In breve
- Se il pignoramento non è iniziato entro un anno dalla notifica della cartella, l'agente deve prima notificare l'intimazione a pagare in 5 giorni; vale un anno (art. 50 DPR 602/1973).
- È impugnabile in 60 giorni (corte tributaria; giudice di pace per le multe; giudice del lavoro per i contributi) per vizi propri, per la mancata notifica della cartella e per la prescrizione maturata dopo (SU 23397/2016).
- Interrompe la prescrizione; dal 6° giorno può seguire il pignoramento; fermo e ipoteca hanno i loro preavvisi.
- Nei 5 giorni: pagare, rateizzare (blocca le esecuzioni), sospensione legale, ricorso con sospensiva, definizioni agevolate.
- Pignoramento senza intimazione dopo l'anno = viziato: opposizione agli atti in 20 giorni.
La norma
«Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica».
| Che cosa contesto | Dove | Termine | Note |
|---|---|---|---|
| Vizi dell'intimazione (notifica, contenuto, carichi già pagati o sgravati) | Corte di giustizia tributaria (tributi); giudice di pace (multe); giudice del lavoro (contributi) | 60 giorni (tributi); opposizione per le altre entrate | Ricorso con istanza di sospensione |
| Cartella mai notificata o notificata male | Stesso giudice, contro l'intimazione come primo atto conosciuto | 60 giorni | Art. 19 c. 3 D.Lgs. 546/1992: si contesta anche il merito |
| Prescrizione maturata dopo la cartella | Stesso giudice (tributi: corte tributaria; multe e contributi: giudice ordinario) | 60 giorni; per le esecuzioni, opposizione ex art. 615 c.p.c. senza termine finché dura | 5 anni per tributi locali, sanzioni, contributi; 10 per le imposte erariali (orientamento prevalente); SU 23397/2016 |
| Prescrizione o pagamento anteriori al ruolo, sgravio, sentenza | Dichiarazione di sospensione legale all'agente | 60 giorni dall'intimazione, a pena di decadenza | L. 228/2012 c. 537-544; non sostituisce il ricorso |
| Debito dovuto ma non sostenibile | Istanza di rateizzazione all'agente | Subito, entro i 5 giorni per evitare il pignoramento | Art. 19 DPR 602/1973: blocca nuove esecuzioni |
| Pignoramento senza intimazione oltre l'anno | Giudice dell'esecuzione | Opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c. in 20 giorni | Vizio della procedura |
L'intimazione ha una doppia natura. È un atto della riscossione, formalmente semplice, che rimette in moto l'esecuzione su cartelle rimaste ferme; ed è, per la giurisprudenza, un atto impugnabile con cui il debitore può far valere tutto ciò che riguarda la vita del credito dopo la cartella: la mancata notifica di questa, che consente di contestarne anche il merito, e la prescrizione, che per i tributi locali, le sanzioni e i contributi matura in cinque anni dalla notifica della cartella non seguita da altri atti, perché la cartella non opposta non ha la forza di un giudicato (Cass. SU 23397/2016). Per questo motivo l'intimazione va letta con attenzione: elenco dei carichi, date di notifica delle cartelle, atti interruttivi intermedi (preavvisi di fermo, precedenti intimazioni, rateizzazioni), importi con interessi e aggio. Le guide sulla cartella, sulla prescrizione, sulla notifica e sull'estratto di ruolo forniscono gli strumenti per la verifica; quella sul pignoramento dell'agente della riscossione descrive che cosa può seguire.
Che cosa fare, subito
- Nei primi giorni: scaricare l'estratto di ruolo dall'area riservata dell'agente e chiedere le relate di notifica delle cartelle elencate; annotare date, atti interruttivi e tipi di tributo per calcolare prescrizione e decadenza.
- Se c'è un vizio o una prescrizione: ricorso entro 60 giorni al giudice competente per la natura del credito, con istanza di sospensione; per le multe, opposizione al giudice di pace; in parallelo, se ricorrono i motivi tassativi, dichiarazione di sospensione legale all'agente entro 60 giorni.
- Se il debito è dovuto: rateizzazione entro i 5 giorni (o comunque prima del pignoramento), oppure pagamento; verificare le definizioni agevolate aperte, che sospendono le esecuzioni dalla domanda.
- Se arriva il pignoramento: verificare che l'intimazione fosse stata notificata nell'anno precedente; in mancanza, opposizione agli atti esecutivi in 20 giorni; per la prescrizione o il pagamento, opposizione all'esecuzione o ricorso tributario contro il pignoramento come primo atto.
- Conservare ogni atto con la busta o la ricevuta PEC: le date di notifica sono le prove decisive nelle liti sulla riscossione.
Due precisazioni sui limiti dell'intimazione. Non riguarda le misure cautelari: il fermo e l'ipoteca hanno i propri preavvisi (30 giorni) e possono essere iscritti anche senza intimazione, salvo il dibattito sull'ipoteca dopo l'anno; e non «convalida» le cartelle: chi non impugna l'intimazione perde la possibilità di contestare i suoi vizi e la mancata notifica delle cartelle in quella sede, ma la prescrizione che matura successivamente resta eccepibile contro gli atti esecutivi. Dal 2027 la disposizione confluisce nel testo unico dei versamenti e della riscossione (D.Lgs. 33/2025), con la stessa struttura. Per le opposizioni davanti al giudice dell'esecuzione, la guida sull'opposizione all'esecuzione e agli atti.
Domande frequenti
Mi è arrivata un'intimazione di pagamento per cartelle del 2016 e del 2018 che non ho mai ricevuto: che cosa posso fare?
Impugnarla entro 60 giorni, con due argomenti. Il primo è la mancata notifica delle cartelle: l'intimazione è un atto autonomamente impugnabile e, se la cartella presupposta non è stata notificata o lo è stata in modo nullo, il ricorso contro l'intimazione consente di far valere il vizio e di contestare anche il merito della pretesa (art. 19, c. 3, D.Lgs. 546/1992); l'agente dovrà produrre le relate o le ricevute PEC. Il secondo è la prescrizione: anche se le cartelle fossero state notificate, i crediti si prescrivono dopo la notifica secondo i termini propri di ciascun tributo (cinque anni per tributi locali, sanzioni e contributi, dieci per le imposte erariali secondo l'orientamento prevalente), perché la cartella non opposta non è una sentenza e non trasforma i termini in decennali (Cass. SU 23397/2016); se tra la cartella e l'intimazione sono passati oltre cinque anni senza atti interruttivi, i carichi soggetti a prescrizione breve sono estinti. Il ricorso va alla corte di giustizia tributaria per i tributi, al giudice di pace per le multe stradali e al giudice del lavoro per i contributi; chieda l'estratto di ruolo e le relate prima di depositare. Nel frattempo, per evitare il pignoramento, valuti l'istanza di sospensione al giudice o la rateizzazione con riserva.
Le cartelle le ho ricevute e sono dovute: che cosa cambia con l'intimazione?
Che il pignoramento può partire dal sesto giorno. L'intimazione serve all'agente della riscossione per riprendere l'esecuzione su cartelle notificate da oltre un anno (art. 50, c. 2, DPR 602/1973), e dopo i cinque giorni può notificare il pignoramento presso terzi (stipendio, pensione nei limiti, conto), procedere sui mobili o, con i presupposti, sugli immobili; fermo e ipoteca hanno preavvisi propri. L'atto vale un anno: se in quell'anno l'agente non inizia l'esecuzione, deve notificarne un'altra. Per il debitore che non contesta, la mossa utile è la rateizzazione (art. 19 DPR 602/1973): la domanda blocca nuove esecuzioni e la prima rata pagata estingue quelle avviate; in alternativa, se è aperta, una definizione agevolata. L'intimazione interrompe la prescrizione dei carichi, che ricomincia a decorrere per intero; ignorarla non fa perdere il diritto di eccepire la prescrizione maturata dopo, ma fa perdere i 60 giorni per contestare i vizi dell'atto stesso.
L'agente ha pignorato il conto senza mandarmi l'intimazione, due anni dopo la cartella: è valido?
No, se sono passati oltre dodici mesi dalla notifica della cartella senza che l'espropriazione fosse iniziata: la legge impone in questo caso la previa notifica dell'avviso di intimazione (art. 50, c. 2), e il pignoramento eseguito senza è viziato. Il rimedio è l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) entro 20 giorni dalla conoscenza del pignoramento, davanti al giudice dell'esecuzione, per i vizi formali della procedura; se contesta anche il diritto di procedere (prescrizione, pagamento, mancata notifica della cartella), l'opposizione all'esecuzione (art. 615) o, per i tributi, il ricorso alla corte di giustizia tributaria contro il pignoramento come primo atto conosciuto, secondo il riparto tracciato dalle Sezioni Unite. Chieda intanto al giudice la sospensione. Verifichi però l'estratto di ruolo: se l'agente ha notificato un'intimazione in precedenza, anche via PEC, il termine dell'anno decorre da quella, e l'intimazione ha efficacia per un anno dalla sua notifica.
Ho ricevuto l'intimazione per una multa del 2019: vale la prescrizione di 5 anni?
Sì. Le sanzioni amministrative, comprese le multe stradali, si prescrivono in cinque anni dal giorno della violazione (art. 28 L. 689/1981), e dopo la cartella il credito segue lo stesso termine quinquennale, interrotto da ogni atto notificato (cartella, intimazione, preavviso di fermo); se tra l'ultimo atto valido e l'intimazione sono passati più di cinque anni, la pretesa è prescritta. Per le multe il giudice competente è il giudice di pace: con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. si fanno valere prescrizione e pagamento, con l'opposizione ex art. 7 D.Lgs. 150/2011, entro 30 giorni dall'intimazione, la mancata notifica del verbale, che consente di contestare la multa nel merito; e se il verbale non è stato notificato entro 90 giorni dalla violazione, la sanzione è estinta. La guida sulla cartella per multa non pagata mette in fila i termini.
Fonti normative
- Art. 50 DPR 602/1973 — Termine per l'inizio dell'esecuzione (avviso di intimazione)
- Art. 26 DPR 602/1973 — Notificazione della cartella di pagamento
- Art. 19 D.Lgs. 546/1992 — Atti impugnabili e oggetto del ricorso (comma 3: atti presupposti non notificati)
- Art. 47 D.Lgs. 546/1992 — Sospensione dell'atto impugnato
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Cartelle e riscossioneLa cartella di pagamento: che cosa fare nei sessanta giorniCome si legge, i 60 giorni, il giudice giusto, i vizi (notifica, decadenza, prescrizione), rate fino a 84/120, sospensione, pignoramenti e limiti, il testo unico dal 2027.
- Cartelle e riscossioneLa prescrizione delle cartelle: 5 o 10 anni?Decadenza (termini per la notifica della cartella, art. 25) e prescrizione (dopo la notifica), tabella dei termini per tipo di credito, la regola delle Sezioni Unite 23397/2016 (la cartella non è un giudicato), atti interruttivi (intimazione ex art. 50, preavviso di fermo, ipoteca, pignoramento, rateizzazione), sospensione durante la rateizzazione e le definizioni agevolate, come si eccepisce (ricorso alla Corte tributaria, al giudice del lavoro, al giudice di pace o dell'esecuzione), estratto di ruolo e impugnabilità limitata, cartelle vecchie e stralcio, richiesta di sgravio in autotutela, effetti sul DURC.
- Cartelle e riscossioneLa notifica della cartella: PEC, raccomandata, irreperibilità, nullitàChi notifica e come (art. 26 DPR 602/1973: ufficiali della riscossione, messi, raccomandata diretta, PEC), domicilio digitale INI-PEC, INAD e IPA (art. 60-ter DPR 600/1973) e casella satura o inattiva, PEC alle persone fisiche, piattaforma SEND, consegna a familiari e portiere, irreperibilità relativa (art. 140 c.p.c. dopo Corte cost. 258/2012) e assoluta (art. 60, lett. e: affissione all'albo, 8 giorni), prova della CAD (SU 10012/2021), decorrenza dei 60 giorni, sanatoria per raggiungimento dello scopo, vizi e rimedi (art. 19, c. 3, D.Lgs. 546/1992; prescrizione; estratto di ruolo).
- Cartelle e riscossioneLa rateizzazione delle cartelle (art. 19 DPR 602/1973) dal 2025Chi può chiederla, soglia dei 120.000 euro, rate su semplice richiesta (84/96/108) e documentate (fino a 120), parametri ISEE e indici, proroga per peggioramento, rate crescenti, interessi 4,5%, effetti della domanda (stop a fermi, ipoteche, esecuzioni), prima rata ed estinzione dei pignoramenti, sospensione, decadenza con 8 rate, nuove richieste, testo unico dal 2027.
- Cartelle e riscossioneChiedere la sospensione della riscossioneLa sospensione legale (art. 1 c. 537-544 L. 228/2012, in vigore fino al 31 dicembre 2026 e poi trasfusa nell'art. 120 D.Lgs. 33/2025: entro 60 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione utile o di un atto cautelare o esecutivo, a pena di decadenza, il debitore presenta all'agente della riscossione, anche online, una dichiarazione documentata che gli atti dell'ente o la cartella sono stati interessati da: a) prescrizione o decadenza del credito anteriore alla data in cui il ruolo è reso esecutivo, b) sgravio dell'ente creditore, c) sospensione amministrativa dell'ente, d) sospensione giudiziale o sentenza di annullamento totale o parziale in un giudizio senza l'agente, e) pagamento fatto all'ente prima della formazione del ruolo; l'agente sospende subito ogni iniziativa sulle partite indicate e trasmette entro 10 giorni all'ente, che risponde al debitore con PEC o raccomandata confermando lo sgravio o la legittimità del debito; se l'ente non risponde entro 220 giorni dalla dichiarazione, le partite sono annullate di diritto e l'agente è discaricato, salvo che i motivi siano diversi da quelli dell'elenco o vi sia sospensione o sentenza non definitiva; la dichiarazione non è ripetibile e la reiterazione non sospende; documenti falsi: sanzione dal 100 al 200% con minimo 258 euro oltre al penale; per i debiti fino a 1.000 euro niente azioni cautelari o esecutive prima di 120 giorni dall'invio del dettaglio delle iscrizioni; il termine per l'espropriazione resta sospeso; non copre i vizi di notifica, l'infondatezza del merito, la prescrizione maturata dopo il ruolo, che si fanno valere con il ricorso), la sospensione amministrativa (art. 39 DPR 602/1973: il ricorso contro il ruolo non sospende la riscossione; l'ufficio può disporla in tutto o in parte con provvedimento motivato fino alla sentenza di primo grado, revocabile per pericolo; istanza all'ufficio insieme all'autotutela; interessi del 4,5% annuo sulle somme sospese poi dovute; sospensione dell'ente locale per i tributi propri), la sospensione giudiziale (art. 47 D.Lgs. 546/1992: istanza nel ricorso o separata alla corte di giustizia tributaria, per danno grave e irreparabile con fumus; trattazione entro 30 giorni, decreto presidenziale urgente, ordinanza motivata in udienza, garanzia possibile salvo bollino di affidabilità, impugnabile in 15 giorni; merito fissato entro 90 giorni; anche in appello e in Cassazione ex artt. 52 e 62-bis; la riscossione frazionata: un terzo con il ricorso, due terzi dopo il primo grado, il resto dopo l'appello, artt. 15 DPR 602 e 68 D.Lgs. 546), le sospensioni di fatto (domanda di rateizzazione ex art. 19 DPR 602: blocca fermi, ipoteche e nuove esecuzioni; definizioni agevolate: sospensione con la domanda; sovraindebitamento; sospensione per eventi eccezionali ex art. 19-bis, calamità), la scelta (prescrizione prima del ruolo e pagamenti: sospensione legale; vizi dell'atto presupposto o merito: ricorso con istanza cautelare; prescrizione dopo la cartella: ricorso contro l'intimazione o il pignoramento; debito dovuto ma non sostenibile: rateizzazione), gli errori (presentare la dichiarazione dopo i 60 giorni, che non sospende; usarla per motivi non previsti; considerarla un ricorso, perché i termini di impugnazione corrono; non conservare la ricevuta; documenti falsi).
- Cartelle e riscossioneIl pignoramento dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione: conto, stipendio, pensione, casa, autoQuando può iniziare (cartella notificata e 60 giorni scaduti, art. 50; avviso di intimazione con 5 giorni se è passato più di un anno; per i debiti fino a 1.000 euro comunicazione di dettaglio e attesa di 120 giorni, art. 1 c. 544 L. 228/2012 fino al 2026; sospensione per rateizzazione, ricorso con sospensiva, sospensione legale a domanda), il pignoramento presso terzi (art. 72-bis: ordine diretto alla banca, al datore, al cliente di pagare all'Agenzia entro 60 giorni, senza udienza; esclusi i crediti pensionistici, che seguono la via ordinaria; inottemperanza del terzo), stipendio e pensione (art. 72-ter: un decimo fino a 2.500 euro, un settimo da 2.500 a 5.000, un quinto oltre; pensione impignorabile fino al doppio dell'assegno sociale, minimo 1.000 euro, art. 545 c. 7 c.p.c.; sul conto l'ultimo stipendio o pensione accreditati restano liberi, art. 72-ter c. 2-bis, e le somme precedenti oltre il triplo dell'assegno sociale, art. 545 c. 8), gli immobili (art. 76: nessuna espropriazione sull'unico immobile adibito ad abitazione con residenza, non di lusso; altri immobili solo se il debito supera 120.000 euro, dopo ipoteca da almeno sei mesi, e se il valore netto lo consente; art. 77: ipoteca da 20.000 euro con preavviso di 30 giorni; vendita all'incanto gestita dall'Agenzia senza autorizzazione del giudice, art. 52; vendita diretta dal debitore con il consenso dell'Agenzia), i beni mobili (art. 62: beni strumentali pignorabili solo per un quinto e con custodia al debitore; art. 86: fermo dei veicoli con preavviso di 30 giorni, escluso il bene strumentale; beni impignorabili del c.p.c.), come difendersi (verifica della notifica della cartella e della prescrizione; rateizzazione fino a 84 rate senza documenti sotto 120.000 euro nel 2025-2026, 96 nel 2027-2028, fino a 120 con prova della difficoltà, art. 19, con decadenza dopo 8 rate non pagate; sospensione legale entro 60 giorni per pagamento, sgravio, prescrizione, sentenza; rottamazioni; sovraindebitamento), le opposizioni (art. 57: esclusa l'opposizione all'esecuzione salvo pignorabilità, riaperta dalla Corte costituzionale 114/2018 per i fatti successivi alla cartella; esclusa quella agli atti su notifica e regolarità del titolo; giudice tributario per i vizi della cartella e per il pignoramento come primo atto conosciuto, Cass. SU 13913/2017; giudice ordinario per i vizi dell'esecuzione), i contributi INPS e le multe (stesse regole; opposizioni davanti al giudice del lavoro o al giudice di pace).
- Cartelle e riscossioneIl fermo amministrativo dell'auto (art. 86 D.P.R. 602/1973)Come nasce (art. 86 D.P.R. 602/1973: decorsi inutilmente i 60 giorni dalla notifica della cartella, art. 50, l'agente della riscossione può disporre il fermo dei beni mobili registrati del debitore o dei coobbligati; c. 2: la procedura inizia con la notifica di una comunicazione preventiva con l'avviso che, senza pagamento entro 30 giorni, il fermo sarà iscritto nei registri senza ulteriore comunicazione, salvo che il debitore dimostri nel termine che il bene è strumentale all'attività di impresa o della professione; iscrizione al PRA e comunicazione alla direzione regionale e alla regione; per debiti di qualsiasi importo, fisco, INPS, multe, tributi locali affidati alla riscossione; c. 3: chi circola con veicoli fermi è soggetto alla sanzione dell'art. 214 c. 8 CdS, da 1.984 a 7.937 euro, con revoca della patente e confisca; l'auto ferma non può essere venduta utilmente, il vincolo segue il bene, e non si può radiare; il fermo non consente il pignoramento automatico ma lo prepara), le difese nel preavviso (pagamento integrale; rateizzazione ex art. 19: la presentazione della richiesta sospende i termini e impedisce l'iscrizione di nuovi fermi e ipoteche, non cancella quelli già iscritti, che restano fino al pagamento integrale o alla rinuncia dell'agente; 84 rate su semplice richiesta fino a 120.000 euro nel 2025-2026, fino a 120 documentando la difficoltà; istanza di strumentalità con documenti: iscrizione dell'attività, uso esclusivo, libro cespiti, contratto di lavoro che richiede il veicolo, per le persone fisiche solo se l'auto è indispensabile all'attività; sospensione legale della riscossione entro 60 giorni per prescrizione, pagamento, sgravio, sospensione giudiziale, art. 1 c. 537-543 L. 228/2012; istanza di sospensione ed eventuale autotutela; per i disabili e le auto adattate la prassi esclude il fermo solo in alcuni casi), il ricorso (il preavviso di fermo è impugnabile come atto autonomo secondo le Sezioni Unite; giurisdizione: corte di giustizia tributaria per i tributi, art. 19 lett. e-ter D.Lgs. 546/1992, giudice del lavoro per i contributi, giudice di pace o tribunale per le multe e le sanzioni amministrative, con opposizione ex art. 615 c.p.c.; termini: 60 giorni per il ricorso tributario, 40 per l'opposizione ex art. 615 nei casi previsti; motivi: cartella mai notificata, prescrizione del credito, pagamento, veicolo strumentale, mancanza del preavviso, sproporzione per debiti minimi secondo parte della giurisprudenza, fermo su veicolo di terzi; sospensiva), la cancellazione (dopo il pagamento integrale l'agente rilascia il provvedimento di revoca e provvede d'ufficio alla cancellazione al PRA per le revoche dal 2020, senza costi dal 2021; con la rateizzazione, cancellazione solo a saldo; annullamento con sentenza; il debitore verifica l'esito con visura PRA), casi particolari (auto cointestata: fermo sulla quota del debitore ma il veicolo non circola; leasing e noleggio: il fermo colpisce il proprietario, non l'utilizzatore debitore, e viceversa; auto venduta prima dell'iscrizione con trascrizione posteriore; veicolo demolito; erede; fermo per debiti dell'ex coniuge; rottamazione delle cartelle e sospensione), errori (circolare «solo fino a casa», vendere con scrittura privata, ignorare il preavviso aspettando la cartella).
- Cartelle e riscossioneL'ipoteca di Agenzia delle Entrate-RiscossionePresupposti (art. 77 DPR 602/1973: ruolo, cartella e 60 giorni scaduti, credito complessivo di almeno 20.000 euro anche senza i presupposti dell'espropriazione, importo pari al doppio), preavviso di iscrizione con 30 giorni (c. 2-bis; SU 19667/2014: nullità senza preavviso), rapporti con l'espropriazione (art. 76: prima casa mai pignorabile, altri immobili solo sopra 120.000 euro e dopo 6 mesi dall'ipoteca; c. 2: ipoteca obbligatoria prima di espropriare se il debito è sotto il 5% del valore), effetti (vincolo, grado, coobbligati, mutuo e vendita), come evitarla (pagamento, rateizzazione con richiesta in 30 giorni, sospensione, rottamazione), cancellazione (estinzione del debito, richiesta all'agente, costi, cancellazione ordinata dal giudice), ricorso (art. 19 c. 1 lett. e-bis D.Lgs. 546/1992, 60 giorni, giudice tributario per i tributi, giudice ordinario per contributi e multe), risarcimento per ipoteca illegittima.
- Cartelle e riscossioneRottamazione delle cartelle: le definizioni agevolate in corsoLa rottamazione-quinquies (art. 1, commi 82-100, L. 199/2025: carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di imposte dichiarate e da controlli automatizzati e formali ex artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/1973 e 54-bis e 54-ter DPR 633/1972, e da contributi INPS non da accertamento; esclusi, perché fuori dal perimetro, i carichi da accertamento e in genere quelli non derivanti da dichiarazione; multe stradali solo per interessi e aggio, c. 97; si paga capitale e spese di notifica ed esecuzione, non sanzioni, interessi di mora, somme aggiuntive INPS e aggio; unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o fino a 54 rate bimestrali di pari importo, min. 100 euro: 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026, poi 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre dal 2027 fino al 31 maggio 2035, interessi 3% annuo dal 1° agosto 2026, c. 83-84; domanda telematica entro il 30 aprile 2026, integrabile entro la stessa data, c. 86 e 88, con impegno a rinunciare ai giudizi pendenti che sono sospesi e poi estinti, c. 87; comunicazione degli importi entro il 30 giugno 2026, c. 92; effetti della domanda: sospensione di prescrizione e decadenza, delle rateizzazioni in corso, divieto di nuovi fermi, ipoteche ed esecuzioni, blocco di quelle avviate salvo incanto positivo, non inadempienza per i pagamenti PA, DURC, c. 91; alla prima rata pagata le esecuzioni si estinguono e le vecchie dilazioni sono revocate senza nuova rateizzazione, c. 94; decadenza per mancato o insufficiente pagamento dell'unica rata, di due rate anche non consecutive o dell'ultima, con tolleranza di 5 giorni, c. 95; ammessi i decaduti dalle rottamazioni precedenti e dalla quater e riammissione se non in regola al 30 settembre 2025, c. 99; esclusi i debiti della quater e riammissione con rate in regola al 30 settembre 2025, c. 100; sovraindebitamento e procedure concorsuali, c. 96 e 98), la rottamazione degli enti territoriali (art. 10-quinquies DL 38/2026 conv. L. 88/2026, mod. L. 113/2026: tutti i debiti tributari e non, carichi 2000-2023 affidati da regioni ed enti locali che hanno deliberato e comunicato l'adesione entro il 31 luglio 2026; dati disponibili dal 15 ottobre 2026; domanda tra il 16 ottobre e il 15 dicembre 2026; pagamento in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o 54 rate bimestrali dal 31 marzo 2027, 3% dal 1° aprile 2027; comunicazione entro il 28 febbraio 2027; multe e sanzioni amministrative non tributarie solo per interessi e aggio; verificare la delibera del proprio comune), la quater e la riammissione (L. 197/2022 art. 1 c. 231-252: carichi 2000-giugno 2022, 18 rate fino al 30 novembre 2027; riammissione ex art. 3-bis DL 202/2024 per i decaduti al 31 dicembre 2024 con domanda entro il 30 aprile 2025 e 10 rate con interessi al 2% fino al 30 novembre 2027; chi è decaduto dopo può passare alla quinquies solo se non era in regola al 30 settembre 2025), che cosa fare oggi (chi ha aderito alla quinquies: rispettare le scadenze, verificare la comunicazione nell'area riservata; chi non ha aderito: rateizzazione ordinaria ex art. 19 DPR 602 fino a 84 o 120 rate, sospensione, ricorso; i decaduti: rateizzazione ordinaria solo se ammessa; enti locali: attendere il 16 ottobre; proposte di riapertura respinte nella conversione del DL 63/2026), gli errori (aderire senza controllare la prescrizione delle cartelle, che si sana con la domanda; rinunciare a giudizi che si stavano vincendo; contare su una proroga; scegliere poche rate senza liquidità: la seconda rata mancata fa decadere).
- Multe e sanzioni amministrativeLa cartella per una multa non pagata: prescrizione e ricorsoDal verbale alla cartella (60 giorni per pagare o ricorrere; verbale titolo esecutivo per la metà del massimo più spese, art. 203, comma 3, CdS; ruolo ex art. 27 L. 689/1981; maggiorazione del 10% per ogni semestre di ritardo con tetto dei tre quinti per le multe stradali; aggio e spese di notifica), ingiunzione fiscale dei comuni, prescrizione quinquennale (art. 28 L. 689: dalla violazione, interrotta da verbale, cartella, intimazione; nessuna trasformazione in 10 anni), che cosa contestare (verbale mai notificato: opposizione ex art. 7 D.Lgs. 150/2011 al giudice di pace entro 30 giorni dalla cartella; prescrizione o pagamento: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; vizi di notifica o di forma della cartella: opposizione agli atti ex art. 617 entro 20 giorni; notifica del verbale oltre i 90 giorni), autotutela all'ente e sospensione della riscossione con dichiarazione all'Agente entro 60 giorni (L. 228/2012, commi 537-540: annullamento di diritto dopo 220 giorni di silenzio), rateizzazione (art. 19 DPR 602/1973), rottamazione (solo interessi e maggiorazioni), conseguenze (fermo dell'auto con preavviso di 30 giorni, pignoramento dopo 60 giorni, intimazione dopo un anno), punti e patente, cartelle per multe di altri Stati.
- Il processo tributarioIl ricorso alla Corte di giustizia tributaria: termini, forma, costiGiurisdizione tributaria (art. 2: tributi di ogni genere, sanzioni e accessori, catasto; esclusa l'esecuzione forzata dopo la cartella), atti impugnabili (art. 19: accertamento, liquidazione, sanzioni, ruolo e cartella, intimazione, ipoteca, fermo, rifiuto di rimborso, rifiuto di autotutela obbligatoria, diniego di agevolazioni; vizi propri e atti presupposti non notificati), termine di 60 giorni (art. 21; sospensione feriale; 90 giorni per accertamento con adesione; rifiuto tacito di rimborso dopo 90 giorni e entro 2 anni), contenuto del ricorso (art. 18: corte, ricorrente, ufficio, atto, oggetto, motivi, PEC; inammissibilità), notifica via PEC e deposito telematico entro 30 giorni (art. 22, PTT obbligatorio), assistenza tecnica sopra 3.000 euro (art. 12: avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro), giudice monocratico fino a 10.000 euro (art. 4-bis, dal 2 maggio 2026), contributo unificato (art. 13, c. 6-quater, DPR 115/2002: 30-1.500 euro), sospensione dell'atto per danno grave e irreparabile (art. 47: trattazione entro 30 giorni, decreto d'urgenza), prova (art. 7: onere sull'amministrazione, testimonianza scritta, niente giuramento), riscossione frazionata in pendenza (art. 68: un terzo, due terzi), udienza e sentenza, conciliazione (art. 48) e sanzioni ridotte, spese (art. 15: soccombenza, compensazione, +50% per rifiuto della proposta), appello in 60 giorni e cassazione, fine del reclamo-mediazione dal 2024, testo unico D.Lgs. 175/2024 dal 1° gennaio 2027.