In breve
- Facoltativo dal 2010, ma spesso utile.
- Effetti: interrompe la prescrizione e sospende le decadenze.
- Sedi: commissione all'Ispettorato, sindacato, negoziazione assistita, conciliazione monocratica.
- Accordo: esecutivo e non più impugnabile.
- Se l'altra parte non aderisce entro 20 giorni, si può fare causa.
Il tentativo davanti alla commissione
«Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 può promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.»
La richiesta, firmata dal lavoratore o dal datore, si invia con raccomandata alla commissione istituita presso l'Ispettorato del lavoro e in copia alla controparte, indicando le parti, il luogo del rapporto, il recapito per le comunicazioni e i fatti e le ragioni della pretesa. La controparte che vuole partecipare deposita entro venti giorni una memoria con le sue difese; altrimenti ciascuno può andare dal giudice. La commissione fissa la comparizione entro dieci giorni e il tentativo si svolge nei trenta successivi (art. 410). Se l'accordo riesce, anche solo in parte, si redige un verbale che il giudice dichiara esecutivo; se non riesce, la commissione formula una proposta, e il giudice terrà conto del rifiuto non motivato (art. 411). Le parti possono anche affidare alla commissione la decisione della lite come arbitro, con un lodo entro sessanta giorni (art. 412).
| Sede | Quando si usa | Norma |
|---|---|---|
| Commissione all'Ispettorato del lavoro | Su richiesta di una parte, prima della causa | Artt. 410-411 c.p.c. |
| Sede sindacale | Secondo i contratti collettivi | Art. 412-ter c.p.c. |
| Collegio di conciliazione e arbitrato | Arbitrato irrituale su ricorso di una parte | Art. 412-quater c.p.c. |
| Conciliazione monocratica | Dopo una richiesta di intervento ispettivo | Art. 11 D.Lgs. 124/2004 |
| Negoziazione assistita | Con un avvocato per parte, anche con un consulente del lavoro | Art. 2-ter D.L. 132/2014 |
Conciliazione monocratica e negoziazione assistita
Quando un lavoratore chiede un'ispezione e ci sono margini per un accordo, l'Ispettorato può convocare le parti per una conciliazione monocratica: il verbale non è impugnabile come rinuncia o transazione, è dichiarato esecutivo dal giudice e il pagamento delle somme e dei contributi estingue il procedimento ispettivo (art. 11 D.Lgs. 124/2004; si veda la pagina sull'Ispettorato del lavoro). Con la negoziazione assistita ciascuna parte è assistita da un avvocato; l'accordo raggiunto non è impugnabile e va trasmesso entro dieci giorni a un organismo di certificazione (art. 2-ter D.L. 132/2014). Sul valore delle rinunce firmate in queste sedi si veda la pagina sulla conciliazione in sede protetta; sui termini da non perdere la tabella delle decadenze.
- Controllare i termini di prescrizione e di decadenza.
- Scegliere la sede: commissione, sindacato, negoziazione assistita.
- Inviare la richiesta con raccomandata alla commissione e alla controparte.
- Prepararsi con conteggi e documenti.
- Firmare l'accordo solo in sede protetta, o fare causa se non si raggiunge.
Domande frequenti
Prima della causa di lavoro è obbligatorio il tentativo di conciliazione?
Il tentativo di conciliazione ferma la prescrizione?
E se il datore di lavoro non risponde?
L'accordo firmato si può impugnare dopo?
Fonti normative
- Art. 410 c.p.c. — Tentativo di conciliazione
- Art. 411 c.p.c. — Processo verbale di conciliazione
- Art. 11 D.Lgs. 124/2004 — Conciliazione monocratica
- Art. 2-ter D.L. 132/2014 — Negoziazione assistita nelle controversie di lavoro
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Dimissioni, TFR e fine del rapportoRinunce e transazioni del lavoratoreArt. 2113 c.c.: rinunce su diritti inderogabili annullabili entro 6 mesi; sedi protette (giudice, ispettorato, sindacato, certificazione, avvocati); quietanze a saldo.
- LicenziamentoLa conciliazione dopo il licenziamento: l'offerta dell'art. 6 e le sedi protetteL'offerta di conciliazione (art. 6 D.Lgs. 23/2015): una mensilità per anno da 3 a 27, esente da tasse, assegno circolare in sede protetta entro 60 giorni; sedi, NASpI.
- La causa di lavoroIl rito del lavoro: come funziona la causa davanti al giudice del lavoroLa causa di lavoro: ricorso con tutte le prove, udienza entro 60 giorni, memoria 10 giorni prima, comparizione personale, poteri del giudice, sentenza esecutiva.
- La causa di lavoroL'Ispettorato del lavoro: denuncia, ispezione, diffida accertativaD.Lgs. 124/2004: conciliazione monocratica, diffida accertativa per i crediti del lavoratore che diventa titolo esecutivo, diffida a regolarizzare, ricorsi.
- LicenziamentoImpugnare il licenziamento: sessanta giorni, poi centottantaI due termini di decadenza, la forma dell'impugnazione, gli altri atti soggetti agli stessi termini, il processo, l'onere della prova, i costi e i tempi.
- La causa di lavoroTermini di decadenza nel lavoro: la tabellaTutti i termini: licenziamento 60+180 giorni, contratto a termine 180, trasferimento e somministrazione 60, dimissioni 7, rinunce 6 mesi, NASpI 68.
- La causa di lavoroLa prescrizione dei crediti di lavoroRetribuzioni, straordinari, TFR: cinque anni (art. 2948 c.c.) dalla cessazione per i dipendenti privati (Cass. 26246/2022), interruzione, contributi INPS, decadenze.
- Contratto, mansioni e stipendioLo stipendio non pagato: come recuperarloDiffida e Ispettorato, decreto ingiuntivo con le buste paga, pignoramento, prescrizione 5 anni, Fondo di garanzia INPS (TFR e ultime 3 mensilità), dimissioni per giusta causa, lavoro nero.