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La conciliazione dopo il licenziamento: l'offerta dell'art. 6 e le sedi protette

La maggior parte dei licenziamenti finisce con un accordo, non con una sentenza: il datore paga una somma, il lavoratore rinuncia a impugnare, e tutto viene messo a verbale in una sede protetta perché sia definitivo. Per gli assunti dopo il 2015 esiste un'offerta con vantaggio fiscale, da tre a ventisette mensilità esenti; per tutti gli altri l'incentivo all'esodo è tassato ma negoziabile. Firmare è quasi sempre irrevocabile: prima si calcolano i numeri della causa.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Offerta dell'art. 6 D.Lgs. 23/2015 (assunti dal 7/3/2015): 1 mensilità per anno di servizio, min 3 max 27, esente da IRPEF e contributi, assegno circolare in sede protetta entro i 60 giorni; accettare = rinuncia all'impugnazione.
  • Le rinunce valgono solo nelle sedi protette: giudice, Ispettorato, sindacato, arbitri, commissioni di certificazione (art. 2113 c.c.); altrimenti impugnabili entro 6 mesi.
  • Licenziamento economico oltre 15 dipendenti (assunti prima del 2015): conciliazione obbligatoria all'Ispettorato in 20 giorni (art. 7 L. 604/1966), con NASpI anche per la risoluzione consensuale.
  • Incentivo all'esodo: tassazione separata, niente contributi; TFR, preavviso e ferie spettano a parte.
  • Prima di firmare: calcolo della causa (tutela applicabile, probabilità, tempi), NASpI, voci accessorie.

L'offerta di conciliazione e le sedi protette

Art. 6, comma 1, D.Lgs. 23/2015 — Offerta di conciliazione

«In caso di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 1, al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilità per le parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in una delle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, e all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a tre e non superiore a ventisette mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare. L'accettazione dell'assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l'estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l'abbia già proposta. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario».

StrumentoPer chiContenuto e regimeEffetti
Offerta di conciliazione (art. 6 D.Lgs. 23/2015)Assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015 (tutele crescenti), settore privato1 mensilità (base TFR) per anno di servizio, min 3 max 27; esente IRPEF e contributi; assegno circolare; entro 60 giorni dal licenziamento; in sede protetta o davanti a una commissione di certificazioneEstinzione del rapporto alla data del licenziamento e rinuncia all'impugnazione; altre somme tassate
Conciliazione ordinaria in sede protetta (artt. 410-411, 412-ter, 412-quater c.p.c.; art. 185; art. 2113 c. 4 c.c.)TuttiIncentivo all'esodo negoziato, con tassazione separata e senza contributi; rinunce e transazioni valideVerbale inoppugnabile, esecutivo con decreto; chiude ogni pretesa indicata
Conciliazione obbligatoria del licenziamento economico (art. 7 L. 604/1966)Assunti prima del 7 marzo 2015, aziende con più di 15 dipendenti, giustificato motivo oggettivo (non comporto)Comunicazione all'Ispettorato con motivi e misure di ricollocazione; convocazione entro 7 giorni; 20 giorni; assistenza sindacale, legale o del consulenteAccordo con risoluzione consensuale e NASpI; se fallisce, licenziamento con effetto dalla comunicazione; il comportamento delle parti conta in giudizio
Rinuncia o transazione fuori sedeScrittura privata, lettera, quietanza «a saldo»Invalida per i diritti inderogabili; impugnabile entro 6 mesi dalla cessazione o dalla firma (art. 2113 c. 1-3)
Risoluzione consensuale sempliceDimissioni telematiche concordate con buonuscitaNiente NASpI, salvo la sede dell'art. 7; ticket non dovuto

L'offerta dell'art. 6 è pensata per chiudere il contenzioso nei sessanta giorni dell'impugnazione: l'esenzione fiscale e contributiva rende una mensilità netta equivalente a molto di più lordo, e il datore risparmia il processo. L'accettazione dell'assegno in sede protetta estingue il rapporto e la contestazione anche se l'impugnazione è già partita; le somme aggiuntive pattuite nello stesso verbale (arretrati, incentivo ulteriore) seguono il regime ordinario, e l'incentivo all'esodo in generale è soggetto a tassazione separata e non a contributi. La sede è decisiva: l'art. 2113 c.c. rende impugnabili entro sei mesi le rinunce ai diritti inderogabili, salvo quelle raggiunte davanti al giudice, alla commissione dell'Ispettorato, in sede sindacale con assistenza effettiva, davanti agli arbitri e, per prassi consolidata, alle commissioni di certificazione; una quietanza firmata in ufficio non chiude nulla. Per il licenziamento economico degli assunti prima del 2015 nelle aziende maggiori la conciliazione preventiva è obbligatoria e la risoluzione consensuale raggiunta lì conserva la NASpI.

Che cosa si negozia e come si decide

  1. Le voci certe: TFR, indennità sostitutiva del preavviso (se il licenziamento non è per giusta causa), ferie e permessi non goduti, mensilità aggiuntive, competenze di fine rapporto: spettano comunque e vanno tenute separate dall'incentivo, che è il vero corrispettivo della rinuncia (TFR).
  2. L'incentivo: si misura sul valore atteso della causa: tutela applicabile (reintegra o indennità e in quale forbice), probabilità di illegittimità (motivo, procedura, prova), tempi del rito del lavoro, costi e solvibilità del datore; l'offerta esente dell'art. 6 va confrontata con l'indennità lorda e tassata della sentenza.
  3. Le clausole: data di cessazione (da cui decorrono la NASpI e i 68 giorni per la domanda), rinuncia all'impugnazione e alle altre pretese elencate (la transazione «tombale» va letta voce per voce), eventuale patto di non concorrenza o di riservatezza con corrispettivo, referenze, outplacement, restituzione dei beni aziendali, spese legali, modalità e tempi di pagamento, clausola penale per l'inadempimento.
  4. La forma: verbale in sede protetta con l'assistenza di un avvocato o di un sindacalista effettivo, lettura delle rinunce, eventuale decreto di esecutività; mai dimissioni al posto del licenziamento (si perde la NASpI), mai firme in azienda.
  5. Dopo: domanda di NASpI entro 68 giorni, verifica del pagamento e della busta paga finale, comunicazione di cessazione; se il datore non paga, il verbale è titolo esecutivo per il precetto.

Per il datore la conciliazione conviene quando il licenziamento ha punti deboli o quando il costo del processo supera l'offerta; per il lavoratore quando la tutela è solo indennitaria e il tempo ha un costo. Nei casi di nullità (maternità, discriminazione, ritorsione) o di reintegra probabile (fatto insussistente, sanzione conservativa nel contratto collettivo) la firma frettolosa è un errore che si può correggere solo entro sei mesi e solo se la sede non era protetta; nei casi di giusta causa contestabile l'accordo evita spesso anche la trascrizione nel curriculum di un licenziamento disciplinare, con la trasformazione in risoluzione «per motivi economici» che va però gestita con attenzione alla NASpI. La risoluzione consensuale resta l'alternativa per chi ha già un altro lavoro e non ha bisogno dell'indennità di disoccupazione.

Domande frequenti

Sono stato assunto nel 2019 e licenziato dopo 6 anni: che cosa mi può offrire il datore con l'art. 6?

Sei mensilità della retribuzione utile al calcolo del TFR (una per anno di servizio, con il minimo di tre e il massimo di ventisette), esenti da IRPEF e da contributi, consegnate con assegno circolare in una sede protetta (Ispettorato, sindacato, commissione di certificazione) entro i 60 giorni dell'impugnazione stragiudiziale (art. 6 D.Lgs. 23/2015). Accettando, il rapporto si considera estinto alla data del licenziamento e lei rinuncia all'impugnazione, anche se l'aveva già mandata; le altre somme eventualmente pattuite nello stesso verbale (arretrati, straordinari, incentivo aggiuntivo) sono tassate normalmente. Sei mensilità nette equivalgono a circa otto o nove lorde: la scelta si fa confrontando questa cifra con quello che otterrebbe in causa, dove per gli assunti a tutele crescenti l'indennità va da 6 a 36 mensilità ma tassate, con tempi e incertezze, e con la reintegra solo nei casi di nullità o di insussistenza del fatto disciplinare. La NASpI resta.

Il datore mi ha fatto firmare in ufficio una lettera di rinuncia a ogni pretesa in cambio di 3.000 euro: vale?

No, se riguarda diritti inderogabili: le rinunce e le transazioni su diritti derivanti da norme di legge o contratti collettivi inderogabili sono invalide (art. 2113 c.c.) e possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche una lettera, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto o dalla firma se successiva. Valgono invece le rinunce fatte in sede giudiziale, davanti alla commissione di conciliazione dell'Ispettorato (artt. 410-411 c.p.c.), in sede sindacale con l'assistenza effettiva di un rappresentante del sindacato al quale lei aderisce (art. 412-ter) o davanti agli arbitri (art. 412-quater): sono le «sedi protette», dove il conciliatore verifica che il lavoratore sappia a che cosa rinuncia. Una rinuncia firmata in ufficio si può impugnare e la causa resta possibile; i 3.000 euro ricevuti vanno imputati a quanto dovuto. Conviene però muoversi subito, perché il termine di sei mesi è di decadenza e quello per impugnare il licenziamento è di 60 giorni.

Che differenza c'è tra la conciliazione davanti all'Ispettorato e quella in sede sindacale?

Entrambe rendono valide le rinunce e inoppugnabile l'accordo. La conciliazione davanti alla commissione provinciale presso l'Ispettorato (artt. 410-411 c.p.c.) è pubblica, richiede una richiesta e una convocazione, e il verbale è reso esecutivo con decreto del giudice; è anche la sede della procedura obbligatoria per il licenziamento economico nelle aziende oltre i 15 dipendenti (art. 7 L. 604/1966), dove la risoluzione consensuale dà diritto alla NASpI. La conciliazione sindacale (art. 412-ter) si svolge secondo le regole del contratto collettivo, in tempi rapidi e in un ufficio sindacale, ma richiede che il lavoratore sia effettivamente assistito da un rappresentante di un sindacato cui aderisce o dà mandato: la giurisprudenza annulla le conciliazioni «di comodo» in cui il sindacalista è scelto dal datore e non assiste davvero. Esistono anche le commissioni di certificazione (università, consulenti del lavoro, enti bilaterali). In tutte le sedi si può usare l'offerta esente dell'art. 6 D.Lgs. 23/2015.

Conviene accettare l'accordo o fare causa?

Si decide con i numeri. Da un lato il valore dell'offerta, netto delle imposte (esente se è l'offerta dell'art. 6, tassato con tassazione separata se è un incentivo all'esodo), più le voci certe (TFR, preavviso, ferie) che spettano comunque e non vanno confuse con l'incentivo. Dall'altro il valore atteso della causa: quale tutela si applica (reintegra o indennità, e in che misura: da 6 a 36 mensilità per i tutele crescenti, da 12 a 24 con l'art. 18, da 2,5 a 6 nelle piccole imprese), quanto è probabile che il licenziamento sia dichiarato illegittimo, quanto durerà, quanto costa, e se il datore è solvibile. Se il licenziamento ha un vizio evidente (discriminazione, maternità, forma orale, fatto insussistente) o il contratto collettivo prevede una sanzione conservativa, la reintegra vale più di ogni offerta; se invece il motivo regge o la tutela è solo indennitaria, un accordo in tempi brevi conviene quasi sempre, purché firmato in sede protetta e con la NASpI salva.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • LicenziamentoImpugnare il licenziamento: sessanta giorni, poi centottantaI due termini di decadenza, la forma dell'impugnazione, gli altri atti soggetti agli stessi termini, il processo, l'onere della prova, i costi e i tempi.
  • LicenziamentoLe tutele contro il licenziamento illegittimo: reintegra o indennitàI tre regimi (art. 18 per gli assunti prima del 7 marzo 2015, tutele crescenti per gli assunti dopo, piccole imprese), licenziamento nullo, fatto insussistente e sanzione conservativa, difetto di giustificazione, vizi di forma e procedura, motivo oggettivo, soglie dimensionali, indennità sostitutiva di 15 mensilità, offerta conciliativa esente, sentenze della Consulta 194/2018, 150/2020, 59/2021, 125/2022, 128/2024, 129/2024, 118/2025.
  • LicenziamentoLicenziamento e NASpI: chi ne ha dirittoChi ha diritto (art. 2 D.Lgs. 22/2015: lavoratori dipendenti, esclusi i dipendenti pubblici a tempo indeterminato e gli operai agricoli salvo le cooperative; apprendisti, soci di cooperativa, artisti, a termine alla scadenza; art. 3 c. 1: perdita involontaria dell'occupazione, stato di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti; il requisito delle 30 giornate di lavoro è abolito dal 2022; c. 1 lett. c-bis, dal 2025: chi si è dimesso da un tempo indeterminato nei 12 mesi precedenti deve avere almeno 13 settimane di contributi dopo quelle dimissioni; c. 2: NASpI anche per dimissioni per giusta causa e risoluzione consensuale nella conciliazione obbligatoria del licenziamento economico ex art. 7 L. 604/1966; dimissioni durante la maternità e nel primo anno del bambino con convalida, art. 55 D.Lgs. 151/2001; licenziamento per giusta causa e disciplinare: sì, perché la perdita è comunque involontaria; licenziamento per superamento del comporto: sì; risoluzione consensuale ordinaria: no, salvo rifiuto del trasferimento oltre 50 km per prassi INPS, con la prova dell'illegittimità del trasferimento richiesta da Cass. 10559/2026; scadenza del contratto a termine: sì; fine dell'apprendistato: sì), l'importo (art. 4: retribuzione imponibile degli ultimi 4 anni divisa per le settimane e moltiplicata per 4,33; 75% se la retribuzione mensile non supera la soglia rivalutata, per il 2026 1.456,72 euro; oltre, 75% della soglia più il 25% della differenza; massimo mensile 2026 1.584,70 euro, circ. INPS 4/2026; riduzione del 3% al mese dal sesto mese, dall'ottavo per chi ha 55 anni alla domanda; nessuna trattenuta contributiva ma tassazione IRPEF; contribuzione figurativa; assegno unico compatibile), la durata (art. 5: metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, esclusi i periodi già usati per altre NASpI; massimo 24 mesi), la domanda (art. 6: telematica all'INPS, tramite patronato o SPID, entro 68 giorni dalla cessazione a pena di decadenza; decorrenza dall'ottavo giorno dopo la cessazione o dal giorno dopo la domanda se tardiva; con il preavviso non lavorato, dalla fine del periodo di preavviso indennizzato; con la conciliazione ex art. 7, dalla data della risoluzione; DID e patto di servizio con il centro per l'impiego; art. 7: condizionalità, partecipazione ai percorsi di attivazione, decadenza per rifiuto di offerte congrue), compatibilità (art. 9: nuovo lavoro subordinato con reddito sopra la soglia esente = decadenza, salvo durata fino a 6 mesi con sospensione; art. 10: lavoro autonomo con reddito basso, comunicazione entro un mese e riduzione dell'80% del reddito; art. 8: anticipo in unica soluzione per avviare un'attività autonoma, con obbligo di restituzione se si torna dipendenti entro la durata teorica; pensione = decadenza), NASpI e impugnazione del licenziamento (l'impugnazione non impedisce la NASpI; se il giudice reintegra, le retribuzioni riconosciute assorbono l'indennità, che l'INPS recupera; se il licenziamento è nullo o annullato con indennità, la NASpI resta; conciliazione con offerta ex art. 6 D.Lgs. 23/2015: NASpI spettante; ticket di licenziamento a carico del datore per ogni licenziamento, anche nelle dimissioni per giusta causa), errori frequenti (domanda oltre i 68 giorni, dimissioni date sotto pressione invece di farsi licenziare, risoluzione consensuale fuori dalla conciliazione, mancata comunicazione del nuovo lavoro, lavoro nero durante la NASpI con decadenza e sanzioni).
  • LicenziamentoIl licenziamento economico (giustificato motivo oggettivo)Ragioni organizzative vere, nesso con il posto soppresso, repêchage, criteri di scelta, procedura ITL sopra i 15, preavviso, tutele dopo Corte cost. 128/2024, impugnazione, offerta conciliativa.
  • LicenziamentoIl licenziamento per giusta causaDefinizione e casi tipici, differenza con il giustificato motivo soggettivo, contestazione e 5 giorni, impugnazione in 60+180 giorni, reintegra o indennità, NASpI.
  • Dimissioni, TFR e fine del rapportoLa risoluzione consensuale del rapporto di lavoroChe cos'è (art. 1372 c.c.: scioglimento del contratto per mutuo consenso; nessun preavviso dovuto salvo patto; data concordata; contenuti tipici: buonuscita, rinuncia alle impugnazioni, riservatezza, restituzione dei beni, non concorrenza), la forma (art. 26 D.Lgs. 151/2015: dimissioni e risoluzione consensuale solo con il modulo telematico del Ministero del lavoro, inviato al datore e all'Ispettorato, a pena di inefficacia; revoca entro 7 giorni dalla trasmissione con la stessa modalità; trasmissione anche tramite patronati, sindacati, consulenti del lavoro, Ispettorato, enti bilaterali, commissioni di certificazione; sanzione da 5.000 a 30.000 euro al datore che altera i moduli; esclusi il lavoro domestico e i pubblici dipendenti; c. 7: la procedura non si applica se la risoluzione è firmata nelle sedi protette dell'art. 2113 c. 4 c.c., cioè sindacale, Ispettorato, giudiziale, commissioni di certificazione, dove l'accordo è definitivo e le rinunce non sono impugnabili; fuori da quelle sedi le rinunce a diritti inderogabili sono impugnabili entro 6 mesi, art. 2113 c. 1-2), i genitori (art. 55 c. 4 D.Lgs. 151/2001: la risoluzione consensuale e le dimissioni della lavoratrice in gravidanza e dei genitori nei primi 3 anni di vita del bambino, o di accoglienza dell'adottato, devono essere convalidate dal servizio ispettivo, pena l'inefficacia; il modulo telematico non basta; c. 1: chi si dimette nel periodo del divieto di licenziamento ha le indennità del licenziamento e non deve il preavviso; la NASpI spetta in questi casi), la NASpI (art. 3 D.Lgs. 22/2015: la risoluzione consensuale non è perdita involontaria: niente NASpI, salvo la risoluzione raggiunta nella procedura di conciliazione obbligatoria per i licenziamenti economici ex art. 7 L. 604/1966, c. 7, che equipara l'uscita al licenziamento, e per prassi INPS la risoluzione dopo il rifiuto di un trasferimento a sede distante oltre 50 km o 80 minuti, con la prova dell'illegittimità richiesta dalla Cassazione nel 2026; dal 2025 le dimissioni o la risoluzione da un tempo indeterminato richiedono 13 settimane di contributi successivi per la NASpI da un licenziamento nei 12 mesi seguenti; l'alternativa per conservare la NASpI è il licenziamento seguito da conciliazione con incentivo, o l'offerta ex art. 6 D.Lgs. 23/2015 per gli assunti a tutele crescenti), i soldi (TFR e ratei dovuti sempre; preavviso non dovuto salvo accordo; incentivo all'esodo: somma una tantum in dipendenza della cessazione tassata con tassazione separata come il TFR, art. 17 c. 1 lett. a TUIR, esente da contributi; l'importo si negozia sul rischio di causa, sull'anzianità e sui mesi di ricollocazione; nell'offerta ex art. 6 D.Lgs. 23/2015 la somma è esente da IRPEF; il ticket di licenziamento, contributo NASpI del 41% del massimale per ogni 12 mesi di anzianità negli ultimi 3 anni, art. 2 c. 31 L. 92/2012, è dovuto dal datore per le interruzioni che darebbero diritto alla NASpI, quindi non per la risoluzione consensuale pura ma sì per quella nella conciliazione ex art. 7), come si negozia (verbale in sede protetta con rinuncia a ogni pretesa e con l'elenco delle somme; clausole di riservatezza e di non denigrazione; lettera di referenze; outplacement ex art. 7 c. 7 L. 604; patto di non concorrenza a parte con corrispettivo; data di cessazione e ferie residue; assistenza sindacale o legale, art. 7 c. 5; per i dirigenti, i contratti collettivi), gli errori (firmare fuori dalle sedi protette con rinunce impugnabili; accettare la risoluzione consensuale credendo di avere la NASpI; non usare i 7 giorni di ripensamento; per i genitori, saltare la convalida; per il datore, pressioni o dimissioni in bianco, con la sanzione e la nullità).
  • Dimissioni, TFR e fine del rapportoIl TFR: calcolo, tempi di pagamento, anticipo, tuteleCalcolo (annua / 13,5) e rivalutazione, tempi, anticipo del 70%, fondo pensione e Fondo tesoreria, tassazione separata, Fondo di garanzia INPS, prescrizione, decreto ingiuntivo.
  • La causa di lavoroIl rito del lavoro: come funziona la causa davanti al giudice del lavoroLe controversie del rito (art. 409: lavoro subordinato privato, rapporti agrari, agenzia e collaborazioni coordinate e continuative, dipendenti di enti pubblici economici, pubblico impiego privatizzato; art. 442: previdenza e assistenza, infortuni, malattie professionali), il giudice (tribunale in funzione di giudice del lavoro; competenza per territorio: luogo in cui è sorto il rapporto o si trova l'azienda o la dipendenza, art. 413; clausole derogative nulle; per gli agenti il loro domicilio; per il pubblico impiego la sede dell'ufficio), prima della causa (tentativo di conciliazione facoltativo presso l'Ispettorato o in sede sindacale, art. 410-411, che interrompe la prescrizione e sospende le decadenze per la durata più 20 giorni; obbligatorio solo per i contratti certificati; conciliazione e arbitrato, art. 412; rinunce e transazioni impugnabili entro 6 mesi salvo sede protetta, art. 2113 c.c.; per i licenziamenti l'impugnazione stragiudiziale in 60 giorni e il deposito in 180), il ricorso (art. 414: fatti, diritto, conclusioni, prove e documenti tutti subito, a pena di decadenza; deposito telematico; decreto del giudice entro 5 giorni con udienza entro 60 giorni; notifica del ricorso e del decreto entro 10 giorni e almeno 30 giorni prima dell'udienza, art. 415), la difesa (memoria difensiva almeno 10 giorni prima dell'udienza con eccezioni, riconvenzionali, prove e documenti a pena di decadenza, art. 416; contestazione specifica dei fatti; chiamata del terzo, art. 420 c. 9), l'udienza (comparizione personale, interrogatorio libero, tentativo di conciliazione con proposta del giudice il cui rifiuto ingiustificato è valutabile, art. 420; procuratore con potere di conciliare; modifica delle domande solo per gravi motivi; ammissione delle prove e assunzione in udienze ravvicinate; poteri d'ufficio del giudice anche oltre i limiti del codice civile, accesso sul luogo di lavoro, informazioni ai sindacati, art. 421; ordinanze di pagamento delle somme non contestate e provvisionali, art. 423), la decisione (sentenza con lettura del dispositivo e delle ragioni in udienza, o deposito entro 60 giorni nei casi complessi, art. 429; rivalutazione e interessi sui crediti di lavoro; esecutività immediata con la sola copia del dispositivo per il lavoratore e sospensione in appello solo per gravissimo danno, art. 431; per il datore secondo gli artt. 282-283), i licenziamenti (art. 441-bis: trattazione prioritaria con termini dimezzabili quando si chiede la reintegra; art. 441-quater: nullità discriminatoria anche con i riti speciali; abolito il rito Fornero), l'appello (ricorso alla corte d'appello entro 30 giorni dalla notifica o 6 mesi dalla pubblicazione, motivi specifici a pena di inammissibilità, art. 434; niente nuove prove salvo indispensabili, art. 437; inammissibilità manifesta con ordinanza, art. 436-bis), costi e tempi (contributo unificato ridotto alla metà ed esente fino a 40.978,92 euro di reddito, art. 9 c. 1-bis D.P.R. 115/2002; esenzione da bolli e spese per il lavoratore, art. 10; gratuito patrocinio; durata media 1-2 anni in primo grado con forti differenze locali; spese di soccombenza).
  • La causa di lavoroTermini di decadenza nel lavoro: la tabellaChe cosa è la decadenza (il diritto si estingue se non si compie l'atto nel termine; non si interrompe né si sospende come la prescrizione, salvo la sospensione per il tentativo di conciliazione, art. 410 c.p.c.; rilevabile solo su eccezione nei diritti disponibili; termini a giorni dal giorno successivo), la tabella (licenziamento individuale: impugnazione scritta entro 60 giorni dalla comunicazione o dai motivi, poi deposito del ricorso o richiesta di conciliazione entro 180 giorni, e 60 giorni dal rifiuto della conciliazione, art. 6 L. 604/1966; vale per ogni invalidità del licenziamento, art. 32 c. 2 L. 183/2010, per il recesso del committente dalle co.co.co., per il licenziamento collettivo, art. 5 c. 3 L. 223/1991, e per il licenziamento del dirigente; trasferimento: 60 giorni dalla comunicazione, art. 32 c. 3 lett. c; contratto a termine: 180 giorni dalla cessazione del singolo contratto, art. 28 D.Lgs. 81/2015; somministrazione irregolare: 60 giorni dalla fine dell'attività presso l'utilizzatore, art. 39 D.Lgs. 81/2015; cessione di contratto e trasferimento d'azienda: 60 giorni dal trasferimento, art. 32 c. 4 lett. c; appalti illeciti e rapporto con soggetto diverso dal datore formale: 60 giorni, art. 32 c. 4 lett. d; dimissioni e risoluzione consensuale telematiche: revoca entro 7 giorni, art. 26 D.Lgs. 151/2015; dimissioni in gravidanza e nei primi tre anni del figlio: convalida all'Ispettorato, art. 55 D.Lgs. 151/2001; sanzioni disciplinari: 5 giorni per le difese, 20 giorni per il collegio di conciliazione, art. 7 St. lav.; rinunce e transazioni: 6 mesi dalla cessazione o dall'atto, art. 2113 c.c.; NASpI: domanda entro 68 giorni dalla cessazione, art. 6 D.Lgs. 22/2015; ricorso amministrativo INPS: 90 giorni, art. 46 L. 88/1989; azione giudiziaria per le pensioni: 3 anni, art. 47 D.P.R. 639/1970; INAIL: 3 anni dall'infortunio, art. 112 D.P.R. 1124/1965; invalidità civile: 6 mesi dal verbale, art. 42 D.L. 269/2003), le prescrizioni da non confondere (retribuzioni e TFR: 5 anni, art. 2948 c.c., che per i dipendenti privati decorrono dalla fine del rapporto; risarcimento contrattuale 10 anni; contributi 5 anni; sanzioni disciplinari non più utilizzabili dopo 2 anni), come si rispettano (atto scritto con prova della ricezione: raccomandata, PEC, consegna a mano con firma; impugnazione anche tramite sindacato; deposito telematico del ricorso; la richiesta di conciliazione o arbitrato sospende i termini per la durata più 20 giorni; nessuna sospensione feriale per le decadenze sostanziali; errori tipici: contestare a voce, contare dal licenziamento verbale, fidarsi di trattative in corso).