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GuidaDiritto amministrativo · Concorsi pubblici

Contestare la valutazione delle prove

Un compito valutato insufficiente, un orale andato male, un quiz con una domanda sbagliata: chi non supera una prova di concorso spesso pensa che il giudice possa rifare la correzione. Non è così: la valutazione della commissione è discrezionalità tecnica e il TAR non la sostituisce con la propria. Ma la controlla, e la annulla quando mancano i criteri, quando il giudizio è manifestamente illogico o quando un quesito è ambiguo o ha più risposte esatte. Questa pagina spiega che cosa si può contestare, quanto vale il voto numerico, come si ottengono gli atti e i tempi del ricorso.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Il giudice non corregge: controlla logica, coerenza e rispetto dei criteri.
  • Criteri: la commissione li fissa alla prima riunione e li mette a verbale.
  • Voto numerico: basta come motivazione, letto alla luce dei criteri.
  • Quiz: una sola risposta indubitabilmente esatta; le domande ambigue si contestano.
  • Tempi: accesso agli atti subito, ricorso al TAR entro 60 giorni.

Che cosa si può contestare

Art. 12, c. 1, DPR 487/1994

«Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.»

VizioEsempioRiferimento
Criteri mancanti o genericiPunteggi non ricostruibili, voti diversi per elaborati similiArt. 12 DPR 487/1994
Quiz ambiguo o con più risposte esatteScelta obbligata della risposta meno errataCons. Stato, sez. IV, 5840/2024
Orale senza sorteggio dei quesitiDomande scelte per il singolo candidatoArt. 12, c. 1
Verbali incompletiOperazioni non verbalizzate o non firmate da tuttiArt. 15, c. 1
Errori nella graduatoriaPunteggi sommati male, preferenze non applicateArt. 15, c. 2

Il voto numerico è sufficiente come motivazione, anche per l'esame di avvocato (Cons. Stato, Ad. plen. 7/2017), ma si regge sui criteri fissati prima delle prove: senza criteri, o con criteri troppo generici, il giudizio non è controllabile. Nei quiz ogni domanda deve avere una sola risposta indubitabilmente esatta e non può tendere tranelli; se il quesito è ambiguo il giudice può ordinare di attribuire il punteggio e di correggere la graduatoria (Cons. Stato, sez. IV, 5840/2024). Per le prove d'esame professionali si veda anche la pagina su abilitazioni ed esami di Stato.

Atti e tempi del ricorso

Il primo passo è l'accesso: elaborati, griglie e criteri, verbali della commissione (art. 22 L. 241/1990; si veda la pagina sull'accesso agli elaborati). Quando l'istanza riguarda altri candidati, l'avviso ai controinteressati è dato con la pubblicazione sul Portale del reclutamento (art. 12, c. 3, DPR 487/1994). Il ricorso al TAR va proposto entro sessanta giorni, o quello straordinario entro centoventi; per la graduatoria il termine decorre dalla pubblicazione sul Portale e sul sito dell'amministrazione (art. 15, c. 6). Se la procedura va avanti, per esempio con le prove orali, conviene chiedere una misura cautelare; sulle regole generali si veda la pagina sul ricorso contro un concorso.

  1. Chiedere subito l'accesso a elaborato, criteri e verbali.
  2. Confrontare il voto con i criteri e con gli elaborati di altri candidati.
  3. Verificare i quiz con le fonti che provano la risposta esatta.
  4. Presentare il ricorso entro 60 giorni.
  5. Chiedere la sospensiva se la procedura prosegue.

Domande frequenti

Il TAR può rivalutare il mio compito?
No, non rifà la correzione: la valutazione delle prove è discrezionalità tecnica della commissione. Il giudice però controlla che la commissione abbia fissato e rispettato i criteri, che il giudizio non sia manifestamente illogico, incoerente o fondato su errori di fatto e che le regole della procedura siano state rispettate; in questi casi annulla la valutazione. Nei quiz a risposta multipla può anche ordinare di attribuire il punteggio per una domanda ambigua (Cons. Stato, sez. IV, 5840/2024).
È legittimo il solo voto numerico, senza giudizio scritto?
Sì: il Consiglio di Stato in adunanza plenaria ha ritenuto sufficiente il voto numerico come motivazione, anche per l'esame di avvocato (Ad. plen. 7/2017). Il voto va però letto insieme ai criteri che la commissione deve stabilire alla prima riunione e formalizzare nei verbali (art. 12 DPR 487/1994): se i criteri mancano o sono troppo generici per capire il perché del punteggio, la valutazione diventa contestabile.
Una domanda del quiz aveva due risposte giuste: che cosa posso ottenere?
Nei quiz la domanda deve essere chiara, completa e non ambigua e avere una sola risposta indubitabilmente esatta; la commissione non può costringere il candidato a scegliere la risposta meno sbagliata. Se il quesito è ambiguo o ha opzioni sovrapponibili, il giudice può ordinare l'attribuzione del punteggio per la risposta data e l'adeguamento della graduatoria (Cons. Stato, sez. IV, 5840/2024).
Entro quando si fa ricorso?
Entro sessanta giorni con ricorso al TAR, o centoventi con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Per la graduatoria il termine decorre dalla pubblicazione sul Portale del reclutamento e sul sito dell'amministrazione (art. 15, c. 6, DPR 487/1994); per la mancata ammissione a una prova, di regola, dalla comunicazione dell'esito. Conviene chiedere subito l'accesso a elaborati, criteri e verbali e, se la procedura prosegue, valutare una domanda cautelare.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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