In breve
- Che cos'è: la «liberazione dai debiti» che rende inesigibili i crediti rimasti insoddisfatti nella liquidazione giudiziale o controllata (art. 278 CCII); un diritto del debitore che ha collaborato, non una grazia.
- Quando: tre anni dall'apertura della procedura, o prima se si chiude prima (art. 279); su istanza del debitore, anche a procedura ancora aperta.
- Chi: l'imprenditore persona fisica, i soci illimitatamente responsabili e le società (con i requisiti in capo a soci e legali rappresentanti); anche il consumatore e il professionista nella liquidazione controllata (art. 282) e l'incapiente (art. 283).
- Condizioni (art. 280): niente condanne per bancarotta fraudolenta o reati d'impresa, niente distrazioni o aggravamenti del dissesto, collaborazione con gli organi, non più di due esdebitazioni e nessuna negli ultimi cinque anni.
- Limiti: restano dovuti alimenti e mantenimento, risarcimenti da illecito extracontrattuale, sanzioni pecuniarie; fideiussori e coobbligati non sono liberati; i creditori non insinuati sono liberati solo oltre la percentuale pagata ai pari grado.
La regola e i suoi confini
«L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata. Con l'esdebitazione vengono meno le cause di ineleggibilità e di decadenza collegate all'apertura della liquidazione giudiziale. […] Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso. Restano esclusi dall'esdebitazione: a) gli obblighi di mantenimento e alimentari; b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti».
L'esdebitazione è la seconda possibilità dell'imprenditore onesto ma sfortunato: chiusa la liquidazione, o passati tre anni, i creditori non possono più agire per il residuo, e il debitore può ricominciare senza l'ipoteca di debiti che una vita di lavoro non pagherebbe. Rispetto al vecchio art. 142 della legge fallimentare sono cadute due condizioni: non serve più la chiusura del fallimento e non serve più che i creditori chirografari siano stati pagati almeno in parte, requisito che aveva escluso migliaia di falliti «a zero attivo». L'inesigibilità è tecnicamente diversa dall'estinzione: il debito naturale resta, chi paga spontaneamente non ripete, ma nessuno può pretendere, pignorare o iscrivere ipoteca. Per i creditori che non si sono insinuati l'esdebitazione opera «per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado» (c. 2): il creditore rimasto fuori può ancora chiedere quanto avrebbe preso se avesse partecipato. Le esclusioni sono tassative: alimenti e mantenimento, risarcimenti da illecito extracontrattuale (non quelli da inadempimento contrattuale, che si cancellano), sanzioni penali e amministrative pecuniarie salvo quelle accessorie a debiti estinti (le sanzioni tributarie collegate a imposte esdebitate seguono la sorte del tributo); e la liberazione non si estende a fideiussori, coobbligati e obbligati in regresso, che restano esposti e non possono rivalersi sul debitore liberato.
Condizioni, tempi, procedimento
| Elemento | Regola | Norma |
|---|---|---|
| Chi | tutti i debitori soggetti al Codice: imprenditore individuale, soci illimitatamente responsabili (anche per estensione), società ed enti (requisiti in capo a soci illimitatamente responsabili e legali rappresentanti); consumatori e professionisti nella liquidazione controllata | art. 278, c. 3-5; art. 282 |
| Quando | decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione o alla chiusura, se anteriore; nella liquidazione controllata alla chiusura o dopo tre anni | artt. 279, 282, c. 1 |
| Condizioni negative | nessuna condanna definitiva per bancarotta fraudolenta, delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio o connessi all'impresa (salvo riabilitazione; rinvio se il processo pende o c'è una misura di prevenzione); nessuna distrazione dell'attivo, passività fittizie, aggravamento del dissesto con difficile ricostruzione, ricorso abusivo al credito; nessun ostacolo alla procedura e piena collaborazione; nessuna esdebitazione nei 5 anni precedenti; non più di due esdebitazioni | art. 280 |
| Procedimento | istanza del debitore; il curatore la comunica ai creditori ammessi, che hanno 15 giorni per osservazioni, e riferisce sui fatti rilevanti nel rapporto riepilogativo; decreto del tribunale contestuale alla chiusura o dopo i tre anni, sentiti gli organi; iscrizione nel registro delle imprese | art. 281, c. 1-4 |
| Reclamo | alla corte d'appello entro 30 giorni dalla comunicazione, da parte del PM, del debitore e dei creditori non integralmente soddisfatti | art. 281, c. 4; art. 124 |
| Effetti su giudizi e riparti | nessun effetto sui giudizi e sulle operazioni liquidatorie in corso; se ne deriva un maggior riparto, l'esdebitazione vale per la parte definitivamente non soddisfatta | art. 281, c. 5-6 |
| Liquidazione controllata | esdebitazione di diritto alla chiusura o dopo 3 anni, su istanza o su segnalazione del liquidatore; esclusa per colpa grave, malafede o frode nel sovraindebitamento e per i reati dell'art. 344; decreto pubblicato per consumatori e professionisti | art. 282 |
| Incapiente | persona fisica meritevole senza alcuna utilità da offrire, nemmeno futura: esdebitazione una sola volta tramite OCC, con dichiarazione annuale e obbligo di pagare se entro 3 anni sopravvengono utilità ulteriori che consentono un utile soddisfacimento dei creditori (esclusi i finanziamenti) | art. 283 |
Il punto critico è la meritevolezza in negativo dell'art. 280. Il debitore non deve provare di essere stato virtuoso: sono il curatore e i creditori a dover segnalare distrazioni, contabilità inattendibile, ricorso abusivo al credito o ostruzionismo, e il tribunale decide sulla base del rapporto riepilogativo. Le condanne rilevanti sono solo quelle passate in giudicato: se il processo per bancarotta è in corso, la decisione è rinviata al suo esito, e un patteggiamento per bancarotta fraudolenta preclude il beneficio come una condanna, mentre la bancarotta semplice no. La collaborazione va intesa in senso concreto: consegna delle scritture, risposta alle richieste del curatore, comparizione; i ritardi non gravi e le contestazioni legittime non sono ostacoli. Chi ha già ottenuto un'esdebitazione la può riottenere una sola volta e non prima di cinque anni.
Che cosa fare
- Collaborare dall'inizio: consegnare bilanci, libri, elenco dei creditori e dei beni, spiegare le operazioni degli ultimi anni; la relazione del curatore ex art. 130 è la base su cui si deciderà l'esdebitazione.
- Segnare la data: tre anni dall'apertura; l'istanza si può depositare anche se la liquidazione è ancora aperta, allegando i documenti sui requisiti e chiedendo al curatore di riferire.
- Verificare i debiti esclusi: alimenti, risarcimenti da reato o da incidente, sanzioni: per questi serve un accordo o una rateizzazione separata, perché la liberazione non li tocca.
- Proteggere i garanti: coniuge e familiari che hanno firmato fideiussioni restano esposti; possono accedere a una propria procedura di sovraindebitamento, anche familiare (art. 66 CCII), o negoziare con la banca.
- Dopo il decreto: l'iscrizione nel registro delle imprese e la cessazione delle decadenze consentono di riprendere l'attività; per i pignoramenti in corso su beni personali chiedere l'estinzione con il decreto di esdebitazione.
La procedura da cui l'esdebitazione nasce è descritta nella guida alla liquidazione giudiziale; per chi non è imprenditore fallibile (consumatori, professionisti, piccole imprese) la strada è il sovraindebitamento con la liquidazione controllata e, per chi non ha nulla, l'esdebitazione dell'incapiente; i reati che la precludono nella pagina sulla bancarotta fraudolenta.
Domande frequenti
Devo aspettare la chiusura della liquidazione giudiziale per essere liberato dai debiti?
Quali debiti non si cancellano?
Il tribunale può negarla?
Vale anche per le società e per i soci?
Fonti normative
- Art. 278 CCII — Oggetto e ambito di applicazione dell'esdebitazione
- Art. 279 CCII — Condizioni temporali di accesso
- Art. 280 CCII — Condizioni per l'esdebitazione
- Art. 281 CCII — Procedimento
- Art. 282 CCII — Esdebitazione nella liquidazione controllata
- Art. 283 CCII — Esdebitazione del sovraindebitato incapiente
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeLa liquidazione giudiziale (ex fallimento): presupposti, procedura, effettiI presupposti (art. 121: imprenditore commerciale, anche società e socio illimitatamente responsabile, che non prova di stare sotto tutte le soglie dell'impresa minore, attivo 300.000, ricavi 200.000, debiti 500.000, art. 2; stato di insolvenza, art. 2; debiti scaduti e non pagati di almeno 30.000 euro, art. 49 c. 5; entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, art. 33; esclusi imprenditori agricoli, enti pubblici, start-up innovative nei limiti), chi la chiede (art. 37: debitore, creditori, PM quando ha notizia dell'insolvenza, autorità di vigilanza; ricorso con avvocato; il debitore deposita bilanci e scritture), il procedimento (art. 40-41: tribunale collegiale del centro degli interessi principali, udienza entro 45 giorni con almeno 15 giorni dalla notifica, memorie fino a 7 giorni prima, misure cautelari; precedenza delle domande di concordato e accordi; sentenza con nomina di giudice delegato e curatore, ordine di deposito delle scritture in 3 giorni, udienza di verifica del passivo entro 120-150 giorni, termine per le domande; reclamo alla corte d'appello in 30 giorni senza sospensione, art. 51), gli organi (curatore: gestione, inventario, relazione, programma di liquidazione entro 150 giorni, art. 213, vendite competitive, art. 216, azioni di responsabilità, art. 255; giudice delegato; comitato dei creditori), gli effetti per il debitore (spossessamento dei beni presenti e futuri, art. 142; atti e pagamenti inefficaci, art. 144; beni esclusi: personali, stipendi e pensioni nei limiti del mantenimento fissati dal giudice, fondo patrimoniale, impignorabili, art. 146; casa non distratta dall'uso fino alla vendita e sussidio alimentare, art. 147; corrispondenza, art. 148; obblighi di informazione; ineleggibilità cessate con l'esdebitazione), per i creditori (divieto di azioni esecutive e cautelari, art. 150; sospensione degli interessi chirografari; compensazione, art. 155; domanda di ammissione via PEC almeno 30 giorni prima dell'udienza anche senza avvocato, art. 201; progetto di stato passivo 15 giorni prima, art. 203; decreto di esecutività, art. 204; opposizione, impugnazione e revocazione entro 30 giorni, artt. 206-207; domande tardive entro 6 mesi, fino a 12, art. 208; prededuzione, privilegi, chirografo, postergati, art. 221; riparti parziali fino all'80%, art. 227), per i contratti e i lavoratori (rapporti pendenti sospesi con scelta del curatore e messa in mora con 60 giorni, art. 172; regole speciali per locazioni, leasing, preliminare, appalto; rapporti di lavoro sospesi con subentro o recesso, cessazione automatica dopo 4 mesi, NASpI e Fondo di garanzia INPS, art. 189; processi interrotti, art. 143), la revocatoria (art. 166: atti sproporzionati, pagamenti anomali, garanzie per debiti preesistenti nell'anno o nei sei mesi anteriori; pagamenti normali nei sei mesi se il curatore prova la conoscenza dell'insolvenza; esenzioni), la chiusura (art. 233: nessuna domanda, pagamento integrale, riparto finale, insufficienza dell'attivo; cancellazione della società; concordato nella liquidazione, art. 240), l'esdebitazione (artt. 278-281: persona fisica meritevole, anche società per i soci illimitatamente responsabili; con la chiusura o comunque dopo tre anni dall'apertura; esclusi alimenti, danni da illecito, sanzioni; salvi garanti e coobbligati), i reati (bancarotta fraudolenta da 3 a 10 anni, semplice da 6 mesi a 2 anni, artt. 322-323).
- SovraindebitamentoIl sovraindebitamento: le procedure per chi non riesce più a pagareChi può accedere (art. 2 c. 1 lett. c: consumatore, professionista, imprenditore minore sotto 300.000 di attivo, 200.000 di ricavi e 500.000 di debiti, imprenditore agricolo, start-up innovativa, ogni debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, compresi ex imprenditori cancellati da oltre un anno e soci illimitatamente responsabili; procedure familiari, art. 66), l'OCC (organismo di composizione della crisi iscritto al registro del Ministero, o professionista nominato dal tribunale; raccoglie i documenti, redige la relazione su cause, diligenza e attendibilità, accede alle banche dati; compensi regolamentati; l'avvocato non è obbligatorio nella ristrutturazione, art. 68), la ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67: piano a contenuto libero con pagamento anche parziale, falcidia della cessione del quinto, privilegiati pagabili al valore di liquidazione con moratoria fino a due anni, mutuo sulla casa che prosegue; nessun voto; misure protettive dal decreto di apertura, art. 70; omologazione con sentenza anche contro il creditore dissenziente se non riceve meno della liquidazione; esclusi chi ha esdebitazione nei 5 anni, due esdebitazioni o colpa grave, malafede, frode, art. 69; il creditore che ha finanziato in modo irresponsabile non può contestare la convenienza; esecuzione con vigilanza dell'OCC, art. 71; revoca per frode o inadempimento), il concordato minore (art. 74: per professionisti, imprese minori e agricole se prosegue l'attività, altrimenti con risorse esterne apprezzabili; classi; voto dei creditori con la maggioranza dei crediti, art. 79; omologazione anche senza l'adesione del fisco quando determinante e conveniente, art. 80; misure protettive), la liquidazione controllata (art. 268: su domanda del debitore o del creditore per debiti scaduti da almeno 50.000 euro, non se l'OCC attesta che non c'è attivo; sentenza, liquidatore, elenco dei creditori, inventario e programma in 90 giorni, art. 270-272; dura tre anni e comprende i beni sopravvenuti fino all'esdebitazione; stipendio e pensione nei limiti del mantenimento; esdebitazione di diritto alla chiusura o dopo tre anni, art. 282), l'esdebitazione dell'incapiente (art. 283: persona fisica meritevole senza alcuna utilità, anche con reddito fino all'assegno sociale aumentato della metà per la scala ISEE; una sola volta; domanda tramite OCC con relazione anche sul merito creditizio del finanziatore; obbligo per tre anni di dichiarare ogni anno le utilità sopravvenute, sulle quali i creditori possono agire, art. 283 c. 7 e 9), i debiti (tutti, compresi fiscali e contributivi con transazione, sanzioni, mutui; esclusi dall'esdebitazione alimenti, danni da illecito e sanzioni penali; i garanti restano obbligati), gli effetti (sospensione di pignoramenti e cessioni del quinto, blocco degli interessi, cancellazione delle segnalazioni dopo l'esecuzione, casellario e conseguenze sull'accesso al credito), costi e tempi (compenso dell'OCC in percentuale sull'attivo e sul passivo con minimi, gratuito patrocinio ammesso; 6-12 mesi per l'omologazione; l'importanza dell'assistenza legale), gli errori da evitare (nuovi debiti in pendenza, atti dispositivi non dichiarati, dichiarazioni incomplete che integrano frode, ritardo nel presentare la domanda).
- Reati societari e fallimentariLa bancarotta fraudolenta (art. 322 Codice della crisi)Le tre forme (art. 322 c. 1 lett. a: distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione, dissipazione dei beni, esposizione di passività inesistenti; lett. b: sottrazione, distruzione, falsificazione delle scritture o tenuta che impedisce la ricostruzione del patrimonio e degli affari; c. 3: pagamenti e prelazioni simulate per favorire un creditore, 1-5 anni; c. 2: fatti commessi durante la procedura), chi risponde (l'imprenditore individuale e i soci illimitatamente responsabili; per le società amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, art. 329, compreso l'amministratore di fatto; il concorso dell'estraneo: professionista, prestanome, coniuge, controparte del negozio; l'art. 329 c. 2: bancarotta impropria da reato societario, artt. 2621-2634 c.c., e da operazioni dolose che causano il dissesto), quando scatta (la sentenza di liquidazione giudiziale come condizione obiettiva di punibilità, Cass. SU 22474/2016; dolo generico per la distrazione, specifico per le passività fittizie e la documentale; nessun nesso con il dissesto per la bancarotta propria; la distrazione «a monte» anche anni prima; concordato preventivo e liquidazione controllata: art. 341 e sovraindebitamento con reati propri), le pene (3-10 anni; preferenziale 1-5; aggravante fino alla metà per danno di rilevante gravità e aumenti per più fatti o divieto di esercizio, attenuante fino a un terzo per danno di speciale tenuità, art. 326; pene accessorie: inabilitazione all'impresa e incapacità agli uffici direttivi fino a 10 anni, dosate dal giudice dopo Corte cost. 222/2018, art. 322 c. 4; interdizione dai pubblici uffici; tribunale collegiale; arresto facoltativo; custodia cautelare consentita; prescrizione 10 anni più un quarto con le interruzioni), le esenzioni (art. 324: pagamenti e operazioni in esecuzione di concordato, accordi omologati, piani attestati, concordato minore, finanziamenti autorizzati, esenti da preferenziale e semplice), le difese (prova della destinazione dei beni all'attività; restituzione prima della sentenza, bancarotta riparata; giustificazione contabile; assenza di dolo nel pagamento di debiti scaduti; responsabilità del solo amministratore operativo e limiti per i sindaci; rilevanza del piano attestato; patteggiamento con pena ridotta; ricorso abusivo al credito come alternativa minore, art. 325), i rapporti con altri reati (appropriazione indebita assorbita, falso in bilancio, autoriciclaggio, reati tributari) e con la responsabilità civile (azione del curatore, art. 255; parte civile dei creditori).
- Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeGli amministratori nella crisi: obblighi, responsabilità, azione del curatoreGli obblighi (art. 2086 c. 2 c.c.: l'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche per rilevare tempestivamente la crisi e la perdita della continuità, e attivarsi senza indugio per adottare uno degli strumenti previsti per superarla; art. 3 CCII: gli assetti devono rilevare gli squilibri patrimoniali ed economico-finanziari, verificare la sostenibilità dei debiti e la continuità per i 12 mesi successivi e i segnali: retribuzioni scadute da almeno 30 giorni oltre la metà del monte mensile, debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni superiori a quelli non scaduti, esposizioni bancarie scadute o sconfinate da oltre 60 giorni per almeno il 5% del totale, esposizioni verso i creditori pubblici qualificati ex art. 25-novies; art. 25-octies: segnalazione dell'organo di controllo e del revisore con 30 giorni per rispondere; artt. 2482-bis e 2446: perdite oltre un terzo, convocazione senza indugio dell'assemblea con relazione, riduzione entro l'esercizio successivo; artt. 2482-ter e 2447: capitale sotto il minimo, riduzione e ricostituzione o trasformazione, altrimenti scioglimento ex art. 2484 n. 4; art. 2086 e 2381: informazione e vigilanza), la gestione conservativa (art. 2486 c.c.: dopo la causa di scioglimento e fino alla consegna ai liquidatori, gli amministratori conservano il potere di gestione solo per conservare l'integrità e il valore del patrimonio; responsabilità personale e solidale verso società, soci, creditori e terzi; c. 3: danno presunto pari alla differenza tra il patrimonio netto alla cessazione dalla carica o all'apertura della procedura e quello alla causa di scioglimento, detratti i costi di normalità della liquidazione, salvo prova di un diverso ammontare; se mancano le scritture o i netti non sono determinabili, differenza tra attivo e passivo della procedura; operazioni vietate: nuovi contratti a rischio, pagamenti preferenziali, distribuzioni; operazioni consentite: completamento delle commesse, vendite conservative, tutela dei beni), gli strumenti (composizione negoziata ex artt. 12-25-quinquies CCII con l'esperto, misure protettive e, ex art. 20, sospensione degli obblighi di riduzione e ricostituzione del capitale e della causa di scioglimento fino alla conclusione delle trattative; piano attestato, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo con la continuità, liquidazione giudiziale in proprio ex art. 37; il ricorso tempestivo agli strumenti esclude la responsabilità per l'aggravamento; la richiesta di liquidazione giudiziale in proprio è un dovere quando manca ogni alternativa), le azioni (azione sociale ex artt. 2393 e 2476 c.c., deliberata dai soci o promossa da ciascun socio nella srl; azione dei creditori sociali ex art. 2394 e 2476 c. 6 per l'inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio, quando è insufficiente, con prescrizione quinquennale ex art. 2949 dal momento in cui l'insufficienza è conoscibile; azione dei terzi e dei singoli soci ex art. 2395 e 2476 c. 7 per danni diretti; nella liquidazione giudiziale, art. 255 CCII: il curatore esercita tutte le azioni, anche verso i coobbligati, con l'autorizzazione del giudice delegato; art. 2486 c. 3 come criterio di quantificazione; azione contro i sindaci e i revisori ex art. 2407; responsabilità dell'amministratore di fatto e dei soci che hanno deciso ex art. 2476 c. 8; polizze D&O; transazioni con il curatore), i reati (bancarotta fraudolenta e semplice, artt. 322 e 323 CCII, per distrazione, pagamenti preferenziali, aggravamento del dissesto con operazioni imprudenti, ritardo nel chiedere la liquidazione, omessa tenuta delle scritture; falso in bilancio; omesso versamento di ritenute e IVA; art. 2634 c.c.), come proteggersi (assetti documentati e verbali del CdA con l'analisi della continuità, relazioni degli organi di controllo, budget e tesoreria a 12 mesi, tempestiva convocazione dei soci, ricorso all'esperto o al consulente, dissenso verbalizzato del singolo amministratore ex art. 2476 c. 1 e 2392 c. 3, dimissioni motivate quando i soci non ricapitalizzano né consentono gli strumenti, no a pagamenti selettivi e a nuove garanzie, conservazione delle scritture).
- Costituire e gestire una societàDitta individuale, srl o società semplice: quale forma scegliereLe forme (imprenditore individuale art. 2082 c.c.; impresa familiare; società semplice artt. 2251 ss., non commerciale; snc e sas; srl art. 2462, srls art. 2463-bis, srl unipersonale), responsabilità (art. 2740: illimitata; art. 2462: limitata salvo unipersonale con conferimenti non versati e garanzie personali), costi di costituzione e gestione (notaio, registro imprese, diritto camerale, bilancio, commercialista), fisco (IRPEF a scaglioni 2026 23-33-43% e addizionali; forfettario L. 190/2014 c. 54-65: 85.000 euro, 15% e 5% start-up, coefficienti; niente IRAP per le persone fisiche; IRES 24% e IRAP 3,9% per la srl, ritenuta 26% sui dividendi, compensi amministratore), contributi (INPS artigiani 24% e commercianti 24,48% su minimale 18.808 euro, fissi 4.521-4.611; gestione separata 26,07% per i professionisti senza cassa; il socio lavoratore di srl commerciale), fallibilità (impresa minore art. 2 CCII), tabella comparativa, quando passare da ditta a srl (trasformazione, conferimento).