non automaticamente. L'idoneità dà una posizione utile per lo scorrimento finché la graduatoria è valida, di regola due anni dall'approvazione, e l'amministrazione può attingervi nei limiti delle facoltà assunzionali. Il diritto all'assunzione nasce quando l'amministrazione decide di coprire i posti scorrendo la graduatoria e non rispetta l'ordine o le regole: allora la pretesa si fa valere davanti al giudice del lavoro (Cass. SU 1041/2018).
L'amministrazione ha bandito un nuovo concorso anziché scorrere la graduatoria in cui sono idoneo: posso oppormi?
Sì, davanti al giudice amministrativo, perché si contesta una scelta discrezionale (Cons. Stato 3329/2017). Secondo l'Adunanza plenaria lo scorrimento di una graduatoria valida è la regola e il nuovo concorso l'eccezione, da motivare (Ad. plen. 14/2011); ma la motivazione è più semplice quando cambiano i requisiti, le prove o il profilo professionale (Cons. Stato 4078/2018), e lo scorrimento è ammesso solo per posti già istituiti quando la graduatoria è stata approvata (Cons. Stato 4119/2014).
Perché nel mio concorso gli idonei sono pochissimi?
Per i concorsi banditi dall'agosto 2023 la legge considera idonei solo i candidati collocati dopo l'ultimo vincitore in numero non superiore al 20% dei posti messi a concorso (art. 35, c. 5-ter, D.Lgs. 165/2001). Il limite non vale per sanità, scuola, servizi educativi dei comuni, ricercatori, per i concorsi fino a venti posti degli enti territoriali e delle camere di commercio, per i comuni sotto i 3.000 abitanti e per le assunzioni a tempo determinato.
Un altro comune può assumere prendendo dalla graduatoria in cui sono idoneo?
Sì, se c'è un accordo tra le amministrazioni e i profili professionali sono sovrapponibili: la legge consente di reclutare personale, a tempo determinato o indeterminato, usando le graduatorie vigenti di altre amministrazioni (art. 35, c. 5-ter, D.Lgs. 165/2001). Conviene segnalare la propria disponibilità agli enti che cercano personale con lo stesso profilo.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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