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GuidaLavoro e previdenza · Dimissioni, TFR e fine del rapporto

La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

Datore e lavoratore possono chiudere il rapporto d'accordo, senza licenziamento né dimissioni: è la risoluzione consensuale, che dal 2016 passa dal modulo telematico del Ministero e si può ripensare entro sette giorni. È la formula preferita per le uscite negoziate con una buonuscita, ma ha un prezzo per il lavoratore: di regola niente indennità di disoccupazione, salvo che l'accordo sia raggiunto nella conciliazione per i licenziamenti economici o dopo un trasferimento ingiustificato.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Accordo di scioglimento (art. 1372 c.c.): niente preavviso, data e somme concordate; forma telematica obbligatoria con revoca in 7 giorni (art. 26 D.Lgs. 151/2015), oppure sede protetta (art. 2113 c. 4 c.c.) dove è definitiva.
  • Genitori: gravidanza e primi 3 anni del figlio → convalida dell'Ispettorato (art. 55 D.Lgs. 151/2001).
  • NASpI: no, salvo risoluzione nella conciliazione ex art. 7 L. 604/1966 (licenziamenti economici) o dopo trasferimento illegittimo oltre 50 km.
  • Soldi: TFR e ratei sempre; incentivo all'esodo con tassazione separata; ticket di licenziamento non dovuto (sì nella conciliazione ex art. 7).
  • Rinunce fuori dalle sedi protette impugnabili in 6 mesi; alternativa che salva la NASpI: licenziamento + conciliazione o offerta ex art. 6 D.Lgs. 23/2015.

La forma e la revoca

Art. 26, commi 1, 2 e 7, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 — Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale

«Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente […]. Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo di cui al comma 1 il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità. […] I commi da 1 a 4 non sono applicabili al lavoro domestico e nel caso in cui le dimissioni o la risoluzione consensuale intervengono nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile o avanti alle commissioni di certificazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003».

Risoluzione consensualeDimissioniLicenziamento + conciliazione
Chi decideEntrambi, d'accordoIl lavoratoreIl datore, poi accordo sulle conseguenze
FormaModulo telematico (revoca 7 giorni) o sede protetta; convalida per i genitoriModulo telematico (revoca 7 giorni); convalida per i genitoriLettera di licenziamento; verbale in sede protetta o offerta ex art. 6 D.Lgs. 23/2015
PreavvisoNon dovuto, salvo pattoDovuto dal lavoratore (o indennità)Dovuto dal datore (o indennità), salvo giusta causa
NASpINo, salvo conciliazione ex art. 7 L. 604 e trasferimento illegittimoNo, salvo giusta causa e maternità/paternità
Ticket di licenziamento (datore)No (sì nella conciliazione ex art. 7)No
Somma al lavoratoreIncentivo all'esodo negoziato, tassazione separata, senza contributiNessuna, salvo accordoIncentivo all'esodo; nell'offerta ex art. 6, da 1 a 27 mensilità esenti
RinunceDefinitive in sede protetta; impugnabili in 6 mesi fuoriDefinitive in sede protetta
RischiPerdita della NASpI; pressioni; vizi del consensoPerdita della NASpI; dimissioni in biancoLicenziamento fittizio; impugnazione se manca la conciliazione

La riforma del 2015 ha cancellato le «dimissioni in bianco» e le risoluzioni firmate sotto pressione imponendo il modulo telematico con data certa e il ripensamento di sette giorni; ha però lasciato la via delle sedi protette, dove datore e lavoratore, assistiti, chiudono in un solo atto rapporto, conti e liti. Il nodo economico resta la NASpI: chi accetta una risoluzione consensuale rinuncia, salvo eccezioni, a un'indennità che può valere fino a due anni di sostegno, e per questo le uscite negoziate passano quasi sempre da un licenziamento seguito da conciliazione, o dalla risoluzione nella procedura dell'art. 7 L. 604/1966 per le imprese sopra i 15 dipendenti e i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, che la legge stessa equipara al licenziamento ai fini della disoccupazione. Le guide sulle dimissioni telematiche, sulla conciliazione e sulla NASpI completano il quadro; per le lavoratrici madri e i padri, quella su maternità e paternità spiega la convalida.

Come si fa bene

  1. Chiarire la formula prima di trattare le cifre: risoluzione consensuale, dimissioni incentivate o licenziamento con conciliazione; verificare la NASpI spettante, la tassazione della somma e, per il datore, il ticket.
  2. Negoziare i contenuti: data di cessazione, incentivo all'esodo, TFR e ratei, ferie, preavviso, restituzione dei beni, riservatezza, referenze, outplacement, eventuale patto di non concorrenza con corrispettivo separato.
  3. Scegliere la sede: verbale in sede sindacale, davanti all'Ispettorato o alla commissione di certificazione per la definitività delle rinunce; oppure modulo telematico (anche tramite patronato o consulente) con i sette giorni di revoca; per i genitori, convalida all'Ispettorato.
  4. Eseguire: comunicazione di cessazione (UniLav) entro 5 giorni a cura del datore, pagamento delle competenze con la busta paga finale, consegna della CU; il lavoratore verifica il TFR e l'accredito dei contributi.
  5. Se qualcosa non va: revoca nei sette giorni; impugnazione delle rinunce entro sei mesi se firmate fuori dalle sedi protette; azione per vizi del consenso; per le somme non pagate, decreto ingiuntivo con il TFR e i ratei.

Un'avvertenza sulle simulazioni: far figurare un licenziamento per ottenere la NASpI quando in realtà le parti hanno concordato l'uscita espone il lavoratore alla restituzione dell'indennità e alle sanzioni, e il datore al concorso nell'indebito; la conciliazione dopo un licenziamento reale, anche se «annunciato», è invece lecita e prevista dalla legge. Per le dimissioni per giusta causa, che danno la NASpI, serve la prova dell'inadempimento del datore, che la Cassazione richiede con rigore; per le dimissioni in bianco e le pressioni, la nullità e le sanzioni. Il licenziamento economico con la sua procedura di conciliazione resta la strada che concilia buonuscita e disoccupazione.

Domande frequenti

L'azienda mi propone di andarmene con una buonuscita di sei mensilità firmando una risoluzione consensuale: che cosa perdo?

Di regola la NASpI: la risoluzione consensuale non è una perdita involontaria del lavoro (art. 3 D.Lgs. 22/2015), quindi l'indennità di disoccupazione non spetta, salvo che l'accordo sia raggiunto dentro la procedura di conciliazione davanti all'Ispettorato che il datore con più di 15 dipendenti deve avviare prima di un licenziamento per motivo economico di un lavoratore assunto prima del 7 marzo 2015 (art. 7, c. 7, L. 604/1966; per gli assunti dopo, la procedura non si applica, art. 3 c. 3 D.Lgs. 23/2015), o che si tratti della risoluzione dopo un trasferimento ingiustificato a oltre 50 km. Per questo, se l'azienda vuole davvero l'uscita, conviene chiedere che sia formalizzata come licenziamento per giustificato motivo oggettivo seguito da conciliazione con incentivo all'esodo, o con l'offerta conciliativa dell'art. 6 D.Lgs. 23/2015 (esente da tasse) se lei è assunto dal 2015: così conserva la NASpI, che per sei mensilità vale spesso più della buonuscita. Sul piano della forma, la risoluzione consensuale va fatta con il modulo telematico del Ministero, revocabile entro sette giorni, oppure in sede protetta (sindacato, Ispettorato, commissione di certificazione), dove è definitiva e le rinunce contenute nel verbale non sono impugnabili. La buonuscita è tassata con tassazione separata, senza contributi; TFR e ratei sono dovuti in ogni caso; il preavviso no, salvo accordo.

Ho firmato in azienda un accordo di risoluzione consensuale e mi sono pentito: posso tornare indietro?

Dipende da dove e come ha firmato. Se l'accordo è stato solo sottoscritto in azienda, senza il modulo telematico, la risoluzione è inefficace (art. 26 D.Lgs. 151/2015): il rapporto non si è sciolto e lei può presentarsi al lavoro; se il modulo telematico è stato inviato, ha sette giorni dalla trasmissione per revocarlo con la stessa procedura. Se invece ha firmato in una sede protetta (davanti al sindacato, all'Ispettorato, in tribunale, davanti a una commissione di certificazione), la risoluzione è valida senza modulo e definitiva, e le rinunce che contiene non sono impugnabili; restano solo i vizi del consenso (violenza, dolo, errore) e la nullità per contrarietà a norme imperative, da far valere in giudizio. Le rinunce a diritti inderogabili firmate fuori dalle sedi protette (per esempio in una scrittura privata in azienda) sono invece impugnabili entro sei mesi dalla cessazione o dalla firma (art. 2113 c.c.). Se è una lavoratrice in gravidanza o un genitore nei primi tre anni del figlio, senza la convalida dell'Ispettorato la risoluzione non produce effetti (art. 55, c. 4, D.Lgs. 151/2001).

Come datore, che cosa devo pagare e che cosa rischio con una risoluzione consensuale?

Paga il TFR, i ratei di ferie, permessi e mensilità aggiuntive, e ciò che ha pattuito (incentivo all'esodo, eventuale indennità di preavviso concordata); non paga il ticket di licenziamento, perché il contributo dell'art. 2, c. 31, L. 92/2012 (41% del massimale mensile NASpI per ogni dodici mesi di anzianità negli ultimi tre anni) è dovuto solo per le interruzioni che darebbero diritto alla NASpI, e quindi lo paga invece se la risoluzione avviene nella conciliazione ex art. 7 L. 604/1966. Sul piano della validità deve pretendere il modulo telematico (o la sede protetta) e non toccare i moduli, pena la sanzione da 5.000 a 30.000 euro e le conseguenze penali; per i genitori, la convalida. I rischi sono le impugnazioni: rinunce firmate fuori dalle sedi protette (sei mesi), vizi del consenso, accordi simulati per far ottenere la NASpI (con responsabilità verso l'INPS), dimissioni estorte. Un verbale di conciliazione in sede sindacale o davanti alla commissione di certificazione, con l'elenco delle somme e la rinuncia generale, è la forma più sicura, e per gli assunti dal 2015 l'offerta dell'art. 6 D.Lgs. 23/2015 chiude ogni contestazione sul licenziamento.

Che differenza c'è con le dimissioni e con il licenziamento concordato?

Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore, con preavviso, senza NASpI (salvo giusta causa e maternità) e con lo stesso modulo telematico revocabile in sette giorni; la risoluzione consensuale è un accordo, senza preavviso, senza NASpI salvo i casi visti, con la stessa forma telematica o la sede protetta. Il «licenziamento concordato» non esiste come istituto: esiste il licenziamento (per motivo oggettivo o altro) seguito da una conciliazione in cui il lavoratore rinuncia a impugnarlo in cambio di una somma, con la NASpI conservata perché la perdita del lavoro resta formalmente involontaria; la giurisprudenza e l'INPS tollerano la sequenza purché il licenziamento non sia fittizio. Per gli assunti dal 7 marzo 2015 l'offerta di conciliazione dell'art. 6 D.Lgs. 23/2015, da una a ventisette mensilità esenti, entro sessanta giorni dal licenziamento e in sede protetta, è la via tipizzata. La scelta tra le tre formule dipende dalla NASpI, dalla tassazione della somma e dalla solidità del motivo di licenziamento.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Dimissioni, TFR e fine del rapportoLe dimissioni telematiche: come si danno e come si revocanoObbligo della procedura telematica a pena di inefficacia, chi può trasmettere (lavoratore con SPID/CIE, patronati, sindacati, consulenti del lavoro, Ispettorato, enti bilaterali, commissioni di certificazione), revoca entro 7 giorni, esclusioni (lavoro domestico, sedi protette, PA, periodo di prova secondo la prassi), genitori: convalida all'Ispettorato fino ai 3 anni del bambino, preavviso (CCNL) e indennità sostitutiva, dimissioni per giusta causa senza preavviso e con NASpI, risoluzione consensuale, assenza ingiustificata oltre 15 giorni (comma 7-bis), sanzioni per il datore che altera i moduli, TFR e ultima busta paga.
  • LicenziamentoLa conciliazione dopo il licenziamento: l'offerta dell'art. 6 e le sedi protetteL'offerta di conciliazione (art. 6 D.Lgs. 23/2015: per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015, il datore può offrire, entro i 60 giorni dell'impugnazione stragiudiziale, in una delle sedi dell'art. 2113 c. 4 c.c. o davanti alle commissioni di certificazione dell'art. 76 D.Lgs. 276/2003, un importo esente da IRPEF e da contributi pari a una mensilità della retribuzione utile al TFR per ogni anno di servizio, minimo 3 e massimo 27 mensilità, con assegno circolare; l'accettazione estingue il rapporto alla data del licenziamento e comporta la rinuncia all'impugnazione anche se già proposta; le ulteriori somme pattuite per altre pendenze sono tassate normalmente; non per i dipendenti pubblici; comunicazione al centro per l'impiego; per gli assunti prima del 2015 vale solo la conciliazione ordinaria con incentivo tassato), le sedi protette (art. 2113 c.c.: le rinunce e transazioni su diritti inderogabili sono invalide e impugnabili entro 6 mesi dalla cessazione o dalla rinuncia, salvo quelle in sede giudiziale, davanti alla commissione di conciliazione presso l'Ispettorato ex artt. 410-411 c.p.c., in sede sindacale ex art. 412-ter, davanti agli arbitri ex art. 412-quater; per prassi anche davanti alle commissioni di certificazione; il verbale è esecutivo con decreto del giudice; la conciliazione sindacale richiede l'assistenza effettiva di un rappresentante del sindacato cui il lavoratore aderisce o dà mandato), la conciliazione obbligatoria del licenziamento economico (art. 7 L. 604/1966: nelle aziende con più di 15 dipendenti il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per gli assunti prima del 7 marzo 2015, va preceduto dalla comunicazione all'Ispettorato con i motivi e le misure di ricollocazione; convocazione entro 7 giorni davanti alla commissione, assistenza di sindacato, avvocato o consulente, chiusura entro 20 giorni; esame di soluzioni alternative; se fallisce, licenziamento con effetto dal giorno della comunicazione iniziale; la risoluzione consensuale raggiunta in questa sede dà diritto alla NASpI; il comportamento delle parti è valutato dal giudice; non per il comporto), i contenuti dell'accordo (incentivo all'esodo, con tassazione separata come il TFR e senza contributi; preavviso o indennità sostitutiva; TFR e competenze di fine rapporto; rinuncia all'impugnazione e a ogni pretesa, cosiddetta transazione tombale, con elenco delle voci; patto di non concorrenza o di riservatezza; lettera di referenze; outplacement; data di cessazione e decorrenza della NASpI; spese legali; clausola di riservatezza; eventuale trasformazione del licenziamento in risoluzione consensuale, che però fa perdere la NASpI salvo l'art. 7), quando conviene (calcolo del valore atteso della causa: tutele applicabili, probabilità di illegittimità, tempi e costi, rischio del datore; l'offerta dell'art. 6 vale netto quanto una somma lorda maggiore del 30-40%; conviene al lavoratore quando il licenziamento è probabilmente legittimo o le tutele sono solo indennitarie; non conviene con nullità o reintegra probabili; conviene al datore per chiudere in 60 giorni senza processo), errori (firmare rinunce fuori dalle sedi protette, che si impugnano entro 6 mesi; accettare l'assegno senza verificare TFR e voci accessorie; dimissioni al posto del licenziamento; sedi sindacali fittizie senza assistenza reale; mancata verifica delle 60 giornate; conciliazione senza verbale esecutivo).
  • LicenziamentoLicenziamento e NASpI: chi ne ha dirittoChi ha diritto (art. 2 D.Lgs. 22/2015: lavoratori dipendenti, esclusi i dipendenti pubblici a tempo indeterminato e gli operai agricoli salvo le cooperative; apprendisti, soci di cooperativa, artisti, a termine alla scadenza; art. 3 c. 1: perdita involontaria dell'occupazione, stato di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti; il requisito delle 30 giornate di lavoro è abolito dal 2022; c. 1 lett. c-bis, dal 2025: chi si è dimesso da un tempo indeterminato nei 12 mesi precedenti deve avere almeno 13 settimane di contributi dopo quelle dimissioni; c. 2: NASpI anche per dimissioni per giusta causa e risoluzione consensuale nella conciliazione obbligatoria del licenziamento economico ex art. 7 L. 604/1966; dimissioni durante la maternità e nel primo anno del bambino con convalida, art. 55 D.Lgs. 151/2001; licenziamento per giusta causa e disciplinare: sì, perché la perdita è comunque involontaria; licenziamento per superamento del comporto: sì; risoluzione consensuale ordinaria: no, salvo rifiuto del trasferimento oltre 50 km per prassi INPS, con la prova dell'illegittimità del trasferimento richiesta da Cass. 10559/2026; scadenza del contratto a termine: sì; fine dell'apprendistato: sì), l'importo (art. 4: retribuzione imponibile degli ultimi 4 anni divisa per le settimane e moltiplicata per 4,33; 75% se la retribuzione mensile non supera la soglia rivalutata, per il 2026 1.456,72 euro; oltre, 75% della soglia più il 25% della differenza; massimo mensile 2026 1.584,70 euro, circ. INPS 4/2026; riduzione del 3% al mese dal sesto mese, dall'ottavo per chi ha 55 anni alla domanda; nessuna trattenuta contributiva ma tassazione IRPEF; contribuzione figurativa; assegno unico compatibile), la durata (art. 5: metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, esclusi i periodi già usati per altre NASpI; massimo 24 mesi), la domanda (art. 6: telematica all'INPS, tramite patronato o SPID, entro 68 giorni dalla cessazione a pena di decadenza; decorrenza dall'ottavo giorno dopo la cessazione o dal giorno dopo la domanda se tardiva; con il preavviso non lavorato, dalla fine del periodo di preavviso indennizzato; con la conciliazione ex art. 7, dalla data della risoluzione; DID e patto di servizio con il centro per l'impiego; art. 7: condizionalità, partecipazione ai percorsi di attivazione, decadenza per rifiuto di offerte congrue), compatibilità (art. 9: nuovo lavoro subordinato con reddito sopra la soglia esente = decadenza, salvo durata fino a 6 mesi con sospensione; art. 10: lavoro autonomo con reddito basso, comunicazione entro un mese e riduzione dell'80% del reddito; art. 8: anticipo in unica soluzione per avviare un'attività autonoma, con obbligo di restituzione se si torna dipendenti entro la durata teorica; pensione = decadenza), NASpI e impugnazione del licenziamento (l'impugnazione non impedisce la NASpI; se il giudice reintegra, le retribuzioni riconosciute assorbono l'indennità, che l'INPS recupera; se il licenziamento è nullo o annullato con indennità, la NASpI resta; conciliazione con offerta ex art. 6 D.Lgs. 23/2015: NASpI spettante; ticket di licenziamento a carico del datore per ogni licenziamento, anche nelle dimissioni per giusta causa), errori frequenti (domanda oltre i 68 giorni, dimissioni date sotto pressione invece di farsi licenziare, risoluzione consensuale fuori dalla conciliazione, mancata comunicazione del nuovo lavoro, lavoro nero durante la NASpI con decadenza e sanzioni).
  • Dimissioni, TFR e fine del rapportoLa NASpI: requisiti, durata, calcolo, decadenzaChi ha diritto (art. 2 D.Lgs. 22/2015: dipendenti privati, apprendisti, soci lavoratori di cooperativa, dipendenti pubblici a termine, operai agricoli delle cooperative di trasformazione dal 2022; esclusi i dipendenti pubblici a tempo indeterminato e gli altri operai agricoli, che hanno la disoccupazione agricola; art. 3 c. 1: perdita involontaria del lavoro e stato di disoccupazione, 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti; il requisito delle 30 giornate nei 12 mesi è abolito dal 2022; lett. c-bis, eventi dal 1° gennaio 2025: chi nei 12 mesi precedenti si è dimesso volontariamente, o ha risolto consensualmente, da un tempo indeterminato deve avere 13 settimane di contributi dopo quelle dimissioni, salvo giusta causa e dimissioni in maternità; c. 2: NASpI anche per dimissioni per giusta causa e per la risoluzione consensuale nella conciliazione ex art. 7 L. 604/1966; per prassi INPS anche per la risoluzione consensuale dopo il rifiuto del trasferimento oltre 50 km o 80 minuti, ma Cass. 10559/2026 esige la prova che il trasferimento fosse illegittimo, la distanza da sola non basta; Cass. 8564/2026: la giusta causa delle dimissioni va provata dal lavoratore, le circolari INPS non cambiano la legge; per le dimissioni nel periodo protetto di maternità e paternità; non per dimissioni volontarie, risoluzione consensuale fuori dalle sedi protette, licenziamento seguito da reintegra), quanto spetta (art. 4: retribuzione imponibile degli ultimi 4 anni divisa per le settimane e moltiplicata per 4,33; 75% se la retribuzione media mensile è entro 1.456,72 euro nel 2026, oltre 75% della soglia più il 25% della differenza; massimo 1.584,70 euro al mese nel 2026, rivalutati ogni anno; riduzione del 3% ogni mese dal primo giorno del sesto mese, dall'ottavo per chi ha 55 anni; tassata come reddito da lavoro, senza contributi; art. 12: contributi figurativi fino a 1,4 volte il massimale), durata e decorrenza (art. 5: settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, escluse quelle già usate per altre indennità, massimo 24 mesi; art. 6: domanda telematica all'INPS entro 68 giorni dalla cessazione, a pena di decadenza; decorre dall'ottavo giorno dopo la cessazione o dal giorno dopo la domanda tardiva; con il preavviso non lavorato, dall'ottavo giorno dopo la fine del preavviso indennizzato; con licenziamento per giusta causa, dal 38° giorno e con i 68 giorni contati dal 30° giorno, circ. INPS 94/2015), gli obblighi (art. 7 e D.Lgs. 150/2015: DID automatica con la domanda, patto di servizio personalizzato con il centro per l'impiego, programma GOL; art. 21 c. 7: mancata presentazione senza giustificato motivo agli appuntamenti: un quarto di mensilità la prima volta, una mensilità la seconda, decadenza la terza; mancata partecipazione a corsi e tirocini: una mensilità poi decadenza; rifiuto di un'offerta di lavoro congrua: decadenza; nuova registrazione solo dopo 2 mesi), lavorare durante la NASpI (art. 9: nuovo contratto subordinato con reddito annuo sopra la soglia di esenzione fiscale: decadenza, salvo durata fino a 6 mesi con sospensione d'ufficio; sotto la soglia: NASpI ridotta dell'80% del reddito, con comunicazione all'INPS entro 30 giorni e datore diverso dal precedente; art. 10: lavoro autonomo o impresa con reddito entro la soglia delle detrazioni: comunicazione entro un mese, riduzione dell'80% del reddito previsto, autodichiarazione entro il 31 marzo pena restituzione; lavoro intermittente e occasionale secondo le regole INPS), l'anticipazione (art. 8: liquidazione in unica soluzione dell'importo residuo per avviare un'attività autonoma, un'impresa individuale o sottoscrivere una quota di cooperativa di lavoro, domanda entro 30 giorni dall'inizio dell'attività a pena di decadenza, senza contributi figurativi né ANF; restituzione se si instaura un lavoro subordinato prima della scadenza del periodo), la decadenza (art. 11: perdita dello stato di disoccupazione, lavoro subordinato o autonomo senza le comunicazioni, requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata, assegno ordinario di invalidità salvo opzione; indebito e recupero; espatrio e cambio di residenza), la fine (nuova NASpI con nuovi contributi; ISCRO e altri sostegni; contestazioni all'INPS con ricorso amministrativo al comitato provinciale in 90 giorni e poi giudice del lavoro).
  • Dimissioni, TFR e fine del rapportoLe dimissioni per giusta causaI casi riconosciuti, la procedura telematica, niente preavviso e indennità a carico del datore, la NASpI, la prova, i rischi se la giusta causa non regge.
  • Dimissioni, TFR e fine del rapportoIl TFR: calcolo, tempi di pagamento, anticipo, tuteleCalcolo (annua / 13,5) e rivalutazione, tempi, anticipo del 70%, fondo pensione e Fondo tesoreria, tassazione separata, Fondo di garanzia INPS, prescrizione, decreto ingiuntivo.
  • LicenziamentoIl licenziamento economico (giustificato motivo oggettivo)Ragioni organizzative vere, nesso con il posto soppresso, repêchage, criteri di scelta, procedura ITL sopra i 15, preavviso, tutele dopo Corte cost. 128/2024, impugnazione, offerta conciliativa.