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ProceduraDiritto tributario · Cartelle e riscossione

I debiti con il Fisco nella crisi d'impresa: la transazione fiscale vista dal contribuente

Per molte imprese in crisi il creditore principale è lo Stato: IVA, ritenute, imposte, contributi, cartelle. Il codice della crisi consente di proporre al Fisco e agli enti previdenziali un pagamento parziale o dilazionato, e in certi casi di ottenerlo anche contro il loro voto. Funziona però solo se i numeri sono esatti e la proposta è migliore della liquidazione: per questo la procedura parte dalla certificazione dei debiti e ha tempi rigidi. Questa pagina spiega il percorso dal lato fiscale, gli effetti sulle imposte dell'impresa e dei suoi fornitori e il reato che punisce chi falsifica i dati.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Si può proporre a Fisco ed enti previdenziali un pagamento parziale o dilazionato, dentro un accordo di ristrutturazione, un concordato o una composizione negoziata.
  • Prima i numeri: certificato unico dei debiti; dopo il deposito, certificazione dei ruoli entro 30 giorni.
  • Il Fisco ha 90 giorni per aderire; se il suo voto è decisivo, il tribunale può omologare anche contro.
  • Se non si pagano le rate entro 60 giorni dalle scadenze, la transazione si risolve.
  • Dati falsi nella transazione fiscale sono reato oltre 50.000 euro.

Dove e che cosa si può proporre

Il codice della crisi d'impresa prevede la transazione su tributi e contributi in tre sedi: negli accordi di ristrutturazione (art. 63), nel concordato preventivo (art. 88) e, con regole proprie, nella composizione negoziata (art. 23, c. 2-bis). Si possono proporre riduzioni e dilazioni di imposte, IVA, ritenute, sanzioni e interessi, tributi di regioni ed enti locali e, salvo che nella composizione negoziata, contributi previdenziali e premi INAIL. Sono esclusi i tributi che costituiscono risorse proprie dell'Unione europea. Il funzionamento dei singoli strumenti e le percentuali minime sono spiegati nella pagina sulla transazione fiscale e contributiva; qui si segue il percorso dal lato del rapporto con il Fisco.

Il percorso: numeri, deposito, adesione

PassaggioChe cosa succedeNorma
Certificazione dei debitiCertificato unico dei debiti tributari dagli uffici e di quelli contributivi da INPS e INAIL, su richiesta del debitore o del tribunaleArtt. 363 e 364 CCII
Deposito della propostaPresso la Direzione provinciale o regionale dell'Agenzia, gli altri enti creditori e l'agente della riscossione, con le dichiarazioni in attesa di controllo e le integrative, e una dichiarazione sostitutiva di fedeltà dei datiArtt. 63, c. 2, e 88, c. 5
Certificazione dei ruoli e liquidazioneEntro 30 giorni l'agente della riscossione certifica i ruoli scaduti o sospesi; gli uffici liquidano le dichiarazioni e notificano gli avvisiArt. 88, c. 5
AdesioneEntro 90 giorni dal deposito; 60 giorni in più se la proposta è modificataArt. 63, c. 2
EsecuzioneSe i pagamenti non sono eseguiti entro 60 giorni dalle scadenze, la transazione si risolve di dirittoArt. 63, c. 8; art. 23, c. 2-bis

L'attestatore deve certificare che il trattamento proposto al Fisco è conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale, se il piano è liquidatorio, o non deteriore, se c'è continuità aziendale. Per l'Agenzia delle entrate firma il Direttore competente, con il parere conforme della Direzione regionale e, oltre certe soglie di taglio, di una struttura centrale; per l'INPS decide il Direttore regionale. Nella composizione negoziata la proposta deve essere accompagnata anche dalla relazione di un revisore sulla completezza e veridicità dei dati aziendali.

Il voto contrario e il cram down

Se il Fisco o l'INPS non aderiscono, il tribunale può omologare lo stesso quando la loro adesione è determinante e la proposta è più conveniente della liquidazione. Negli accordi di ristrutturazione servono condizioni precise: piano non liquidatorio, trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione, adesione di creditori che rappresentano almeno un quarto dei crediti e soddisfazione di ciascun ente almeno pari al 50% del credito, esclusi sanzioni e interessi; se gli altri aderenti sono meno di un quarto o mancano, servono almeno il 60% e una dilazione non oltre dieci anni (art. 63, c. 4-5). Il cram down è escluso se il debitore ha avuto una transazione risolta nei cinque anni precedenti o se i debiti verso Fisco ed enti sono almeno l'80% del totale e derivano da omessi versamenti in almeno cinque periodi d'imposta o da frodi (c. 6). Nel concordato il cram down è regolato dall'art. 88, c. 3-4.

Gli effetti fiscali e il rischio penale

Il taglio dei debiti è un vantaggio che potrebbe generare imposte. La legge lo evita in parte: nel concordato liquidatorio la riduzione dei debiti non è una sopravvenienza attiva; nel concordato di risanamento, negli accordi omologati e nei piani attestati pubblicati lo diventa solo per la parte che supera le perdite fiscali pregresse e di periodo (art. 88, c. 4-ter, TUIR). I fornitori non pagati possono recuperare l'IVA con una nota di variazione dalla data di apertura della procedura o di omologa dell'accordo (art. 26, c. 3-bis, DPR 633/1972).

La documentazione deve essere esatta. Chi, per ottenere un pagamento parziale, indica nella transazione fiscale elementi attivi inferiori a quelli effettivi o passivi fittizi per oltre 50.000 euro è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni, da uno a sei anni oltre 200.000 euro (art. 11, c. 2, D.Lgs. 74/2000). Lo stesso articolo punisce la sottrazione fraudolenta dei beni alla riscossione. Per chi non è un'impresa soggetta al codice della crisi, le strade sono quelle del sovraindebitamento, della rateizzazione e delle definizioni agevolate.

  1. Chiedere i certificati dei debiti tributari e contributivi e l'estratto dei carichi.
  2. Presentare le dichiarazioni mancanti o integrative prima del deposito.
  3. Far attestare convenienza o non deteriorità da un professionista indipendente.
  4. Depositare la proposta presso tutti gli uffici competenti e seguire i 30 e 90 giorni.
  5. Pianificare la cassa: un ritardo di oltre 60 giorni fa cadere la transazione.

Domande frequenti

Si possono tagliare anche IVA e ritenute?
Sì. Nelle transazioni degli artt. 63 e 88 del codice della crisi rientrano i tributi amministrati dalle agenzie fiscali, compresi IVA e ritenute, i tributi di regioni ed enti locali e i contributi previdenziali e assicurativi. Nella composizione negoziata la proposta al Fisco riguarda solo i tributi e non i contributi (art. 23, c. 2-bis). Restano esclusi i tributi che costituiscono risorse proprie dell'Unione europea, come i dazi.
Come faccio a sapere esattamente quanto devo al Fisco?
Si chiede il certificato unico dei debiti tributari agli uffici dell'amministrazione finanziaria (art. 364 CCII) e quello dei debiti contributivi a INPS e INAIL (art. 363), oltre all'estratto dei carichi dell'agente della riscossione. Depositata la proposta, entro trenta giorni l'agente della riscossione certifica i ruoli scaduti o sospesi e gli uffici liquidano le dichiarazioni presentate e notificano gli eventuali avvisi (art. 88, c. 5): la proposta deve coprire anche quei debiti.
E se il Fisco vota contro?
Il tribunale può omologare lo stesso (cosiddetto cram down). Negli accordi di ristrutturazione serve che l'adesione del Fisco sia determinante, che il piano non sia liquidatorio e il trattamento non sia deteriore rispetto alla liquidazione, che gli altri aderenti rappresentino almeno un quarto dei crediti e che ogni ente riceva almeno il 50% del credito senza sanzioni e interessi; senza quel quarto servono il 60% e una dilazione non oltre dieci anni (art. 63, c. 4-5). Il cram down è escluso se nei cinque anni precedenti c'è stata una transazione risolta, o se il debito verso Fisco ed enti è pari almeno all'80% del totale e deriva da omessi versamenti ripetuti o da frodi (c. 6).
Il taglio dei debiti fa pagare tasse all'impresa?
Di regola no, entro certi limiti. La riduzione dei debiti ottenuta nel concordato liquidatorio non è una sopravvenienza attiva; nel concordato di risanamento, negli accordi omologati e nei piani attestati pubblicati è tassabile solo per la parte che eccede le perdite fiscali pregresse e di periodo (art. 88, c. 4-ter, TUIR). I fornitori non pagati, dal canto loro, possono emettere nota di variazione IVA dalla data di apertura della procedura o di omologa dell'accordo (art. 26, c. 3-bis, DPR 633/1972).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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