In breve
- Per chi: professionisti, piccoli imprenditori, agricoltori e start-up in sovraindebitamento, non i consumatori.
- Per continuare l'attività; per chiudere, solo con risorse esterne che aumentino l'attivo.
- Voto: basta la maggioranza dei crediti; chi non risponde entro il termine è considerato favorevole.
- Fisco e INPS possono essere superati se la proposta è per loro più conveniente della liquidazione.
- Protezione: su istanza, niente pignoramenti fino all'omologa definitiva.
Chi può proporlo e che cosa può contenere
Il concordato minore è aperto ai debitori sovraindebitati diversi dal consumatore: il professionista, l'imprenditore sotto le soglie della liquidazione giudiziale, l'imprenditore agricolo, la start-up innovativa (art. 74 CCII). Deve consentire di proseguire l'attività; fuori da questo caso è ammesso solo se sono previsti apporti di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l'attivo. La proposta può soddisfare i crediti anche in parte e in qualsiasi forma, con modalità e tempi specifici, e può dividere i creditori in classi, obbligatorie solo per i creditori che hanno garanzie prestate da terzi. I crediti con privilegio, pegno o ipoteca si possono pagare anche non per intero, purché ricevano almeno quanto otterrebbero dalla vendita dei beni su cui grava la garanzia; il mutuo sulla casa di abitazione può proseguire se il debitore è in regola o il giudice autorizza il pagamento dell'arretrato (art. 75).
Non esiste un autonomo requisito di «meritevolezza», ma il debitore deve fornire informazioni corrette, complete e veritiere su cause dell'indebitamento e situazione patrimoniale: una rappresentazione inattendibile rende la domanda inammissibile (Cass. 14800/2026). La domanda è inammissibile anche se mancano i documenti, se il debitore supera le soglie dimensionali, se è stato esdebitato nei cinque anni precedenti o per due volte, o se ha compiuto atti in frode ai creditori (art. 77).
I documenti e l'OCC
La domanda si presenta tramite un organismo di composizione della crisi (OCC). Servono il piano, i bilanci e le scritture contabili e fiscali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA degli ultimi tre anni, una relazione aggiornata sulla situazione economica e finanziaria, l'elenco dei creditori con i loro domicili digitali, gli atti straordinari degli ultimi cinque anni e le entrate della famiglia (art. 75). L'OCC allega una relazione particolareggiata su cause dell'indebitamento, diligenza del debitore, eventuali atti impugnati dai creditori, completezza dei documenti, fattibilità del piano e convenienza rispetto alla liquidazione controllata, costi della procedura e verifica del merito creditizio da parte dei finanziatori (art. 76).
Apertura, voto e omologa
- Decreto di apertura: il giudice dispone la comunicazione ai creditori, la pubblicazione, anche nel registro delle imprese, e la trascrizione se il piano cede immobili (art. 78).
- Protezione del patrimonio: su istanza del debitore, fino all'omologa definitiva non si possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari né acquisire nuove prelazioni.
- Voto: entro il termine fissato, non superiore a trenta giorni, i creditori comunicano all'OCC via PEC adesione o dissenso; chi tace è considerato favorevole (art. 79, c. 3).
- Maggioranze: maggioranza dei crediti ammessi al voto; se un solo creditore supera quella maggioranza, serve anche la maggioranza per teste; con le classi, la maggioranza nel maggior numero di classi.
- Omologa con sentenza, reclamabile; se è negata, su istanza del debitore si apre la liquidazione controllata (art. 80, c. 5).
Non votano i creditori privilegiati pagati per intero, il coniuge o convivente e i parenti del debitore fino al quarto grado, le società dello stesso gruppo, chi ha acquistato il credito da meno di un anno e i creditori in conflitto di interessi. Se un creditore contesta la convenienza, il giudice omologa quando riceverà almeno quanto nell'alternativa liquidatoria; il creditore che ha colpevolmente causato o aggravato l'indebitamento non può contestarla (art. 80, c. 3-4).
Fisco e contributi
I debiti tributari e previdenziali possono essere ridotti e dilazionati. Il giudice omologa anche senza l'adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali quando la loro adesione è determinante e la proposta, secondo la relazione dell'OCC, è per loro più conveniente della liquidazione controllata (art. 80, c. 3). Per la Cassazione nel concordato minore non occorre la procedura di transazione fiscale prevista per il concordato preventivo: la disciplina è autonoma e semplificata (Cass. 14555/2026). Per le imprese sopra le soglie vale invece la transazione fiscale del codice della crisi.
Dopo l'omologa il debitore esegue il piano sotto la vigilanza dell'OCC, che riferisce ogni sei mesi; il giudice autorizza lo svincolo delle somme e cancella ipoteche e pignoramenti (art. 81). L'omologa può essere revocata per frodi o se il piano non viene eseguito e non è modificabile, ma non oltre sei mesi dalla relazione finale (art. 82); dopo la revoca si può aprire la liquidazione controllata (art. 83).
Domande frequenti
Che differenza c'è tra concordato minore e ristrutturazione dei debiti del consumatore?
Se un creditore non risponde, come viene conteggiato?
Il Fisco può bloccare il concordato minore votando contro?
Si può fare un concordato minore chiudendo l'attività?
Fonti normative
- Art. 74 D.Lgs. 14/2019 — Proposta di concordato minore
- Art. 77 D.Lgs. 14/2019 — Inammissibilità della domanda
- Art. 78 D.Lgs. 14/2019 — Procedimento
- Art. 79 D.Lgs. 14/2019 — Maggioranza per l'approvazione
- Art. 80 D.Lgs. 14/2019 — Omologazione del concordato minore
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
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