In breve
- Si può proporre a Fisco ed enti previdenziali un pagamento parziale o dilazionato, dentro un accordo di ristrutturazione, un concordato o una composizione negoziata.
- Prima i numeri: certificato unico dei debiti; dopo il deposito, certificazione dei ruoli entro 30 giorni.
- Il Fisco ha 90 giorni per aderire; se il suo voto è decisivo, il tribunale può omologare anche contro.
- Se non si pagano le rate entro 60 giorni dalle scadenze, la transazione si risolve.
- Dati falsi nella transazione fiscale sono reato oltre 50.000 euro.
Dove e che cosa si può proporre
Il codice della crisi d'impresa prevede la transazione su tributi e contributi in tre sedi: negli accordi di ristrutturazione (art. 63), nel concordato preventivo (art. 88) e, con regole proprie, nella composizione negoziata (art. 23, c. 2-bis). Si possono proporre riduzioni e dilazioni di imposte, IVA, ritenute, sanzioni e interessi, tributi di regioni ed enti locali e, salvo che nella composizione negoziata, contributi previdenziali e premi INAIL. Sono esclusi i tributi che costituiscono risorse proprie dell'Unione europea. Il funzionamento dei singoli strumenti e le percentuali minime sono spiegati nella pagina sulla transazione fiscale e contributiva; qui si segue il percorso dal lato del rapporto con il Fisco.
Il percorso: numeri, deposito, adesione
| Passaggio | Che cosa succede | Norma |
|---|---|---|
| Certificazione dei debiti | Certificato unico dei debiti tributari dagli uffici e di quelli contributivi da INPS e INAIL, su richiesta del debitore o del tribunale | Artt. 363 e 364 CCII |
| Deposito della proposta | Presso la Direzione provinciale o regionale dell'Agenzia, gli altri enti creditori e l'agente della riscossione, con le dichiarazioni in attesa di controllo e le integrative, e una dichiarazione sostitutiva di fedeltà dei dati | Artt. 63, c. 2, e 88, c. 5 |
| Certificazione dei ruoli e liquidazione | Entro 30 giorni l'agente della riscossione certifica i ruoli scaduti o sospesi; gli uffici liquidano le dichiarazioni e notificano gli avvisi | Art. 88, c. 5 |
| Adesione | Entro 90 giorni dal deposito; 60 giorni in più se la proposta è modificata | Art. 63, c. 2 |
| Esecuzione | Se i pagamenti non sono eseguiti entro 60 giorni dalle scadenze, la transazione si risolve di diritto | Art. 63, c. 8; art. 23, c. 2-bis |
L'attestatore deve certificare che il trattamento proposto al Fisco è conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale, se il piano è liquidatorio, o non deteriore, se c'è continuità aziendale. Per l'Agenzia delle entrate firma il Direttore competente, con il parere conforme della Direzione regionale e, oltre certe soglie di taglio, di una struttura centrale; per l'INPS decide il Direttore regionale. Nella composizione negoziata la proposta deve essere accompagnata anche dalla relazione di un revisore sulla completezza e veridicità dei dati aziendali.
Il voto contrario e il cram down
Se il Fisco o l'INPS non aderiscono, il tribunale può omologare lo stesso quando la loro adesione è determinante e la proposta è più conveniente della liquidazione. Negli accordi di ristrutturazione servono condizioni precise: piano non liquidatorio, trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione, adesione di creditori che rappresentano almeno un quarto dei crediti e soddisfazione di ciascun ente almeno pari al 50% del credito, esclusi sanzioni e interessi; se gli altri aderenti sono meno di un quarto o mancano, servono almeno il 60% e una dilazione non oltre dieci anni (art. 63, c. 4-5). Il cram down è escluso se il debitore ha avuto una transazione risolta nei cinque anni precedenti o se i debiti verso Fisco ed enti sono almeno l'80% del totale e derivano da omessi versamenti in almeno cinque periodi d'imposta o da frodi (c. 6). Nel concordato il cram down è regolato dall'art. 88, c. 3-4.
Gli effetti fiscali e il rischio penale
Il taglio dei debiti è un vantaggio che potrebbe generare imposte. La legge lo evita in parte: nel concordato liquidatorio la riduzione dei debiti non è una sopravvenienza attiva; nel concordato di risanamento, negli accordi omologati e nei piani attestati pubblicati lo diventa solo per la parte che supera le perdite fiscali pregresse e di periodo (art. 88, c. 4-ter, TUIR). I fornitori non pagati possono recuperare l'IVA con una nota di variazione dalla data di apertura della procedura o di omologa dell'accordo (art. 26, c. 3-bis, DPR 633/1972).
La documentazione deve essere esatta. Chi, per ottenere un pagamento parziale, indica nella transazione fiscale elementi attivi inferiori a quelli effettivi o passivi fittizi per oltre 50.000 euro è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni, da uno a sei anni oltre 200.000 euro (art. 11, c. 2, D.Lgs. 74/2000). Lo stesso articolo punisce la sottrazione fraudolenta dei beni alla riscossione. Per chi non è un'impresa soggetta al codice della crisi, le strade sono quelle del sovraindebitamento, della rateizzazione e delle definizioni agevolate.
- Chiedere i certificati dei debiti tributari e contributivi e l'estratto dei carichi.
- Presentare le dichiarazioni mancanti o integrative prima del deposito.
- Far attestare convenienza o non deteriorità da un professionista indipendente.
- Depositare la proposta presso tutti gli uffici competenti e seguire i 30 e 90 giorni.
- Pianificare la cassa: un ritardo di oltre 60 giorni fa cadere la transazione.
Domande frequenti
Si possono tagliare anche IVA e ritenute?
Come faccio a sapere esattamente quanto devo al Fisco?
E se il Fisco vota contro?
Il taglio dei debiti fa pagare tasse all'impresa?
Fonti normative
- Art. 63 D.Lgs. 14/2019 — Transazione su crediti tributari e contributivi
- Art. 88 D.Lgs. 14/2019 — Trattamento dei crediti tributari e contributivi nel concordato
- Art. 364 D.Lgs. 14/2019 — Certificazione dei debiti tributari
- Art. 11 D.Lgs. 74/2000 — Sottrazione fraudolenta e falso nella transazione fiscale
- Art. 88 TUIR — Sopravvenienze attive (c. 4-ter)
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeLa transazione fiscale e contributiva nella crisiPagare meno tasse e contributi negli accordi (art. 63 CCII), nel concordato (art. 88), nel PRO e nella composizione negoziata: attestazione, 90 giorni.
- Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeLa composizione negoziata della crisi d'impresaEsperto nominato dalla camera di commercio, trattative riservate per 180 giorni, misure protettive, gestione all'imprenditore, finanza prededucibile, esiti.
- Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeIl concordato preventivo: in continuità e liquidatorioIl concordato preventivo: continuità o liquidazione con 10% esterno e 20% ai chirografari (art. 84 CCII), domanda con riserva, misure protettive, classi, voto, omologa.
- Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeAccordi di ristrutturazione dei debiti e piano attestato di risanamentoPiano attestato (art. 56 CCII) senza tribunale; accordi al 60%, agevolati al 30%, a efficacia estesa al 75% (artt. 57-64), creditori estranei pagati in 120 giorni.
- Cartelle e riscossioneLa rateizzazione delle cartelle (art. 19 DPR 602/1973) dal 2025La rateizzazione delle cartelle (art. 19 DPR 602/1973): 84 rate su semplice richiesta fino a 120.000 euro, fino a 120 con ISEE, interessi 4,5%, decadenza con 8 rate.
- Cartelle e riscossioneRottamazione delle cartelle: le definizioni agevolate in corsoRottamazione-quinquies (L. 199/2025): carichi 2000-2023, 54 rate al 3%, domanda chiusa il 30/4/2026, decadenza con 2 rate.
- Reati tributariI reati tributari (D.Lgs. 74/2000): mappa, soglie, peneTutti i reati tributari in tabella: fatture false, infedele oltre 100.000, omessa oltre 50.000, IVA oltre 250.000, ritenute oltre 150.000; pagamento che estingue.
- SovraindebitamentoCartelle e debiti fiscali nel sovraindebitamentoIVA, ritenute e cartelle nel piano del consumatore e nel concordato minore: pagamento al valore di liquidazione, voto dell'Erario superabile (art. 80 CCII), OCC e AdER.