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GuidaLavoro e previdenza · Pubblico impiego

Il precariato nella pubblica amministrazione

Nel settore privato chi viene tenuto per anni con contratti a termine illegittimi può ottenere l'assunzione a tempo indeterminato. Nella pubblica amministrazione no: la Costituzione impone il concorso, e la legge esclude la conversione. Al precario pubblico spetta però un risarcimento, che dal 2024 la legge fissa in un'indennità da quattro a ventiquattro mensilità, oltre al maggior danno se provato. Ci sono poi le procedure di stabilizzazione, a termini e condizioni precise. Questa pagina spiega che cosa si può ottenere, come si calcola e come si agisce.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Niente conversione: nella PA il contratto a termine illegittimo non diventa a tempo indeterminato.
  • Indennità: da 4 a 24 mensilità per l'abuso dei contratti a termine, dal 2024.
  • Maggior danno: si può chiedere se provato.
  • Scuola: la regola sul risarcimento vale anche per docenti e personale ATA.
  • Stabilizzazioni: procedure straordinarie con termini e requisiti precisi.

Niente conversione, ma un risarcimento

Art. 36, c. 5, D.Lgs. 165/2001 (estratto)

«[...] Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.»

La stessa norma esclude che la violazione delle regole sull'assunzione possa creare un rapporto a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione, ferme le responsabilità dei dirigenti; i contratti irregolari sono nulli e comportano responsabilità erariale (art. 36, c. 5 e 5-quater). La misura dell'indennità è stata fissata dal D.L. 131/2024, dopo che la giurisprudenza aveva a lungo applicato i criteri del lavoro privato (si veda la pagina sul contratto a termine). Per il personale della scuola, che ha regole di reclutamento proprie, resta comunque applicabile il comma 5 (c. 5-quinquies); sul tema è intervenuta anche la Corte di giustizia nella causa Mascolo (C-22/13).

Stabilizzazioni e azione in giudizio

StrumentoRequisiti e terminiNorma
Assunzione direttaIn servizio a termine dopo la L. 124/2015, reclutati con procedura concorsuale, tre anni negli ultimi otto al 31 dicembre 2022; fino al 31 dicembre 2023Art. 20, c. 1, D.Lgs. 75/2017
Concorsi riservatiFino alla metà dei posti, tre anni negli ultimi otto al 31 dicembre 2024; fino al 31 dicembre 2024Art. 20, c. 2
Enti pubblici di ricercaTermini prorogati fino al 31 dicembre 2026Art. 20, c. 2-bis
RisarcimentoDa 4 a 24 mensilità, più il maggior danno provatoArt. 36, c. 5, D.Lgs. 165/2001

Le controversie spettano al giudice ordinario del lavoro (art. 63 D.Lgs. 165/2001; si veda la pagina sul pubblico impiego). Per chi lavora nella scuola si veda anche la pagina sul contenzioso dei docenti; per i crediti retributivi, quella sulla prescrizione.

  1. Raccogliere tutti i contratti, proroghe e rinnovi, con le date.
  2. Documentare le mansioni e la continuità del servizio.
  3. Verificare i requisiti di eventuali procedure di stabilizzazione.
  4. Chiedere per iscritto il risarcimento all'amministrazione.
  5. Ricorrere al giudice del lavoro per l'indennità e l'eventuale maggior danno.

Domande frequenti

Dopo anni di contratti a termine con la PA posso essere assunto?
Non per via giudiziaria: la violazione delle norme sull'assunzione nella pubblica amministrazione non può mai trasformare il rapporto in un contratto a tempo indeterminato (art. 36, c. 5, D.Lgs. 165/2001). Si diventa di ruolo solo con un concorso o con le procedure di stabilizzazione previste dalla legge. Il giudice può però riconoscere il risarcimento del danno.
Quanto vale il risarcimento?
Per l'abuso nella successione di contratti o rapporti a termine il giudice liquida un'indennità da quattro a ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione utile per il TFR, tenendo conto della gravità della violazione, del numero dei contratti e della durata complessiva; il lavoratore può provare un danno maggiore (art. 36, c. 5, nel testo modificato dal D.L. 131/2024). La regola vale anche per il personale della scuola (c. 5-quinquies).
Le stabilizzazioni sono ancora aperte?
Le procedure straordinarie dell'art. 20 D.Lgs. 75/2017 avevano termini precisi: assunzioni dirette fino al 31 dicembre 2023 e concorsi riservati fino al 31 dicembre 2024, con requisiti di servizio minimo di tre anni negli ultimi otto; per gli enti pubblici di ricerca i termini sono prorogati fino al 31 dicembre 2026 (art. 20, c. 2-bis). Conviene verificare le norme di settore e i bandi della propria amministrazione.
Come si chiede il risarcimento?
Con un ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro (art. 63 D.Lgs. 165/2001), ricostruendo la successione dei contratti, le mansioni svolte e le ragioni delle proroghe e dei rinnovi. È utile raccogliere tutti i contratti, le buste paga e le delibere di assunzione. Il dirigente che ha usato illegittimamente il lavoro flessibile risponde verso l'amministrazione (c. 5-quater).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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