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ProceduraLavoro e previdenza · La causa di lavoro

Il tentativo di conciliazione prima della causa di lavoro

Prima di fare causa al datore di lavoro, o al lavoratore, si può provare a chiudere la lite davanti a una commissione dell'Ispettorato del lavoro, in sede sindacale, con la negoziazione assistita dagli avvocati o con la conciliazione monocratica dopo una richiesta di ispezione. Dal 2010 il tentativo non è più obbligatorio, ma conviene spesso: interrompe la prescrizione, sospende le decadenze e produce accordi che non si possono più impugnare. Questa pagina spiega le diverse sedi, la procedura, i tempi e il valore dell'accordo.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Facoltativo dal 2010, ma spesso utile.
  • Effetti: interrompe la prescrizione e sospende le decadenze.
  • Sedi: commissione all'Ispettorato, sindacato, negoziazione assistita, conciliazione monocratica.
  • Accordo: esecutivo e non più impugnabile.
  • Se l'altra parte non aderisce entro 20 giorni, si può fare causa.

Il tentativo davanti alla commissione

Art. 410, c. 1, c.p.c.

«Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 può promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.»

La richiesta, firmata dal lavoratore o dal datore, si invia con raccomandata alla commissione istituita presso l'Ispettorato del lavoro e in copia alla controparte, indicando le parti, il luogo del rapporto, il recapito per le comunicazioni e i fatti e le ragioni della pretesa. La controparte che vuole partecipare deposita entro venti giorni una memoria con le sue difese; altrimenti ciascuno può andare dal giudice. La commissione fissa la comparizione entro dieci giorni e il tentativo si svolge nei trenta successivi (art. 410). Se l'accordo riesce, anche solo in parte, si redige un verbale che il giudice dichiara esecutivo; se non riesce, la commissione formula una proposta, e il giudice terrà conto del rifiuto non motivato (art. 411). Le parti possono anche affidare alla commissione la decisione della lite come arbitro, con un lodo entro sessanta giorni (art. 412).

SedeQuando si usaNorma
Commissione all'Ispettorato del lavoroSu richiesta di una parte, prima della causaArtt. 410-411 c.p.c.
Sede sindacaleSecondo i contratti collettiviArt. 412-ter c.p.c.
Collegio di conciliazione e arbitratoArbitrato irrituale su ricorso di una parteArt. 412-quater c.p.c.
Conciliazione monocraticaDopo una richiesta di intervento ispettivoArt. 11 D.Lgs. 124/2004
Negoziazione assistitaCon un avvocato per parte, anche con un consulente del lavoroArt. 2-ter D.L. 132/2014

Conciliazione monocratica e negoziazione assistita

Quando un lavoratore chiede un'ispezione e ci sono margini per un accordo, l'Ispettorato può convocare le parti per una conciliazione monocratica: il verbale non è impugnabile come rinuncia o transazione, è dichiarato esecutivo dal giudice e il pagamento delle somme e dei contributi estingue il procedimento ispettivo (art. 11 D.Lgs. 124/2004; si veda la pagina sull'Ispettorato del lavoro). Con la negoziazione assistita ciascuna parte è assistita da un avvocato; l'accordo raggiunto non è impugnabile e va trasmesso entro dieci giorni a un organismo di certificazione (art. 2-ter D.L. 132/2014). Sul valore delle rinunce firmate in queste sedi si veda la pagina sulla conciliazione in sede protetta; sui termini da non perdere la tabella delle decadenze.

  1. Controllare i termini di prescrizione e di decadenza.
  2. Scegliere la sede: commissione, sindacato, negoziazione assistita.
  3. Inviare la richiesta con raccomandata alla commissione e alla controparte.
  4. Prepararsi con conteggi e documenti.
  5. Firmare l'accordo solo in sede protetta, o fare causa se non si raggiunge.

Domande frequenti

Prima della causa di lavoro è obbligatorio il tentativo di conciliazione?
No: dal 2010 chi vuole agire in giudizio per un rapporto di lavoro può promuovere il tentativo di conciliazione, ma non è una condizione per fare causa (art. 410 c.p.c.). Anche la negoziazione assistita nelle controversie di lavoro è facoltativa (art. 2-ter D.L. 132/2014).
Il tentativo di conciliazione ferma la prescrizione?
Sì: la comunicazione della richiesta interrompe la prescrizione e sospende ogni termine di decadenza per tutta la durata del tentativo e per i venti giorni successivi alla sua conclusione (art. 410 c.p.c.). Per sicurezza conviene comunque tenere sotto controllo i termini più brevi, come quelli per impugnare il licenziamento.
E se il datore di lavoro non risponde?
Se la controparte vuole aderire, deve depositare entro venti giorni dal ricevimento della richiesta una memoria con le sue difese; se non lo fa, ciascuna parte è libera di rivolgersi al giudice (art. 410 c.p.c.). Se la procedura va avanti, la commissione fissa la comparizione entro dieci giorni e il tentativo si svolge nei trenta giorni successivi.
L'accordo firmato si può impugnare dopo?
No, se è concluso nelle sedi protette: il verbale di conciliazione davanti alla commissione può essere reso esecutivo dal giudice (art. 411 c.p.c.), il verbale della conciliazione monocratica è sottratto all'impugnazione delle rinunce e transazioni (art. 11 D.Lgs. 124/2004) e all'accordo di negoziazione assistita si applica l'art. 2113, quarto comma, c.c. (art. 2-ter D.L. 132/2014).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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