In breve
- Come: ricorso trasmesso alla PEC del curatore almeno 30 giorni prima dell'udienza di verifica, anche senza avvocato (art. 201 CCII), con importo, ragioni, privilegio, PEC, IBAN e documenti.
- Il curatore deposita il progetto 15 giorni prima (art. 203); il giudice delegato decide con decreto (art. 204); opposizione entro 30 giorni (artt. 206-207).
- Tardivi: fino a 6 mesi (12) dal decreto, poi solo per causa non imputabile entro 60 giorni (art. 208).
- Chi viene pagato prima (art. 221): prededuzione, privilegiati (lavoratori, professionisti, contributi, fisco, ipoteche e pegni sui beni vincolati), chirografari in proporzione, postergati.
- Nel frattempo: nota di variazione IVA, perdita su crediti, azione contro garanti e coobbligati, compensazione (art. 155).
La domanda
«Le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura […] si propongono con ricorso da trasmettere a norma del comma 2, almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte […] e, nel termine stabilito dal comma 1, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200, insieme ai documenti di cui al comma 6. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale».
- L'avviso (art. 200): il curatore comunica a chi risulta creditore, via PEC o raccomandata, che può partecipare al concorso, la data e il luogo dell'udienza, il termine per le domande e la PEC della procedura; chi non lo riceve non è esonerato dal termine, perché la sentenza è pubblica nel registro delle imprese.
- Il ricorso (art. 201): indica la procedura, le generalità e il codice fiscale del creditore, la somma che si chiede (o il bene da restituire o rivendicare), i fatti e le ragioni in modo succinto, l'eventuale titolo di prelazione con il bene su cui grava, la PEC per le comunicazioni e l'IBAN; è inammissibile se mancano o sono assolutamente incerti la procedura, la somma o le ragioni, mentre senza l'indicazione del privilegio il credito è trattato come chirografario. Si allegano i documenti (fatture, contratti, estratti conto, decreto ingiuntivo, sentenze) e i titoli originali si depositano in cancelleria; la firma può essere del creditore stesso, ma la scrittura conta.
- I crediti particolari: chi rivendica un bene (leasing, riserva di proprietà, deposito) può chiedere la sospensione della sua vendita; i crediti condizionati, quelli accertati con sentenza non definitiva e quelli con titolo non producibile per causa non imputabile sono ammessi con riserva (art. 204); i crediti prededucibili (art. 6: spese e compensi della procedura, crediti sorti durante l'esercizio, professionisti del concordato al 75 per cento) si verificano con le stesse forme salvo che non siano contestati (art. 222).
- Il progetto (art. 203): quindici giorni prima dell'udienza il curatore deposita e trasmette il progetto di stato passivo con le sue conclusioni motivate su ogni domanda, potendo eccepire prescrizione, pagamento, inefficacia del titolo o della prelazione; i creditori e il debitore possono presentare osservazioni e documenti integrativi fino a cinque giorni prima.
- L'udienza e il decreto (artt. 203-205): il giudice delegato decide su ciascuna domanda, anche in assenza delle parti, con decreto succintamente motivato che ammette in tutto o in parte, respinge, dichiara inammissibile (e in tal caso la domanda si può riproporre) o ammette con riserva; l'udienza può essere telematica; il curatore comunica l'esito a tutti i ricorrenti con le prospettive di soddisfacimento.
Impugnazioni, tardivi, pagamento
«Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine: a) per il pagamento dei crediti prededucibili; b) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge; c) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi sia stato ammesso, compresi i creditori indicati alla lettera b), qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui essi siano rimasti non soddisfatti dal relativo realizzo; d) per il pagamento dei crediti postergati».
| Passaggio | Termine | Norma |
|---|---|---|
| Domanda tempestiva | Almeno 30 giorni prima dell'udienza di verifica (fissata entro 120-150 giorni dalla sentenza) | artt. 49, 201 |
| Progetto di stato passivo | 15 giorni prima dell'udienza; osservazioni fino a 5 giorni prima | art. 203 |
| Opposizione, impugnazione, revocazione | 30 giorni dalla comunicazione dell'esito (revocazione: dalla scoperta) | artt. 206-207 |
| Domande tardive | Entro 6 mesi dal decreto di esecutività (12 se disposto); udienza entro 4 mesi | art. 208 |
| Domande ultratardive | Solo per causa non imputabile, entro 60 giorni dalla sua cessazione, finché ci sono riparti | art. 208, c. 3 |
| Riparti parziali | Fino all'80% delle somme disponibili, con accantonamenti per riserve e opposizioni | art. 227 |
| Riparto finale e chiusura | Dopo la liquidazione dell'attivo | artt. 231-233 |
Contro il decreto il creditore escluso o ammesso in parte propone opposizione contro il curatore; ogni creditore può impugnare l'ammissione di un altro; la revocazione rimedia a falsità, dolo, errore di fatto o documenti decisivi scoperti dopo (art. 206): tutti con ricorso al tribunale entro trenta giorni (art. 207), giudizio in camera di consiglio e decreto reclamabile in corte d'appello, con le quote accantonate nel frattempo. L'ordine dei pagamenti segue le prelazioni del codice civile: dopo le spese di giustizia vengono i privilegi generali dell'art. 2751-bis (retribuzioni, TFR e indennità dei lavoratori; poi professionisti e agenti; poi coltivatori e artigiani) nell'ordine dell'art. 2777, quindi contributi previdenziali, tributi e gli altri privilegi dell'art. 2778; ipoteche, pegni e privilegi speciali si soddisfano sul ricavato dei beni vincolati (artt. 223-224), e per la parte incapiente i garantiti scendono tra i chirografari; gli interessi dei chirografari sono sospesi dall'apertura (art. 154). In pratica, il chirografario recupera spesso poco o nulla e dopo anni: per questo, appena aperta la procedura, il creditore emette la nota di variazione IVA (art. 26 D.P.R. 633/1972, dalla data della sentenza), deduce la perdita, agisce contro fideiussori e coobbligati, che restano obbligati per intero, e oppone in compensazione i propri debiti verso il fallito (art. 155). Il creditore attento guarda anche alle azioni del curatore, che può revocare i pagamenti ricevuti nei sei mesi o nell'anno prima (revocatoria): a volte la domanda di insinuazione arriva insieme a una richiesta di restituzione.
Domande frequenti
Ho una fattura di 12.000 euro non pagata da una srl in liquidazione giudiziale: che cosa devo fare?
Aspettare l'avviso del curatore (o cercare la procedura nel registro delle imprese) e trasmettere alla PEC del curatore, almeno 30 giorni prima dell'udienza di verifica indicata nell'avviso, un ricorso con i suoi dati e il codice fiscale, l'importo, la descrizione del rapporto, la PEC e l'IBAN, allegando fattura, contratto, DDT e ogni prova della prestazione (art. 201). Non serve l'avvocato, ma un errore nei requisiti essenziali rende la domanda inammissibile e va ripresentata. Il credito da fornitura è di regola chirografario: sarà pagato solo dopo prededuzione e privilegiati, in proporzione, e in molte procedure la percentuale è bassa o nulla. Nel frattempo può emettere la nota di variazione IVA e dedurre la perdita.
Sono un dipendente: TFR e stipendi arretrati come li recupero?
Con la stessa domanda di insinuazione, indicando il privilegio generale dell'art. 2751-bis, n. 1, c.c., che colloca retribuzioni, TFR e indennità subito dopo le spese di giustizia, prima del fisco e degli altri creditori; il curatore di solito conosce già i rapporti di lavoro e invia l'avviso. Una volta ammesso al passivo, il lavoratore chiede al Fondo di garanzia INPS il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità, senza aspettare i riparti, e l'INPS si surroga nella procedura. Il rapporto di lavoro resta sospeso finché il curatore non decide se subentrare o recedere (art. 189).
Il curatore ha escluso il mio credito: posso oppormi?
Sì, con l'opposizione allo stato passivo (art. 206) entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito (art. 207): ricorso al tribunale, in composizione collegiale, contro il curatore, con i motivi e i documenti; il giudizio si svolge in camera di consiglio e si chiude con decreto reclamabile in corte d'appello. Nello stesso termine ogni creditore può impugnare l'ammissione di un credito altrui che ritiene inesistente, e la revocazione è possibile quando l'ammissione o l'esclusione dipende da falsità, dolo, errore di fatto o documenti scoperti dopo. Se invece la domanda è stata dichiarata inammissibile per un difetto formale, si ripresenta.
Ho perso il termine: posso ancora insinuarmi?
Sì, con domanda tardiva fino a sei mesi dal deposito del decreto che rende esecutivo lo stato passivo (dodici se il tribunale lo ha stabilito per la complessità), esaminata a un'udienza entro i quattro mesi successivi; oltre quel termine solo provando che il ritardo non dipende da lei e agendo entro 60 giorni da quando l'impedimento è cessato, finché ci sono riparti da fare (art. 208). Il creditore tardivo partecipa alle ripartizioni successive alla sua ammissione e recupera le quote già distribuite solo se ha un privilegio o se il ritardo non dipende da lui (art. 225); con la ripartizione finale la procedura si chiude e ciò che resta non pagato è definitivamente perso, salvo le azioni verso garanti e coobbligati.
Fonti normative
- Art. 200 D.Lgs. 14/2019 — Avviso ai creditori e agli altri interessati
- Art. 201 D.Lgs. 14/2019 — Domanda di ammissione al passivo
- Art. 203 D.Lgs. 14/2019 — Progetto di stato passivo e udienza di discussione
- Art. 204 D.Lgs. 14/2019 — Formazione ed esecutività dello stato passivo
- Art. 206 D.Lgs. 14/2019 — Impugnazioni (opposizione, impugnazione, revocazione)
- Art. 208 D.Lgs. 14/2019 — Domande tardive
- Art. 221 D.Lgs. 14/2019 — Ordine di distribuzione delle somme
- Art. 2751-bis c.c. — Privilegio generale per retribuzioni e provvigioni
- Art. 2777 c.c. — Preferenza delle spese di giustizia e ordine dei privilegi
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Da leggere insieme
- Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeLa liquidazione giudiziale (ex fallimento): presupposti, procedura, effettiI presupposti (art. 121: imprenditore commerciale, anche società e socio illimitatamente responsabile, che non prova di stare sotto tutte le soglie dell'impresa minore, attivo 300.000, ricavi 200.000, debiti 500.000, art. 2; stato di insolvenza, art. 2; debiti scaduti e non pagati di almeno 30.000 euro, art. 49 c. 5; entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, art. 33; esclusi imprenditori agricoli, enti pubblici, start-up innovative nei limiti), chi la chiede (art. 37: debitore, creditori, PM quando ha notizia dell'insolvenza, autorità di vigilanza; ricorso con avvocato; il debitore deposita bilanci e scritture), il procedimento (art. 40-41: tribunale collegiale del centro degli interessi principali, udienza entro 45 giorni con almeno 15 giorni dalla notifica, memorie fino a 7 giorni prima, misure cautelari; precedenza delle domande di concordato e accordi; sentenza con nomina di giudice delegato e curatore, ordine di deposito delle scritture in 3 giorni, udienza di verifica del passivo entro 120-150 giorni, termine per le domande; reclamo alla corte d'appello in 30 giorni senza sospensione, art. 51), gli organi (curatore: gestione, inventario, relazione, programma di liquidazione entro 150 giorni, art. 213, vendite competitive, art. 216, azioni di responsabilità, art. 255; giudice delegato; comitato dei creditori), gli effetti per il debitore (spossessamento dei beni presenti e futuri, art. 142; atti e pagamenti inefficaci, art. 144; beni esclusi: personali, stipendi e pensioni nei limiti del mantenimento fissati dal giudice, fondo patrimoniale, impignorabili, art. 146; casa non distratta dall'uso fino alla vendita e sussidio alimentare, art. 147; corrispondenza, art. 148; obblighi di informazione; ineleggibilità cessate con l'esdebitazione), per i creditori (divieto di azioni esecutive e cautelari, art. 150; sospensione degli interessi chirografari; compensazione, art. 155; domanda di ammissione via PEC almeno 30 giorni prima dell'udienza anche senza avvocato, art. 201; progetto di stato passivo 15 giorni prima, art. 203; decreto di esecutività, art. 204; opposizione, impugnazione e revocazione entro 30 giorni, artt. 206-207; domande tardive entro 6 mesi, fino a 12, art. 208; prededuzione, privilegi, chirografo, postergati, art. 221; riparti parziali fino all'80%, art. 227), per i contratti e i lavoratori (rapporti pendenti sospesi con scelta del curatore e messa in mora con 60 giorni, art. 172; regole speciali per locazioni, leasing, preliminare, appalto; rapporti di lavoro sospesi con subentro o recesso, cessazione automatica dopo 4 mesi, NASpI e Fondo di garanzia INPS, art. 189; processi interrotti, art. 143), la revocatoria (art. 166: atti sproporzionati, pagamenti anomali, garanzie per debiti preesistenti nell'anno o nei sei mesi anteriori; pagamenti normali nei sei mesi se il curatore prova la conoscenza dell'insolvenza; esenzioni), la chiusura (art. 233: nessuna domanda, pagamento integrale, riparto finale, insufficienza dell'attivo; cancellazione della società; concordato nella liquidazione, art. 240), l'esdebitazione (artt. 278-281: persona fisica meritevole, anche società per i soci illimitatamente responsabili; con la chiusura o comunque dopo tre anni dall'apertura; esclusi alimenti, danni da illecito, sanzioni; salvi garanti e coobbligati), i reati (bancarotta fraudolenta da 3 a 10 anni, semplice da 6 mesi a 2 anni, artt. 322-323).
- Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeIl mio cliente è in liquidazione giudiziale: che cosa posso farePrima della procedura (segnali di insolvenza; composizione negoziata: le misure protettive pubblicate nel registro delle imprese bloccano azioni esecutive e cautelari e l'acquisto di prelazioni, art. 18, ma i contratti proseguono e la fornitura può essere condizionata al pagamento; concordato con riserva e misure protettive; l'istanza di liquidazione giudiziale del creditore, art. 37, con debiti scaduti di almeno 30.000 euro), gli effetti della sentenza (art. 150: nessuna azione esecutiva o cautelare, anche per crediti successivi; art. 142-145: atti e pagamenti del debitore inefficaci; art. 154: interessi sospesi per i chirografari; art. 155: compensazione dei crediti anteriori anche non scaduti, salvo cessioni nell'anno; art. 143: cause interrotte e riassunte contro il curatore), i contratti in corso (art. 172: sospesi fino alla scelta del curatore tra subentro e scioglimento; messa in mora con termine fino a 60 giorni; crediti maturati durante la procedura prededucibili; scioglimento senza risarcimento se non previsto; regole speciali: vendita con riserva di proprietà, art. 178; contratti a esecuzione continuata con pagamento integrale delle consegne successive, art. 179; preliminare trascritto con privilegio dell'acquirente, art. 173; immobili da costruire, art. 174; contratti personali, art. 175; leasing con restituzione del bene e conguaglio, art. 177; locazione con recesso del curatore e indennizzo, art. 185; appalto sciolto salvo subentro in 60 giorni con garanzie, art. 186), il rischio revocatoria (art. 166: revocabili i pagamenti con mezzi anomali e gli atti sproporzionati dell'anno precedente, le garanzie per debiti preesistenti, e i pagamenti normali dei sei mesi se il curatore prova che il creditore conosceva l'insolvenza; esenti i pagamenti di beni e servizi nei termini d'uso, le rimesse bancarie non solutorie, gli atti in esecuzione di piani e accordi, le retribuzioni; art. 170 azione entro tre anni dall'apertura e cinque dall'atto), il recupero (insinuazione al passivo entro 30 giorni prima dell'udienza; privilegi; riparti; nota di variazione IVA dall'apertura, art. 26 D.P.R. 633/1972; deducibilità della perdita, art. 101 TUIR; azione integrale contro fideiussori e coobbligati, art. 278 c. 6; escussione delle garanzie reali; ritenzione), il concordato preventivo (voto per classi e maggioranza dei crediti, art. 109; proposte concorrenti; omologazione e cram down; pagamento dei privilegiati almeno al valore di liquidazione; opposizione all'omologazione), le azioni verso i responsabili (responsabilità degli amministratori esercitata dal curatore, art. 255; azione diretta del creditore per danno diretto, art. 2395 c.c.; denuncia per bancarotta preferenziale o distrazione), gli errori (continuare a fornire senza garanzie, accettare pagamenti anomali, non insinuarsi in tempo, non escutere il garante, dimenticare la nota IVA).
- Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeIl codice della crisi d'impresa: la mappa degli strumentiLe definizioni (art. 2: crisi come probabilità di insolvenza con flussi di cassa inadeguati nei dodici mesi; insolvenza come incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni; sovraindebitamento per consumatore, professionista, imprenditore minore e agricolo; impresa minore sotto 300.000 euro di attivo, 200.000 di ricavi e 500.000 di debiti), i doveri (art. 3 e 2086 c.c.: assetti adeguati per rilevare la crisi; segnali: retribuzioni scadute da 30 giorni oltre metà del monte mensile, fornitori scaduti da 90 giorni oltre i non scaduti, banche oltre 60 giorni per almeno il 5%; segnalazioni dei creditori pubblici, art. 25-novies: INPS oltre 90 giorni e 15.000 euro o 30%, INAIL 5.000, IVA oltre 5.000 e 10% del volume d'affari o comunque 20.000, Riscossione 100.000, 200.000 o 500.000; responsabilità degli amministratori), la composizione negoziata (artt. 12-25-quinquies: istanza sulla piattaforma delle camere di commercio, esperto indipendente, trattative riservate, misure protettive confermate dal tribunale, autorizzazione a finanziamenti prededucibili e a cessioni d'azienda, misure premiali sui debiti fiscali e rateazione in 72 rate; esiti: contratto, convenzione di moratoria, accordo con l'esperto; poi piano attestato, accordi di ristrutturazione o concordato semplificato per la liquidazione, art. 25-sexies, senza voto dei creditori), gli strumenti negoziali (piano attestato di risanamento, art. 56, senza tribunale, con esenzione da revocatoria; accordi di ristrutturazione con almeno il 60% dei crediti omologati dal tribunale, agevolati al 30% e a efficacia estesa, artt. 57-64; piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, art. 64-bis, con distribuzione libera se tutte le classi approvano; convenzione di moratoria, art. 62; transazione fiscale e contributiva, artt. 63 e 88, anche con cram down), il concordato preventivo (artt. 84-120: in continuità diretta o indiretta, con voto per classi e ristrutturazione trasversale; liquidatorio con apporto esterno del 10% e almeno il 20% ai chirografari; domanda con riserva, art. 44, 30-60 giorni prorogabili; misure protettive; commissario giudiziale; omologazione; inadempimento e risoluzione), la liquidazione giudiziale (artt. 121-283: imprenditori commerciali non minori insolventi, debiti scaduti di almeno 30.000 euro; curatore, giudice delegato, comitato dei creditori; stato passivo; programma di liquidazione in 150 giorni; vendite competitive; riparto; chiusura ed esdebitazione anche dopo tre anni; concordato nella liquidazione), le procedure da sovraindebitamento (ristrutturazione dei debiti del consumatore, art. 67, senza voto; concordato minore, art. 74, con maggioranza dei crediti; liquidazione controllata, art. 268, per tre anni; esdebitazione dell'incapiente, art. 283, una sola volta; OCC), gli altri istituti (liquidazione coatta, amministrazione straordinaria, gruppi di imprese, procedure transfrontaliere con il regolamento UE 2015/848), i reati (bancarotta fraudolenta e semplice, artt. 322-323, ricorso abusivo al credito, falso in attestazioni), come scegliere (tempestività, continuità realistica, consenso dei creditori chiave, costi degli attestatori).
- Debiti, crediti e pignoramentiIl decreto ingiuntivo: come si ottiene e come ci si difendeProva scritta, decreto in 30 giorni, provvisoria esecuzione, notifica in 60 giorni, opposizione in 40, esecutività, sospensione, costi.