In breve
- Chi e come: ufficiali della riscossione, messi comunali o polizia municipale con le forme del codice, oppure raccomandata AR diretta in plico chiuso (valida senza relata) o PEC ai domicili digitali (art. 26 DPR 602/1973; art. 60-ter DPR 600/1973); in crescita la piattaforma SEND.
- Consegna a terzi: familiari, addetti e portiere possono ricevere; se il piego non è consegnato a te serve la raccomandata informativa, e con la giacenza la notifica si perfeziona dieci giorni dopo la spedizione della CAD, che l'agente deve provare con l'avviso di ricevimento (Cass. SU 10012/2021).
- Irreperibilità: «relativa» (ci sei ma non ti trovano) → art. 140 c.p.c. con deposito, avviso e raccomandata (Corte cost. 258/2012); «assoluta» (nessuna abitazione, ufficio o azienda nel comune) → affissione all'albo comunale, notifica eseguita l'ottavo giorno (art. 60, lett. e, DPR 600).
- Il vizio si fa valere impugnando la cartella o, se mai ricevuta, il primo atto successivo (art. 19, c. 3, D.Lgs. 546/1992) entro 60 giorni; l'onere della prova della notifica è dell'agente, che conserva la relata per cinque anni.
- Attenzione alla sanatoria: il ricorso sana il vizio per raggiungimento dello scopo dal momento in cui è proposto; la notifica inesistente non si sana e la decadenza già maturata resta.
Le forme ammesse
«La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale […]. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda. La notifica della cartella può essere eseguita con le modalità e ai domicili digitali stabiliti dall'articolo 60-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».
La PEC è oggi la via ordinaria per imprese, società e professionisti: l'agente della riscossione estrae l'indirizzo dagli elenchi pubblici (INI-PEC per imprese e professionisti, IPA per le amministrazioni, INAD per le persone fisiche che hanno eletto un domicilio digitale) e la notifica si perfeziona con la ricevuta di avvenuta consegna, indipendentemente dalla lettura. Se la casella è satura, l'ufficio ripete l'invio dopo almeno sette giorni; se anche il secondo tentativo fallisce o l'indirizzo non è valido, per le imprese la notifica si esegue con deposito nell'area riservata di InfoCamere e avviso pubblicato per quindici giorni, con raccomandata di notizia, mentre per gli altri destinatari si torna alle forme ordinarie (art. 60-ter, c. 3). La cartella in PDF allegata alla PEC, anche senza firma digitale dell'agente, è considerata valida dalla Cassazione se conforme all'originale informatico; le eccezioni fondate sul formato del file hanno avuto poca fortuna. La raccomandata diretta resta la forma più usata verso i privati: non serve la relata, la data è quella dell'avviso di ricevimento e valgono le regole postali della L. 890/1982 per la consegna a terzi e per la giacenza. La piattaforma SEND (art. 26 DL 76/2020), a cui l'Agenzia delle entrate-Riscossione aderisce, notifica tramite un avviso di avvenuta ricezione in PEC o cartaceo con il codice per scaricare l'atto: la notifica si perfeziona sette giorni dopo la consegna dell'avviso digitale o dieci dopo quella dell'avviso cartaceo.
Irreperibilità relativa e assoluta
| Situazione | Procedura richiesta | Perfezionamento | Norma |
|---|---|---|---|
| Consegna a mani proprie, familiare convivente, addetto, portiere | firma dell'avviso; raccomandata informativa se il piego non è consegnato al destinatario (posta) o è consegnato al portiere (messo) | data della consegna | art. 26, c. 1-3; art. 7 L. 890; art. 139 c.p.c. |
| Raccomandata: nessuno in casa | avviso di giacenza, deposito, seconda raccomandata (CAD) | ritiro o 10 giorni dalla spedizione della CAD; l'agente deve produrre l'avviso di ricevimento della CAD | art. 8 L. 890; Cass. SU 10012/2021 |
| Messo: irreperibilità relativa (abitazione nota, nessuno la riceve o rifiuta) | deposito in comune, affissione dell'avviso alla porta, raccomandata con AR | ricevimento della raccomandata o 10 giorni dalla spedizione (Corte cost. 3/2010) | art. 140 c.p.c.; Corte cost. 258/2012 |
| Irreperibilità assoluta (nessuna abitazione, ufficio o azienda nel comune del domicilio fiscale) | ricerche del messo, deposito in comune, affissione dell'avviso all'albo; niente raccomandata | ottavo giorno dopo l'affissione | art. 60, c. 1, lett. e, DPR 600; art. 26, c. 4, DPR 602 |
| PEC | invio dall'indirizzo dell'agente all'indirizzo dei pubblici elenchi; secondo tentativo dopo 7 giorni se satura | ricevuta di avvenuta consegna | art. 26, c. 1; art. 60-ter DPR 600 |
| SEND | avviso di avvenuta ricezione in PEC o per raccomandata | 7 giorni dall'avviso digitale, 10 dal cartaceo, o prima con l'accesso | art. 26, c. 9, DL 76/2020 |
La distinzione decisiva è quella tra le due irreperibilità. Prima del 2012 l'art. 26 rinviava all'art. 60 DPR 600 «nei casi previsti dall'art. 140 c.p.c.», e gli agenti usavano la procedura semplificata dell'affissione all'albo anche quando il contribuente aveva una casa nota; la Corte costituzionale (sent. 258/2012) ha dichiarato illegittima la norma nella parte in cui non distingueva, e oggi l'affissione all'albo vale solo quando nel comune non esistono abitazione, ufficio o azienda del destinatario, dopo ricerche verbalizzate. Se il messo si limita all'albo mentre l'indirizzo era conoscibile, la notifica è nulla; se manca la raccomandata informativa dell'art. 140 o la CAD non risulta ricevuta, lo stesso. Il domicilio fiscale è quello risultante all'anagrafe tributaria: chi si trasferisce senza aggiornare la residenza rischia notifiche valide a un indirizzo dove non abita più, perché la variazione anagrafica ha effetto per le notifiche dal trentesimo giorno successivo (art. 60, c. 3, DPR 600).
Come si contesta il vizio
- Ricostruire la notifica: chiedere all'Agenzia delle entrate-Riscossione, anche con accesso agli atti, la relata o l'avviso di ricevimento, che deve conservare per cinque anni (art. 26, c. 5); senza quella prova la notifica si considera non avvenuta.
- Cartella ricevuta con vizi: ricorso alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni dalla notifica, con il vizio come motivo, insieme alle ragioni di merito; per multe e contributi valgono i giudici e i termini propri (giudice di pace, giudice del lavoro).
- Cartella mai ricevuta: ricorso contro il primo atto successivo notificato (intimazione, preavviso di fermo o ipoteca, pignoramento) entro 60 giorni, facendo valere la nullità della notifica della cartella e, di solito, la prescrizione maturata nel frattempo; l'estratto di ruolo da solo non è impugnabile, salvo i casi di pregiudizio previsti dall'art. 12, c. 4-bis, DPR 602.
- Attenzione alla sanatoria: impugnare la cartella per un vizio di notifica la sana dal momento del ricorso (art. 156 c.p.c.); la scelta ha senso se il vizio serve a dimostrare la decadenza dell'ufficio o la prescrizione, meno se si vuole solo guadagnare tempo.
- Autotutela e sospensione: per notifiche a indirizzi sbagliati o a omonimi si può chiedere l'annullamento in autotutela e la sospensione legale della riscossione entro 60 giorni dal primo atto conosciuto, allegando la documentazione.
Le regole generali sulle notifiche e sui termini che ne derivano sono nella guida Ho ricevuto una notifica; il contenuto della cartella e le opzioni per chi la riceve sono nella pagina sulla cartella di pagamento.
Domande frequenti
La cartella mi è arrivata per raccomandata senza relata di notifica: è valida?
Sono un privato senza PEC: possono notificarmi via PEC?
Non ho mai ricevuto la cartella e ho scoperto il debito da un pignoramento: che cosa posso fare?
Se ho impugnato la cartella, la notifica nulla è sanata?
Fonti normative
- Art. 26 DPR 602/1973 — Notificazione della cartella di pagamento
- Art. 60 DPR 600/1973 — Notificazioni degli atti tributari
- Art. 60-ter DPR 600/1973 — Notificazioni al domicilio digitale
- Art. 140 c.p.c. — Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia
- Artt. 7 e 8 L. 890/1982 — Notificazioni a mezzo posta
- Art. 19 D.Lgs. 546/1992 — Atti impugnabili (comma 3)
- Art. 26 DL 76/2020 — Piattaforma per la notificazione digitale (SEND)
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Cartelle e riscossioneLa cartella di pagamento: che cosa fare nei sessanta giorniCome si legge, i 60 giorni, il giudice giusto, i vizi (notifica, decadenza, prescrizione), rate fino a 84/120, sospensione, pignoramenti e limiti, il testo unico dal 2027.
- Cartelle e riscossioneLa prescrizione delle cartelle: 5 o 10 anni?Decadenza (termini per la notifica della cartella, art. 25) e prescrizione (dopo la notifica), tabella dei termini per tipo di credito, la regola delle Sezioni Unite 23397/2016 (la cartella non è un giudicato), atti interruttivi (intimazione ex art. 50, preavviso di fermo, ipoteca, pignoramento, rateizzazione), sospensione durante la rateizzazione e le definizioni agevolate, come si eccepisce (ricorso alla Corte tributaria, al giudice del lavoro, al giudice di pace o dell'esecuzione), estratto di ruolo e impugnabilità limitata, cartelle vecchie e stralcio, richiesta di sgravio in autotutela, effetti sul DURC.
- Cartelle e riscossioneL'intimazione di pagamento (art. 50 DPR 602/1973)Che cos'è (art. 50 DPR 602/1973: l'agente procede a espropriazione forzata decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella; se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella, deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che intima ad adempiere entro 5 giorni; modello ministeriale; perde efficacia dopo un anno dalla notifica, dopo di che serve una nuova intimazione; dal 2027 la disciplina passa nel testo unico D.Lgs. 33/2025; per gli accertamenti esecutivi e gli avvisi di addebito INPS vale la stessa regola per l'affidamento oltre l'anno; non è dovuta per fermo e ipoteca, che sono misure cautelari con il proprio preavviso, ma la giurisprudenza discute sull'ipoteca), la notifica (art. 26: ufficiali della riscossione, messi comunali, raccomandata con avviso di ricevimento, PEC all'indirizzo risultante dagli elenchi pubblici per imprese e professionisti; irreperibilità con deposito presso il comune; vizi di notifica: nullità sanabile con il ricorso tempestivo), che cosa contiene (estremi delle cartelle o degli avvisi presupposti, importi con interessi di mora e aggio, intimazione a pagare in 5 giorni, avvertenza sulle azioni esecutive; verifica dell'elenco dei carichi, delle date di notifica delle cartelle e degli importi), l'impugnazione (atto autonomamente impugnabile: davanti alla corte di giustizia tributaria entro 60 giorni per i tributi, al giudice ordinario o del lavoro per multe e contributi; motivi: vizi propri dell'intimazione, mancata o invalida notifica della cartella presupposta, art. 19 c. 3 D.Lgs. 546/1992, con la possibilità di contestare anche il merito della cartella mai notificata; prescrizione maturata dopo la notifica della cartella, 5 anni per tributi locali, sanzioni e contributi, 10 per le imposte erariali secondo la giurisprudenza, con SU 23397/2016 che nega l'effetto del giudicato alla cartella non opposta; decadenza dell'ente; pagamento, sgravio, sospensione; per le multe, opposizione ex art. 615 c.p.c. al giudice di pace; contributo unificato secondo il valore; sospensione giudiziale ex art. 47), gli effetti (interrompe la prescrizione dei carichi; legittima pignoramenti presso terzi, mobiliari e immobiliari nei limiti, fermo e ipoteca con i propri preavvisi; l'espropriazione iniziata senza intimazione dopo l'anno è viziata: opposizione agli atti esecutivi; la mancata impugnazione non rende definitivo ciò che non lo era già: la prescrizione successiva resta eccepibile con il pignoramento), che cosa fare nei 5 giorni (pagare; chiedere la rateizzazione ex art. 19 DPR 602, che dalla domanda blocca le esecuzioni; presentare la dichiarazione di sospensione legale in 60 giorni per prescrizione anteriore al ruolo, sgravio, pagamento; verificare le definizioni agevolate aperte; chiedere l'estratto di ruolo e le relate di notifica; ricorso con istanza di sospensione), errori (ignorarla perché «vale un anno»: il pignoramento può arrivare il sesto giorno; impugnarla al giudice sbagliato; contestare il merito di cartelle regolarmente notificate e definitive; non eccepire la prescrizione nel ricorso; confonderla con il preavviso di fermo o con la comunicazione di presa in carico).
- Cartelle e riscossioneL'ipoteca di Agenzia delle Entrate-RiscossionePresupposti (art. 77 DPR 602/1973: ruolo, cartella e 60 giorni scaduti, credito complessivo di almeno 20.000 euro anche senza i presupposti dell'espropriazione, importo pari al doppio), preavviso di iscrizione con 30 giorni (c. 2-bis; SU 19667/2014: nullità senza preavviso), rapporti con l'espropriazione (art. 76: prima casa mai pignorabile, altri immobili solo sopra 120.000 euro e dopo 6 mesi dall'ipoteca; c. 2: ipoteca obbligatoria prima di espropriare se il debito è sotto il 5% del valore), effetti (vincolo, grado, coobbligati, mutuo e vendita), come evitarla (pagamento, rateizzazione con richiesta in 30 giorni, sospensione, rottamazione), cancellazione (estinzione del debito, richiesta all'agente, costi, cancellazione ordinata dal giudice), ricorso (art. 19 c. 1 lett. e-bis D.Lgs. 546/1992, 60 giorni, giudice tributario per i tributi, giudice ordinario per contributi e multe), risarcimento per ipoteca illegittima.
- Il processo tributarioIl ricorso alla Corte di giustizia tributaria: termini, forma, costiGiurisdizione tributaria (art. 2: tributi di ogni genere, sanzioni e accessori, catasto; esclusa l'esecuzione forzata dopo la cartella), atti impugnabili (art. 19: accertamento, liquidazione, sanzioni, ruolo e cartella, intimazione, ipoteca, fermo, rifiuto di rimborso, rifiuto di autotutela obbligatoria, diniego di agevolazioni; vizi propri e atti presupposti non notificati), termine di 60 giorni (art. 21; sospensione feriale; 90 giorni per accertamento con adesione; rifiuto tacito di rimborso dopo 90 giorni e entro 2 anni), contenuto del ricorso (art. 18: corte, ricorrente, ufficio, atto, oggetto, motivi, PEC; inammissibilità), notifica via PEC e deposito telematico entro 30 giorni (art. 22, PTT obbligatorio), assistenza tecnica sopra 3.000 euro (art. 12: avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro), giudice monocratico fino a 10.000 euro (art. 4-bis, dal 2 maggio 2026), contributo unificato (art. 13, c. 6-quater, DPR 115/2002: 30-1.500 euro), sospensione dell'atto per danno grave e irreparabile (art. 47: trattazione entro 30 giorni, decreto d'urgenza), prova (art. 7: onere sull'amministrazione, testimonianza scritta, niente giuramento), riscossione frazionata in pendenza (art. 68: un terzo, due terzi), udienza e sentenza, conciliazione (art. 48) e sanzioni ridotte, spese (art. 15: soccombenza, compensazione, +50% per rifiuto della proposta), appello in 60 giorni e cassazione, fine del reclamo-mediazione dal 2024, testo unico D.Lgs. 175/2024 dal 1° gennaio 2027.
- Giudici, tempi e strumentiHo ricevuto una notifica: raccomandata, PEC, ufficiale giudiziarioTipi di notifica (ufficiale giudiziario, posta, PEC dell'avvocato, messo, SEND), come riconoscere l'atto (citazione, decreto ingiuntivo, ricorso, cartella, accertamento, verbale), perfezionamento e decorrenza dei termini (mani proprie, familiari e portiere, irreperibilità art. 140, compiuta giacenza 10 giorni, PEC e orari, domicilio digitale), che cosa fare nei primi giorni, che cosa non fare, vizi di notifica e sanatoria, prova della CAD (Cass. SU 10012/2021).
- Multe e sanzioni amministrativeLa cartella per una multa non pagata: prescrizione e ricorsoDal verbale alla cartella (60 giorni per pagare o ricorrere; verbale titolo esecutivo per la metà del massimo più spese, art. 203, comma 3, CdS; ruolo ex art. 27 L. 689/1981; maggiorazione del 10% per ogni semestre di ritardo con tetto dei tre quinti per le multe stradali; aggio e spese di notifica), ingiunzione fiscale dei comuni, prescrizione quinquennale (art. 28 L. 689: dalla violazione, interrotta da verbale, cartella, intimazione; nessuna trasformazione in 10 anni), che cosa contestare (verbale mai notificato: opposizione ex art. 7 D.Lgs. 150/2011 al giudice di pace entro 30 giorni dalla cartella; prescrizione o pagamento: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; vizi di notifica o di forma della cartella: opposizione agli atti ex art. 617 entro 20 giorni; notifica del verbale oltre i 90 giorni), autotutela all'ente e sospensione della riscossione con dichiarazione all'Agente entro 60 giorni (L. 228/2012, commi 537-540: annullamento di diritto dopo 220 giorni di silenzio), rateizzazione (art. 19 DPR 602/1973), rottamazione (solo interessi e maggiorazioni), conseguenze (fermo dell'auto con preavviso di 30 giorni, pignoramento dopo 60 giorni, intimazione dopo un anno), punti e patente, cartelle per multe di altri Stati.
- AccertamentoDecadenza e prescrizione delle imposte: i termini in una tabellaDecadenza e prescrizione (definizioni, decadenza rilevabile solo su eccezione del contribuente, non interrompibile, sospesa solo da leggi speciali; prescrizione interrotta da ogni atto notificato, rilevabile su eccezione), decadenza dell'accertamento (art. 43 DPR 600/1973 e art. 57 DPR 633/1972: 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione, settimo per omessa o nulla; raddoppio abolito per le annualità dal 2016; proroghe COVID; componenti pluriennali), decadenza degli avvisi bonari e delle cartelle (art. 25 DPR 602/1973: terzo anno dopo la dichiarazione per il 36-bis, quarto per il 36-ter, secondo anno dopo la definitività per gli accertamenti; accertamenti esecutivi e affidamento all'Agente), tributi locali (L. 296/2006, c. 161-163: accertamento IMU, TARI, canone entro il quinto anno; titolo esecutivo entro il terzo anno dalla definitività; rimborsi in 5 anni), sanzioni (art. 20 D.Lgs. 472/1997: contestazione entro il quinto anno; riscossione della sanzione in 5 anni), registro, successione e donazione (termini propri: 5 anni per l'omessa registrazione, 3 per le liquidazioni, 2 per la rettifica), bollo auto (3 anni dal terzo anno successivo, art. 5 DL 953/1982), contributi INPS (5 anni), prescrizione dei crediti erariali (10 anni, Sezioni Unite 23397/2016: la cartella non impugnata non allunga i termini brevi; interessi 5 anni; canone RAI 10), interruzione (cartella, intimazione, preavviso di fermo, ipoteca, rateizzazione come riconoscimento), come farli valere (ricorso alla Corte di giustizia tributaria in 60 giorni contro l'atto; opposizione all'esecuzione per la prescrizione successiva; autotutela e sospensione ex L. 228/2012), i testi unici dal 1° gennaio 2027 (D.Lgs. 141/2026 adempimenti e accertamento, D.Lgs. 33/2025 riscossione, D.Lgs. 173/2024 sanzioni).