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GuidaSocietà e impresa · Crisi d'impresa e liquidazione giudiziale

L'esdebitazione dopo la liquidazione giudiziale

Chi ha subito la liquidazione giudiziale (il vecchio fallimento) non resta debitore a vita: dopo tre anni dall'apertura, o prima se la procedura si chiude, i debiti non pagati diventano inesigibili, purché l'imprenditore abbia collaborato e non abbia commesso bancarotta fraudolenta o distratto beni. Il Codice della crisi l'ha resa un diritto e non più una concessione, ma con confini precisi: restano fuori alimenti, risarcimenti da illecito e sanzioni, e i garanti non sono liberati.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Che cos'è: la «liberazione dai debiti» che rende inesigibili i crediti rimasti insoddisfatti nella liquidazione giudiziale o controllata (art. 278 CCII); un diritto del debitore che ha collaborato, non una grazia.
  • Quando: tre anni dall'apertura della procedura, o prima se si chiude prima (art. 279); su istanza del debitore, anche a procedura ancora aperta.
  • Chi: l'imprenditore persona fisica, i soci illimitatamente responsabili e le società (con i requisiti in capo a soci e legali rappresentanti); anche il consumatore e il professionista nella liquidazione controllata (art. 282) e l'incapiente (art. 283).
  • Condizioni (art. 280): niente condanne per bancarotta fraudolenta o reati d'impresa, niente distrazioni o aggravamenti del dissesto, collaborazione con gli organi, non più di due esdebitazioni e nessuna negli ultimi cinque anni.
  • Limiti: restano dovuti alimenti e mantenimento, risarcimenti da illecito extracontrattuale, sanzioni pecuniarie; fideiussori e coobbligati non sono liberati; i creditori non insinuati sono liberati solo oltre la percentuale pagata ai pari grado.

La regola e i suoi confini

Art. 278, commi 1, 6 e 7, CCII — Oggetto e ambito di applicazione

«L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata. Con l'esdebitazione vengono meno le cause di ineleggibilità e di decadenza collegate all'apertura della liquidazione giudiziale. […] Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso. Restano esclusi dall'esdebitazione: a) gli obblighi di mantenimento e alimentari; b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti».

L'esdebitazione è la seconda possibilità dell'imprenditore onesto ma sfortunato: chiusa la liquidazione, o passati tre anni, i creditori non possono più agire per il residuo, e il debitore può ricominciare senza l'ipoteca di debiti che una vita di lavoro non pagherebbe. Rispetto al vecchio art. 142 della legge fallimentare sono cadute due condizioni: non serve più la chiusura del fallimento e non serve più che i creditori chirografari siano stati pagati almeno in parte, requisito che aveva escluso migliaia di falliti «a zero attivo». L'inesigibilità è tecnicamente diversa dall'estinzione: il debito naturale resta, chi paga spontaneamente non ripete, ma nessuno può pretendere, pignorare o iscrivere ipoteca. Per i creditori che non si sono insinuati l'esdebitazione opera «per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado» (c. 2): il creditore rimasto fuori può ancora chiedere quanto avrebbe preso se avesse partecipato. Le esclusioni sono tassative: alimenti e mantenimento, risarcimenti da illecito extracontrattuale (non quelli da inadempimento contrattuale, che si cancellano), sanzioni penali e amministrative pecuniarie salvo quelle accessorie a debiti estinti (le sanzioni tributarie collegate a imposte esdebitate seguono la sorte del tributo); e la liberazione non si estende a fideiussori, coobbligati e obbligati in regresso, che restano esposti e non possono rivalersi sul debitore liberato.

Condizioni, tempi, procedimento

ElementoRegolaNorma
Chitutti i debitori soggetti al Codice: imprenditore individuale, soci illimitatamente responsabili (anche per estensione), società ed enti (requisiti in capo a soci illimitatamente responsabili e legali rappresentanti); consumatori e professionisti nella liquidazione controllataart. 278, c. 3-5; art. 282
Quandodecorsi tre anni dall'apertura della liquidazione o alla chiusura, se anteriore; nella liquidazione controllata alla chiusura o dopo tre anniartt. 279, 282, c. 1
Condizioni negativenessuna condanna definitiva per bancarotta fraudolenta, delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio o connessi all'impresa (salvo riabilitazione; rinvio se il processo pende o c'è una misura di prevenzione); nessuna distrazione dell'attivo, passività fittizie, aggravamento del dissesto con difficile ricostruzione, ricorso abusivo al credito; nessun ostacolo alla procedura e piena collaborazione; nessuna esdebitazione nei 5 anni precedenti; non più di due esdebitazioniart. 280
Procedimentoistanza del debitore; il curatore la comunica ai creditori ammessi, che hanno 15 giorni per osservazioni, e riferisce sui fatti rilevanti nel rapporto riepilogativo; decreto del tribunale contestuale alla chiusura o dopo i tre anni, sentiti gli organi; iscrizione nel registro delle impreseart. 281, c. 1-4
Reclamoalla corte d'appello entro 30 giorni dalla comunicazione, da parte del PM, del debitore e dei creditori non integralmente soddisfattiart. 281, c. 4; art. 124
Effetti su giudizi e ripartinessun effetto sui giudizi e sulle operazioni liquidatorie in corso; se ne deriva un maggior riparto, l'esdebitazione vale per la parte definitivamente non soddisfattaart. 281, c. 5-6
Liquidazione controllataesdebitazione di diritto alla chiusura o dopo 3 anni, su istanza o su segnalazione del liquidatore; esclusa per colpa grave, malafede o frode nel sovraindebitamento e per i reati dell'art. 344; decreto pubblicato per consumatori e professionistiart. 282
Incapientepersona fisica meritevole senza alcuna utilità da offrire, nemmeno futura: esdebitazione una sola volta tramite OCC, con dichiarazione annuale e obbligo di pagare se entro 3 anni sopravvengono utilità ulteriori che consentono un utile soddisfacimento dei creditori (esclusi i finanziamenti)art. 283

Il punto critico è la meritevolezza in negativo dell'art. 280. Il debitore non deve provare di essere stato virtuoso: sono il curatore e i creditori a dover segnalare distrazioni, contabilità inattendibile, ricorso abusivo al credito o ostruzionismo, e il tribunale decide sulla base del rapporto riepilogativo. Le condanne rilevanti sono solo quelle passate in giudicato: se il processo per bancarotta è in corso, la decisione è rinviata al suo esito, e un patteggiamento per bancarotta fraudolenta preclude il beneficio come una condanna, mentre la bancarotta semplice no. La collaborazione va intesa in senso concreto: consegna delle scritture, risposta alle richieste del curatore, comparizione; i ritardi non gravi e le contestazioni legittime non sono ostacoli. Chi ha già ottenuto un'esdebitazione la può riottenere una sola volta e non prima di cinque anni.

Che cosa fare

  1. Collaborare dall'inizio: consegnare bilanci, libri, elenco dei creditori e dei beni, spiegare le operazioni degli ultimi anni; la relazione del curatore ex art. 130 è la base su cui si deciderà l'esdebitazione.
  2. Segnare la data: tre anni dall'apertura; l'istanza si può depositare anche se la liquidazione è ancora aperta, allegando i documenti sui requisiti e chiedendo al curatore di riferire.
  3. Verificare i debiti esclusi: alimenti, risarcimenti da reato o da incidente, sanzioni: per questi serve un accordo o una rateizzazione separata, perché la liberazione non li tocca.
  4. Proteggere i garanti: coniuge e familiari che hanno firmato fideiussioni restano esposti; possono accedere a una propria procedura di sovraindebitamento, anche familiare (art. 66 CCII), o negoziare con la banca.
  5. Dopo il decreto: l'iscrizione nel registro delle imprese e la cessazione delle decadenze consentono di riprendere l'attività; per i pignoramenti in corso su beni personali chiedere l'estinzione con il decreto di esdebitazione.

La procedura da cui l'esdebitazione nasce è descritta nella guida alla liquidazione giudiziale; per chi non è imprenditore fallibile (consumatori, professionisti, piccole imprese) la strada è il sovraindebitamento con la liquidazione controllata e, per chi non ha nulla, l'esdebitazione dell'incapiente; i reati che la precludono nella pagina sulla bancarotta fraudolenta.

Domande frequenti

Devo aspettare la chiusura della liquidazione giudiziale per essere liberato dai debiti?
No: il debitore «ha diritto a conseguire l'esdebitazione decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente» (art. 279 CCII). Dopo tre anni il tribunale provvede su istanza del debitore anche se la liquidazione prosegue, e l'esdebitazione non tocca i giudizi e le operazioni liquidatorie in corso: se da questi deriva un maggior riparto, la liberazione vale solo per la parte alla fine non soddisfatta (art. 281, c. 5-6). Con il vecchio fallimento serviva invece la chiusura e un pagamento almeno parziale dei chirografari.
Quali debiti non si cancellano?
Gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti per risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale (per esempio da incidente stradale o da reato) e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti (art. 278, c. 7); restano anche i diritti dei creditori verso fideiussori, coobbligati e obbligati in regresso (c. 6), quindi il garante continua a rispondere e chi paga per il debitore non può poi rivalersi su di lui. I debiti fiscali e contributivi rientrano invece nell'esdebitazione, sanzioni tributarie comprese, secondo l'orientamento prevalente.
Il tribunale può negarla?
Sì, se manca una delle condizioni dell'art. 280: condanna definitiva per bancarotta fraudolenta o reati contro l'economia, l'industria e il commercio o connessi all'impresa (se il processo è in corso la decisione è rinviata al suo esito); distrazione dell'attivo, esposizione di passività inesistenti, aggravamento del dissesto che abbia reso difficile ricostruire il patrimonio, ricorso abusivo al credito; ostruzionismo o mancata consegna di informazioni e documenti agli organi; un'esdebitazione già ottenuta nei cinque anni precedenti o due esdebitazioni in tutto. Il curatore riferisce sui fatti rilevanti nel rapporto riepilogativo, e i creditori possono presentare osservazioni in quindici giorni.
Vale anche per le società e per i soci?
Sì: l'esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili (art. 278, c. 5), a condizione che i requisiti dell'art. 280 sussistano in capo ai soci e ai legali rappresentanti (c. 4); i soci di snc e gli accomandatari di sas, dichiarati in liquidazione giudiziale per estensione, ne beneficiano quindi per i debiti sociali. Per le società di capitali la liberazione ha soprattutto l'effetto di far cessare ineleggibilità e decadenze; per l'amministratore che ha garantito personalmente i debiti sociali non c'è liberazione, salvo una sua procedura di sovraindebitamento.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeLa liquidazione giudiziale (ex fallimento): presupposti, procedura, effettiI presupposti (art. 121: imprenditore commerciale, anche società e socio illimitatamente responsabile, che non prova di stare sotto tutte le soglie dell'impresa minore, attivo 300.000, ricavi 200.000, debiti 500.000, art. 2; stato di insolvenza, art. 2; debiti scaduti e non pagati di almeno 30.000 euro, art. 49 c. 5; entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, art. 33; esclusi imprenditori agricoli, enti pubblici, start-up innovative nei limiti), chi la chiede (art. 37: debitore, creditori, PM quando ha notizia dell'insolvenza, autorità di vigilanza; ricorso con avvocato; il debitore deposita bilanci e scritture), il procedimento (art. 40-41: tribunale collegiale del centro degli interessi principali, udienza entro 45 giorni con almeno 15 giorni dalla notifica, memorie fino a 7 giorni prima, misure cautelari; precedenza delle domande di concordato e accordi; sentenza con nomina di giudice delegato e curatore, ordine di deposito delle scritture in 3 giorni, udienza di verifica del passivo entro 120-150 giorni, termine per le domande; reclamo alla corte d'appello in 30 giorni senza sospensione, art. 51), gli organi (curatore: gestione, inventario, relazione, programma di liquidazione entro 150 giorni, art. 213, vendite competitive, art. 216, azioni di responsabilità, art. 255; giudice delegato; comitato dei creditori), gli effetti per il debitore (spossessamento dei beni presenti e futuri, art. 142; atti e pagamenti inefficaci, art. 144; beni esclusi: personali, stipendi e pensioni nei limiti del mantenimento fissati dal giudice, fondo patrimoniale, impignorabili, art. 146; casa non distratta dall'uso fino alla vendita e sussidio alimentare, art. 147; corrispondenza, art. 148; obblighi di informazione; ineleggibilità cessate con l'esdebitazione), per i creditori (divieto di azioni esecutive e cautelari, art. 150; sospensione degli interessi chirografari; compensazione, art. 155; domanda di ammissione via PEC almeno 30 giorni prima dell'udienza anche senza avvocato, art. 201; progetto di stato passivo 15 giorni prima, art. 203; decreto di esecutività, art. 204; opposizione, impugnazione e revocazione entro 30 giorni, artt. 206-207; domande tardive entro 6 mesi, fino a 12, art. 208; prededuzione, privilegi, chirografo, postergati, art. 221; riparti parziali fino all'80%, art. 227), per i contratti e i lavoratori (rapporti pendenti sospesi con scelta del curatore e messa in mora con 60 giorni, art. 172; regole speciali per locazioni, leasing, preliminare, appalto; rapporti di lavoro sospesi con subentro o recesso, cessazione automatica dopo 4 mesi, NASpI e Fondo di garanzia INPS, art. 189; processi interrotti, art. 143), la revocatoria (art. 166: atti sproporzionati, pagamenti anomali, garanzie per debiti preesistenti nell'anno o nei sei mesi anteriori; pagamenti normali nei sei mesi se il curatore prova la conoscenza dell'insolvenza; esenzioni), la chiusura (art. 233: nessuna domanda, pagamento integrale, riparto finale, insufficienza dell'attivo; cancellazione della società; concordato nella liquidazione, art. 240), l'esdebitazione (artt. 278-281: persona fisica meritevole, anche società per i soci illimitatamente responsabili; con la chiusura o comunque dopo tre anni dall'apertura; esclusi alimenti, danni da illecito, sanzioni; salvi garanti e coobbligati), i reati (bancarotta fraudolenta da 3 a 10 anni, semplice da 6 mesi a 2 anni, artt. 322-323).
  • SovraindebitamentoIl sovraindebitamento: le procedure per chi non riesce più a pagareChi può accedere (art. 2 c. 1 lett. c: consumatore, professionista, imprenditore minore sotto 300.000 di attivo, 200.000 di ricavi e 500.000 di debiti, imprenditore agricolo, start-up innovativa, ogni debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, compresi ex imprenditori cancellati da oltre un anno e soci illimitatamente responsabili; procedure familiari, art. 66), l'OCC (organismo di composizione della crisi iscritto al registro del Ministero, o professionista nominato dal tribunale; raccoglie i documenti, redige la relazione su cause, diligenza e attendibilità, accede alle banche dati; compensi regolamentati; l'avvocato non è obbligatorio nella ristrutturazione, art. 68), la ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67: piano a contenuto libero con pagamento anche parziale, falcidia della cessione del quinto, privilegiati pagabili al valore di liquidazione con moratoria fino a due anni, mutuo sulla casa che prosegue; nessun voto; misure protettive dal decreto di apertura, art. 70; omologazione con sentenza anche contro il creditore dissenziente se non riceve meno della liquidazione; esclusi chi ha esdebitazione nei 5 anni, due esdebitazioni o colpa grave, malafede, frode, art. 69; il creditore che ha finanziato in modo irresponsabile non può contestare la convenienza; esecuzione con vigilanza dell'OCC, art. 71; revoca per frode o inadempimento), il concordato minore (art. 74: per professionisti, imprese minori e agricole se prosegue l'attività, altrimenti con risorse esterne apprezzabili; classi; voto dei creditori con la maggioranza dei crediti, art. 79; omologazione anche senza l'adesione del fisco quando determinante e conveniente, art. 80; misure protettive), la liquidazione controllata (art. 268: su domanda del debitore o del creditore per debiti scaduti da almeno 50.000 euro, non se l'OCC attesta che non c'è attivo; sentenza, liquidatore, elenco dei creditori, inventario e programma in 90 giorni, art. 270-272; dura tre anni e comprende i beni sopravvenuti fino all'esdebitazione; stipendio e pensione nei limiti del mantenimento; esdebitazione di diritto alla chiusura o dopo tre anni, art. 282), l'esdebitazione dell'incapiente (art. 283: persona fisica meritevole senza alcuna utilità, anche con reddito fino all'assegno sociale aumentato della metà per la scala ISEE; una sola volta; domanda tramite OCC con relazione anche sul merito creditizio del finanziatore; obbligo per tre anni di dichiarare ogni anno le utilità sopravvenute, sulle quali i creditori possono agire, art. 283 c. 7 e 9), i debiti (tutti, compresi fiscali e contributivi con transazione, sanzioni, mutui; esclusi dall'esdebitazione alimenti, danni da illecito e sanzioni penali; i garanti restano obbligati), gli effetti (sospensione di pignoramenti e cessioni del quinto, blocco degli interessi, cancellazione delle segnalazioni dopo l'esecuzione, casellario e conseguenze sull'accesso al credito), costi e tempi (compenso dell'OCC in percentuale sull'attivo e sul passivo con minimi, gratuito patrocinio ammesso; 6-12 mesi per l'omologazione; l'importanza dell'assistenza legale), gli errori da evitare (nuovi debiti in pendenza, atti dispositivi non dichiarati, dichiarazioni incomplete che integrano frode, ritardo nel presentare la domanda).
  • Reati societari e fallimentariLa bancarotta fraudolenta (art. 322 Codice della crisi)Le tre forme (art. 322 c. 1 lett. a: distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione, dissipazione dei beni, esposizione di passività inesistenti; lett. b: sottrazione, distruzione, falsificazione delle scritture o tenuta che impedisce la ricostruzione del patrimonio e degli affari; c. 3: pagamenti e prelazioni simulate per favorire un creditore, 1-5 anni; c. 2: fatti commessi durante la procedura), chi risponde (l'imprenditore individuale e i soci illimitatamente responsabili; per le società amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, art. 329, compreso l'amministratore di fatto; il concorso dell'estraneo: professionista, prestanome, coniuge, controparte del negozio; l'art. 329 c. 2: bancarotta impropria da reato societario, artt. 2621-2634 c.c., e da operazioni dolose che causano il dissesto), quando scatta (la sentenza di liquidazione giudiziale come condizione obiettiva di punibilità, Cass. SU 22474/2016; dolo generico per la distrazione, specifico per le passività fittizie e la documentale; nessun nesso con il dissesto per la bancarotta propria; la distrazione «a monte» anche anni prima; concordato preventivo e liquidazione controllata: art. 341 e sovraindebitamento con reati propri), le pene (3-10 anni; preferenziale 1-5; aggravante fino alla metà per danno di rilevante gravità e aumenti per più fatti o divieto di esercizio, attenuante fino a un terzo per danno di speciale tenuità, art. 326; pene accessorie: inabilitazione all'impresa e incapacità agli uffici direttivi fino a 10 anni, dosate dal giudice dopo Corte cost. 222/2018, art. 322 c. 4; interdizione dai pubblici uffici; tribunale collegiale; arresto facoltativo; custodia cautelare consentita; prescrizione 10 anni più un quarto con le interruzioni), le esenzioni (art. 324: pagamenti e operazioni in esecuzione di concordato, accordi omologati, piani attestati, concordato minore, finanziamenti autorizzati, esenti da preferenziale e semplice), le difese (prova della destinazione dei beni all'attività; restituzione prima della sentenza, bancarotta riparata; giustificazione contabile; assenza di dolo nel pagamento di debiti scaduti; responsabilità del solo amministratore operativo e limiti per i sindaci; rilevanza del piano attestato; patteggiamento con pena ridotta; ricorso abusivo al credito come alternativa minore, art. 325), i rapporti con altri reati (appropriazione indebita assorbita, falso in bilancio, autoriciclaggio, reati tributari) e con la responsabilità civile (azione del curatore, art. 255; parte civile dei creditori).
  • Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeGli amministratori nella crisi: obblighi, responsabilità, azione del curatoreGli obblighi (art. 2086 c. 2 c.c.: l'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche per rilevare tempestivamente la crisi e la perdita della continuità, e attivarsi senza indugio per adottare uno degli strumenti previsti per superarla; art. 3 CCII: gli assetti devono rilevare gli squilibri patrimoniali ed economico-finanziari, verificare la sostenibilità dei debiti e la continuità per i 12 mesi successivi e i segnali: retribuzioni scadute da almeno 30 giorni oltre la metà del monte mensile, debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni superiori a quelli non scaduti, esposizioni bancarie scadute o sconfinate da oltre 60 giorni per almeno il 5% del totale, esposizioni verso i creditori pubblici qualificati ex art. 25-novies; art. 25-octies: segnalazione dell'organo di controllo e del revisore con 30 giorni per rispondere; artt. 2482-bis e 2446: perdite oltre un terzo, convocazione senza indugio dell'assemblea con relazione, riduzione entro l'esercizio successivo; artt. 2482-ter e 2447: capitale sotto il minimo, riduzione e ricostituzione o trasformazione, altrimenti scioglimento ex art. 2484 n. 4; art. 2086 e 2381: informazione e vigilanza), la gestione conservativa (art. 2486 c.c.: dopo la causa di scioglimento e fino alla consegna ai liquidatori, gli amministratori conservano il potere di gestione solo per conservare l'integrità e il valore del patrimonio; responsabilità personale e solidale verso società, soci, creditori e terzi; c. 3: danno presunto pari alla differenza tra il patrimonio netto alla cessazione dalla carica o all'apertura della procedura e quello alla causa di scioglimento, detratti i costi di normalità della liquidazione, salvo prova di un diverso ammontare; se mancano le scritture o i netti non sono determinabili, differenza tra attivo e passivo della procedura; operazioni vietate: nuovi contratti a rischio, pagamenti preferenziali, distribuzioni; operazioni consentite: completamento delle commesse, vendite conservative, tutela dei beni), gli strumenti (composizione negoziata ex artt. 12-25-quinquies CCII con l'esperto, misure protettive e, ex art. 20, sospensione degli obblighi di riduzione e ricostituzione del capitale e della causa di scioglimento fino alla conclusione delle trattative; piano attestato, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo con la continuità, liquidazione giudiziale in proprio ex art. 37; il ricorso tempestivo agli strumenti esclude la responsabilità per l'aggravamento; la richiesta di liquidazione giudiziale in proprio è un dovere quando manca ogni alternativa), le azioni (azione sociale ex artt. 2393 e 2476 c.c., deliberata dai soci o promossa da ciascun socio nella srl; azione dei creditori sociali ex art. 2394 e 2476 c. 6 per l'inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio, quando è insufficiente, con prescrizione quinquennale ex art. 2949 dal momento in cui l'insufficienza è conoscibile; azione dei terzi e dei singoli soci ex art. 2395 e 2476 c. 7 per danni diretti; nella liquidazione giudiziale, art. 255 CCII: il curatore esercita tutte le azioni, anche verso i coobbligati, con l'autorizzazione del giudice delegato; art. 2486 c. 3 come criterio di quantificazione; azione contro i sindaci e i revisori ex art. 2407; responsabilità dell'amministratore di fatto e dei soci che hanno deciso ex art. 2476 c. 8; polizze D&O; transazioni con il curatore), i reati (bancarotta fraudolenta e semplice, artt. 322 e 323 CCII, per distrazione, pagamenti preferenziali, aggravamento del dissesto con operazioni imprudenti, ritardo nel chiedere la liquidazione, omessa tenuta delle scritture; falso in bilancio; omesso versamento di ritenute e IVA; art. 2634 c.c.), come proteggersi (assetti documentati e verbali del CdA con l'analisi della continuità, relazioni degli organi di controllo, budget e tesoreria a 12 mesi, tempestiva convocazione dei soci, ricorso all'esperto o al consulente, dissenso verbalizzato del singolo amministratore ex art. 2476 c. 1 e 2392 c. 3, dimissioni motivate quando i soci non ricapitalizzano né consentono gli strumenti, no a pagamenti selettivi e a nuove garanzie, conservazione delle scritture).
  • Costituire e gestire una societàDitta individuale, srl o società semplice: quale forma scegliereLe forme (imprenditore individuale art. 2082 c.c.; impresa familiare; società semplice artt. 2251 ss., non commerciale; snc e sas; srl art. 2462, srls art. 2463-bis, srl unipersonale), responsabilità (art. 2740: illimitata; art. 2462: limitata salvo unipersonale con conferimenti non versati e garanzie personali), costi di costituzione e gestione (notaio, registro imprese, diritto camerale, bilancio, commercialista), fisco (IRPEF a scaglioni 2026 23-33-43% e addizionali; forfettario L. 190/2014 c. 54-65: 85.000 euro, 15% e 5% start-up, coefficienti; niente IRAP per le persone fisiche; IRES 24% e IRAP 3,9% per la srl, ritenuta 26% sui dividendi, compensi amministratore), contributi (INPS artigiani 24% e commercianti 24,48% su minimale 18.808 euro, fissi 4.521-4.611; gestione separata 26,07% per i professionisti senza cassa; il socio lavoratore di srl commerciale), fallibilità (impresa minore art. 2 CCII), tabella comparativa, quando passare da ditta a srl (trasformazione, conferimento).