In breve
- Trattativa riservata con un esperto nominato dalla camera di commercio, per l'impresa in squilibrio, in crisi o insolvente ma risanabile (art. 12 CCII); istanza sulla piattaforma telematica (art. 17).
- Misure protettive pubblicate nel registro delle imprese: stop a pignoramenti e prelazioni, banche che non possono revocare i fidi, no liquidazione giudiziale; conferma del tribunale (artt. 18-19), max 240 giorni.
- L'imprenditore resta al comando (art. 21); tribunale per finanza prededucibile e cessione d'azienda senza debiti (art. 22); obblighi sul capitale sospesi (art. 20).
- 180 giorni + 180; esiti: contratto, moratoria, accordo con l'esperto, piano attestato, accordi al 60%, transazione fiscale, concordato semplificato (art. 23).
- Premi fiscali (interessi legali, sanzioni ridotte o dimezzate, 72 rate) e compenso dell'esperto da 4.000 a 400.000 euro (artt. 25-bis, 25-ter).
Che cos'è e chi può usarla
«L'imprenditore commerciale e agricolo può chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, quando si trova nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) o b), oppure quando si trova anche soltanto in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. […] L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa e preservando, nella misura possibile, i posti di lavoro».
| Fase | Che cosa succede | Norma |
|---|---|---|
| Istanza | Piattaforma di Unioncamere: bilanci di 3 anni, situazione a 60 giorni, progetto di piano, piano finanziario a 6 mesi, elenco creditori; test pratico di sostenibilità | Artt. 13, 17, 25-undecies |
| Nomina | Commissione presso la camera di commercio del capoluogo; esperto indipendente (commercialista, avvocato, consulente del lavoro con esperienza); accettazione | Art. 13 |
| Misure protettive | Su istanza, pubblicate nel registro delle imprese: niente esecuzioni, cautelari e nuove prelazioni; prescrizioni sospese; banche bloccate; no liquidazione giudiziale; ricorso al tribunale entro il giorno dopo, conferma in udienza, fino a 240 giorni | Artt. 18-19 |
| Trattative | L'esperto convoca l'imprenditore, valuta le prospettive, incontra i creditori; 180 giorni + 180; gestione all'imprenditore con informativa all'esperto; dissenso iscrivibile | Artt. 17, 21 |
| Autorizzazioni | Finanziamenti prededucibili (anche soci), riattivazione di linee di credito, cessione dell'azienda senza i debiti ex art. 2560 c.c. con selezione competitiva | Art. 22 |
| Capitale | Sospensione degli obblighi di riduzione e ricapitalizzazione e della causa di scioglimento per perdite | Art. 20 |
| Esiti | Contratto con continuità ≥ 2 anni; convenzione di moratoria; accordo sottoscritto dall'esperto (esente da revocatoria e da bancarotta semplice/preferenziale); piano attestato; accordi di ristrutturazione con soglia al 60%; accordo transattivo con il fisco; concordato semplificato | Artt. 23, 25-sexies |
| Premi e costi | Interessi al tasso legale, sanzioni al minimo o dimezzate, 72 rate; compenso dell'esperto 4.000-400.000 euro a percentuale sull'attivo | Artt. 25-bis, 25-ter |
La composizione negoziata non è una procedura concorsuale: non c'è spossessamento, non c'è un giudice che apre e chiude, non c'è voto dei creditori. È una trattativa assistita con tre vantaggi che il negoziato privato non ha: lo scudo delle misure protettive, che ferma i creditori aggressivi e soprattutto le banche, il tribunale come autorità di autorizzazione per la finanza nuova e per la vendita dell'azienda senza il carico dei debiti, e la firma dell'esperto che rende gli atti compiuti in coerenza con le trattative immuni dalla revocatoria e dai reati di bancarotta semplice e preferenziale. Il prezzo è la disciplina: informare l'esperto, non fare pagamenti selettivi, rispettare i termini, perché il ricorso al tribunale depositato un giorno in ritardo fa perdere le misure protettive e gli atti compiuti contro il dissenso dell'esperto restano esposti alla responsabilità e alla bancarotta. La mappa del Codice mostra dove si colloca rispetto agli accordi, al concordato preventivo e alla liquidazione giudiziale.
Come si conduce, in pratica
- Prima dell'istanza: test pratico sulla piattaforma, piano di risanamento almeno abbozzato, scelta delle misure protettive (verso tutti o verso creditori determinati: chiederle verso tutti pubblicizza la crisi, chiederle verso pochi la contiene), verifica dei limiti dell'art. 25-quinquies.
- Istanza e misure: deposito con i documenti dell'art. 17; se si chiedono le misure, ricorso al tribunale entro il giorno successivo alla pubblicazione e pubblicazione del numero di ruolo entro 20 giorni; udienza con il parere dell'esperto; conferma, modifica o revoca, con eventuali provvedimenti cautelari (art. 19).
- Trattative: incontri ravvicinati con i creditori decisivi, banche obbligate a partecipare «in modo attivo e informato» (art. 16 c. 5); informativa scritta all'esperto sugli atti straordinari e sui pagamenti non coerenti (art. 21); richieste al tribunale per finanza prededucibile, riattivazione di linee e cessione d'azienda (art. 22); proposta di accordo transattivo al fisco (art. 23 c. 2-bis).
- Chiusura: contratto, convenzione di moratoria o accordo con l'esperto (art. 23 c. 1), oppure piano attestato, accordi di ristrutturazione al 60%, concordato semplificato o altro strumento (c. 2); relazione finale e cessazione delle misure (art. 17 c. 8); pubblicazione nel registro delle imprese per i benefici fiscali.
- Dopo: esecuzione dell'accordo con le rateazioni concesse; in caso di successiva liquidazione giudiziale, gli atti autorizzati e quelli coerenti con le trattative restano protetti (art. 24), i finanziamenti autorizzati sono prededucibili.
Per i creditori la composizione negoziata è una fase in cui conviene partecipare: chi resta fuori dalle trattative può trovarsi vincolato da accordi a efficacia estesa o da un concordato semplificato senza voto, mentre chi partecipa negozia garanzie, scadenze e la protezione della prededuzione per la nuova finanza. Per i lavoratori i crediti sono esclusi dalle misure protettive e la cessione d'azienda autorizzata mantiene le tutele dell'art. 2112 c.c.; la guida su cessione e affitto d'azienda spiega come si struttura il trasferimento in continuità. Per gli imprenditori sotto soglia e per i debitori non fallibili il sovraindebitamento offre strumenti analoghi; la transazione fiscale resta lo strumento per il fisco nel concordato e negli accordi.
Domande frequenti
La mia srl ha 1,5 milioni di debiti, le banche minacciano di revocare i fidi e un fornitore ha notificato un precetto: la composizione negoziata mi serve?
È lo strumento pensato per questa situazione, a condizione che l'attività abbia prospettive di risanamento (flussi futuri, un piano credibile, eventualmente un compratore). Con l'istanza sulla piattaforma delle camere di commercio (art. 17 CCII) chiede la nomina dell'esperto e, se serve, le misure protettive (art. 18): dalla pubblicazione nel registro delle imprese il fornitore non può pignorare, le prescrizioni sono sospese, le banche non possono revocare o ridurre gli affidamenti né risolvere i contratti a causa dell'accesso alla procedura (artt. 16 c. 5 e 18 c. 5), e la liquidazione giudiziale non può essere aperta. Entro il giorno dopo deve però depositare il ricorso al tribunale per la conferma (art. 19), che decide in udienza sentito l'esperto e può prorogare fino a 240 giorni complessivi. Nel frattempo lei continua a gestire l'azienda, informando l'esperto degli atti straordinari (art. 21), può chiedere al tribunale l'autorizzazione a finanziamenti prededucibili o alla riattivazione delle linee (art. 22) e può dichiarare la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione (art. 20). L'obiettivo, in 180 giorni prorogabili, è un accordo con i creditori decisivi, un piano attestato, accordi di ristrutturazione con soglia ridotta al 60% o, se necessario, la vendita dell'azienda in continuità.
Che cosa succede ai debiti con il fisco e all'INPS durante la trattativa?
Non si bloccano da soli ma godono di misure premiali (art. 25-bis): dall'accettazione dell'esperto gli interessi sui debiti tributari scendono al tasso legale, le sanzioni per cui è previsto il pagamento ridotto scendono al minimo se il termine scade dopo l'istanza, e negli esiti «forti» (piano attestato, accordi di ristrutturazione, concordato semplificato) sanzioni e interessi sui debiti tributari anteriori sono dimezzati; con un contratto o un accordo pubblicato nel registro delle imprese l'Agenzia delle entrate concede una rateazione fino a 72 rate mensili delle imposte non ancora iscritte a ruolo, su istanza firmata anche dall'esperto. Dal 2024 è possibile anche l'accordo transattivo diretto con le agenzie fiscali, l'Agenzia delle entrate-Riscossione e gli enti territoriali, con pagamento parziale o dilazionato dei tributi, accompagnato dall'attestazione di convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e depositato in tribunale (art. 23, c. 2-bis); i contributi INPS restano fuori da questo accordo e vanno trattati con gli strumenti ordinari o con la transazione contributiva nel concordato o negli accordi di ristrutturazione. Le misure protettive, se chieste anche verso l'agente della riscossione, bloccano fermi, ipoteche e pignoramenti esattoriali.
Quanto costa e quanto dura?
Il compenso dell'esperto è in percentuale sull'attivo dell'impresa (art. 25-ter): dal 4-6% per attivi fino a 100.000 euro, all'1-1,5% tra 100.000 e 500.000, allo 0,5-0,8% fino a un milione, allo 0,25-0,43% fino a 2,5 milioni, allo 0,05-0,10% fino a 50 milioni, con un minimo di 4.000 e un massimo di 400.000 euro, e con riduzioni se le trattative si chiudono senza esito o in fretta; a questo si aggiungono i consulenti dell'imprenditore che redigono piano e situazione aggiornata e, per gli esiti che lo richiedono, l'attestatore. La durata è di 180 giorni dall'accettazione dell'esperto, prorogabili di altri 180 se le parti lo chiedono e l'esperto acconsente o se pendono ricorsi al tribunale (art. 17, c. 7); le misure protettive durano quanto stabilito dal tribunale, entro 240 giorni complessivi (art. 19). Per le imprese sotto soglia (attivo fino a 300.000, ricavi fino a 200.000, debiti fino a 500.000 euro) esiste una versione semplificata (art. 25-quater) con gli stessi strumenti.
Le trattative sono fallite: che cosa resta?
La relazione finale dell'esperto chiude la procedura e fa cessare le misure protettive (art. 17, c. 8). Se l'esperto attesta che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede ma non hanno prodotto soluzioni praticabili, l'imprenditore può presentare entro 60 giorni la proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies), che il tribunale omologa senza voto dei creditori se non li danneggia rispetto alla liquidazione giudiziale; altrimenti restano il concordato preventivo ordinario, gli accordi di ristrutturazione, il piano attestato o la liquidazione giudiziale, che a quel punto i creditori possono chiedere. Attenzione alla condotta durante le trattative: gli atti compiuti nonostante il dissenso dell'esperto, iscritto nel registro delle imprese, e i pagamenti non coerenti espongono gli amministratori alle azioni di responsabilità e alla bancarotta, mentre gli atti autorizzati dal tribunale e quelli coerenti con le trattative sono protetti dalla revocatoria e dai reati di bancarotta semplice e preferenziale (art. 24).
Fonti normative
- Art. 12 D.Lgs. 14/2019 — Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa
- Art. 17 D.Lgs. 14/2019 — Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento
- Art. 18 D.Lgs. 14/2019 — Misure protettive
- Art. 19 D.Lgs. 14/2019 — Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari
- Art. 21 D.Lgs. 14/2019 — Gestione dell'impresa in pendenza delle trattative
- Art. 22 D.Lgs. 14/2019 — Autorizzazioni del tribunale
- Art. 23 D.Lgs. 14/2019 — Conclusione delle trattative
- Art. 25-bis D.Lgs. 14/2019 — Misure premiali
- Art. 25-ter D.Lgs. 14/2019 — Compenso dell'esperto
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeIl codice della crisi d'impresa: la mappa degli strumentiLe definizioni (art. 2: crisi come probabilità di insolvenza con flussi di cassa inadeguati nei dodici mesi; insolvenza come incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni; sovraindebitamento per consumatore, professionista, imprenditore minore e agricolo; impresa minore sotto 300.000 euro di attivo, 200.000 di ricavi e 500.000 di debiti), i doveri (art. 3 e 2086 c.c.: assetti adeguati per rilevare la crisi; segnali: retribuzioni scadute da 30 giorni oltre metà del monte mensile, fornitori scaduti da 90 giorni oltre i non scaduti, banche oltre 60 giorni per almeno il 5%; segnalazioni dei creditori pubblici, art. 25-novies: INPS oltre 90 giorni e 15.000 euro o 30%, INAIL 5.000, IVA oltre 5.000 e 10% del volume d'affari o comunque 20.000, Riscossione 100.000, 200.000 o 500.000; responsabilità degli amministratori), la composizione negoziata (artt. 12-25-quinquies: istanza sulla piattaforma delle camere di commercio, esperto indipendente, trattative riservate, misure protettive confermate dal tribunale, autorizzazione a finanziamenti prededucibili e a cessioni d'azienda, misure premiali sui debiti fiscali e rateazione in 72 rate; esiti: contratto, convenzione di moratoria, accordo con l'esperto; poi piano attestato, accordi di ristrutturazione o concordato semplificato per la liquidazione, art. 25-sexies, senza voto dei creditori), gli strumenti negoziali (piano attestato di risanamento, art. 56, senza tribunale, con esenzione da revocatoria; accordi di ristrutturazione con almeno il 60% dei crediti omologati dal tribunale, agevolati al 30% e a efficacia estesa, artt. 57-64; piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, art. 64-bis, con distribuzione libera se tutte le classi approvano; convenzione di moratoria, art. 62; transazione fiscale e contributiva, artt. 63 e 88, anche con cram down), il concordato preventivo (artt. 84-120: in continuità diretta o indiretta, con voto per classi e ristrutturazione trasversale; liquidatorio con apporto esterno del 10% e almeno il 20% ai chirografari; domanda con riserva, art. 44, 30-60 giorni prorogabili; misure protettive; commissario giudiziale; omologazione; inadempimento e risoluzione), la liquidazione giudiziale (artt. 121-283: imprenditori commerciali non minori insolventi, debiti scaduti di almeno 30.000 euro; curatore, giudice delegato, comitato dei creditori; stato passivo; programma di liquidazione in 150 giorni; vendite competitive; riparto; chiusura ed esdebitazione anche dopo tre anni; concordato nella liquidazione), le procedure da sovraindebitamento (ristrutturazione dei debiti del consumatore, art. 67, senza voto; concordato minore, art. 74, con maggioranza dei crediti; liquidazione controllata, art. 268, per tre anni; esdebitazione dell'incapiente, art. 283, una sola volta; OCC), gli altri istituti (liquidazione coatta, amministrazione straordinaria, gruppi di imprese, procedure transfrontaliere con il regolamento UE 2015/848), i reati (bancarotta fraudolenta e semplice, artt. 322-323, ricorso abusivo al credito, falso in attestazioni), come scegliere (tempestività, continuità realistica, consenso dei creditori chiave, costi degli attestatori).
- Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeIl concordato preventivo: in continuità e liquidatorioPresupposti e tipi (art. 84 CCII: imprenditore assoggettabile alla liquidazione giudiziale, cioè commerciale non minore ex art. 2 c. 1 lett. d con attivo oltre 300.000, ricavi oltre 200.000 o debiti oltre 500.000 euro, in stato di crisi o di insolvenza; piano che soddisfi i creditori in misura non inferiore alla liquidazione giudiziale; continuità diretta, con l'imprenditore che prosegue, o indiretta, con cessione, conferimento, usufrutto o affitto d'azienda anche anteriore se funzionale; c. 3: nella continuità i creditori possono essere soddisfatti anche non prevalentemente dal ricavato della continuità, con un'utilità specifica per ciascuno; c. 4: nel liquidatorio apporto di risorse esterne che aumenti di almeno il 10% l'attivo e soddisfazione dei chirografari e dei privilegiati degradati almeno al 20%; c. 5: privilegiati pagabili non integralmente nei limiti del valore di liquidazione del bene attestato; c. 6: nella continuità il valore di liquidazione segue le prelazioni, l'eccedenza può essere distribuita con la priorità relativa; c. 7: crediti dei lavoratori soddisfatti nel rispetto delle prelazioni sul valore di liquidazione e sull'eccedenza, con il rispetto dell'art. 2116 c.c.; assuntore; art. 85: classi facoltative con trattamenti differenziati, obbligatorie per fisco e contributi non pagati integralmente, garantiti da terzi, creditori con utilità non in denaro, proponenti e parti correlate, e sempre nella continuità, con classi separate per le PMI fornitrici), la procedura (art. 40: ricorso al tribunale del centro degli interessi con i documenti dell'art. 39; art. 44: domanda con riserva e termine da 30 a 60 giorni, prorogabile di 60, per depositare piano, proposta e attestazione, con commissario giudiziale, obblighi informativi periodici e divieto di atti di frode; art. 54: misure protettive su richiesta dalla pubblicazione nel registro delle imprese, blocco delle esecuzioni e delle cautelari, sospensione delle prescrizioni, confermate dal tribunale; art. 87: contenuto del piano, cause della crisi, valore di liquidazione, modalità e tempi, piano industriale, costi e ricavi, finanza nuova, azioni esperibili, classi, parti non interessate, lavoratori; attestazione di veridicità e fattibilità del professionista indipendente; art. 47: apertura con verifica di ammissibilità e fattibilità per il liquidatorio, di ritualità per la continuità salvo manifesta inidoneità, nomina del giudice delegato e del commissario, fissazione del voto; art. 94: il debitore conserva l'amministrazione sotto vigilanza, atti straordinari solo con autorizzazione del giudice delegato pena l'inefficacia, vendite con procedure competitive; art. 100: pagamenti di crediti anteriori essenziali per la continuità; art. 97: contratti pendenti, sospensione o scioglimento autorizzati; art. 99-101: finanziamenti prededucibili; art. 105: relazione del commissario), il voto e l'omologazione (art. 107: voto telematico nei termini fissati; art. 109: approvazione con la maggioranza dei crediti ammessi al voto, e con classi anche nel maggior numero di classi, con maggioranza per teste se un creditore supera la metà; c. 5: nella continuità approvazione se tutte le classi votano a favore, in ciascuna con la maggioranza dei crediti o i due terzi dei votanti se vota almeno la metà; privilegiati che non votano se pagati integralmente entro 180 giorni; esclusi coniuge, parenti, società del gruppo, creditori in conflitto; art. 90: proposte concorrenti dei creditori con almeno il 5% dei crediti; art. 112: omologazione con verifica di regolarità, voto, classi, parità, fattibilità e, nella continuità, ragionevoli prospettive; c. 2: ristrutturazione trasversale, omologazione anche con classi dissenzienti se il valore di liquidazione rispetta le prelazioni, l'eccedenza rispetta la priorità relativa, nessun creditore riceve più del suo credito e la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi di cui una privilegiata, o almeno da una classe svantaggiata; opposizioni dei creditori; art. 113: chiusura con la sentenza di omologazione entro 12 mesi dalla domanda; reclamo alla corte d'appello ex art. 51), gli effetti (art. 117: il concordato omologato vincola tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda, che conservano i diritti verso coobbligati e fideiussori; efficacia verso i soci illimitatamente responsabili; art. 118: esecuzione sotto sorveglianza del commissario, con poteri sostitutivi; art. 114: liquidatore e comitato dei creditori nel liquidatorio; art. 119: risoluzione per inadempimento non di scarsa importanza su istanza dei creditori entro un anno dall'ultimo adempimento, seguita dalla liquidazione giudiziale; art. 120: annullamento per dolo, esagerazione del passivo o sottrazione dell'attivo, entro 6 mesi dalla scoperta e 2 anni; esdebitazione della società; transazione fiscale ex art. 88 con cram down; art. 63), alternative e scelta (composizione negoziata prima; accordi di ristrutturazione con il 60% e piano attestato senza tribunale; piano di ristrutturazione soggetto a omologazione ex art. 64-bis; concordato semplificato dopo la composizione negoziata; liquidazione giudiziale; costi: attestatore, commissario, spese di giustizia, fondo spese; tempi 6-18 mesi), rischi per gli amministratori (atti di frode e revoca, art. 106; bancarotta per i pagamenti preferenziali; responsabilità per il ritardo).
- Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeGli amministratori nella crisi: obblighi, responsabilità, azione del curatoreGli obblighi (art. 2086 c. 2 c.c.: l'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche per rilevare tempestivamente la crisi e la perdita della continuità, e attivarsi senza indugio per adottare uno degli strumenti previsti per superarla; art. 3 CCII: gli assetti devono rilevare gli squilibri patrimoniali ed economico-finanziari, verificare la sostenibilità dei debiti e la continuità per i 12 mesi successivi e i segnali: retribuzioni scadute da almeno 30 giorni oltre la metà del monte mensile, debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni superiori a quelli non scaduti, esposizioni bancarie scadute o sconfinate da oltre 60 giorni per almeno il 5% del totale, esposizioni verso i creditori pubblici qualificati ex art. 25-novies; art. 25-octies: segnalazione dell'organo di controllo e del revisore con 30 giorni per rispondere; artt. 2482-bis e 2446: perdite oltre un terzo, convocazione senza indugio dell'assemblea con relazione, riduzione entro l'esercizio successivo; artt. 2482-ter e 2447: capitale sotto il minimo, riduzione e ricostituzione o trasformazione, altrimenti scioglimento ex art. 2484 n. 4; art. 2086 e 2381: informazione e vigilanza), la gestione conservativa (art. 2486 c.c.: dopo la causa di scioglimento e fino alla consegna ai liquidatori, gli amministratori conservano il potere di gestione solo per conservare l'integrità e il valore del patrimonio; responsabilità personale e solidale verso società, soci, creditori e terzi; c. 3: danno presunto pari alla differenza tra il patrimonio netto alla cessazione dalla carica o all'apertura della procedura e quello alla causa di scioglimento, detratti i costi di normalità della liquidazione, salvo prova di un diverso ammontare; se mancano le scritture o i netti non sono determinabili, differenza tra attivo e passivo della procedura; operazioni vietate: nuovi contratti a rischio, pagamenti preferenziali, distribuzioni; operazioni consentite: completamento delle commesse, vendite conservative, tutela dei beni), gli strumenti (composizione negoziata ex artt. 12-25-quinquies CCII con l'esperto, misure protettive e, ex art. 20, sospensione degli obblighi di riduzione e ricostituzione del capitale e della causa di scioglimento fino alla conclusione delle trattative; piano attestato, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo con la continuità, liquidazione giudiziale in proprio ex art. 37; il ricorso tempestivo agli strumenti esclude la responsabilità per l'aggravamento; la richiesta di liquidazione giudiziale in proprio è un dovere quando manca ogni alternativa), le azioni (azione sociale ex artt. 2393 e 2476 c.c., deliberata dai soci o promossa da ciascun socio nella srl; azione dei creditori sociali ex art. 2394 e 2476 c. 6 per l'inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio, quando è insufficiente, con prescrizione quinquennale ex art. 2949 dal momento in cui l'insufficienza è conoscibile; azione dei terzi e dei singoli soci ex art. 2395 e 2476 c. 7 per danni diretti; nella liquidazione giudiziale, art. 255 CCII: il curatore esercita tutte le azioni, anche verso i coobbligati, con l'autorizzazione del giudice delegato; art. 2486 c. 3 come criterio di quantificazione; azione contro i sindaci e i revisori ex art. 2407; responsabilità dell'amministratore di fatto e dei soci che hanno deciso ex art. 2476 c. 8; polizze D&O; transazioni con il curatore), i reati (bancarotta fraudolenta e semplice, artt. 322 e 323 CCII, per distrazione, pagamenti preferenziali, aggravamento del dissesto con operazioni imprudenti, ritardo nel chiedere la liquidazione, omessa tenuta delle scritture; falso in bilancio; omesso versamento di ritenute e IVA; art. 2634 c.c.), come proteggersi (assetti documentati e verbali del CdA con l'analisi della continuità, relazioni degli organi di controllo, budget e tesoreria a 12 mesi, tempestiva convocazione dei soci, ricorso all'esperto o al consulente, dissenso verbalizzato del singolo amministratore ex art. 2476 c. 1 e 2392 c. 3, dimissioni motivate quando i soci non ricapitalizzano né consentono gli strumenti, no a pagamenti selettivi e a nuove garanzie, conservazione delle scritture).
- Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeLa liquidazione giudiziale (ex fallimento): presupposti, procedura, effettiI presupposti (art. 121: imprenditore commerciale, anche società e socio illimitatamente responsabile, che non prova di stare sotto tutte le soglie dell'impresa minore, attivo 300.000, ricavi 200.000, debiti 500.000, art. 2; stato di insolvenza, art. 2; debiti scaduti e non pagati di almeno 30.000 euro, art. 49 c. 5; entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, art. 33; esclusi imprenditori agricoli, enti pubblici, start-up innovative nei limiti), chi la chiede (art. 37: debitore, creditori, PM quando ha notizia dell'insolvenza, autorità di vigilanza; ricorso con avvocato; il debitore deposita bilanci e scritture), il procedimento (art. 40-41: tribunale collegiale del centro degli interessi principali, udienza entro 45 giorni con almeno 15 giorni dalla notifica, memorie fino a 7 giorni prima, misure cautelari; precedenza delle domande di concordato e accordi; sentenza con nomina di giudice delegato e curatore, ordine di deposito delle scritture in 3 giorni, udienza di verifica del passivo entro 120-150 giorni, termine per le domande; reclamo alla corte d'appello in 30 giorni senza sospensione, art. 51), gli organi (curatore: gestione, inventario, relazione, programma di liquidazione entro 150 giorni, art. 213, vendite competitive, art. 216, azioni di responsabilità, art. 255; giudice delegato; comitato dei creditori), gli effetti per il debitore (spossessamento dei beni presenti e futuri, art. 142; atti e pagamenti inefficaci, art. 144; beni esclusi: personali, stipendi e pensioni nei limiti del mantenimento fissati dal giudice, fondo patrimoniale, impignorabili, art. 146; casa non distratta dall'uso fino alla vendita e sussidio alimentare, art. 147; corrispondenza, art. 148; obblighi di informazione; ineleggibilità cessate con l'esdebitazione), per i creditori (divieto di azioni esecutive e cautelari, art. 150; sospensione degli interessi chirografari; compensazione, art. 155; domanda di ammissione via PEC almeno 30 giorni prima dell'udienza anche senza avvocato, art. 201; progetto di stato passivo 15 giorni prima, art. 203; decreto di esecutività, art. 204; opposizione, impugnazione e revocazione entro 30 giorni, artt. 206-207; domande tardive entro 6 mesi, fino a 12, art. 208; prededuzione, privilegi, chirografo, postergati, art. 221; riparti parziali fino all'80%, art. 227), per i contratti e i lavoratori (rapporti pendenti sospesi con scelta del curatore e messa in mora con 60 giorni, art. 172; regole speciali per locazioni, leasing, preliminare, appalto; rapporti di lavoro sospesi con subentro o recesso, cessazione automatica dopo 4 mesi, NASpI e Fondo di garanzia INPS, art. 189; processi interrotti, art. 143), la revocatoria (art. 166: atti sproporzionati, pagamenti anomali, garanzie per debiti preesistenti nell'anno o nei sei mesi anteriori; pagamenti normali nei sei mesi se il curatore prova la conoscenza dell'insolvenza; esenzioni), la chiusura (art. 233: nessuna domanda, pagamento integrale, riparto finale, insufficienza dell'attivo; cancellazione della società; concordato nella liquidazione, art. 240), l'esdebitazione (artt. 278-281: persona fisica meritevole, anche società per i soci illimitatamente responsabili; con la chiusura o comunque dopo tre anni dall'apertura; esclusi alimenti, danni da illecito, sanzioni; salvi garanti e coobbligati), i reati (bancarotta fraudolenta da 3 a 10 anni, semplice da 6 mesi a 2 anni, artt. 322-323).
- Costituire e gestire una societàCessione e affitto d'aziendaChe cos'è l'azienda (art. 2555: complesso di beni organizzati per l'impresa; ramo d'azienda autonomo; differenza con la cessione di quote), forma e pubblicità (art. 2556: prova scritta, atto pubblico o scrittura autenticata depositata dal notaio nel registro delle imprese entro 30 giorni; trasferimento dei singoli beni con le loro forme: immobili, marchi, veicoli, licenze), effetti legali (art. 2557: divieto di concorrenza quinquennale dell'alienante, patto più ampio entro 5 anni, anche per l'affitto; art. 2558: subentro nei contratti non personali, recesso del terzo per giusta causa entro 3 mesi; art. 2559: cessione dei crediti efficace con l'iscrizione; art. 2560: l'alienante resta obbligato per i debiti anteriori salvo consenso dei creditori, l'acquirente risponde di quelli risultanti dai libri contabili obbligatori), dipendenti (art. 2112: continuità del rapporto e dei diritti, solidarietà per i crediti, CCNL fino a scadenza, divieto di licenziamento per il trasferimento, dimissioni per giusta causa entro 3 mesi; procedura sindacale ex art. 47 L. 428/1990 sopra 15 dipendenti con informativa 25 giorni prima), locazione commerciale (art. 36 L. 392/1978: cessione del contratto con l'azienda anche senza consenso del locatore, opposizione per gravi motivi in 30 giorni), autorizzazioni e licenze (voltura, SCIA), fisco (art. 14 D.Lgs. 472/1997: responsabilità solidale del cessionario per imposte e sanzioni dell'anno della cessione e dei due precedenti, nei limiti del valore, con beneficio di escussione; certificato dei carichi pendenti liberatorio in 40 giorni; frode presunta entro 6 mesi da una violazione penale; imposta di registro sull'avviamento e sui beni con aliquote diverse, esclusione IVA, plusvalenza del cedente), prezzo, avviamento, magazzino e garanzie (dichiarazioni, indennizzi, prezzo differito), affitto d'azienda (artt. 2561-2562: gestione senza mutare destinazione, conservazione dell'efficienza, conguaglio delle consistenze; canone, durata, inventario, dipendenti, licenze, fisco; affitto nella crisi d'impresa), errori tipici.
- Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeIl mio cliente è in liquidazione giudiziale: che cosa posso farePrima della procedura (segnali di insolvenza; composizione negoziata: le misure protettive pubblicate nel registro delle imprese bloccano azioni esecutive e cautelari e l'acquisto di prelazioni, art. 18, ma i contratti proseguono e la fornitura può essere condizionata al pagamento; concordato con riserva e misure protettive; l'istanza di liquidazione giudiziale del creditore, art. 37, con debiti scaduti di almeno 30.000 euro), gli effetti della sentenza (art. 150: nessuna azione esecutiva o cautelare, anche per crediti successivi; art. 142-145: atti e pagamenti del debitore inefficaci; art. 154: interessi sospesi per i chirografari; art. 155: compensazione dei crediti anteriori anche non scaduti, salvo cessioni nell'anno; art. 143: cause interrotte e riassunte contro il curatore), i contratti in corso (art. 172: sospesi fino alla scelta del curatore tra subentro e scioglimento; messa in mora con termine fino a 60 giorni; crediti maturati durante la procedura prededucibili; scioglimento senza risarcimento se non previsto; regole speciali: vendita con riserva di proprietà, art. 178; contratti a esecuzione continuata con pagamento integrale delle consegne successive, art. 179; preliminare trascritto con privilegio dell'acquirente, art. 173; immobili da costruire, art. 174; contratti personali, art. 175; leasing con restituzione del bene e conguaglio, art. 177; locazione con recesso del curatore e indennizzo, art. 185; appalto sciolto salvo subentro in 60 giorni con garanzie, art. 186), il rischio revocatoria (art. 166: revocabili i pagamenti con mezzi anomali e gli atti sproporzionati dell'anno precedente, le garanzie per debiti preesistenti, e i pagamenti normali dei sei mesi se il curatore prova che il creditore conosceva l'insolvenza; esenti i pagamenti di beni e servizi nei termini d'uso, le rimesse bancarie non solutorie, gli atti in esecuzione di piani e accordi, le retribuzioni; art. 170 azione entro tre anni dall'apertura e cinque dall'atto), il recupero (insinuazione al passivo entro 30 giorni prima dell'udienza; privilegi; riparti; nota di variazione IVA dall'apertura, art. 26 D.P.R. 633/1972; deducibilità della perdita, art. 101 TUIR; azione integrale contro fideiussori e coobbligati, art. 278 c. 6; escussione delle garanzie reali; ritenzione), il concordato preventivo (voto per classi e maggioranza dei crediti, art. 109; proposte concorrenti; omologazione e cram down; pagamento dei privilegiati almeno al valore di liquidazione; opposizione all'omologazione), le azioni verso i responsabili (responsabilità degli amministratori esercitata dal curatore, art. 255; azione diretta del creditore per danno diretto, art. 2395 c.c.; denuncia per bancarotta preferenziale o distrazione), gli errori (continuare a fornire senza garanzie, accettare pagamenti anomali, non insinuarsi in tempo, non escutere il garante, dimenticare la nota IVA).
- SovraindebitamentoIl sovraindebitamento: le procedure per chi non riesce più a pagareChi può accedere (art. 2 c. 1 lett. c: consumatore, professionista, imprenditore minore sotto 300.000 di attivo, 200.000 di ricavi e 500.000 di debiti, imprenditore agricolo, start-up innovativa, ogni debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, compresi ex imprenditori cancellati da oltre un anno e soci illimitatamente responsabili; procedure familiari, art. 66), l'OCC (organismo di composizione della crisi iscritto al registro del Ministero, o professionista nominato dal tribunale; raccoglie i documenti, redige la relazione su cause, diligenza e attendibilità, accede alle banche dati; compensi regolamentati; l'avvocato non è obbligatorio nella ristrutturazione, art. 68), la ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67: piano a contenuto libero con pagamento anche parziale, falcidia della cessione del quinto, privilegiati pagabili al valore di liquidazione con moratoria fino a due anni, mutuo sulla casa che prosegue; nessun voto; misure protettive dal decreto di apertura, art. 70; omologazione con sentenza anche contro il creditore dissenziente se non riceve meno della liquidazione; esclusi chi ha esdebitazione nei 5 anni, due esdebitazioni o colpa grave, malafede, frode, art. 69; il creditore che ha finanziato in modo irresponsabile non può contestare la convenienza; esecuzione con vigilanza dell'OCC, art. 71; revoca per frode o inadempimento), il concordato minore (art. 74: per professionisti, imprese minori e agricole se prosegue l'attività, altrimenti con risorse esterne apprezzabili; classi; voto dei creditori con la maggioranza dei crediti, art. 79; omologazione anche senza l'adesione del fisco quando determinante e conveniente, art. 80; misure protettive), la liquidazione controllata (art. 268: su domanda del debitore o del creditore per debiti scaduti da almeno 50.000 euro, non se l'OCC attesta che non c'è attivo; sentenza, liquidatore, elenco dei creditori, inventario e programma in 90 giorni, art. 270-272; dura tre anni e comprende i beni sopravvenuti fino all'esdebitazione; stipendio e pensione nei limiti del mantenimento; esdebitazione di diritto alla chiusura o dopo tre anni, art. 282), l'esdebitazione dell'incapiente (art. 283: persona fisica meritevole senza alcuna utilità, anche con reddito fino all'assegno sociale aumentato della metà per la scala ISEE; una sola volta; domanda tramite OCC con relazione anche sul merito creditizio del finanziatore; obbligo per tre anni di dichiarare ogni anno le utilità sopravvenute, sulle quali i creditori possono agire, art. 283 c. 7 e 9), i debiti (tutti, compresi fiscali e contributivi con transazione, sanzioni, mutui; esclusi dall'esdebitazione alimenti, danni da illecito e sanzioni penali; i garanti restano obbligati), gli effetti (sospensione di pignoramenti e cessioni del quinto, blocco degli interessi, cancellazione delle segnalazioni dopo l'esecuzione, casellario e conseguenze sull'accesso al credito), costi e tempi (compenso dell'OCC in percentuale sull'attivo e sul passivo con minimi, gratuito patrocinio ammesso; 6-12 mesi per l'omologazione; l'importanza dell'assistenza legale), gli errori da evitare (nuovi debiti in pendenza, atti dispositivi non dichiarati, dichiarazioni incomplete che integrano frode, ritardo nel presentare la domanda).
- Reati societari e fallimentariLa bancarotta fraudolenta (art. 322 Codice della crisi)Le tre forme (art. 322 c. 1 lett. a: distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione, dissipazione dei beni, esposizione di passività inesistenti; lett. b: sottrazione, distruzione, falsificazione delle scritture o tenuta che impedisce la ricostruzione del patrimonio e degli affari; c. 3: pagamenti e prelazioni simulate per favorire un creditore, 1-5 anni; c. 2: fatti commessi durante la procedura), chi risponde (l'imprenditore individuale e i soci illimitatamente responsabili; per le società amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, art. 329, compreso l'amministratore di fatto; il concorso dell'estraneo: professionista, prestanome, coniuge, controparte del negozio; l'art. 329 c. 2: bancarotta impropria da reato societario, artt. 2621-2634 c.c., e da operazioni dolose che causano il dissesto), quando scatta (la sentenza di liquidazione giudiziale come condizione obiettiva di punibilità, Cass. SU 22474/2016; dolo generico per la distrazione, specifico per le passività fittizie e la documentale; nessun nesso con il dissesto per la bancarotta propria; la distrazione «a monte» anche anni prima; concordato preventivo e liquidazione controllata: art. 341 e sovraindebitamento con reati propri), le pene (3-10 anni; preferenziale 1-5; aggravante fino alla metà per danno di rilevante gravità e aumenti per più fatti o divieto di esercizio, attenuante fino a un terzo per danno di speciale tenuità, art. 326; pene accessorie: inabilitazione all'impresa e incapacità agli uffici direttivi fino a 10 anni, dosate dal giudice dopo Corte cost. 222/2018, art. 322 c. 4; interdizione dai pubblici uffici; tribunale collegiale; arresto facoltativo; custodia cautelare consentita; prescrizione 10 anni più un quarto con le interruzioni), le esenzioni (art. 324: pagamenti e operazioni in esecuzione di concordato, accordi omologati, piani attestati, concordato minore, finanziamenti autorizzati, esenti da preferenziale e semplice), le difese (prova della destinazione dei beni all'attività; restituzione prima della sentenza, bancarotta riparata; giustificazione contabile; assenza di dolo nel pagamento di debiti scaduti; responsabilità del solo amministratore operativo e limiti per i sindaci; rilevanza del piano attestato; patteggiamento con pena ridotta; ricorso abusivo al credito come alternativa minore, art. 325), i rapporti con altri reati (appropriazione indebita assorbita, falso in bilancio, autoriciclaggio, reati tributari) e con la responsabilità civile (azione del curatore, art. 255; parte civile dei creditori).