In breve
- Due anni di validità della graduatoria dall'approvazione, salvo durate inferiori per regioni ed enti locali.
- Idonei al massimo il 20% dei posti per i concorsi banditi dall'agosto 2023, con molte eccezioni.
- Scorrimento preferito al nuovo concorso, che va motivato; solo per posti esistenti all'approvazione.
- Graduatorie di altri enti utilizzabili previo accordo e con profili sovrapponibili.
- Giudice: del lavoro per il diritto allo scorrimento, TAR per la scelta del nuovo concorso.
Quanto vale una graduatoria
«Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. [...] Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico [...] e dei ricercatori [...], sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso. Entro il termine di validità delle graduatorie e nei limiti delle facoltà assunzionali già autorizzate, le amministrazioni possono procedere allo scorrimento delle graduatorie nei limiti di cui al quarto periodo. [...]»
La graduatoria si forma secondo i punteggi complessivi e le preferenze, e i vincitori sono i candidati utilmente collocati nei limiti dei posti a concorso, tenendo conto delle riserve (art. 15 DPR 487/1994). Viene pubblicata sul portale inPA e sul sito dell'amministrazione, e dalla pubblicazione decorrono i termini per impugnarla. Resta valida due anni dall'approvazione, salvo le durate inferiori previste da leggi regionali e, per gli enti locali, dall'art. 91 del testo unico degli enti locali (art. 35, c. 5-ter; art. 15, c. 6-7, DPR 487/1994).
Gli idonei e il limite del 20%
| Situazione | Regola |
|---|---|
| Concorsi banditi dopo l'entrata in vigore della L. 112/2023 (agosto 2023) | Idonei non oltre il 20% dei posti messi a concorso |
| Sanità e socio-sanitario, scuola e servizi educativi comunali, ricercatori, personale in regime di diritto pubblico | Limite non applicabile |
| Concorsi fino a 20 posti di regioni, province, camere di commercio, enti locali e loro enti; comuni sotto 3.000 abitanti; assunzioni a termine | Limite non applicabile |
| Concorsi banditi prima | Idonei secondo le regole precedenti, senza il tetto del 20% |
Il limite, introdotto dal DL 75/2023 e applicato ai concorsi banditi dopo l'entrata in vigore della legge di conversione (L. 112/2023, art. 28-ter), riduce di molto le possibilità di scorrimento nei grandi concorsi delle amministrazioni centrali. Le amministrazioni possono inoltre assumere, previo accordo e con profili sovrapponibili, attingendo alle graduatorie vigenti di altri enti (art. 35, c. 5-ter).
Scorrimento o nuovo concorso?
Con la sentenza 14/2011 l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che, in presenza di una graduatoria valida, lo scorrimento è la regola e l'indizione di un nuovo concorso l'eccezione, che l'amministrazione deve motivare tenendo conto del sacrificio imposto agli idonei. Il principio non è assoluto: il nuovo concorso è giustificato quando cambiano i requisiti di partecipazione, le prove d'esame o il profilo professionale (Cons. Stato 4078/2018), o quando la legge impone concorsi a cadenza periodica (Cons. Stato 3284/2015); e lo scorrimento è ammesso solo per posti già istituiti o trasformati quando la graduatoria è stata approvata (Cons. Stato 4119/2014).
Quale giudice
La distinzione è netta. Chi, collocato utilmente in graduatoria, pretende lo scorrimento e quindi l'assunzione fa valere un diritto soggettivo al di fuori della procedura concorsuale, e deve rivolgersi al giudice ordinario del lavoro (Cass. SU 13851/2017, 27194/2017, 1041/2018). Chi invece contesta la scelta dell'amministrazione di bandire un nuovo concorso anziché scorrere la graduatoria, o gli atti del concorso, impugna esercizio di potere discrezionale e deve rivolgersi al TAR nei termini del processo amministrativo (Cons. Stato 3329/2017); se la pretesa all'assunzione dipende dall'annullamento di quegli atti, la giurisdizione resta amministrativa (Cass. SU 27194/2017). Come si impugna un concorso è spiegato nella pagina sul ricorso contro un concorso pubblico.
- Verificare la data di approvazione della graduatoria e la sua scadenza.
- Controllare il bando: data di pubblicazione e applicabilità del limite del 20%.
- Monitorare i fabbisogni e i piani di assunzione dell'ente, anche con l'accesso agli atti.
- Diffidare l'amministrazione che assume altrimenti mentre la graduatoria è valida.
- Scegliere il giudice: TAR entro sessanta giorni contro il nuovo concorso, giudice del lavoro per lo scorrimento.
Gli altri problemi dei concorsi sono spiegati nelle pagine su esclusione dal concorso e accesso agli elaborati; il rapporto di lavoro dopo l'assunzione nella pagina sul pubblico impiego.
Domande frequenti
Sono idoneo in un concorso: ho diritto a essere assunto?
L'amministrazione ha bandito un nuovo concorso anziché scorrere la graduatoria in cui sono idoneo: posso oppormi?
Perché nel mio concorso gli idonei sono pochissimi?
Un altro comune può assumere prendendo dalla graduatoria in cui sono idoneo?
Fonti normative
- Art. 35, c. 5-ter, D.Lgs. 165/2001 — Validità delle graduatorie e idonei
- Art. 15 DPR 487/1994 — Graduatorie, pubblicazione e vigenza
- Art. 63 D.Lgs. 165/2001 — Giurisdizione sulle controversie di lavoro pubblico
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Concorsi pubbliciCome si impugna un concorso pubblicoIl ricorso contro un concorso: TAR entro 60 giorni dal verbale o dalla graduatoria sul portale inPA, criteri fissati prima, commissione, voto numerico.
- Concorsi pubbliciL'esclusione dal concorso: requisiti, titoli, terminiRequisiti dell'art. 2 DPR 487/1994, bando sul Portale con domanda in 10-30 giorni, irregolarità sanabili, titoli equipollenti, ricorso al TAR e ammissione con riserva.
- Concorsi pubbliciL'accesso agli elaborati propri e altrui nel concorsoArtt. 22-25 L. 241/1990: il candidato vede compito, verbali, griglie ed elaborati dei vincitori; niente privacy dei controinteressati, 30 giorni, silenzio, TAR.
- Concorsi pubbliciRiserve, preferenze e precedenze nei concorsiRiserve per militari congedati, disabili e precari, i titoli di preferenza a parità di punteggio (art. 5 DPR 487/1994), l'ordine, come si dichiarano e si fanno valere.
- Concorsi pubbliciIl concorso annullato o revocatoRevoca del bando (art. 21-quinquies L. 241/1990), annullamento d'ufficio (21-nonies), motivazione, affidamento dei candidati, indennizzo e risarcimento, ricorso al TAR.
- Pubblico impiegoIl rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione: le differenze con il privatoD.Lgs. 165/2001: giudice del lavoro (63), concorsi al TAR, reintegrazione con massimo 24 mensilità, licenziamento tipizzato (55-quater), niente conversione dei precari.