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GuidaDiritto amministrativo · Concorsi pubblici

Come si impugna un concorso pubblico

Il candidato escluso, bocciato o scavalcato in graduatoria ricorre al TAR entro sessanta giorni: dalla comunicazione dell'esclusione, dal punteggio della prova o dalla pubblicazione della graduatoria sul portale inPA. Il giudice controlla il rispetto del bando e delle regole (criteri fissati prima, anonimato, commissione legittima), non rifà la valutazione: si vince sui vizi di procedura, non sul merito del compito.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Giudice: il TAR per tutto ciò che riguarda la procedura di assunzione (art. 63, c. 4, D.Lgs. 165/2001); il giudice del lavoro per il rapporto dopo l'assunzione.
  • Termine: 60 giorni dalla comunicazione (esclusione, punteggio) o dalla pubblicazione della graduatoria sul portale inPA (art. 15, c. 6, D.P.R. 487/1994); bando escludente subito; ricorso straordinario 120 giorni.
  • Vizi che pagano: criteri non fissati prima (art. 12), commissione illegittima (art. 9), anonimato violato, errore di fatto, disparità, titoli valutati contro il bando, quesiti non sorteggiati.
  • Il giudice non ricorregge: annulla solo per illogicità manifesta o violazione delle regole; il voto numerico è motivazione sufficiente.
  • Strumenti: accesso agli elaborati subito, ammissione con riserva in via cautelare, notifica per pubblici proclami se i controinteressati sono molti.

Giudice, atti impugnabili, termini

Art. 15, commi 6-7, D.P.R. 487/1994 — Graduatorie

«Le graduatorie dei concorsi di cui al presente regolamento, ivi incluse quelle dei concorsi delle regioni e degli enti locali, sono pubblicate contestualmente sul Portale di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e sul sito dell'amministrazione interessata. Dalla data di tale pubblicazione decorrono i termini per l'impugnativa. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale disciplinate dal presente regolamento rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione».

AttoTermineDecorrenza
Bando con clausole immediatamente escludenti (requisiti, titoli, età)60 giorniPubblicazione sul portale inPA (art. 3 D.P.R. 487/1994)
Esclusione per difetto di requisiti o domanda irregolare60 giorniComunicazione individuale (portale o PEC)
Non superamento della preselezione o di una prova60 giorniComunicazione del punteggio (art. 7, c. 1 e 5)
Graduatoria finale (punteggi, titoli, riserve, preferenze)60 giorniPubblicazione sul portale e sul sito (art. 15, c. 6)
Nomina della commissione, criteri di valutazioneInsieme all'atto finale lesivoConoscenza dei verbali (accesso)
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica120 giorniStessi eventi; alternativo al TAR

Le controversie sulle procedure concorsuali per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni sono del giudice amministrativo (art. 63, c. 4, D.Lgs. 165/2001), comprese le progressioni verticali tra aree, che sono concorsi; quelle sul rapporto già costituito, sulle progressioni economiche e sull'inquadramento vanno al giudice del lavoro. Competente è il TAR della sede dell'amministrazione, o il TAR Lazio per i concorsi nazionali con effetti sull'intero territorio. L'atto che apre il termine è quello che lede in concreto: il bando, se contiene clausole che escludono di per sé; l'esclusione; il punteggio che non ammette alla prova successiva; la graduatoria, dalla pubblicazione sul portale inPA che per legge fa decorrere i termini. Prima del ricorso conviene esercitare subito l'accesso ai propri elaborati, ai verbali con i criteri, alle prove dei candidati promossi con punteggi vicini e ai titoli valutati: nei concorsi l'accesso è pieno (art. 24, c. 7, L. 241/1990) e l'avviso ai controinteressati si fa con una pubblicazione sul portale (art. 12, c. 3, D.P.R. 487/1994). L'istanza di accesso non sospende i 60 giorni: se la risposta tarda, si notifica il ricorso sui documenti disponibili e si integra con motivi aggiunti.

I vizi che contano e i limiti del giudice

Art. 12, comma 1, D.P.R. 487/1994 — Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali

«Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte».

  1. Commissione (art. 9): composta da esperti nelle materie, senza componenti dell'organo politico, titolari di cariche politiche, rappresentanti o designati sindacali; vizi di composizione e incompatibilità (parentela, rapporti con candidati) travolgono tutte le operazioni.
  2. Criteri (art. 12): fissati alla prima riunione e verbalizzati, prima di conoscere gli elaborati; criteri fissati dopo la correzione, o non fissati, rendono illegittima la valutazione; i quesiti orali vanno predeterminati e sorteggiati.
  3. Prove (artt. 7 e 13): anonimato degli scritti, divieto di segni di riconoscimento, esclusione di chi copia (estesa a tutti i coinvolti), tempo aggiuntivo per il malfunzionamento digitale e prova di recupero se la piattaforma impedisce la partecipazione, prove orali pubbliche, niente prove nei giorni di festività religiose, misure per disabilità e DSA previste nel bando a pena di nullità (art. 3, c. 2, lett. f).
  4. Valutazione: il giudice annulla per illogicità manifesta, errore di fatto (risposta corretta segnata errata, quesito fuori programma o con più risposte esatte), violazione dei criteri, disparità tra elaborati simili; non rivaluta il compito, il voto numerico è motivazione sufficiente se i criteri sono predeterminati, e la consulenza tecnica è eccezionale.
  5. Titoli, riserve, preferenze (artt. 5 e 15): il bando è la legge del concorso e la commissione non può integrarlo; i titoli si valutano come previsti, le riserve e le preferenze a parità di punteggio si applicano nell'ordine di legge; l'errore nella graduatoria si corregge anche in autotutela.
  6. Requisiti: l'esclusione per difetto di requisiti può essere disposta in ogni momento, anche dopo le prove; il soccorso istruttorio copre le irregolarità della domanda ma non i requisiti mancanti alla scadenza del bando.

Il processo e gli esiti

Il ricorso si notifica all'amministrazione e ad almeno un controinteressato (il vincitore o l'idoneo che precede); quando i candidati da chiamare sono molti, il presidente autorizza la notifica per pubblici proclami, di regola con la pubblicazione di un avviso sul sito dell'amministrazione (art. 41, c. 4, c.p.a.). La domanda cautelare chiede l'ammissione con riserva alle prove successive o alla graduatoria, anche con decreto monocratico se la prova è imminente; senza cautelare il concorso prosegue e il ricorso arriva a decisione quando i posti sono coperti. Il contributo unificato è di 650 euro, e i tempi variano da pochi mesi (se il TAR decide in forma semplificata dopo la cautelare) a un paio d'anni. Gli esiti possibili: annullamento dell'esclusione con riammissione, annullamento della valutazione con rinnovo della prova o della correzione da parte di una commissione anche diversa, rettifica della graduatoria con scorrimento, annullamento dell'intero concorso nei vizi di commissione o di criteri; quando il ripristino non è più possibile resta il risarcimento, che per la perdita di chance richiede una probabilità seria di vincere. Le graduatorie valgono due anni dall'approvazione (art. 35, c. 5-ter, D.Lgs. 165/2001), e gli idonei possono contestare la scelta di bandire un nuovo concorso invece di scorrere quella vigente. In pratica: si impugna subito ciò che esclude, si chiede l'accesso il giorno dopo, si costruisce il ricorso sui verbali e sui criteri, e si punta ai vizi di procedura, perché il merito del compito il giudice non lo tocca.

Domande frequenti

Ho preso 20 su 30 allo scritto e non sono passato: posso far correggere di nuovo il compito?

Il giudice non ricorregge il compito e non sostituisce il proprio giudizio a quello della commissione: annulla la valutazione solo se è manifestamente illogica, fondata su un errore di fatto (una risposta giusta segnata come sbagliata, un quesito ambiguo o estraneo al programma), difforme dai criteri fissati dalla commissione o discriminatoria rispetto ad altri elaborati. Il primo passo è l'accesso al proprio compito, ai criteri verbalizzati e agli elaborati dei candidati promossi con punteggio vicino; se la commissione non ha fissato i criteri prima della correzione (art. 12 D.P.R. 487/1994) o ha violato l'anonimato, la prova va rifatta. Il voto numerico basta come motivazione quando i criteri sono predeterminati.

Da quando decorrono i 60 giorni?

Dalla piena conoscenza dell'atto lesivo: per l'esclusione dalla comunicazione individuale sul portale o via PEC, per il punteggio di una prova dalla comunicazione dell'elenco (art. 7 D.P.R. 487/1994), per la graduatoria dalla pubblicazione sul portale inPA e sul sito dell'amministrazione, che per legge fa decorrere i termini (art. 15, c. 6). Le clausole del bando che escludono di per sé (titolo di studio, età, requisiti) vanno impugnate entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando, senza aspettare l'esclusione. Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ha 120 giorni ma è alternativo al TAR.

Che cos'è l'ammissione con riserva?

È la misura cautelare con cui il TAR consente al candidato escluso di sostenere le prove successive, o di essere inserito con riserva in graduatoria, in attesa della decisione: si chiede nel ricorso con la domanda cautelare, anche con decreto monocratico urgente se la prova è imminente. Se il ricorso poi viene respinto, la riserva si scioglie e il candidato esce; se viene accolto, il risultato conseguito con riserva diventa definitivo. Superare la prova con riserva non sana da solo il difetto di requisiti, ma rende concreto l'interesse e spesso spinge l'amministrazione a un riesame.

Il concorso è finito e i vincitori sono già in servizio: che cosa posso ottenere?

L'annullamento resta possibile e travolge, in tutto o in parte, la graduatoria e le assunzioni, ma i giudici valutano l'affidamento dei vincitori e il tempo trascorso; spesso l'esito è la rinnovazione della sola prova viziata o della correzione da parte di una commissione diversa, oppure il risarcimento della perdita di chance, che richiede la prova di una probabilità seria di vincere e non solo l'illegittimità. Le graduatorie restano valide due anni dall'approvazione (art. 35, c. 5-ter, D.Lgs. 165/2001, art. 15, c. 7, D.P.R. 487/1994) e l'idoneo può contestare l'omesso scorrimento quando l'amministrazione bandisce un nuovo concorso per gli stessi posti.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • TAR e Consiglio di StatoIl ricorso al TAR: termini, procedura, costiSessanta giorni dalla conoscenza, notifica e deposito, i tre vizi, sospensiva collegiale e monocratica, contributo unificato, motivi aggiunti, udienza, appello.
  • TAR e Consiglio di StatoLa sospensiva al TAR: cautelare collegiale, monocratica, ante causamPresupposti (periculum e fumus), tipi di misure (sospensione, ordine di fare, ingiunzione di pagamento), collegiale in camera di consiglio (20+10 giorni), monocratica per estrema urgenza, ante causam, cauzione, motivazione, udienza di merito ravvicinata e sentenza in forma semplificata, revoca e riproposizione, appello al Consiglio di Stato in 30 giorni, spese, riti abbreviati (appalti).
  • TAR e Consiglio di StatoL'accesso agli atti amministrativi e l'accesso civicoAccesso documentale (interesse, motivazione, 30 giorni, limiti, controinteressati, ricorso al TAR o al difensore civico), accesso civico semplice e generalizzato (senza motivazione, riesame, ricorso), costi.
  • Pubblico impiegoIl procedimento disciplinare nel pubblico impiegoFonti (artt. 55-55-octies D.Lgs. 165/2001, norme imperative; art. 2106 c.c.; CCNL di comparto per infrazioni e sanzioni; codice di comportamento DPR 62/2013 e codici di amministrazione; nullità delle procedure aggravate ex art. 55-bis, c. 9-bis), competenze (responsabile della struttura per il rimprovero verbale; ufficio per i procedimenti disciplinari per il resto; scuola), la sequenza (segnalazione entro 10 giorni; contestazione scritta entro 30 giorni dalla segnalazione o dalla piena conoscenza, via PEC o consegna a mano; convocazione con preavviso di almeno 20 giorni; audizione con procuratore o sindacalista, memorie, un solo rinvio per grave impedimento con proroga corrispondente; accesso agli atti istruttori; acquisizione di documenti da altre amministrazioni senza sospensione; conclusione con archiviazione o sanzione entro 120 giorni dalla contestazione; comunicazione all'Ispettorato per la funzione pubblica), i termini (perentori solo contestazione e conclusione, art. 55-bis, c. 9-ter; le altre violazioni contano solo se ledono irrimediabilmente la difesa), sanzioni (rimprovero verbale e scritto, multa fino a 4 ore, sospensione fino a 10 giorni, sospensione fino a 6 mesi, licenziamento con o senza preavviso; proporzionalità e recidiva), licenziamento disciplinare ex art. 55-quater (falsa attestazione della presenza, assenze ingiustificate oltre 3 giorni in un biennio o 7 in dieci anni, rifiuto del trasferimento, falsità all'assunzione, condotte aggressive reiterate, condanna con interdizione perpetua, violazioni gravi dei codici, scarso rendimento; procedura accelerata per la flagranza: sospensione cautelare in 48 ore, contestazione contestuale, preavviso 15 giorni, conclusione in 30 giorni; responsabilità del dirigente che omette), rapporti con il penale (art. 55-ter: prosecuzione, sospensione facoltativa nei casi complessi, riapertura dopo la sentenza, sospensione cautelare), trasferimento e cessazione del rapporto (art. 55-bis, c. 8-9), conciliazione non obbligatoria dei CCNL entro 30 giorni (art. 55, c. 3), responsabilità per condotte pregiudizievoli e mancato esercizio dell'azione (55-sexies), impugnazione davanti al giudice del lavoro (art. 63) con i termini della L. 604/1966 per il licenziamento (60 e 180 giorni), tutele in caso di licenziamento illegittimo (art. 63, c. 2: reintegrazione e 24 mensilità max), sospensione cautelare e restitutio.