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GuidaDiritto amministrativo · Concorsi pubblici

Riserve, preferenze e precedenze nei concorsi

Nei concorsi pubblici non conta solo il punteggio. Alcuni posti sono riservati per legge a particolari categorie, come i volontari delle Forze armate congedati o le persone con disabilità iscritte al collocamento mirato, che li ottengono anche se in graduatoria sono dietro ad altri idonei. I titoli di preferenza, invece, servono solo a sciogliere i pari merito. Questa pagina spiega quali riserve esistono, qual è l'ordine delle preferenze dopo la riforma del 2023, come si dichiarano i titoli e come si contesta una graduatoria che non ne ha tenuto conto.

Verificato il 23 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Riserva: una quota di posti va agli idonei di una categoria, anche se sono più in basso in graduatoria.
  • Preferenza: serve solo a sciogliere i pari merito, secondo l'ordine dell'art. 5 DPR 487/1994.
  • Riserve principali: volontari delle Forze armate (30%), persone con disabilità (fino al 50% nei limiti della quota d'obbligo), precari nelle stabilizzazioni.
  • Tetto: le riserve insieme non superano la metà dei posti.
  • I titoli vanno posseduti alla scadenza della domanda e documentati dopo l'orale entro il termine fissato.

Le riserve di posti

Art. 5, c. 1-3, DPR 487/1994

«Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo la legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna delle categorie delle riserve previste dal bando. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine: a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, o equiparate; b) riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare [...].»

CategoriaRiservaNorma
Persone con disabilità iscritte al collocamento mirato e disoccupateFino al 50% dei posti, nei limiti della quota d'obbligo dell'amministrazioneArt. 7, c. 2, L. 68/1999; art. 16, c. 2, DPR 487/1994
Orfani e coniugi superstiti di caduti per lavoro, guerra o servizio, profughiQuota dell'1% sui dipendenti dei datori con più di cinquanta addettiArt. 18, c. 2, L. 68/1999
Volontari in ferma breve o prefissata congedati senza demerito o in rafferma, volontari in servizio permanente30% nei concorsi per personale non dirigente, 20% nella polizia locale, 50% per il personale civile della DifesaArt. 1014 D.Lgs. 66/2010
Ufficiali in ferma prefissata o di complemento in ferma biennale che hanno completato la fermaStesse riserve dei volontariArt. 678, c. 9, D.Lgs. 66/2010
Dipendenti a tempo determinato con almeno tre anni di servizio nell'amministrazioneFino al 40% dei posti nei concorsi di stabilizzazione, con un ulteriore 10% per le persone con disabilitàArt. 35, c. 3-bis, D.Lgs. 165/2001

La riserva opera solo a favore di chi ha superato tutte le prove ed è idoneo: non abbassa il livello richiesto, ma sposta il riservatario tra i vincitori al posto di un candidato non riservatario con punteggio più alto. Per i volontari la riserva del 30% non si applica ai concorsi delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco, e le frazioni di posto che non si possono assegnare si sommano nei concorsi successivi della stessa amministrazione (art. 1014, c. 2 e 4). I candidati con disabilità idonei sono inclusi tra i vincitori se risultano iscritti negli elenchi del collocamento mirato e disoccupati sia alla scadenza del termine per la domanda sia al momento dell'assunzione (art. 16, c. 2, DPR 487/1994).

I titoli di preferenza

Le preferenze entrano in gioco solo quando due o più candidati hanno lo stesso punteggio finale: la graduatoria si forma per punti e, a parità, secondo l'ordine delle preferenze (art. 15, c. 2). Il DPR 82/2023, in vigore dal 14 luglio 2023, ha riscritto l'elenco, che ora segue quest'ordine tassativo (art. 5, c. 4), salvo leggi speciali.

  1. Insigniti di medaglia al valor militare o civile, se cessati dal servizio.
  2. Mutilati e invalidi per servizio, nel settore pubblico e privato.
  3. Orfani dei caduti e figli di mutilati, invalidi e inabili per servizio, compresi i figli degli operatori sanitari morti di Covid contratto in servizio.
  4. Lodevole servizio di almeno un anno nell'amministrazione che ha bandito il concorso.
  5. Maggior numero di figli a carico.
  6. Invalidi e mutilati civili.
  7. Militari volontari congedati senza demerito.
  8. Atleti dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato.
  9. Esperienze negli uffici giudiziari: ufficio per il processo, tirocini e stage; incarichi di collaborazione con ANPAL Servizi.
  10. Genere meno rappresentato, se il divario tra i generi per quella qualifica supera il 30% (art. 6).
  11. Minore età anagrafica, come ultimo criterio.

Come si fanno valere e come si contesta la graduatoria

I titoli di riserva e di preferenza devono essere posseduti alla scadenza del termine per la domanda. Dopo la prova orale l'amministrazione pubblica sul Portale un avviso con il termine perentorio per inviare la documentazione dei titoli «già indicati nella domanda», salvo quella che l'amministrazione ha già o può chiedere ad altri enti (art. 16, c. 1). Per il Consiglio di Stato il titolo di preferenza posseduto alla data della domanda vale anche se non è stato dichiarato, purché sia documentato in quel termine (Cons. Stato, sez. V, 9667/2024); poiché molti bandi chiedono espressamente la dichiarazione, conviene comunque indicarlo sempre. Chi non rispetta il termine perentorio rischia di perdere il titolo.

Se la graduatoria ignora una riserva o una preferenza, o la riconosce a chi non ne ha diritto, si può chiedere all'amministrazione di correggerla e, in mancanza, impugnarla: i termini decorrono dalla pubblicazione della graduatoria sul Portale e sul sito dell'amministrazione (art. 15, c. 6), secondo le regole spiegate nella pagina sul ricorso contro un concorso pubblico. La graduatoria resta valida due anni dall'approvazione (art. 15, c. 7): lo scorrimento e i diritti degli idonei sono trattati nella pagina sulla graduatoria.

Per le cause di esclusione dal concorso si veda la pagina sull'esclusione; per verificare punteggi e titoli degli altri candidati quella sull'accesso agli atti del concorso.

Domande frequenti

Che differenza c'è tra riserva e preferenza?
La riserva assegna una quota dei posti a una categoria: il riservatario idoneo ottiene il posto anche se in graduatoria è dietro ad altri candidati non riservatari. La preferenza, invece, conta solo a parità di punteggio: decide chi passa avanti tra due candidati con lo stesso voto finale (art. 15, c. 2, DPR 487/1994). Le riserve nel loro complesso non possono superare la metà dei posti messi a concorso (art. 5, c. 1).
Ho fatto il volontario in ferma prefissata: ho diritto alla riserva?
Sì, per chi è stato congedato senza demerito o è in rafferma, e anche per i volontari in servizio permanente: l'art. 1014 del codice dell'ordinamento militare riserva il 30% dei posti nei concorsi per personale non dirigente delle pubbliche amministrazioni, il 20% nei concorsi per la polizia municipale e provinciale e il 50% per il personale civile della Difesa. La riserva non opera nelle Forze di polizia e nei Vigili del fuoco, e cede il passo a quella per le persone con disabilità (art. 5, c. 3, DPR 487/1994).
Se non ho dichiarato un titolo di preferenza nella domanda l'ho perso?
Non necessariamente. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che i titoli di preferenza posseduti alla data della domanda possano essere fatti valere anche se non dichiarati, purché documentati nel termine fissato dopo le prove, perché non sono valutati dalla commissione ma solo nella formazione della graduatoria (Cons. Stato, sez. V, 9667/2024). Il regolamento parla però di titoli «già indicati nella domanda» (art. 16 DPR 487/1994) e molti bandi lo richiedono espressamente: conviene dichiararli sempre.
Con lo stesso punteggio passa avanti il più giovane?
Solo se nessuno dei due ha altri titoli di preferenza. Dopo la riforma del 2023 la minore età è l'ultimo criterio dell'elenco dell'art. 5, c. 4, DPR 487/1994: prima vengono, tra gli altri, gli invalidi e gli orfani per servizio, il lodevole servizio nell'amministrazione, il maggior numero di figli a carico, gli invalidi civili, i volontari congedati e, quando il divario tra i generi supera il 30%, l'appartenenza al genere meno rappresentato.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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