In breve
- Il Fondo di garanzia INPS paga il TFR intero (art. 2 L. 297/1982) e le ultime 3 mensilità entro un tetto di 3 volte il massimale CIGS netto, circa 4.021 euro nel 2026 (art. 2 D.Lgs. 80/1992).
- Datore in procedura: domanda dopo 15 giorni dallo stato passivo esecutivo con il credito ammesso o dall'omologa del concordato.
- Datore non fallibile o non fallito: dopo un pignoramento rimasto infruttuoso (decreto ingiuntivo, precetto, verbale negativo).
- Domanda telematica, pagamento entro 60 giorni; l'INPS si surroga nel privilegio.
- Prescrizione: 1 anno per le mensilità, 5 anni per il TFR.
Che cosa copre e quando interviene
«È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo […] ovvero dopo la pubblicazione della sentenza […] per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte. […] Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, semprechè, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti».
| TFR (L. 297/1982) | Ultime tre mensilità (D.Lgs. 80/1992) | |
|---|---|---|
| Che cosa | TFR ex art. 2120 c.c. con rivalutazione e accessori, meno gli acconti; anche la quota del Fondo di tesoreria | Crediti di lavoro diversi dal TFR degli ultimi 3 mesi del rapporto, compresi nei 12 mesi prima della procedura, dell'esecuzione o della cessazione durante l'esercizio provvisorio |
| Tetto | Nessuno | 3 volte il massimale mensile CIGS netto (2026: 1.340,56 × 3 ≈ 4.021 euro); non cumulabile con CIGS e mobilità dello stesso periodo |
| Datore in liquidazione giudiziale, concordato, LCA, amministrazione straordinaria | Domanda 15 giorni dopo il deposito dello stato passivo esecutivo con il credito ammesso; dopo la sentenza se ci sono opposizioni; dopo l'omologa del concordato; per le tardive, dopo il decreto di ammissione | |
| Datore non assoggettabile o non assoggettato | Dopo l'esecuzione forzata rimasta in tutto o in parte infruttuosa: titolo, precetto, pignoramento negativo o insufficiente, visure; per le società di persone anche verso i soci | |
| Datore con procedura in altro Stato UE | Sì, se il lavoratore lavorava abitualmente in Italia | |
| Pagamento | Entro 60 giorni dalla domanda, con accredito in conto; surroga dell'INPS nel privilegio (artt. 2751-bis e 2776 c.c.) | |
| Prescrizione | 5 anni (art. 2948 n. 5 c.c.), dal momento in cui il diritto verso il Fondo è esercitabile | 1 anno (art. 2 c. 5 D.Lgs. 80/1992); interessi e rivalutazione dalla domanda |
Il Fondo è alimentato da un contributo a carico dei datori e interviene solo in caso di insolvenza accertata nelle due forme previste: la procedura concorsuale con il credito ammesso al passivo, o l'esecuzione individuale infruttuosa. Non serve che il lavoratore sia stato licenziato: bastano la cessazione del rapporto, per qualsiasi causa, e il mancato pagamento; e non conta che i contributi siano stati versati, perché per il TFR opera la garanzia e per la pensione l'automaticità delle prestazioni. Il tetto delle mensilità è agganciato al massimale della cassa integrazione straordinaria al netto delle trattenute (per il 2026, circolare INPS 4/2026, 1.340,56 euro), per cui tre stipendi alti vengono coperti solo in parte; l'eccedenza e i mesi anteriori restano crediti privilegiati nella procedura (insinuazione al passivo) o da eseguire contro il datore.
Come si ottiene, passo per passo
- Quantificare: calcolo del TFR maturato e non pagato (busta paga, CU, prospetto) e delle retribuzioni degli ultimi tre mesi con ratei e ferie; i documenti del rapporto (contratto, buste paga, UNILAV, estratto contributivo) servono in ogni fase; il lavoratore in nero deve prima far accertare il rapporto con una causa o un verbale ispettivo.
- Se c'è una procedura: domanda di ammissione al passivo con privilegio (art. 2751-bis c.c.) entro i termini fissati dalla sentenza di apertura; dopo 15 giorni dal deposito dello stato passivo esecutivo, domanda al Fondo con copia dello stato passivo e attestazione del curatore sui pagamenti; per il concordato, dopo l'omologa.
- Se non c'è: decreto ingiuntivo o sentenza per TFR e retribuzioni, precetto, pignoramento (mobiliare, presso terzi, immobiliare) con esito negativo o insufficiente, visure catastali e camerali; poi la domanda al Fondo con il titolo, gli atti esecutivi e i verbali; in alternativa, se il datore è fallibile, istanza di apertura della liquidazione giudiziale.
- Domanda: telematica all'INPS (SPID o patronato) con i moduli e gli allegati; l'INPS istruisce, chiede eventuali integrazioni e paga entro 60 giorni; tassazione separata sul TFR; il Fondo si surroga nel privilegio e recupera dalla procedura o dal datore.
- Se l'INPS rifiuta: ricorso amministrativo e poi causa con il rito del lavoro davanti al tribunale, nei termini di prescrizione; i motivi tipici riguardano la fallibilità del datore, l'individuazione dei tre mesi, il tetto, la sufficienza dell'esecuzione.
I termini sono la trappola più frequente: un anno per le mensilità dal momento in cui il diritto verso il Fondo diventa esercitabile, cinque per il TFR, con il rischio che l'attesa dei riparti della procedura faccia scadere il diritto verso l'INPS. Per questo la domanda al Fondo si presenta appena lo stato passivo è esecutivo, senza aspettare la chiusura della liquidazione giudiziale, e nel caso dell'esecuzione individuale conviene scegliere il pignoramento più rapido (presso terzi sui conti) per documentare presto l'infruttuosità. Gli stipendi non pagati anteriori ai tre mesi, le indennità per licenziamento illegittimo e i danni non passano dal Fondo e seguono le vie ordinarie.
Domande frequenti
L'azienda dove lavoravo è fallita e mi deve il TFR e quattro stipendi: quanto recupero dal Fondo?
Il TFR per intero, con la rivalutazione, al netto di quanto già ricevuto (art. 2 L. 297/1982), e le retribuzioni degli ultimi tre mesi del rapporto (non quattro), purché rientrino nei dodici mesi precedenti l'apertura della liquidazione giudiziale, entro un tetto pari a tre volte il massimale mensile netto della CIGS: per il 2026 circa 4.021 euro (art. 2 D.Lgs. 80/1992; circ. INPS 4/2026). Il quarto stipendio e l'eventuale eccedenza restano crediti privilegiati da far valere nella procedura, con l'insinuazione al passivo, e vengono pagati se l'attivo lo consente. La domanda al Fondo si presenta dopo quindici giorni dal deposito dello stato passivo esecutivo in cui il suo credito è ammesso (o dopo la sentenza sulle opposizioni), con la copia dello stato passivo e l'attestazione del curatore; l'INPS paga entro sessanta giorni e si surroga nel suo privilegio verso la procedura.
Il mio ex datore è una ditta individuale che ha chiuso e non risponde: posso rivolgermi al Fondo senza fallimento?
Sì, ma solo dopo aver tentato inutilmente l'esecuzione forzata (art. 2, c. 5, L. 297/1982; art. 1, c. 2, D.Lgs. 80/1992): occorre un titolo esecutivo (decreto ingiuntivo per il TFR e le retribuzioni, ottenuto con le buste paga o con il conteggio; o una sentenza), il precetto e un pignoramento rimasto in tutto o in parte infruttuoso, documentato dal verbale negativo dell'ufficiale giudiziario o dalla dichiarazione negativa del terzo pignorato (banca, clienti); l'INPS chiede anche le visure che dimostrano l'assenza di beni. Se il datore era assoggettabile alla liquidazione giudiziale ma nessuno l'ha chiesta, la strada dell'esecuzione infruttuosa è comunque ammessa, e in alternativa il lavoratore può chiedere lui l'apertura della procedura. Per le società di persone l'INPS pretende di regola l'esecuzione anche contro i soci illimitatamente responsabili. I tempi sono più lunghi ma il risultato è lo stesso: TFR intero e tre mensilità nel tetto.
Entro quando devo fare la domanda?
Per le ultime tre mensilità il diritto verso il Fondo si prescrive in un anno (art. 2, c. 5, D.Lgs. 80/1992) dal momento in cui è esercitabile, cioè dal quindicesimo giorno dopo il deposito dello stato passivo esecutivo, dalla sentenza sulle opposizioni o dall'omologa del concordato, oppure dalla chiusura infruttuosa dell'esecuzione: un anno è poco, e le domande tardive sono respinte. Per il TFR vale la prescrizione ordinaria dei crediti di fine rapporto, cinque anni (art. 2948, n. 5, c.c.), che l'insinuazione al passivo interrompe e che riparte da quando il diritto verso il Fondo diventa esercitabile. Interessi e rivalutazione sulle mensilità decorrono dalla domanda al Fondo; per il TFR la giurisprudenza li riconosce dalla data in cui il credito è divenuto esigibile verso il Fondo. La domanda è telematica (patronato o SPID) e il pagamento avviene entro sessanta giorni con accredito in conto.
Il Fondo paga anche il preavviso, le ferie non godute e i danni?
Il Fondo paga i «crediti di lavoro» degli ultimi tre mesi del rapporto: retribuzioni ordinarie e straordinarie, ratei di tredicesima e quattordicesima, indennità per ferie e permessi maturati, e secondo l'orientamento prevalente l'indennità sostitutiva del preavviso, in quanto crediti retributivi collegati agli ultimi tre mesi; non paga il risarcimento del danno, le indennità per licenziamento illegittimo, le somme oltre il tetto e i crediti relativi a mesi anteriori ai tre, che restano insinuabili nella procedura o eseguibili contro il datore. Per il TFR non c'è tetto: è coperto per intero, compresa la quota maturata presso il Fondo di tesoreria INPS per le aziende con almeno cinquanta dipendenti, che l'INPS liquida direttamente. I contributi non versati non passano dal Fondo di garanzia ma dalle tutele previdenziali (automaticità delle prestazioni per la pensione).
Fonti normative
- Art. 2 L. 297/1982 — Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto
- Art. 1 D.Lgs. 80/1992 — Garanzia dei crediti di lavoro
- Art. 2 D.Lgs. 80/1992 — Intervento del Fondo di garanzia (ultime tre mensilità)
- Art. 2120 c.c. — Disciplina del trattamento di fine rapporto
- Art. 2751-bis c.c. — Crediti per retribuzioni e provvigioni (privilegio)
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Dimissioni, TFR e fine del rapportoIl TFR: calcolo, tempi di pagamento, anticipo, tuteleCalcolo (annua / 13,5) e rivalutazione, tempi, anticipo del 70%, fondo pensione e Fondo tesoreria, tassazione separata, Fondo di garanzia INPS, prescrizione, decreto ingiuntivo.
- Contratto, mansioni e stipendioLo stipendio non pagato: come recuperarloDiffida e Ispettorato, decreto ingiuntivo con le buste paga, pignoramento, prescrizione 5 anni, Fondo di garanzia INPS (TFR e ultime 3 mensilità), dimissioni per giusta causa, lavoro nero.
- Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeL'insinuazione al passivo: come il creditore recupera nella liquidazione giudizialeL'avviso del curatore (art. 200: comunicazione via PEC o raccomandata con l'udienza, il termine e le istruzioni; chi non riceve l'avviso deve comunque controllare il registro delle imprese), la domanda (art. 201: ricorso trasmesso alla PEC del curatore almeno 30 giorni prima dell'udienza, firmato anche dalla parte senza avvocato; contenuto: procedura, generalità e codice fiscale, somma o bene, fatti e ragioni, privilegio e bene su cui grava, PEC per le comunicazioni, IBAN; inammissibile se mancano procedura, somma o ragioni; senza indicazione del privilegio il credito è chirografario; documenti allegati; titoli originali in cancelleria; sospensione feriale applicabile), le domande particolari (restituzione e rivendicazione di beni con sospensione della vendita; creditori del terzo datore di ipoteca; crediti condizionati e con riserva, art. 204; crediti dei lavoratori: TFR, mensilità, privilegio dell'art. 2751-bis e Fondo di garanzia INPS; crediti del fisco; crediti prededucibili, artt. 6 e 222, verificati con le stesse forme salvo quelli non contestati), il progetto di stato passivo (art. 203: depositato e trasmesso dal curatore 15 giorni prima dell'udienza con le conclusioni motivate e le eccezioni, anche di prescrizione; osservazioni e documenti integrativi fino a 5 giorni prima; udienza anche telematica; decreto succintamente motivato del giudice delegato che ammette, esclude o ammette con riserva, art. 204; comunicazione dell'esito con le prospettive di soddisfacimento, art. 205), le impugnazioni (art. 206: opposizione del creditore escluso o ammesso in parte, contro il curatore; impugnazione dei crediti altrui; revocazione per falsità, dolo, errore o documenti scoperti; termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione, art. 207, con ricorso al tribunale e giudizio in camera di consiglio, decreto reclamabile in appello), le domande tardive (art. 208: fino a 6 mesi dal decreto di esecutività, 12 se il tribunale lo ha previsto; udienza entro 4 mesi; oltre, solo per causa non imputabile ed entro 60 giorni dalla sua cessazione; i tardivi partecipano ai riparti successivi, con diritto alle quote precedenti se privilegiati o incolpevoli, art. 225), il pagamento (art. 221: prededuzione, privilegi speciali e generali nell'ordine degli artt. 2777-2778 c.c., chirografari in proporzione, postergati; riparti parziali fino all'80% con accantonamenti, art. 227; conti speciali per immobili e beni garantiti, art. 223; interessi sospesi per i chirografari, art. 154; rendiconto e riparto finale), che cosa aspettarsi (percentuali medie basse per i chirografari; tempi di anni; costi della domanda; nota di variazione IVA dopo l'apertura, art. 26 D.P.R. 633/1972; deduzione della perdita su crediti), gli altri strumenti del creditore (azione contro garanti e coobbligati, compensazione, art. 155; intervento nella liquidazione controllata e nel concordato con il voto).
- Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeLa liquidazione giudiziale (ex fallimento): presupposti, procedura, effettiI presupposti (art. 121: imprenditore commerciale, anche società e socio illimitatamente responsabile, che non prova di stare sotto tutte le soglie dell'impresa minore, attivo 300.000, ricavi 200.000, debiti 500.000, art. 2; stato di insolvenza, art. 2; debiti scaduti e non pagati di almeno 30.000 euro, art. 49 c. 5; entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, art. 33; esclusi imprenditori agricoli, enti pubblici, start-up innovative nei limiti), chi la chiede (art. 37: debitore, creditori, PM quando ha notizia dell'insolvenza, autorità di vigilanza; ricorso con avvocato; il debitore deposita bilanci e scritture), il procedimento (art. 40-41: tribunale collegiale del centro degli interessi principali, udienza entro 45 giorni con almeno 15 giorni dalla notifica, memorie fino a 7 giorni prima, misure cautelari; precedenza delle domande di concordato e accordi; sentenza con nomina di giudice delegato e curatore, ordine di deposito delle scritture in 3 giorni, udienza di verifica del passivo entro 120-150 giorni, termine per le domande; reclamo alla corte d'appello in 30 giorni senza sospensione, art. 51), gli organi (curatore: gestione, inventario, relazione, programma di liquidazione entro 150 giorni, art. 213, vendite competitive, art. 216, azioni di responsabilità, art. 255; giudice delegato; comitato dei creditori), gli effetti per il debitore (spossessamento dei beni presenti e futuri, art. 142; atti e pagamenti inefficaci, art. 144; beni esclusi: personali, stipendi e pensioni nei limiti del mantenimento fissati dal giudice, fondo patrimoniale, impignorabili, art. 146; casa non distratta dall'uso fino alla vendita e sussidio alimentare, art. 147; corrispondenza, art. 148; obblighi di informazione; ineleggibilità cessate con l'esdebitazione), per i creditori (divieto di azioni esecutive e cautelari, art. 150; sospensione degli interessi chirografari; compensazione, art. 155; domanda di ammissione via PEC almeno 30 giorni prima dell'udienza anche senza avvocato, art. 201; progetto di stato passivo 15 giorni prima, art. 203; decreto di esecutività, art. 204; opposizione, impugnazione e revocazione entro 30 giorni, artt. 206-207; domande tardive entro 6 mesi, fino a 12, art. 208; prededuzione, privilegi, chirografo, postergati, art. 221; riparti parziali fino all'80%, art. 227), per i contratti e i lavoratori (rapporti pendenti sospesi con scelta del curatore e messa in mora con 60 giorni, art. 172; regole speciali per locazioni, leasing, preliminare, appalto; rapporti di lavoro sospesi con subentro o recesso, cessazione automatica dopo 4 mesi, NASpI e Fondo di garanzia INPS, art. 189; processi interrotti, art. 143), la revocatoria (art. 166: atti sproporzionati, pagamenti anomali, garanzie per debiti preesistenti nell'anno o nei sei mesi anteriori; pagamenti normali nei sei mesi se il curatore prova la conoscenza dell'insolvenza; esenzioni), la chiusura (art. 233: nessuna domanda, pagamento integrale, riparto finale, insufficienza dell'attivo; cancellazione della società; concordato nella liquidazione, art. 240), l'esdebitazione (artt. 278-281: persona fisica meritevole, anche società per i soci illimitatamente responsabili; con la chiusura o comunque dopo tre anni dall'apertura; esclusi alimenti, danni da illecito, sanzioni; salvi garanti e coobbligati), i reati (bancarotta fraudolenta da 3 a 10 anni, semplice da 6 mesi a 2 anni, artt. 322-323).
- Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeIl mio cliente è in liquidazione giudiziale: che cosa posso farePrima della procedura (segnali di insolvenza; composizione negoziata: le misure protettive pubblicate nel registro delle imprese bloccano azioni esecutive e cautelari e l'acquisto di prelazioni, art. 18, ma i contratti proseguono e la fornitura può essere condizionata al pagamento; concordato con riserva e misure protettive; l'istanza di liquidazione giudiziale del creditore, art. 37, con debiti scaduti di almeno 30.000 euro), gli effetti della sentenza (art. 150: nessuna azione esecutiva o cautelare, anche per crediti successivi; art. 142-145: atti e pagamenti del debitore inefficaci; art. 154: interessi sospesi per i chirografari; art. 155: compensazione dei crediti anteriori anche non scaduti, salvo cessioni nell'anno; art. 143: cause interrotte e riassunte contro il curatore), i contratti in corso (art. 172: sospesi fino alla scelta del curatore tra subentro e scioglimento; messa in mora con termine fino a 60 giorni; crediti maturati durante la procedura prededucibili; scioglimento senza risarcimento se non previsto; regole speciali: vendita con riserva di proprietà, art. 178; contratti a esecuzione continuata con pagamento integrale delle consegne successive, art. 179; preliminare trascritto con privilegio dell'acquirente, art. 173; immobili da costruire, art. 174; contratti personali, art. 175; leasing con restituzione del bene e conguaglio, art. 177; locazione con recesso del curatore e indennizzo, art. 185; appalto sciolto salvo subentro in 60 giorni con garanzie, art. 186), il rischio revocatoria (art. 166: revocabili i pagamenti con mezzi anomali e gli atti sproporzionati dell'anno precedente, le garanzie per debiti preesistenti, e i pagamenti normali dei sei mesi se il curatore prova che il creditore conosceva l'insolvenza; esenti i pagamenti di beni e servizi nei termini d'uso, le rimesse bancarie non solutorie, gli atti in esecuzione di piani e accordi, le retribuzioni; art. 170 azione entro tre anni dall'apertura e cinque dall'atto), il recupero (insinuazione al passivo entro 30 giorni prima dell'udienza; privilegi; riparti; nota di variazione IVA dall'apertura, art. 26 D.P.R. 633/1972; deducibilità della perdita, art. 101 TUIR; azione integrale contro fideiussori e coobbligati, art. 278 c. 6; escussione delle garanzie reali; ritenzione), il concordato preventivo (voto per classi e maggioranza dei crediti, art. 109; proposte concorrenti; omologazione e cram down; pagamento dei privilegiati almeno al valore di liquidazione; opposizione all'omologazione), le azioni verso i responsabili (responsabilità degli amministratori esercitata dal curatore, art. 255; azione diretta del creditore per danno diretto, art. 2395 c.c.; denuncia per bancarotta preferenziale o distrazione), gli errori (continuare a fornire senza garanzie, accettare pagamenti anomali, non insinuarsi in tempo, non escutere il garante, dimenticare la nota IVA).
- Debiti, crediti e pignoramentiIl decreto ingiuntivo: come si ottiene e come ci si difendeProva scritta, decreto in 30 giorni, provvisoria esecuzione, notifica in 60 giorni, opposizione in 40, esecutività, sospensione, costi.
- Debiti, crediti e pignoramentiIl pignoramento mobiliare in casa e in aziendaPrima (titolo esecutivo e precetto, art. 480; decorsi 10 giorni l'ufficiale giudiziario può procedere; ricerca telematica dei beni ex art. 492-bis con autorizzazione del presidente; pignoramento mobiliare scelto quando mancano stipendio, conto e immobili aggredibili o per pressione), l'accesso (art. 513: ricerca in casa e nei luoghi appartenenti al debitore, anche sulla persona con le cautele del decoro; apertura di porte, ripostigli e recipienti e forza pubblica; per beni in luoghi di terzi, decreto del giudice; cose del debitore presso terzi che consentono l'esibizione; art. 519: non nei festivi né fuori dalle 7-21 salvo autorizzazione; art. 492: ingiunzione, invito a dichiarare residenza o PEC, avvertimento sulla conversione; art. 492 c. 4: se i beni sono insufficienti, invito al debitore a indicarne altri e dichiarazione sui beni, con sanzione ex art. 388 c.p. per la falsità), che cosa si può prendere (art. 517: cose di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari al credito precettato più la metà, preferendo denaro contante, preziosi, titoli di credito e beni di sicura realizzazione; art. 514 impignorabili: cose sacre, anello nuziale, vestiti, biancheria, letti, tavoli da pranzo con sedie, armadi, cassettoni, frigorifero, stufe e fornelli, lavatrice, utensili di casa e cucina con un mobile per contenerli, in quanto indispensabili, esclusi i mobili di rilevante valore o d'antiquariato tranne i letti; commestibili e combustibili per un mese; armi e oggetti per il pubblico servizio; decorazioni, lettere e scritti di famiglia; animali da compagnia e da assistenza, n. 6-bis e 6-ter; art. 515: beni agricoli solo in mancanza di altri; strumenti, oggetti e libri indispensabili per la professione, l'arte o il mestiere pignorabili nel limite di un quinto solo se gli altri beni non bastano, limite che non vale per le società e per le attività a prevalenza di capitale; il televisore, il computer non professionale, l'auto, i gioielli, i mobili di pregio, la merce in magazzino, i macchinari delle società sono pignorabili), il verbale (art. 518: descrizione con foto o video, stima approssimativa anche con esperto, eventuale primo verbale e individuazione definitiva entro 30 giorni; art. 520-521: contanti, titoli e preziosi consegnati in cancelleria, gli altri beni lasciati in custodia al debitore o trasportati; il custode non può usare i beni; con l'istanza di vendita l'IVG sostituisce il custode e ritira i beni entro 30 giorni, anche con la forza pubblica; sottrazione dei beni pignorati = reato ex art. 388 c.p.), auto e moto (art. 521-bis: pignoramento con notifica e trascrizione al PRA, intimazione a consegnare il veicolo e i documenti all'IVG entro 10 giorni; il debitore custode senza compenso; dopo, ritiro della carta di circolazione da parte della polizia che lo rinviene), la vendita (art. 497: istanza di vendita entro 45 giorni dal pignoramento pena inefficacia, non prima di 10 giorni, art. 501; art. 529-530: udienza, opposizioni agli atti a pena di decadenza, ordinanza; art. 532: vendita senza incanto tramite IVG o altro commissionario, prezzo minimo con stimatore, massimo tre esperimenti con ribassi, termine finale di sei mesi, poi chiusura anticipata se nessuno chiede l'assegnazione; art. 534-538 incanto con ribasso di un quinto; assegnazione al creditore per titoli quotati; distribuzione del ricavato e ipotesi frequente di ricavato inferiore alle spese), le difese (conversione ex art. 495 con deposito di un sesto e fino a 48 rate; opposizione all'esecuzione ex art. 615 per contestare il diritto o l'impignorabilità; opposizione agli atti ex art. 617 in 20 giorni per i vizi del verbale, del precetto, della stima; opposizione di terzo ex art. 619 per chi afferma la proprietà dei beni, prima della vendita, con il limite dell'art. 621: niente prova per testimoni sui beni trovati in casa o in azienda del debitore, salvo che il diritto sia reso verosimile dalla professione o dal commercio del terzo o del debitore, quindi documenti di data certa; riduzione del pignoramento ex art. 496; estinzione per inattività), la competenza (tribunale del luogo in cui si trovano i beni, art. 26; il passaggio al giudice di pace previsto dal D.Lgs. 116/2017 è rinviato al 31 ottobre 2027 dal D.L. 100/2026), i costi e la convenienza (spese del pignoramento, dell'IVG e della vendita anticipate dal creditore e spesso superiori al ricavato; funzione di pressione; in azienda il rischio di blocco dell'attività e di pignoramento della merce).
- LicenziamentoLicenziamento e NASpI: chi ne ha dirittoChi ha diritto (art. 2 D.Lgs. 22/2015: lavoratori dipendenti, esclusi i dipendenti pubblici a tempo indeterminato e gli operai agricoli salvo le cooperative; apprendisti, soci di cooperativa, artisti, a termine alla scadenza; art. 3 c. 1: perdita involontaria dell'occupazione, stato di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti; il requisito delle 30 giornate di lavoro è abolito dal 2022; c. 1 lett. c-bis, dal 2025: chi si è dimesso da un tempo indeterminato nei 12 mesi precedenti deve avere almeno 13 settimane di contributi dopo quelle dimissioni; c. 2: NASpI anche per dimissioni per giusta causa e risoluzione consensuale nella conciliazione obbligatoria del licenziamento economico ex art. 7 L. 604/1966; dimissioni durante la maternità e nel primo anno del bambino con convalida, art. 55 D.Lgs. 151/2001; licenziamento per giusta causa e disciplinare: sì, perché la perdita è comunque involontaria; licenziamento per superamento del comporto: sì; risoluzione consensuale ordinaria: no, salvo rifiuto del trasferimento oltre 50 km per prassi INPS, con la prova dell'illegittimità del trasferimento richiesta da Cass. 10559/2026; scadenza del contratto a termine: sì; fine dell'apprendistato: sì), l'importo (art. 4: retribuzione imponibile degli ultimi 4 anni divisa per le settimane e moltiplicata per 4,33; 75% se la retribuzione mensile non supera la soglia rivalutata, per il 2026 1.456,72 euro; oltre, 75% della soglia più il 25% della differenza; massimo mensile 2026 1.584,70 euro, circ. INPS 4/2026; riduzione del 3% al mese dal sesto mese, dall'ottavo per chi ha 55 anni alla domanda; nessuna trattenuta contributiva ma tassazione IRPEF; contribuzione figurativa; assegno unico compatibile), la durata (art. 5: metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, esclusi i periodi già usati per altre NASpI; massimo 24 mesi), la domanda (art. 6: telematica all'INPS, tramite patronato o SPID, entro 68 giorni dalla cessazione a pena di decadenza; decorrenza dall'ottavo giorno dopo la cessazione o dal giorno dopo la domanda se tardiva; con il preavviso non lavorato, dalla fine del periodo di preavviso indennizzato; con la conciliazione ex art. 7, dalla data della risoluzione; DID e patto di servizio con il centro per l'impiego; art. 7: condizionalità, partecipazione ai percorsi di attivazione, decadenza per rifiuto di offerte congrue), compatibilità (art. 9: nuovo lavoro subordinato con reddito sopra la soglia esente = decadenza, salvo durata fino a 6 mesi con sospensione; art. 10: lavoro autonomo con reddito basso, comunicazione entro un mese e riduzione dell'80% del reddito; art. 8: anticipo in unica soluzione per avviare un'attività autonoma, con obbligo di restituzione se si torna dipendenti entro la durata teorica; pensione = decadenza), NASpI e impugnazione del licenziamento (l'impugnazione non impedisce la NASpI; se il giudice reintegra, le retribuzioni riconosciute assorbono l'indennità, che l'INPS recupera; se il licenziamento è nullo o annullato con indennità, la NASpI resta; conciliazione con offerta ex art. 6 D.Lgs. 23/2015: NASpI spettante; ticket di licenziamento a carico del datore per ogni licenziamento, anche nelle dimissioni per giusta causa), errori frequenti (domanda oltre i 68 giorni, dimissioni date sotto pressione invece di farsi licenziare, risoluzione consensuale fuori dalla conciliazione, mancata comunicazione del nuovo lavoro, lavoro nero durante la NASpI con decadenza e sanzioni).
- Contratto, mansioni e stipendioIl lavoro nero: diritti del lavoratore e rischi del datoreChe cos'è il lavoro nero (mancata comunicazione preventiva di assunzione, differenza con il lavoro grigio: part-time falso, fuori busta, straordinari non pagati), diritti del lavoratore (art. 2126 c.c.: retribuzione da CCNL, differenze, TFR, ferie, tredicesima, contributi INPS con prescrizione quinquennale e rendita vitalizia, tutela INAIL automatica per l'infortunio, licenziamento orale inefficace con reintegrazione, NASpI), come si prova il rapporto (testimoni, chat, bonifici, badge, foto, ispezione), la denuncia all'Ispettorato e la causa di lavoro, prescrizione dei crediti (5 anni dalla fine del rapporto), rischi per il datore (maxi-sanzione art. 3 DL 12/2002 +30% L. 145/2018: 1.950-11.700, 3.900-23.400, 7.800-46.800 euro; +20% per stranieri, minori, percettori di ADI; raddoppio della maggiorazione se recidivo; diffida ex art. 13 D.Lgs. 124/2004 con assunzione per almeno 3 mesi; sospensione dell'attività art. 14 D.Lgs. 81/2008; contributi evasi e sanzioni civili; reati per stranieri senza permesso art. 22 c. 12 TU immigrazione e caporalato 603-bis), esclusione del lavoro domestico dalla maxi-sanzione, lavoro nero e sussidi (ADI).
- La causa di lavoroIl rito del lavoro: come funziona la causa davanti al giudice del lavoroLe controversie del rito (art. 409: lavoro subordinato privato, rapporti agrari, agenzia e collaborazioni coordinate e continuative, dipendenti di enti pubblici economici, pubblico impiego privatizzato; art. 442: previdenza e assistenza, infortuni, malattie professionali), il giudice (tribunale in funzione di giudice del lavoro; competenza per territorio: luogo in cui è sorto il rapporto o si trova l'azienda o la dipendenza, art. 413; clausole derogative nulle; per gli agenti il loro domicilio; per il pubblico impiego la sede dell'ufficio), prima della causa (tentativo di conciliazione facoltativo presso l'Ispettorato o in sede sindacale, art. 410-411, che interrompe la prescrizione e sospende le decadenze per la durata più 20 giorni; obbligatorio solo per i contratti certificati; conciliazione e arbitrato, art. 412; rinunce e transazioni impugnabili entro 6 mesi salvo sede protetta, art. 2113 c.c.; per i licenziamenti l'impugnazione stragiudiziale in 60 giorni e il deposito in 180), il ricorso (art. 414: fatti, diritto, conclusioni, prove e documenti tutti subito, a pena di decadenza; deposito telematico; decreto del giudice entro 5 giorni con udienza entro 60 giorni; notifica del ricorso e del decreto entro 10 giorni e almeno 30 giorni prima dell'udienza, art. 415), la difesa (memoria difensiva almeno 10 giorni prima dell'udienza con eccezioni, riconvenzionali, prove e documenti a pena di decadenza, art. 416; contestazione specifica dei fatti; chiamata del terzo, art. 420 c. 9), l'udienza (comparizione personale, interrogatorio libero, tentativo di conciliazione con proposta del giudice il cui rifiuto ingiustificato è valutabile, art. 420; procuratore con potere di conciliare; modifica delle domande solo per gravi motivi; ammissione delle prove e assunzione in udienze ravvicinate; poteri d'ufficio del giudice anche oltre i limiti del codice civile, accesso sul luogo di lavoro, informazioni ai sindacati, art. 421; ordinanze di pagamento delle somme non contestate e provvisionali, art. 423), la decisione (sentenza con lettura del dispositivo e delle ragioni in udienza, o deposito entro 60 giorni nei casi complessi, art. 429; rivalutazione e interessi sui crediti di lavoro; esecutività immediata con la sola copia del dispositivo per il lavoratore e sospensione in appello solo per gravissimo danno, art. 431; per il datore secondo gli artt. 282-283), i licenziamenti (art. 441-bis: trattazione prioritaria con termini dimezzabili quando si chiede la reintegra; art. 441-quater: nullità discriminatoria anche con i riti speciali; abolito il rito Fornero), l'appello (ricorso alla corte d'appello entro 30 giorni dalla notifica o 6 mesi dalla pubblicazione, motivi specifici a pena di inammissibilità, art. 434; niente nuove prove salvo indispensabili, art. 437; inammissibilità manifesta con ordinanza, art. 436-bis), costi e tempi (contributo unificato ridotto alla metà ed esente fino a 40.978,92 euro di reddito, art. 9 c. 1-bis D.P.R. 115/2002; esenzione da bolli e spese per il lavoratore, art. 10; gratuito patrocinio; durata media 1-2 anni in primo grado con forti differenze locali; spese di soccombenza).