Vai al contenuto
avvocato.co Sei un avvocato? Iscriviti

GuidaLavoro e previdenza · La causa di lavoro

La prescrizione dei crediti di lavoro

Un lavoratore che scopre di non aver ricevuto gli straordinari, gli scatti o le mensilità aggiuntive vuole sapere quanto indietro può andare: la regola è cinque anni, ma il punto di partenza è cambiato. Dal 2022 la Cassazione ha stabilito che, per chi lavora in un'impresa dove il licenziamento non è più sanzionato con la reintegra, la prescrizione dei crediti retributivi non corre durante il rapporto ma solo dalla sua fine, perché nessuno rivendica contro chi può licenziarlo. Questa pagina spiega i termini per ciascun credito (retribuzioni, TFR, contributi, risarcimenti), da quando decorrono, come si interrompono con una semplice lettera, e le decadenze, che sono un'altra cosa e non si interrompono.

Verificato il 22 settembre 2026Lettura: 7 min

In breve

  • Cinque anni (art. 2948 n. 4-5): retribuzioni, straordinari, differenze, ferie monetizzate, TFR e indennità di fine rapporto; dieci anni per i risarcimenti contrattuali (demansionamento, infortunio).
  • Da quando: per i dipendenti privati dalla cessazione del rapporto (Cass. 26246/2022), non mese per mese; nel pubblico impiego durante il rapporto.
  • Interruzione (2943): lettera o PEC di costituzione in mora, conciliazione, diffida accertativa, causa; riparte da zero.
  • Contributi (art. 3 c. 9 L. 335/1995): 5 anni, 10 con denuncia del lavoratore; poi rendita vitalizia o risarcimento.
  • Decadenze ≠ prescrizione: 60 + 180 giorni per licenziamento e simili, non interrompibili.

I termini e la loro decorrenza

Art. 2948, nn. 4 e 5, c.c.

«Si prescrivono in cinque anni: [...] 4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi; 5) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.»

I crediti retributivi sono crediti periodici e si prescrivono in cinque anni: stipendi, straordinari, maggiorazioni, indennità mensili, tredicesima e quattordicesima, scatti di anzianità, differenze per l'inquadramento superiore, permessi e ferie trasformati in indennità; la stessa regola vale, per il n. 5, per le indennità di fine rapporto, cioè il TFR e l'indennità sostitutiva del preavviso, con decorrenza dalla cessazione. Il codice prevede anche prescrizioni brevi, di un anno per le retribuzioni pagate a periodi non superiori al mese e di tre anni per quelle a periodi più lunghi (artt. 2955 n. 2 e 2956 n. 1), ma sono presuntive: presumono che il pagamento sia avvenuto, e la presunzione cade se il datore ammette in giudizio di non aver pagato o rifiuta di giurare, per cui nella pratica sono poco usate contro il lavoratore che documenta il mancato pagamento. I crediti non periodici seguono la prescrizione ordinaria di dieci anni: il risarcimento del danno da demansionamento, da mobbing, da infortunio o malattia professionale, che nasce dalla violazione del contratto e dell'art. 2087 c.c., mentre il danno extracontrattuale si prescrive in cinque anni (art. 2947). Il vero problema non è il termine ma la decorrenza. La prescrizione comincia dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935), quindi, per le retribuzioni, dalla scadenza di ogni mensilità; ma la Corte costituzionale nel 1966 (sentenza 63) ha dichiarato illegittime le norme nella parte in cui facevano decorrere la prescrizione durante il rapporto per il lavoratore privo di stabilità, perché il timore del licenziamento gli impedisce di rivendicare, e da allora la prescrizione correva in costanza di rapporto solo per chi era tutelato dalla reintegra. Con la riforma Fornero del 2012 e il contratto a tutele crescenti del 2015 la reintegra è diventata l'eccezione, e la Cassazione, con la sentenza 26246 del 6 settembre 2022, seguita dalle successive, ha tratto la conseguenza: nel lavoro privato nessun rapporto ha più la stabilità che giustificava il decorso in costanza, quindi la prescrizione dei crediti retributivi decorre per tutti i dipendenti dalla cessazione del rapporto. In pratica il lavoratore in servizio non perde nulla per il tempo che passa, e chi ha lasciato il lavoro ha cinque anni dalla cessazione per rivendicare tutto ciò che è maturato durante il rapporto, anche in anni lontani. Nel pubblico impiego, dove la reintegra è rimasta, la prescrizione continua a decorrere mese per mese, con il limite dei cinque anni a ritroso dalla richiesta.

Termini per tipo di credito e come si interrompono

CreditoTermineDecorrenzaNorma
Retribuzioni, straordinari, differenze, mensilità aggiuntive, indennità periodiche5 anni (presuntive 1 e 3 anni superabili)Dalla cessazione del rapporto nel lavoro privato; dalla scadenza mensile nel pubblico impiego2948 n. 4; 2955-2956; Cass. 26246/2022
TFR e indennità sostitutiva del preavviso5 anniDalla cessazione del rapporto; per gli anticipi dalla richiesta negata2948 n. 5; 2120
Ferie e permessi non goduti5 anniDalla cessazione, quando diventano indennità; durante il rapporto il diritto al riposo non si prescrive se il datore non ha messo in condizione di fruirne2948 n. 4; giurisprudenza UE
Risarcimento da demansionamento, mobbing, infortunio, malattia professionale10 anniDalla cessazione della condotta o dalla manifestazione del danno2946; 2087
Contributi previdenziali5 anni; 10 con denuncia del lavoratore o dei superstiti prima della scadenzaDalla scadenza del versamento mensileArt. 3 c. 9-10 L. 335/1995
Rendita vitalizia o risarcimento per contributi prescritti10 anniDalla prescrizione dei contributi (rendita) o dal danno pensionisticoArt. 13 L. 1338/1962; 2116
Indennità di malattia, maternità, disoccupazionePrescrizione di 1 anno per le indennità INPS; NASpI domanda entro 68 giorni (decadenza)Dalla fine dell'evento; dalla cessazione per la NASpILeggi speciali; art. 6 D.Lgs. 22/2015
Impugnazione di licenziamento, termine, trasferimento, somministrazione, cessioneDecadenza: 60 giorni + 180 per il ricorsoDalla comunicazione o dal trasferimentoArt. 6 L. 604/1966; art. 32 L. 183/2010
InterruzioneDomanda giudiziale (anche a giudice incompetente), atto scritto di costituzione in mora (raccomandata, PEC), richiesta di conciliazione, diffida accertativa, riconoscimento del debito; nuovo termine intero dall'interruzione (2943-2945)

L'interruzione è alla portata di chiunque: basta una lettera raccomandata o una PEC con la richiesta scritta di pagamento di crediti individuati, e il termine riparte da zero, senza limiti al numero delle interruzioni; la giurisprudenza richiede che l'atto manifesti in modo chiaro la volontà di ottenere il pagamento, non una semplice lamentela, e che sia ricevuto dal datore. Interrompono anche la richiesta di tentativo di conciliazione presso l'Ispettorato o in sede sindacale, la diffida accertativa emessa dall'Ispettorato su richiesta del lavoratore, la domanda di decreto ingiuntivo e ogni riconoscimento del debito, anche implicito, come l'esposizione del credito nella busta paga o in una lettera del datore. La prescrizione non è rilevabile d'ufficio: se il datore non la eccepisce in causa nei termini, il credito è dovuto per intero, e può rinunciare alla prescrizione già maturata pagando o riconoscendo. Per i contributi la logica è diversa perché il creditore è l'INPS: il lavoratore che scopre una lacuna nell'estratto conto deve denunciarla all'istituto prima che scadano i cinque anni, così il termine diventa di dieci anni e l'INPS può ancora riscuotere; se i contributi sono prescritti, restano la rendita vitalizia costituita dal datore (o dal lavoratore con rivalsa) e il risarcimento del danno pensionistico, oltre alla regola dell'automaticità delle prestazioni dell'art. 2116 c.c. per le prestazioni diverse dalla pensione. Le decadenze sono l'altro binario: chi vuole contestare un licenziamento, un contratto a termine, un trasferimento illegittimo o una somministrazione irregolare ha sessanta giorni per l'impugnazione scritta e centottanta per il ricorso, termini che nessuna lettera interrompe; una volta persi, restano al più i crediti retributivi maturati, soggetti alla prescrizione ordinaria.

Come non perdere i crediti

  1. Durante il rapporto: conservare buste paga, cartellini, turni, e-mail; nel lavoro privato la prescrizione è ferma, ma la prova si perde.
  2. Alla cessazione: calcolare i cinque anni dalla data di fine rapporto e inviare entro quel termine una richiesta scritta dettagliata (raccomandata o PEC) di tutti i crediti, anche antichi.
  3. Contributi: controllare l'estratto conto INPS ogni anno e denunciare subito le omissioni per portare il termine a dieci anni.
  4. Decadenze: per licenziamento, termine, trasferimento e somministrazione agire entro 60 giorni, a prescindere dai crediti.
  5. Causa: decreto ingiuntivo per i crediti documentati o ricorso al giudice del lavoro; la prescrizione va eccepita dal datore e non dal giudice.

Nel lavoro privato la prescrizione dei crediti retributivi aspetta la fine del rapporto e poi corre per cinque anni: chi la interrompe con una lettera non perde nulla, chi aspetta perde tutto in una volta. I singoli crediti sono nelle pagine sullo stipendio non pagato, sugli straordinari e sul TFR; i contributi nella pagina sui contributi omessi; i termini perentori nella tabella delle decadenze.

Domande frequenti

Ho lasciato il lavoro un anno fa e non mi hanno mai pagato gli straordinari degli ultimi otto anni: quanto posso recuperare?
Tutti gli otto anni, se agisci subito. I crediti retributivi si prescrivono in cinque anni (art. 2948 n. 4 c.c.), ma dal 2022 la Cassazione (sentenza 26246) ha stabilito che per i dipendenti privati il termine non decorre durante il rapporto, perché nessun lavoratore ha più la stabilità reale contro il licenziamento: la prescrizione inizia a correre dalla cessazione, quindi hai cinque anni dalla fine del rapporto per chiedere tutto ciò che è maturato durante il rapporto, anche dieci anni prima. Devi però interrompere il termine con una richiesta scritta o una causa entro cinque anni dalla cessazione: nel tuo caso entro quattro anni da oggi.
Lavoro ancora nella stessa azienda: posso chiedere le differenze di dieci anni fa?
Sì, per la Cassazione la prescrizione dei crediti retributivi è sospesa per tutta la durata del rapporto di lavoro privato, quindi le differenze maturate dieci anni fa non sono prescritte finché lavori lì; potrai rivendicarle durante il rapporto o entro cinque anni dalla sua fine. Diverso il pubblico impiego, dove la stabilità resta e la prescrizione corre mese per mese durante il rapporto: lì si recuperano solo gli ultimi cinque anni. Ricorda che le prescrizioni brevi di uno e tre anni (artt. 2955-2956) sono presuntive: presumono il pagamento, ma cadono se il datore ammette in giudizio di non aver pagato o rifiuta il giuramento.
Come si interrompe la prescrizione senza fare causa?
Con qualsiasi atto scritto che costituisca in mora il datore (art. 2943 c.c.): una lettera raccomandata o una PEC in cui chiedi il pagamento di crediti individuati (straordinari, differenze, TFR) con la riserva di agire; da quel giorno decorre un nuovo termine di cinque anni (art. 2945). Interrompono anche la richiesta di tentativo di conciliazione, la diffida accertativa dell'Ispettorato del lavoro, la domanda giudiziale e il riconoscimento del debito da parte del datore, ad esempio in una busta paga che espone il credito. Non bastano le lamentele verbali, le e-mail al capo senza una richiesta di pagamento o la denuncia all'Ispettorato senza diffida.
E i contributi INPS non versati?
Si prescrivono in cinque anni dalla scadenza del versamento, che diventano dieci se tu o i tuoi superstiti denunciate l'omissione all'INPS prima che i cinque anni siano scaduti (art. 3 c. 9 L. 335/1995): per questo conviene controllare periodicamente l'estratto contributivo e denunciare subito le lacune. I contributi prescritti non possono più essere versati neppure volontariamente, ma il lavoratore può chiedere la costituzione di una rendita vitalizia a spese del datore (art. 13 L. 1338/1962) o il risarcimento del danno pensionistico, entro dieci anni dal momento in cui la prescrizione dei contributi si è compiuta.
La prescrizione è la stessa cosa della decadenza?
No. La decadenza è un termine perentorio per compiere un atto (impugnare il licenziamento entro 60 giorni, contestare il termine, la cessione o la somministrazione) che non si interrompe con una lettera e si evita solo compiendo l'atto; la prescrizione estingue il credito per inerzia prolungata, si interrompe con la richiesta scritta e ricomincia da capo. Il TFR e le retribuzioni sono soggetti solo alla prescrizione; il licenziamento solo alla decadenza; e i due termini possono correre insieme, come per l'indennità di preavviso dopo un licenziamento non impugnato.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme