In breve
- Cinque anni (art. 2948 n. 4-5): retribuzioni, straordinari, differenze, ferie monetizzate, TFR e indennità di fine rapporto; dieci anni per i risarcimenti contrattuali (demansionamento, infortunio).
- Da quando: per i dipendenti privati dalla cessazione del rapporto (Cass. 26246/2022), non mese per mese; nel pubblico impiego durante il rapporto.
- Interruzione (2943): lettera o PEC di costituzione in mora, conciliazione, diffida accertativa, causa; riparte da zero.
- Contributi (art. 3 c. 9 L. 335/1995): 5 anni, 10 con denuncia del lavoratore; poi rendita vitalizia o risarcimento.
- Decadenze ≠ prescrizione: 60 + 180 giorni per licenziamento e simili, non interrompibili.
I termini e la loro decorrenza
«Si prescrivono in cinque anni: [...] 4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi; 5) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.»
I crediti retributivi sono crediti periodici e si prescrivono in cinque anni: stipendi, straordinari, maggiorazioni, indennità mensili, tredicesima e quattordicesima, scatti di anzianità, differenze per l'inquadramento superiore, permessi e ferie trasformati in indennità; la stessa regola vale, per il n. 5, per le indennità di fine rapporto, cioè il TFR e l'indennità sostitutiva del preavviso, con decorrenza dalla cessazione. Il codice prevede anche prescrizioni brevi, di un anno per le retribuzioni pagate a periodi non superiori al mese e di tre anni per quelle a periodi più lunghi (artt. 2955 n. 2 e 2956 n. 1), ma sono presuntive: presumono che il pagamento sia avvenuto, e la presunzione cade se il datore ammette in giudizio di non aver pagato o rifiuta di giurare, per cui nella pratica sono poco usate contro il lavoratore che documenta il mancato pagamento. I crediti non periodici seguono la prescrizione ordinaria di dieci anni: il risarcimento del danno da demansionamento, da mobbing, da infortunio o malattia professionale, che nasce dalla violazione del contratto e dell'art. 2087 c.c., mentre il danno extracontrattuale si prescrive in cinque anni (art. 2947). Il vero problema non è il termine ma la decorrenza. La prescrizione comincia dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935), quindi, per le retribuzioni, dalla scadenza di ogni mensilità; ma la Corte costituzionale nel 1966 (sentenza 63) ha dichiarato illegittime le norme nella parte in cui facevano decorrere la prescrizione durante il rapporto per il lavoratore privo di stabilità, perché il timore del licenziamento gli impedisce di rivendicare, e da allora la prescrizione correva in costanza di rapporto solo per chi era tutelato dalla reintegra. Con la riforma Fornero del 2012 e il contratto a tutele crescenti del 2015 la reintegra è diventata l'eccezione, e la Cassazione, con la sentenza 26246 del 6 settembre 2022, seguita dalle successive, ha tratto la conseguenza: nel lavoro privato nessun rapporto ha più la stabilità che giustificava il decorso in costanza, quindi la prescrizione dei crediti retributivi decorre per tutti i dipendenti dalla cessazione del rapporto. In pratica il lavoratore in servizio non perde nulla per il tempo che passa, e chi ha lasciato il lavoro ha cinque anni dalla cessazione per rivendicare tutto ciò che è maturato durante il rapporto, anche in anni lontani. Nel pubblico impiego, dove la reintegra è rimasta, la prescrizione continua a decorrere mese per mese, con il limite dei cinque anni a ritroso dalla richiesta.
Termini per tipo di credito e come si interrompono
| Credito | Termine | Decorrenza | Norma |
|---|---|---|---|
| Retribuzioni, straordinari, differenze, mensilità aggiuntive, indennità periodiche | 5 anni (presuntive 1 e 3 anni superabili) | Dalla cessazione del rapporto nel lavoro privato; dalla scadenza mensile nel pubblico impiego | 2948 n. 4; 2955-2956; Cass. 26246/2022 |
| TFR e indennità sostitutiva del preavviso | 5 anni | Dalla cessazione del rapporto; per gli anticipi dalla richiesta negata | 2948 n. 5; 2120 |
| Ferie e permessi non goduti | 5 anni | Dalla cessazione, quando diventano indennità; durante il rapporto il diritto al riposo non si prescrive se il datore non ha messo in condizione di fruirne | 2948 n. 4; giurisprudenza UE |
| Risarcimento da demansionamento, mobbing, infortunio, malattia professionale | 10 anni | Dalla cessazione della condotta o dalla manifestazione del danno | 2946; 2087 |
| Contributi previdenziali | 5 anni; 10 con denuncia del lavoratore o dei superstiti prima della scadenza | Dalla scadenza del versamento mensile | Art. 3 c. 9-10 L. 335/1995 |
| Rendita vitalizia o risarcimento per contributi prescritti | 10 anni | Dalla prescrizione dei contributi (rendita) o dal danno pensionistico | Art. 13 L. 1338/1962; 2116 |
| Indennità di malattia, maternità, disoccupazione | Prescrizione di 1 anno per le indennità INPS; NASpI domanda entro 68 giorni (decadenza) | Dalla fine dell'evento; dalla cessazione per la NASpI | Leggi speciali; art. 6 D.Lgs. 22/2015 |
| Impugnazione di licenziamento, termine, trasferimento, somministrazione, cessione | Decadenza: 60 giorni + 180 per il ricorso | Dalla comunicazione o dal trasferimento | Art. 6 L. 604/1966; art. 32 L. 183/2010 |
| Interruzione | Domanda giudiziale (anche a giudice incompetente), atto scritto di costituzione in mora (raccomandata, PEC), richiesta di conciliazione, diffida accertativa, riconoscimento del debito; nuovo termine intero dall'interruzione (2943-2945) | ||
L'interruzione è alla portata di chiunque: basta una lettera raccomandata o una PEC con la richiesta scritta di pagamento di crediti individuati, e il termine riparte da zero, senza limiti al numero delle interruzioni; la giurisprudenza richiede che l'atto manifesti in modo chiaro la volontà di ottenere il pagamento, non una semplice lamentela, e che sia ricevuto dal datore. Interrompono anche la richiesta di tentativo di conciliazione presso l'Ispettorato o in sede sindacale, la diffida accertativa emessa dall'Ispettorato su richiesta del lavoratore, la domanda di decreto ingiuntivo e ogni riconoscimento del debito, anche implicito, come l'esposizione del credito nella busta paga o in una lettera del datore. La prescrizione non è rilevabile d'ufficio: se il datore non la eccepisce in causa nei termini, il credito è dovuto per intero, e può rinunciare alla prescrizione già maturata pagando o riconoscendo. Per i contributi la logica è diversa perché il creditore è l'INPS: il lavoratore che scopre una lacuna nell'estratto conto deve denunciarla all'istituto prima che scadano i cinque anni, così il termine diventa di dieci anni e l'INPS può ancora riscuotere; se i contributi sono prescritti, restano la rendita vitalizia costituita dal datore (o dal lavoratore con rivalsa) e il risarcimento del danno pensionistico, oltre alla regola dell'automaticità delle prestazioni dell'art. 2116 c.c. per le prestazioni diverse dalla pensione. Le decadenze sono l'altro binario: chi vuole contestare un licenziamento, un contratto a termine, un trasferimento illegittimo o una somministrazione irregolare ha sessanta giorni per l'impugnazione scritta e centottanta per il ricorso, termini che nessuna lettera interrompe; una volta persi, restano al più i crediti retributivi maturati, soggetti alla prescrizione ordinaria.
Come non perdere i crediti
- Durante il rapporto: conservare buste paga, cartellini, turni, e-mail; nel lavoro privato la prescrizione è ferma, ma la prova si perde.
- Alla cessazione: calcolare i cinque anni dalla data di fine rapporto e inviare entro quel termine una richiesta scritta dettagliata (raccomandata o PEC) di tutti i crediti, anche antichi.
- Contributi: controllare l'estratto conto INPS ogni anno e denunciare subito le omissioni per portare il termine a dieci anni.
- Decadenze: per licenziamento, termine, trasferimento e somministrazione agire entro 60 giorni, a prescindere dai crediti.
- Causa: decreto ingiuntivo per i crediti documentati o ricorso al giudice del lavoro; la prescrizione va eccepita dal datore e non dal giudice.
Nel lavoro privato la prescrizione dei crediti retributivi aspetta la fine del rapporto e poi corre per cinque anni: chi la interrompe con una lettera non perde nulla, chi aspetta perde tutto in una volta. I singoli crediti sono nelle pagine sullo stipendio non pagato, sugli straordinari e sul TFR; i contributi nella pagina sui contributi omessi; i termini perentori nella tabella delle decadenze.
Domande frequenti
Ho lasciato il lavoro un anno fa e non mi hanno mai pagato gli straordinari degli ultimi otto anni: quanto posso recuperare?
Lavoro ancora nella stessa azienda: posso chiedere le differenze di dieci anni fa?
Come si interrompe la prescrizione senza fare causa?
E i contributi INPS non versati?
La prescrizione è la stessa cosa della decadenza?
Fonti normative
- Art. 2948 c.c. — Prescrizione di cinque anni
- Art. 2955 c.c. — Prescrizione di un anno
- Art. 2956 c.c. — Prescrizione di tre anni
- Art. 2935 c.c. — Decorrenza della prescrizione
- Art. 2943 c.c. — Interruzione da parte del titolare
- Art. 3 L. 335/1995 — Prescrizione dei contributi (c. 9-10)
- Corte costituzionale 63/1966 — Decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Contratto, mansioni e stipendioLo stipendio non pagato: come recuperarloDiffida e Ispettorato, decreto ingiuntivo con le buste paga, pignoramento, prescrizione 5 anni, Fondo di garanzia INPS (TFR e ultime 3 mensilità), dimissioni per giusta causa, lavoro nero.
- Contratto, mansioni e stipendioStraordinari non pagati: la prova e il recuperoOrario e straordinario (D.Lgs. 66/2003), maggiorazioni CCNL, prova delle ore, prescrizione dalla fine del rapporto (Cass. 26246/2022), diffida accertativa, causa.
- Dimissioni, TFR e fine del rapportoIl TFR: calcolo, tempi di pagamento, anticipo, tuteleCalcolo (annua / 13,5) e rivalutazione, tempi, anticipo del 70%, fondo pensione e Fondo tesoreria, tassazione separata, Fondo di garanzia INPS, prescrizione, decreto ingiuntivo.
- Pensioni, INPS e INAILContributi non versati dal datore: prescrizione, denuncia, rendita vitaliziaPrescrizione di 5 anni, 10 con la denuncia del lavoratore (art. 3 L. 335/1995); automaticità (art. 2116 c.c.); rendita vitalizia (L. 1338/1962).
- La causa di lavoroTermini di decadenza nel lavoro: la tabellaTutti i termini: licenziamento 60+180 giorni, contratto a termine 180, trasferimento e somministrazione 60, dimissioni 7, rinunce 6 mesi, NASpI 68.
- Dimissioni, TFR e fine del rapportoIl Fondo di garanzia INPS: TFR e ultime mensilità se il datore non pagaIl Fondo di garanzia INPS (L. 297/1982, D.Lgs. 80/1992): TFR e ultime tre mensilità entro tre massimali CIGS; dopo l'ammissione al passivo o il pignoramento infruttuoso.