In breve
- Regole: codice civile e CCNL di comparto, salvo le norme imperative del D.Lgs. 165/2001; in regime pubblicistico restano magistrati, avvocati dello Stato, militari, polizia, diplomatici, prefetti, docenti universitari (art. 3).
- Giudice (art. 63): giudice del lavoro per tutto il rapporto contrattualizzato, con disapplicazione degli atti amministrativi; TAR per i concorsi e per il personale non contrattualizzato.
- Licenziamento annullato: sempre reintegrazione, indennità massima 24 mensilità più contributi.
- Disciplinare (55-quater, 55-bis): ipotesi tipizzate, contestazione in 30 giorni, chiusura in 120; i termini non sono a pena di nullità salvo lesione della difesa.
- Precari (36 c. 5): niente conversione, solo risarcimento (2,5-12 mensilità per l'abuso di contratti a termine).
Contrattualizzato, ma non come il privato
«I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo.»
La privatizzazione del pubblico impiego, iniziata nel 1993 e consolidata nel testo unico del 2001, ha trasformato il rapporto da pubblicistico a contrattuale: il dipendente firma un contratto individuale, la retribuzione e gli istituti li definisce il contratto collettivo nazionale negoziato dall'ARAN per comparti e aree, e l'amministrazione esercita i poteri del datore di lavoro privato, con gli atti di gestione adottati dai dirigenti. Restano fuori, in regime di diritto pubblico e disciplinati dai rispettivi ordinamenti, le categorie elencate dall'art. 3: magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle forze di polizia, carriera diplomatica e prefettizia, professori e ricercatori universitari, personale della Banca d'Italia e delle autorità indipendenti. Per loro il rapporto è ancora un rapporto di servizio, le controversie vanno al giudice amministrativo in giurisdizione esclusiva e le regole sono nei singoli ordinamenti. Le differenze rispetto al privato che restano anche per i contrattualizzati derivano dai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento: l'accesso per concorso, l'organizzazione degli uffici riservata alla legge e agli atti organizzativi, i vincoli di spesa che limitano la contrattazione, le incompatibilità e il divieto di incarichi non autorizzati (art. 53), il codice di comportamento (DPR 62/2013), la responsabilità erariale davanti alla Corte dei conti per il danno all'amministrazione, il diritto di sciopero limitato dalla legge sui servizi pubblici essenziali.
Dove si fa causa
| Controversia | Giudice | Norma |
|---|---|---|
| Mansioni, retribuzione, trasferimenti, sanzioni disciplinari, licenziamento, incarichi dirigenziali, responsabilità dirigenziale, assunzione dopo la graduatoria | Giudice ordinario del lavoro, anche se occorre valutare atti amministrativi presupposti, che disapplica se illegittimi | Art. 63 c. 1 |
| Procedure concorsuali per l'assunzione: bando, esclusione, prove, graduatoria | Giudice amministrativo | Art. 63 c. 4 |
| Rapporti del personale in regime pubblicistico (art. 3) | Giudice amministrativo in giurisdizione esclusiva, anche per i diritti patrimoniali | Art. 63 c. 4 |
| Progressioni verticali riservate ai dipendenti | Secondo la giurisprudenza, giudice ordinario se si tratta di progressione nell'ambito dello stesso rapporto; TAR se è un nuovo inquadramento equiparato a un concorso | Art. 63; giurisprudenza delle Sezioni Unite |
| Danno erariale | Corte dei conti | D.Lgs. 174/2016 |
| Ricorso per cassazione | Ammesso anche per violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi nazionali | Art. 63 c. 5 |
La regola pratica è semplice: finché si è candidati si va al TAR, da quando si è dipendenti si va dal giudice del lavoro. Il confine si sposta con l'approvazione della graduatoria; le liti sullo scorrimento, sulle riserve e sulle assunzioni successive vanno qualificate caso per caso. Nel processo del lavoro contro l'amministrazione non è necessario impugnare preventivamente l'atto amministrativo: il giudice lo disapplica, e l'eventuale ricorso al TAR non sospende la causa.
Disciplinare e licenziamento
Il procedimento disciplinare è scandito dall'art. 55-bis: il responsabile della struttura segnala all'ufficio per i procedimenti disciplinari entro dieci giorni i fatti di rilevanza disciplinare; l'ufficio contesta per iscritto l'addebito entro trenta giorni dalla segnalazione o dalla piena conoscenza dei fatti e convoca l'interessato con almeno venti giorni di preavviso per l'audizione, nella quale può farsi assistere da un procuratore o da un rappresentante sindacale; il procedimento si conclude entro centoventi giorni. Dal 2017 la violazione dei termini non comporta più la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità della sanzione, salvo che risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa (c. 9-ter): la difesa fondata solo sul ritardo non basta più, occorre dimostrare il pregiudizio concreto. L'art. 55-quater tipizza le ipotesi in cui si applica comunque il licenziamento disciplinare: la falsa attestazione della presenza in servizio, con alterazione dei sistemi di rilevazione o certificati medici falsi, che ha una procedura accelerata con sospensione cautelare entro quarantotto ore; l'assenza ingiustificata per più di tre giorni in un biennio o per più di sette negli ultimi dieci anni, e la mancata ripresa del servizio nel termine fissato; il rifiuto ingiustificato del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio; le falsità documentali o dichiarative commesse per l'assunzione o per le progressioni; la reiterazione di gravi condotte aggressive, moleste, minacciose o lesive della dignità altrui; la condanna definitiva che comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o l'estinzione del rapporto. Restano applicabili la giusta causa e il giustificato motivo del diritto comune e le ulteriori ipotesi dei contratti collettivi. Se il giudice annulla o dichiara nullo il licenziamento, condanna sempre alla reintegrazione nel posto di lavoro e a un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il TFR per il periodo dal licenziamento alla reintegrazione effettiva, comunque non superiore a ventiquattro mensilità, dedotto quanto percepito per altre attività lavorative, oltre ai contributi previdenziali (art. 63 c. 2): il regime è quindi più protettivo di quello privato sul posto e più limitato sul risarcimento.
Precari, mansioni, incarichi
Il divieto di conversione è la differenza più dura: la violazione di disposizioni imperative sull'assunzione o sull'impiego non può comportare la costituzione di rapporti a tempo indeterminato con le pubbliche amministrazioni, e al lavoratore resta il diritto al risarcimento del danno (art. 36 c. 5). Per l'abuso nella successione di contratti a termine la giurisprudenza, dopo gli interventi della Corte di giustizia sull'effettività della sanzione, riconosce un risarcimento forfettario, liquidato di regola tra 2,5 e 12 mensilità secondo i criteri dell'art. 32 c. 5 L. 183/2010, senza che il lavoratore debba provare il danno, salva la prova di un pregiudizio maggiore, come la perdita di un'occasione di lavoro stabile; l'amministrazione deve poi rivalersi sul dirigente responsabile, con responsabilità dirigenziale ed erariale. Lo svolgimento di mansioni superiori dà diritto alla retribuzione corrispondente ma non all'inquadramento, che richiede il concorso (art. 52). Gli incarichi extraistituzionali devono essere autorizzati e i compensi percepiti senza autorizzazione vanno versati all'amministrazione (art. 53). Il dipendente pubblico risponde inoltre davanti alla Corte dei conti per il danno causato all'amministrazione con dolo o colpa grave, con le regole riformate nel 2026.
Che cosa fare
- Capire il regime: contrattualizzato o in regime pubblicistico (art. 3); da questo dipendono giudice, regole e termini.
- Nel disciplinare: rispondere alla contestazione nei termini, chiedere l'audizione con l'assistenza sindacale o legale, produrre documenti; contestare i vizi solo se hanno leso la difesa.
- Contro il licenziamento: impugnazione entro 60 giorni e ricorso al giudice del lavoro entro 180; chiedere reintegrazione, indennità e contributi.
- Da precario: ricostruire la successione dei contratti e chiedere il risarcimento forfettario; nessuna domanda di conversione.
- Nei concorsi: ricorso al TAR entro 60 giorni dal provvedimento di esclusione o dalla graduatoria, con accesso agli atti; dopo l'assunzione, giudice del lavoro.
Nel pubblico impiego il contratto è privato ma la porta d'ingresso è il concorso e il posto si riprende sempre: sono le due facce della stessa regola costituzionale. Il licenziamento per inadempimento è nella pagina sul giustificato motivo soggettivo; le liti sui concorsi nelle pagine sull'esclusione dal concorso e sull'accesso agli elaborati; il danno all'amministrazione nella pagina sul giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei conti.
Domande frequenti
Sono stato escluso da un concorso pubblico: TAR o giudice del lavoro?
Il mio licenziamento è stato annullato: torno al lavoro e mi pagano tutti gli arretrati?
Lavoro da otto anni con contratti a termine in un Comune: posso chiedere l'assunzione?
Mi hanno contestato un addebito disciplinare fuori termine: il procedimento è nullo?
Fonti normative
- Art. 2 D.Lgs. 165/2001 — Fonti del rapporto
- Art. 3 D.Lgs. 165/2001 — Personale in regime di diritto pubblico
- Art. 63 D.Lgs. 165/2001 — Controversie relative ai rapporti di lavoro
- Art. 35 D.Lgs. 165/2001 — Reclutamento del personale
- Art. 36 D.Lgs. 165/2001 — Personale a tempo determinato (c. 5)
- Art. 55-quater D.Lgs. 165/2001 — Licenziamento disciplinare
- Art. 55-bis D.Lgs. 165/2001 — Procedimento disciplinare
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- LicenziamentoIl licenziamento per giustificato motivo soggettivoNotevole inadempimento con preavviso (art. 3 L. 604/1966), procedura dell'art. 7 St. lav. e proporzionalità; reintegrazione o indennità secondo il regime.
- Concorsi pubbliciL'esclusione dal concorso: requisiti, titoli, terminiRequisiti dell'art. 2 DPR 487/1994, bando sul Portale con domanda in 10-30 giorni, irregolarità sanabili, titoli equipollenti, ricorso al TAR e ammissione con riserva.
- Concorsi pubbliciL'accesso agli elaborati propri e altrui nel concorsoArtt. 22-25 L. 241/1990: il candidato vede compito, verbali, griglie ed elaborati dei vincitori; niente privacy dei controinteressati, 30 giorni, silenzio, TAR.
- Contratto, mansioni e stipendioIl demansionamento: quando è illegittimo e che cosa si ottieneDemansionamento (art. 2103 c.c.): quando il datore può assegnare mansioni inferiori, forma scritta, stipendio conservato, reintegrazione nelle mansioni.
- Responsabilità della PAIl giudizio davanti alla Corte dei contiD.Lgs. 174/2016: invito a dedurre con 45 giorni, citazione in 120, prescrizione 5 anni, rito abbreviato al 50%, tetto del 30% (L. 1/2026), appello in 60 giorni.
- Mobbing, sicurezza e discriminazioniIl mobbing: come si prova e che cosa si ottieneIl mobbing: definizione della giurisprudenza, straining, art. 2087 c.c., come si prova (diario, documenti, testimoni, certificati), danni.