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ProceduraDiritto civile · Sovraindebitamento

L'esdebitazione del debitore incapiente: cancellare i debiti senza pagare nulla

Chi non ha beni, non ha reddito oltre il necessario per vivere e non ne avrà in prospettiva può chiedere al tribunale di essere liberato da tutti i debiti senza pagare i creditori: è l'esdebitazione dell'incapiente, introdotta nel 2020 e ora nell'art. 283 del Codice della crisi. È concessa una sola volta nella vita, richiede la meritevolezza, cioè nessuna colpa grave o frode nell'indebitarsi, e lascia per tre anni una finestra in cui, se arrivano utilità rilevanti, i creditori possono rifarsi. La domanda passa dall'OCC, che paga la metà, e dal giudice, che valuta la storia dei debiti più che la loro cifra.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 8 min

In breve

  • Per chi: persona fisica non fallibile, meritevole, che non può offrire ai creditori alcuna utilità nemmeno futura; una sola volta nella vita (art. 283 CCII).
  • Soglia: reddito annuo, tolte spese di produzione e mantenimento, fino all'assegno sociale aumentato della metà per la scala ISEE (2026: circa 10.652 euro l'anno per una persona, moltiplicati per 1,57, 2,04, 2,46, 2,85 per nuclei più numerosi).
  • Come: domanda tramite l'OCC con elenco creditori, atti degli ultimi 5 anni, redditi degli ultimi 3; relazione dell'OCC su cause, diligenza e merito creditizio; decreto del giudice; reclamo dei creditori in 30 giorni.
  • Effetti: tutti i debiti anteriori inesigibili, salvo mantenimento, risarcimenti da illecito e sanzioni; garanti restano obbligati.
  • Per tre anni dichiarazione annuale e vigilanza dell'OCC: le utilità rilevanti sopravvenute tornano ai creditori.

A chi serve

Le altre procedure del sovraindebitamento presuppongono che il debitore abbia qualcosa: un reddito con cui pagare un piano, beni da liquidare. Restava fuori chi non ha nulla, e nulla avrà: il pensionato al minimo con vent'anni di debiti alle spalle, il disoccupato di lunga durata, chi ha perso tutto con un'impresa chiusa. La L. 176/2020 ha introdotto per loro l'esdebitazione «a zero», poi trasfusa nell'art. 283 del Codice della crisi: il giudice cancella i debiti senza alcun pagamento, in cambio della meritevolezza e di una finestra di tre anni sulle sopravvenienze.

Art. 283, commi 1-2, CCII

«1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta. Resta ferma l'esigibilità del debito, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 9, se entro tre anni dal decreto del giudice sopravvengano utilità ulteriori rispetto a quanto indicato nel comma 2, che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori. Non sono considerate utilità, ai sensi del secondo periodo, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati. 2. Ricorre il presupposto di cui al comma 1, primo periodo, anche quando il debitore è in possesso di un reddito che, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia, sia non superiore all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.»

«Persona fisica» comprende consumatori, professionisti, ex imprenditori individuali cancellati e chiunque sia sovraindebitato ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. c) e non sia assoggettabile a liquidazione giudiziale; il socio illimitatamente responsabile di una società fallibile ne resta fuori. «Nemmeno in prospettiva futura» esclude chi ha un'attesa concreta di redditi o beni: il giovane con una laurea appena conseguita, chi attende un'eredità, chi ha crediti da riscuotere. Il c. 2 traduce l'incapienza in un numero: il reddito che, tolte le spese per produrlo e quanto occorre al mantenimento del nucleo, non supera l'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per la scala ISEE. Con l'assegno sociale 2026 di 546,24 euro al mese (7.101,12 l'anno), la soglia base è 819,36 euro al mese, cioè 10.651,68 l'anno lordi per una persona sola (parametro 1), 16.723 per due (1,57), 21.729 per tre (2,04), 26.203 per quattro (2,46), 30.357 per cinque (2,85), con maggiorazioni per figli minori, disabili e genitori soli; ma il confronto si fa con il reddito al netto del mantenimento, sicché chi guadagna di più ma spende tutto in affitto e figli può rientrare. Chi supera la soglia con un margine reale per i creditori va indirizzato alla liquidazione controllata, dove comunque l'esdebitazione arriva dopo tre anni.

La meritevolezza

Il giudice concede l'esdebitazione «valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento» (c. 7). Il giudizio riguarda il passato: come sono nati i debiti e come si è comportato il debitore. La relazione dell'OCC (c. 4) deve indicare le cause dell'indebitamento e la diligenza nell'assumere le obbligazioni, le ragioni dell'incapacità di adempiere, gli atti impugnati dai creditori, l'attendibilità dei documenti; e deve dire se i finanziatori, nel concedere credito, hanno tenuto conto del merito creditizio del debitore in relazione al reddito disponibile al netto di un dignitoso tenore di vita (c. 5): la banca che ha prestato a chi non poteva restituire condivide la responsabilità dell'indebitamento, e questo attenua la colpa del debitore. La casistica dei tribunali è ormai ampia. Sono state considerate meritevoli le situazioni nate da perdita del lavoro, malattia, separazione, fallimento di un'attività condotta senza frode, garanzie prestate per familiari, usura subita, spirale di finanziamenti presi per pagare altri finanziamenti quando le banche li concedevano senza verifiche. Sono state negate quando il debitore ha venduto o donato beni ai familiari prima della domanda, ha contratto debiti di gioco o per spese voluttuarie sproporzionate al reddito, ha ottenuto credito con documenti falsi o sapendo con certezza di non poter pagare, ha omesso di dichiarare beni o redditi, ha tenuto un tenore di vita incompatibile con i debiti dopo la loro assunzione. Vale infine il limite delle esdebitazioni precedenti: non nei cinque anni prima, non per la terza volta (art. 280 lett. d-e, richiamato dall'art. 282), e mai più per l'incapiente, che è «solo per una volta».

La domanda e il procedimento

PassoContenuto
Incarico all'OCCOrganismo di composizione della crisi del circondario (o professionista nominato dal presidente del tribunale); compenso ridotto della metà (c. 6); l'OCC avvisa entro 7 giorni AdER e uffici fiscali, che comunicano il debito accertato
Documenti (c. 3)Elenco dei creditori con somme e indirizzi PEC o email verificabili; elenco degli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni; dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; stipendi, pensioni e ogni entrata propria e del nucleo
Relazione dell'OCC (c. 4-5)Cause dell'indebitamento e diligenza; ragioni dell'incapacità; atti impugnati; attendibilità dei documenti; valutazione del merito creditizio da parte dei finanziatori
DepositoTramite l'OCC al tribunale del centro degli interessi principali (residenza), in composizione monocratica; nessun difensore obbligatorio; contributo unificato delle procedure in camera di consiglio
Decisione (c. 7)Il giudice assume informazioni, valuta la meritevolezza e concede con decreto l'esdebitazione, fissando modalità e termine della dichiarazione annuale sulle utilità sopravvenute, a pena di revoca
Comunicazione e reclamo (c. 8)Decreto comunicato a debitore e creditori, che possono proporre reclamo ex art. 124 entro 30 giorni; dopo la riforma del 2024 non è più previsto il contraddittorio preventivo con i creditori
Vigilanza (c. 9)Per tre anni l'OCC riceve la dichiarazione annuale, verifica le utilità sopravvenute e, autorizzato dal giudice, le comunica ai creditori, che possono agire su di esse

I creditori non votano e non possono opporsi prima del decreto; possono reclamarlo entro trenta giorni contestando la meritevolezza o l'incapienza, per esempio segnalando beni o redditi non dichiarati. Il debitore che ha omesso qualcosa rischia la revoca e, se ha reso dichiarazioni false, le conseguenze penali dell'art. 344 CCII e del falso in autocertificazione.

Gli effetti e i tre anni

Il decreto rende inesigibili tutti i debiti anteriori, quale che sia la loro natura: banche, finanziarie, fisco, INPS, fornitori, privati, con l'estinzione delle esecuzioni in corso. Restano esclusi (art. 278 c. 7) gli obblighi di mantenimento e alimentari, i risarcimenti per fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti; i coobbligati e i fideiussori restano tenuti (art. 278 c. 6), sicché il familiare che ha garantito continua a rispondere. Per tre anni dal decreto il debitore vive sotto osservazione: deve presentare ogni anno la dichiarazione sulle utilità sopravvenute e, se ne arrivano di «ulteriori rispetto a quanto indicato nel comma 2», cioè oltre il reddito esente, «che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori», il debito torna esigibile nei limiti di quelle utilità. La versione originaria parlava di quattro anni e di utilità che permettessero di pagare almeno il 10%; il correttivo del 2024 ha accorciato a tre anni e tolto la soglia, lasciando al giudice e all'OCC la valutazione dell'utilità concreta. Non contano i finanziamenti; contano eredità, donazioni, vincite, TFR, indennità, aumenti stabili di reddito. L'OCC vigila, e con l'autorizzazione del giudice comunica ai creditori l'esistenza delle utilità: da quel momento possono iniziare azioni esecutive e cautelari su di esse, non sul resto. Passati i tre anni, la liberazione è definitiva. Le segnalazioni nelle centrali rischi seguono i tempi ordinari di conservazione e vanno aggiornate come «debito estinto per esdebitazione» su richiesta (segnalazioni CRIF).

Prepararsi bene

  1. Ricostruire la storia dei debiti con date e cause: quando è iniziata la difficoltà, quali eventi l'hanno prodotta, come si è cercato di farvi fronte. È la base della meritevolezza.
  2. Elencare tutto: creditori, importi, garanzie, esecuzioni; beni anche di poco valore; redditi del nucleo; atti di disposizione degli ultimi cinque anni, compresi quelli che sembrano innocui (cessione dell'auto al figlio, rinuncia a un'eredità).
  3. Calcolare la soglia con l'OCC: reddito, spese di produzione, mantenimento secondo i parametri del tribunale, scala ISEE.
  4. Chiedere alle banche la documentazione del credito (istruttorie, valutazioni) per la relazione sul merito creditizio.
  5. Non compiere atti nel frattempo: niente vendite, niente nuovi finanziamenti, niente pagamenti preferenziali a un creditore.
  6. Dopo il decreto: annotare la scadenza della dichiarazione annuale e comunicare all'OCC ogni utilità, anche dubbia: la revoca colpisce chi tace, non chi dichiara.

L'esdebitazione dell'incapiente è la risposta dell'ordinamento a chi è schiacciato da debiti che non potrà mai pagare: non un premio, ma la presa d'atto che un credito inesigibile non serve a nessuno e che una persona senza prospettive di ripartenza costa alla collettività più del debito cancellato. Il prezzo è la trasparenza totale e l'unicità del beneficio. La guida generale al sovraindebitamento aiuta a capire se questa è la procedura giusta o se conviene la liquidazione controllata; la pagina sui debiti fiscali spiega come cadono anche le cartelle.

Domande frequenti

Ho 60.000 euro di debiti, uno stipendio di 1.100 euro e nessun bene: posso chiedere l'esdebitazione dell'incapiente?
Dipende da quanto resta dopo le spese necessarie per te e la tua famiglia. La legge presume incapiente chi, dedotte le spese di produzione del reddito e il mantenimento, non supera l'assegno sociale aumentato della metà (circa 819 euro al mese nel 2026) moltiplicato per il parametro ISEE del nucleo (1,57 per due persone, 2,04 per tre). Se il tuo reddito eccedente è minimo o nullo, sì; se puoi destinare qualcosa ai creditori, il giudice indirizza alla liquidazione controllata, che porta comunque all'esdebitazione dopo tre anni.
Che cosa succede se entro tre anni eredito o trovo un lavoro migliore?
Devi dichiararlo nella dichiarazione annuale all'OCC, a pena di revoca del beneficio. Se le utilità sopravvenute superano ciò che serve al mantenimento e consentono un utile soddisfacimento, i debiti tornano esigibili nei limiti di quelle utilità: l'OCC, autorizzato dal giudice, lo comunica ai creditori, che possono pignorarle. Un prestito non conta come utilità; un aumento di stipendio stabile, un'eredità, una vincita, un TFR sì.
Quali debiti non si cancellano?
Gli obblighi di mantenimento e alimentari, i risarcimenti per fatto illecito extracontrattuale (per esempio da incidente stradale o da reato) e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie che non siano accessorie a debiti estinti (art. 278 c. 7). Le multe stradali non accessorie a un debito restano; le sanzioni tributarie legate a imposte cancellate cadono. I fideiussori e i coobbligati restano tenuti.
Chi decide se sono «meritevole»?
Il giudice, sulla relazione dell'OCC che ricostruisce le cause dell'indebitamento e la diligenza con cui hai assunto le obbligazioni. Non sei meritevole se hai compiuto atti in frode (vendite o donazioni per sottrarre beni), se ti sei indebitato con dolo o colpa grave (gioco, spese sproporzionate, credito ottenuto sapendo di non poter restituire). La perdita del lavoro, la malattia, la separazione, un'attività fallita senza colpa sono cause tipiche di meritevolezza; conta anche se le banche hanno valutato il tuo merito creditizio.
Quanto costa e quanto dura?
Il compenso dell'OCC è ridotto della metà rispetto alle altre procedure (spesso qualche centinaio di euro, con possibilità di rateizzazione o gratuito patrocinio); non serve l'avvocato, anche se è utile; il contributo unificato è quello delle procedure di volontaria giurisdizione. Dalla nomina dell'OCC al decreto passano di regola da sei mesi a un anno, secondo il tribunale.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • SovraindebitamentoIl sovraindebitamento: le procedure per chi non riesce più a pagareChi può accedere (art. 2 c. 1 lett. c: consumatore, professionista, imprenditore minore sotto 300.000 di attivo, 200.000 di ricavi e 500.000 di debiti, imprenditore agricolo, start-up innovativa, ogni debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, compresi ex imprenditori cancellati da oltre un anno e soci illimitatamente responsabili; procedure familiari, art. 66), l'OCC (organismo di composizione della crisi iscritto al registro del Ministero, o professionista nominato dal tribunale; raccoglie i documenti, redige la relazione su cause, diligenza e attendibilità, accede alle banche dati; compensi regolamentati; l'avvocato non è obbligatorio nella ristrutturazione, art. 68), la ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67: piano a contenuto libero con pagamento anche parziale, falcidia della cessione del quinto, privilegiati pagabili al valore di liquidazione con moratoria fino a due anni, mutuo sulla casa che prosegue; nessun voto; misure protettive dal decreto di apertura, art. 70; omologazione con sentenza anche contro il creditore dissenziente se non riceve meno della liquidazione; esclusi chi ha esdebitazione nei 5 anni, due esdebitazioni o colpa grave, malafede, frode, art. 69; il creditore che ha finanziato in modo irresponsabile non può contestare la convenienza; esecuzione con vigilanza dell'OCC, art. 71; revoca per frode o inadempimento), il concordato minore (art. 74: per professionisti, imprese minori e agricole se prosegue l'attività, altrimenti con risorse esterne apprezzabili; classi; voto dei creditori con la maggioranza dei crediti, art. 79; omologazione anche senza l'adesione del fisco quando determinante e conveniente, art. 80; misure protettive), la liquidazione controllata (art. 268: su domanda del debitore o del creditore per debiti scaduti da almeno 50.000 euro, non se l'OCC attesta che non c'è attivo; sentenza, liquidatore, elenco dei creditori, inventario e programma in 90 giorni, art. 270-272; dura tre anni e comprende i beni sopravvenuti fino all'esdebitazione; stipendio e pensione nei limiti del mantenimento; esdebitazione di diritto alla chiusura o dopo tre anni, art. 282), l'esdebitazione dell'incapiente (art. 283: persona fisica meritevole senza alcuna utilità, anche con reddito fino all'assegno sociale aumentato della metà per la scala ISEE; una sola volta; domanda tramite OCC con relazione anche sul merito creditizio del finanziatore; obbligo per tre anni di dichiarare ogni anno le utilità sopravvenute, sulle quali i creditori possono agire, art. 283 c. 7 e 9), i debiti (tutti, compresi fiscali e contributivi con transazione, sanzioni, mutui; esclusi dall'esdebitazione alimenti, danni da illecito e sanzioni penali; i garanti restano obbligati), gli effetti (sospensione di pignoramenti e cessioni del quinto, blocco degli interessi, cancellazione delle segnalazioni dopo l'esecuzione, casellario e conseguenze sull'accesso al credito), costi e tempi (compenso dell'OCC in percentuale sull'attivo e sul passivo con minimi, gratuito patrocinio ammesso; 6-12 mesi per l'omologazione; l'importanza dell'assistenza legale), gli errori da evitare (nuovi debiti in pendenza, atti dispositivi non dichiarati, dichiarazioni incomplete che integrano frode, ritardo nel presentare la domanda).
  • SovraindebitamentoLa liquidazione controllataChi e quando (art. 268 CCII: debitore in stato di sovraindebitamento, cioè consumatore, professionista, imprenditore minore, agricolo, start up e ogni debitore non soggetto a liquidazione giudiziale, art. 2 c. 1 lett. c; ricorso al tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali; c. 2: se è insolvente, la domanda può venire da un creditore anche con esecuzioni in corso, ma non si apre se i debiti scaduti e non pagati sono inferiori a 50.000 euro; c. 3: contro la persona fisica non si apre se l'OCC attesta che non c'è attivo da acquisire nemmeno con azioni giudiziarie, con eccezione entro la prima udienza e termine di 60 giorni per l'attestazione; su domanda del debitore persona fisica si apre se l'OCC attesta che c'è attivo; art. 271: se la domanda è del creditore, il debitore entro la prima udienza può chiedere l'accesso a ristrutturazione o concordato minore con termine fino a 60+60 giorni e misure protettive), che cosa esclude (art. 268 c. 4: crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c., crediti alimentari e di mantenimento, stipendi, pensioni, salari e guadagni nei limiti fissati dal giudice per il mantenimento del debitore e della famiglia, frutti dell'usufrutto legale sui beni dei figli, fondo patrimoniale e suoi frutti salvo art. 170 c.c., beni impignorabili; c. 5: sospensione degli interessi ai fini del concorso salvo garanzie), la domanda (art. 269: ricorso presentato personalmente dal debitore con l'assistenza dell'OCC, con relazione dell'OCC su completezza dei documenti, situazione economico-patrimoniale, cause dell'indebitamento, diligenza nell'assumere le obbligazioni e attestazione sull'attivo; comunicazione all'agente della riscossione e agli uffici fiscali entro 7 giorni; documenti: elenco creditori, beni, redditi, dichiarazioni, spese familiari), l'apertura (art. 270: sentenza del tribunale in assenza di domande di ristrutturazione o concordato; nomina del giudice delegato e del liquidatore, di regola l'OCC; deposito di bilanci, scritture ed elenco creditori in 7 giorni; termine fino a 90 giorni ai creditori per le domande di ammissione via PEC; ordine di consegna dei beni, salvo autorizzazione a usarne alcuni; pubblicazione sul sito e nel registro delle imprese, trascrizione per immobili e beni registrati; contratti pendenti sospesi con scelta del liquidatore; effetti sui soci illimitatamente responsabili; art. 277: i creditori posteriori non possono agire sui beni della liquidazione; sospensione delle esecuzioni individuali), lo svolgimento (art. 272: elenco creditori aggiornato in 30 giorni, inventario e programma di liquidazione entro 90 giorni approvato dal giudice delegato; durata almeno 3 anni dall'apertura, chiusura anticipata se non c'è altro attivo; c. 3-bis: beni sopravvenuti fino all'esdebitazione compresi, dedotte le passività per acquisirli; art. 273: progetto di stato passivo, osservazioni in 15 giorni, stato passivo esecutivo, reclamo ex art. 133 e cassazione, domande tardive solo per causa non imputabile entro 60 giorni; art. 275: esecuzione del programma con relazioni semestrali, vendite con le regole della liquidazione giudiziale, cancellazione di ipoteche e pignoramenti, rendiconto, compenso dell'OCC secondo il D.M. 202/2014; art. 276: chiusura con decreto motivato e relazione sull'esdebitazione), l'esdebitazione (art. 282: opera alla chiusura o già dopo 3 anni dall'apertura, con decreto del tribunale su istanza del debitore o segnalazione del liquidatore, osservazioni dei creditori in 15 giorni; condizioni dell'art. 280: nessuna condanna per bancarotta o reati d'impresa, nessuna distrazione o frode, collaborazione, nessuna esdebitazione nei 5 anni precedenti; esclusa se il sovraindebitamento è stato causato con colpa grave, malafede o frode; art. 278: inesigibilità dei crediti residui, salvi coobbligati e fideiussori, esclusi mantenimento e alimenti, danni da fatto illecito extracontrattuale e sanzioni penali e amministrative; reclamo in 30 giorni; art. 283: esdebitazione dell'incapiente senza liquidazione, una sola volta, con obbligo per 3 anni se sopravvengono utilità), confronto con le altre procedure (ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore: si tiene la casa e si paga un piano; liquidazione: si perde il patrimonio ma si chiude con certezza; incapiente: senza patrimonio né reddito), costi e tempi (compenso OCC e liquidatore prededucibili, spese di procedura, 3-5 anni), consigli (verificare la meritevolezza, dichiarare tutto, negoziare i limiti del mantenimento, valutare la vendita della casa in procedura rispetto al pignoramento).
  • SovraindebitamentoCartelle e debiti fiscali nel sovraindebitamentoIl punto di partenza (fino al 2019 la L. 3/2012 vietava di ridurre IVA e ritenute: Corte cost. 245/2019 ha cancellato il divieto per l'IVA e la L. 176/2020 ha soppresso l'intero periodo; nel CCII non c'è alcun tributo intoccabile), la regola unica (art. 67 c. 4 e 75 c. 2 CCII: i crediti privilegiati, e i tributi lo sono quasi tutti per l'art. 2752 c.c., possono essere soddisfatti non integralmente se ricevono almeno quanto realizzerebbero sul ricavato della liquidazione dei beni su cui cade la prelazione, come attestato dall'OCC; la parte incapiente degrada a chirografo e segue la sorte degli altri chirografari), il piano del consumatore (art. 67-71: contenuto libero, nessun voto, l'Erario può solo presentare osservazioni nei 20 giorni e contestare la convenienza, il giudice omologa se il credito è soddisfatto in misura non inferiore alla liquidazione controllata, art. 70 c. 7; moratoria fino a due anni per i privilegiati), il concordato minore (art. 74-80: maggioranza dei crediti ammessi al voto, silenzio uguale assenso, art. 79 c. 3; cram down fiscale dell'art. 80 c. 3: omologa anche senza l'adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali quando la loro adesione è determinante e la proposta è più conveniente della liquidazione controllata secondo la relazione dell'OCC), l'agente della riscossione (art. 68 c. 4 e 76 c. 4: l'OCC avvisa AdER e uffici fiscali entro 7 giorni dall'incarico e questi comunicano in 15 giorni il debito accertato e gli accertamenti pendenti; le cartelle entrano nel piano per capitale, sanzioni e interessi con il rango di ciascuna voce; sanzioni e aggio come chirografo), la liquidazione controllata (art. 268-282: anche i debiti fiscali sono cancellati dall'esdebitazione, che opera dopo tre anni), le definizioni agevolate (rottamazione-quinquies e rottamazione degli enti locali: la domanda di sovraindebitamento non le fa decadere, ma il piano deve prevedere il pagamento delle rate residue o rinunciarvi; si può proporre nel piano un trattamento migliore della rottamazione), gli errori tipici (dimenticare gli accertamenti non ancora in cartella, sottostimare gli interessi di mora, proporre all'Erario meno del valore di liquidazione).
  • Banche, consumatori e assicurazioniSegnalazione in CRIF e in Centrale rischi: come cancellarlaLe banche dati (SIC privati: CRIF/Eurisc, Experian, CTC, gestiti dal Codice di condotta approvato dal Garante nel 2019, con dati positivi e negativi su prestiti, mutui, carte e richieste; Centrale dei rischi della Banca d'Italia: esposizioni da 30.000 euro e sofferenze da 250 euro, dati mensili, visibilità degli ultimi 36 mesi agli intermediari; Centrale di allarme interbancaria per assegni e carte), il preavviso (art. 125 c. 3 TUB: il finanziatore informa il consumatore la prima volta che segnala informazioni negative e, entro 30 giorni dalla registrazione, dei suoi diritti; art. 5 Codice di condotta: preavviso di almeno 15 giorni con raccomandata, PEC o altro mezzo tracciabile; per la Centrale rischi la Banca d'Italia richiede la comunicazione preventiva della prima segnalazione a sofferenza; senza preavviso la segnalazione è illegittima e va cancellata), che cosa si può segnalare (ritardi e inadempimenti reali, non contestazioni pendenti in buona fede; nei SIC solo dati esatti e aggiornati, art. 125 c. 4; in Centrale rischi la sofferenza richiede la valutazione dell'insolvenza complessiva, non il singolo ritardo, secondo la Circolare 139/1991 e la Cassazione; gli incagli e i past due), i tempi di conservazione (Codice di condotta, art. 7 e allegato: richieste in istruttoria 180 giorni, rifiutate o rinunciate 90 giorni; ritardi fino a 2 rate regolarizzati 12 mesi dalla regolarizzazione; oltre 2 rate 24 mesi; inadempimenti non regolarizzati 36 mesi dalla scadenza del rapporto o dall'ultimo aggiornamento, massimo 60 mesi; dati positivi 60 mesi dalla cessazione; Centrale rischi: storico degli ultimi 36 mesi, con la sofferenza che resta visibile finché non è estinta e poi per il periodo), i diritti (accesso gratuito ai propri dati presso ogni SIC e alla Centrale rischi tramite il servizio online della Banca d'Italia; rettifica, integrazione, cancellazione, art. 15-17 GDPR; annotazione della contestazione; il pagato dopo un saldo e stralcio segnalato come «regolarizzato» o «transatto» e i tempi), come si cancella (reclamo al finanziatore con prova del pagamento o del difetto di preavviso; richiesta al gestore del SIC; reclamo al Garante o ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, che decide entro pochi mesi e ordina la cancellazione; ricorso d'urgenza al tribunale, art. 700 c.p.c., per i danni imminenti; nessuna cancellazione anticipata a pagamento: le società che la promettono vendono nulla), il risarcimento (danno patrimoniale per il credito negato o più caro e danno non patrimoniale alla reputazione economica, riconosciuto dalla giurisprudenza anche in via equitativa; art. 82 GDPR; prova del nesso), la prevenzione (pagare entro i termini di grazia, contestare per iscritto prima della scadenza, chiedere la rateizzazione, controllare i propri dati prima di chiedere un mutuo).