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GuidaDiritto tributario · Cartelle e riscossione

La notifica della cartella: PEC, raccomandata, irreperibilità, nullità

La cartella esiste solo se è notificata bene: la PEC deve partire e arrivare agli indirizzi giusti, la raccomandata deve seguire le regole postali, l'irreperibilità «relativa» esige la raccomandata informativa e quella «assoluta» l'affissione all'albo. Un vizio di notifica non cancella il debito, ma può far cadere l'atto successivo, il pignoramento e le sanzioni. Le regole e gli errori più frequenti.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Chi e come: ufficiali della riscossione, messi comunali o polizia municipale con le forme del codice, oppure raccomandata AR diretta in plico chiuso (valida senza relata) o PEC ai domicili digitali (art. 26 DPR 602/1973; art. 60-ter DPR 600/1973); in crescita la piattaforma SEND.
  • Consegna a terzi: familiari, addetti e portiere possono ricevere; se il piego non è consegnato a te serve la raccomandata informativa, e con la giacenza la notifica si perfeziona dieci giorni dopo la spedizione della CAD, che l'agente deve provare con l'avviso di ricevimento (Cass. SU 10012/2021).
  • Irreperibilità: «relativa» (ci sei ma non ti trovano) → art. 140 c.p.c. con deposito, avviso e raccomandata (Corte cost. 258/2012); «assoluta» (nessuna abitazione, ufficio o azienda nel comune) → affissione all'albo comunale, notifica eseguita l'ottavo giorno (art. 60, lett. e, DPR 600).
  • Il vizio si fa valere impugnando la cartella o, se mai ricevuta, il primo atto successivo (art. 19, c. 3, D.Lgs. 546/1992) entro 60 giorni; l'onere della prova della notifica è dell'agente, che conserva la relata per cinque anni.
  • Attenzione alla sanatoria: il ricorso sana il vizio per raggiungimento dello scopo dal momento in cui è proposto; la notifica inesistente non si sana e la decadenza già maturata resta.

Le forme ammesse

Art. 26, comma 1, DPR 602/1973 — Notificazione della cartella di pagamento

«La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale […]. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda. La notifica della cartella può essere eseguita con le modalità e ai domicili digitali stabiliti dall'articolo 60-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

La PEC è oggi la via ordinaria per imprese, società e professionisti: l'agente della riscossione estrae l'indirizzo dagli elenchi pubblici (INI-PEC per imprese e professionisti, IPA per le amministrazioni, INAD per le persone fisiche che hanno eletto un domicilio digitale) e la notifica si perfeziona con la ricevuta di avvenuta consegna, indipendentemente dalla lettura. Se la casella è satura, l'ufficio ripete l'invio dopo almeno sette giorni; se anche il secondo tentativo fallisce o l'indirizzo non è valido, per le imprese la notifica si esegue con deposito nell'area riservata di InfoCamere e avviso pubblicato per quindici giorni, con raccomandata di notizia, mentre per gli altri destinatari si torna alle forme ordinarie (art. 60-ter, c. 3). La cartella in PDF allegata alla PEC, anche senza firma digitale dell'agente, è considerata valida dalla Cassazione se conforme all'originale informatico; le eccezioni fondate sul formato del file hanno avuto poca fortuna. La raccomandata diretta resta la forma più usata verso i privati: non serve la relata, la data è quella dell'avviso di ricevimento e valgono le regole postali della L. 890/1982 per la consegna a terzi e per la giacenza. La piattaforma SEND (art. 26 DL 76/2020), a cui l'Agenzia delle entrate-Riscossione aderisce, notifica tramite un avviso di avvenuta ricezione in PEC o cartaceo con il codice per scaricare l'atto: la notifica si perfeziona sette giorni dopo la consegna dell'avviso digitale o dieci dopo quella dell'avviso cartaceo.

Irreperibilità relativa e assoluta

SituazioneProcedura richiestaPerfezionamentoNorma
Consegna a mani proprie, familiare convivente, addetto, portierefirma dell'avviso; raccomandata informativa se il piego non è consegnato al destinatario (posta) o è consegnato al portiere (messo)data della consegnaart. 26, c. 1-3; art. 7 L. 890; art. 139 c.p.c.
Raccomandata: nessuno in casaavviso di giacenza, deposito, seconda raccomandata (CAD)ritiro o 10 giorni dalla spedizione della CAD; l'agente deve produrre l'avviso di ricevimento della CADart. 8 L. 890; Cass. SU 10012/2021
Messo: irreperibilità relativa (abitazione nota, nessuno la riceve o rifiuta)deposito in comune, affissione dell'avviso alla porta, raccomandata con ARricevimento della raccomandata o 10 giorni dalla spedizione (Corte cost. 3/2010)art. 140 c.p.c.; Corte cost. 258/2012
Irreperibilità assoluta (nessuna abitazione, ufficio o azienda nel comune del domicilio fiscale)ricerche del messo, deposito in comune, affissione dell'avviso all'albo; niente raccomandataottavo giorno dopo l'affissioneart. 60, c. 1, lett. e, DPR 600; art. 26, c. 4, DPR 602
PECinvio dall'indirizzo dell'agente all'indirizzo dei pubblici elenchi; secondo tentativo dopo 7 giorni se saturaricevuta di avvenuta consegnaart. 26, c. 1; art. 60-ter DPR 600
SENDavviso di avvenuta ricezione in PEC o per raccomandata7 giorni dall'avviso digitale, 10 dal cartaceo, o prima con l'accessoart. 26, c. 9, DL 76/2020

La distinzione decisiva è quella tra le due irreperibilità. Prima del 2012 l'art. 26 rinviava all'art. 60 DPR 600 «nei casi previsti dall'art. 140 c.p.c.», e gli agenti usavano la procedura semplificata dell'affissione all'albo anche quando il contribuente aveva una casa nota; la Corte costituzionale (sent. 258/2012) ha dichiarato illegittima la norma nella parte in cui non distingueva, e oggi l'affissione all'albo vale solo quando nel comune non esistono abitazione, ufficio o azienda del destinatario, dopo ricerche verbalizzate. Se il messo si limita all'albo mentre l'indirizzo era conoscibile, la notifica è nulla; se manca la raccomandata informativa dell'art. 140 o la CAD non risulta ricevuta, lo stesso. Il domicilio fiscale è quello risultante all'anagrafe tributaria: chi si trasferisce senza aggiornare la residenza rischia notifiche valide a un indirizzo dove non abita più, perché la variazione anagrafica ha effetto per le notifiche dal trentesimo giorno successivo (art. 60, c. 3, DPR 600).

Come si contesta il vizio

  1. Ricostruire la notifica: chiedere all'Agenzia delle entrate-Riscossione, anche con accesso agli atti, la relata o l'avviso di ricevimento, che deve conservare per cinque anni (art. 26, c. 5); senza quella prova la notifica si considera non avvenuta.
  2. Cartella ricevuta con vizi: ricorso alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni dalla notifica, con il vizio come motivo, insieme alle ragioni di merito; per multe e contributi valgono i giudici e i termini propri (giudice di pace, giudice del lavoro).
  3. Cartella mai ricevuta: ricorso contro il primo atto successivo notificato (intimazione, preavviso di fermo o ipoteca, pignoramento) entro 60 giorni, facendo valere la nullità della notifica della cartella e, di solito, la prescrizione maturata nel frattempo; l'estratto di ruolo da solo non è impugnabile, salvo i casi di pregiudizio previsti dall'art. 12, c. 4-bis, DPR 602.
  4. Attenzione alla sanatoria: impugnare la cartella per un vizio di notifica la sana dal momento del ricorso (art. 156 c.p.c.); la scelta ha senso se il vizio serve a dimostrare la decadenza dell'ufficio o la prescrizione, meno se si vuole solo guadagnare tempo.
  5. Autotutela e sospensione: per notifiche a indirizzi sbagliati o a omonimi si può chiedere l'annullamento in autotutela e la sospensione legale della riscossione entro 60 giorni dal primo atto conosciuto, allegando la documentazione.

Le regole generali sulle notifiche e sui termini che ne derivano sono nella guida Ho ricevuto una notifica; il contenuto della cartella e le opzioni per chi la riceve sono nella pagina sulla cartella di pagamento.

Domande frequenti

La cartella mi è arrivata per raccomandata senza relata di notifica: è valida?
Sì. L'art. 26, c. 1, DPR 602/1973 consente all'agente della riscossione di notificare direttamente con raccomandata con avviso di ricevimento, in plico chiuso: la notifica si considera avvenuta nella data dell'avviso firmato dal destinatario, da un familiare, addetto o portiere, e la Cassazione ritiene che non servano relata né la qualifica dell'agente postale. Se nessuno ritira, valgono le regole postali della compiuta giacenza (10 giorni dalla spedizione della seconda raccomandata, la CAD) e l'agente deve provare la ricezione della CAD (Cass. SU 10012/2021).
Sono un privato senza PEC: possono notificarmi via PEC?
Solo se hai eletto un domicilio digitale nell'INAD o comunicato una PEC come domicilio speciale (art. 60-ter DPR 600/1973): in tal caso la notifica è valida anche se non leggi la casella. Per imprese e professionisti la PEC è quella risultante da INI-PEC, e la casella satura o inattiva non salva: dopo un secondo tentativo a distanza di almeno sette giorni la notifica si esegue con deposito telematico in InfoCamere e raccomandata di avviso. Sempre più cartelle arrivano anche tramite la piattaforma SEND, con avviso in PEC o cartaceo.
Non ho mai ricevuto la cartella e ho scoperto il debito da un pignoramento: che cosa posso fare?
Impugnare il primo atto ricevuto (intimazione, preavviso di fermo o ipoteca, pignoramento) facendo valere la mancata o nulla notifica della cartella: l'art. 19, c. 3, D.Lgs. 546/1992 consente di impugnare insieme all'atto successivo quello precedente non notificato, e l'onere di provare la notifica è dell'agente della riscossione, che deve conservare la relata o l'avviso per cinque anni (art. 26, c. 5). Se la cartella non fu mai notificata validamente, il termine per contestare il merito del tributo si riapre, e spesso nel frattempo il credito è prescritto.
Se ho impugnato la cartella, la notifica nulla è sanata?
In parte: per la giurisprudenza il ricorso sana il vizio di notifica per raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.), ma solo dal momento dell'impugnazione e senza effetto sulle decadenze già maturate a carico dell'ufficio: se la cartella doveva essere notificata entro un termine e la notifica valida non c'è stata, la sanatoria non recupera la decadenza. Per la notifica inesistente (nessuna consegna, soggetto non abilitato) non c'è sanatoria.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Cartelle e riscossioneLa cartella di pagamento: che cosa fare nei sessanta giorniCome si legge, i 60 giorni, il giudice giusto, i vizi (notifica, decadenza, prescrizione), rate fino a 84/120, sospensione, pignoramenti e limiti, il testo unico dal 2027.
  • Cartelle e riscossioneLa prescrizione delle cartelle: 5 o 10 anni?Decadenza (termini per la notifica della cartella, art. 25) e prescrizione (dopo la notifica), tabella dei termini per tipo di credito, la regola delle Sezioni Unite 23397/2016 (la cartella non è un giudicato), atti interruttivi (intimazione ex art. 50, preavviso di fermo, ipoteca, pignoramento, rateizzazione), sospensione durante la rateizzazione e le definizioni agevolate, come si eccepisce (ricorso alla Corte tributaria, al giudice del lavoro, al giudice di pace o dell'esecuzione), estratto di ruolo e impugnabilità limitata, cartelle vecchie e stralcio, richiesta di sgravio in autotutela, effetti sul DURC.
  • Cartelle e riscossioneL'intimazione di pagamento (art. 50 DPR 602/1973)Che cos'è (art. 50 DPR 602/1973: l'agente procede a espropriazione forzata decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella; se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella, deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che intima ad adempiere entro 5 giorni; modello ministeriale; perde efficacia dopo un anno dalla notifica, dopo di che serve una nuova intimazione; dal 2027 la disciplina passa nel testo unico D.Lgs. 33/2025; per gli accertamenti esecutivi e gli avvisi di addebito INPS vale la stessa regola per l'affidamento oltre l'anno; non è dovuta per fermo e ipoteca, che sono misure cautelari con il proprio preavviso, ma la giurisprudenza discute sull'ipoteca), la notifica (art. 26: ufficiali della riscossione, messi comunali, raccomandata con avviso di ricevimento, PEC all'indirizzo risultante dagli elenchi pubblici per imprese e professionisti; irreperibilità con deposito presso il comune; vizi di notifica: nullità sanabile con il ricorso tempestivo), che cosa contiene (estremi delle cartelle o degli avvisi presupposti, importi con interessi di mora e aggio, intimazione a pagare in 5 giorni, avvertenza sulle azioni esecutive; verifica dell'elenco dei carichi, delle date di notifica delle cartelle e degli importi), l'impugnazione (atto autonomamente impugnabile: davanti alla corte di giustizia tributaria entro 60 giorni per i tributi, al giudice ordinario o del lavoro per multe e contributi; motivi: vizi propri dell'intimazione, mancata o invalida notifica della cartella presupposta, art. 19 c. 3 D.Lgs. 546/1992, con la possibilità di contestare anche il merito della cartella mai notificata; prescrizione maturata dopo la notifica della cartella, 5 anni per tributi locali, sanzioni e contributi, 10 per le imposte erariali secondo la giurisprudenza, con SU 23397/2016 che nega l'effetto del giudicato alla cartella non opposta; decadenza dell'ente; pagamento, sgravio, sospensione; per le multe, opposizione ex art. 615 c.p.c. al giudice di pace; contributo unificato secondo il valore; sospensione giudiziale ex art. 47), gli effetti (interrompe la prescrizione dei carichi; legittima pignoramenti presso terzi, mobiliari e immobiliari nei limiti, fermo e ipoteca con i propri preavvisi; l'espropriazione iniziata senza intimazione dopo l'anno è viziata: opposizione agli atti esecutivi; la mancata impugnazione non rende definitivo ciò che non lo era già: la prescrizione successiva resta eccepibile con il pignoramento), che cosa fare nei 5 giorni (pagare; chiedere la rateizzazione ex art. 19 DPR 602, che dalla domanda blocca le esecuzioni; presentare la dichiarazione di sospensione legale in 60 giorni per prescrizione anteriore al ruolo, sgravio, pagamento; verificare le definizioni agevolate aperte; chiedere l'estratto di ruolo e le relate di notifica; ricorso con istanza di sospensione), errori (ignorarla perché «vale un anno»: il pignoramento può arrivare il sesto giorno; impugnarla al giudice sbagliato; contestare il merito di cartelle regolarmente notificate e definitive; non eccepire la prescrizione nel ricorso; confonderla con il preavviso di fermo o con la comunicazione di presa in carico).
  • Cartelle e riscossioneL'ipoteca di Agenzia delle Entrate-RiscossionePresupposti (art. 77 DPR 602/1973: ruolo, cartella e 60 giorni scaduti, credito complessivo di almeno 20.000 euro anche senza i presupposti dell'espropriazione, importo pari al doppio), preavviso di iscrizione con 30 giorni (c. 2-bis; SU 19667/2014: nullità senza preavviso), rapporti con l'espropriazione (art. 76: prima casa mai pignorabile, altri immobili solo sopra 120.000 euro e dopo 6 mesi dall'ipoteca; c. 2: ipoteca obbligatoria prima di espropriare se il debito è sotto il 5% del valore), effetti (vincolo, grado, coobbligati, mutuo e vendita), come evitarla (pagamento, rateizzazione con richiesta in 30 giorni, sospensione, rottamazione), cancellazione (estinzione del debito, richiesta all'agente, costi, cancellazione ordinata dal giudice), ricorso (art. 19 c. 1 lett. e-bis D.Lgs. 546/1992, 60 giorni, giudice tributario per i tributi, giudice ordinario per contributi e multe), risarcimento per ipoteca illegittima.
  • Il processo tributarioIl ricorso alla Corte di giustizia tributaria: termini, forma, costiGiurisdizione tributaria (art. 2: tributi di ogni genere, sanzioni e accessori, catasto; esclusa l'esecuzione forzata dopo la cartella), atti impugnabili (art. 19: accertamento, liquidazione, sanzioni, ruolo e cartella, intimazione, ipoteca, fermo, rifiuto di rimborso, rifiuto di autotutela obbligatoria, diniego di agevolazioni; vizi propri e atti presupposti non notificati), termine di 60 giorni (art. 21; sospensione feriale; 90 giorni per accertamento con adesione; rifiuto tacito di rimborso dopo 90 giorni e entro 2 anni), contenuto del ricorso (art. 18: corte, ricorrente, ufficio, atto, oggetto, motivi, PEC; inammissibilità), notifica via PEC e deposito telematico entro 30 giorni (art. 22, PTT obbligatorio), assistenza tecnica sopra 3.000 euro (art. 12: avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro), giudice monocratico fino a 10.000 euro (art. 4-bis, dal 2 maggio 2026), contributo unificato (art. 13, c. 6-quater, DPR 115/2002: 30-1.500 euro), sospensione dell'atto per danno grave e irreparabile (art. 47: trattazione entro 30 giorni, decreto d'urgenza), prova (art. 7: onere sull'amministrazione, testimonianza scritta, niente giuramento), riscossione frazionata in pendenza (art. 68: un terzo, due terzi), udienza e sentenza, conciliazione (art. 48) e sanzioni ridotte, spese (art. 15: soccombenza, compensazione, +50% per rifiuto della proposta), appello in 60 giorni e cassazione, fine del reclamo-mediazione dal 2024, testo unico D.Lgs. 175/2024 dal 1° gennaio 2027.
  • Giudici, tempi e strumentiHo ricevuto una notifica: raccomandata, PEC, ufficiale giudiziarioTipi di notifica (ufficiale giudiziario, posta, PEC dell'avvocato, messo, SEND), come riconoscere l'atto (citazione, decreto ingiuntivo, ricorso, cartella, accertamento, verbale), perfezionamento e decorrenza dei termini (mani proprie, familiari e portiere, irreperibilità art. 140, compiuta giacenza 10 giorni, PEC e orari, domicilio digitale), che cosa fare nei primi giorni, che cosa non fare, vizi di notifica e sanatoria, prova della CAD (Cass. SU 10012/2021).
  • Multe e sanzioni amministrativeLa cartella per una multa non pagata: prescrizione e ricorsoDal verbale alla cartella (60 giorni per pagare o ricorrere; verbale titolo esecutivo per la metà del massimo più spese, art. 203, comma 3, CdS; ruolo ex art. 27 L. 689/1981; maggiorazione del 10% per ogni semestre di ritardo con tetto dei tre quinti per le multe stradali; aggio e spese di notifica), ingiunzione fiscale dei comuni, prescrizione quinquennale (art. 28 L. 689: dalla violazione, interrotta da verbale, cartella, intimazione; nessuna trasformazione in 10 anni), che cosa contestare (verbale mai notificato: opposizione ex art. 7 D.Lgs. 150/2011 al giudice di pace entro 30 giorni dalla cartella; prescrizione o pagamento: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; vizi di notifica o di forma della cartella: opposizione agli atti ex art. 617 entro 20 giorni; notifica del verbale oltre i 90 giorni), autotutela all'ente e sospensione della riscossione con dichiarazione all'Agente entro 60 giorni (L. 228/2012, commi 537-540: annullamento di diritto dopo 220 giorni di silenzio), rateizzazione (art. 19 DPR 602/1973), rottamazione (solo interessi e maggiorazioni), conseguenze (fermo dell'auto con preavviso di 30 giorni, pignoramento dopo 60 giorni, intimazione dopo un anno), punti e patente, cartelle per multe di altri Stati.
  • AccertamentoDecadenza e prescrizione delle imposte: i termini in una tabellaDecadenza e prescrizione (definizioni, decadenza rilevabile solo su eccezione del contribuente, non interrompibile, sospesa solo da leggi speciali; prescrizione interrotta da ogni atto notificato, rilevabile su eccezione), decadenza dell'accertamento (art. 43 DPR 600/1973 e art. 57 DPR 633/1972: 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione, settimo per omessa o nulla; raddoppio abolito per le annualità dal 2016; proroghe COVID; componenti pluriennali), decadenza degli avvisi bonari e delle cartelle (art. 25 DPR 602/1973: terzo anno dopo la dichiarazione per il 36-bis, quarto per il 36-ter, secondo anno dopo la definitività per gli accertamenti; accertamenti esecutivi e affidamento all'Agente), tributi locali (L. 296/2006, c. 161-163: accertamento IMU, TARI, canone entro il quinto anno; titolo esecutivo entro il terzo anno dalla definitività; rimborsi in 5 anni), sanzioni (art. 20 D.Lgs. 472/1997: contestazione entro il quinto anno; riscossione della sanzione in 5 anni), registro, successione e donazione (termini propri: 5 anni per l'omessa registrazione, 3 per le liquidazioni, 2 per la rettifica), bollo auto (3 anni dal terzo anno successivo, art. 5 DL 953/1982), contributi INPS (5 anni), prescrizione dei crediti erariali (10 anni, Sezioni Unite 23397/2016: la cartella non impugnata non allunga i termini brevi; interessi 5 anni; canone RAI 10), interruzione (cartella, intimazione, preavviso di fermo, ipoteca, rateizzazione come riconoscimento), come farli valere (ricorso alla Corte di giustizia tributaria in 60 giorni contro l'atto; opposizione all'esecuzione per la prescrizione successiva; autotutela e sospensione ex L. 228/2012), i testi unici dal 1° gennaio 2027 (D.Lgs. 141/2026 adempimenti e accertamento, D.Lgs. 33/2025 riscossione, D.Lgs. 173/2024 sanzioni).