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GuidaDiritto tributario · Cartelle e riscossione

Chiedere la sospensione della riscossione

Una cartella si può fermare in tre modi: con una dichiarazione all'agente della riscossione, se il debito è prescritto, già pagato, sgravato o annullato da una sentenza; con un provvedimento dell'ufficio che ha emesso l'atto; con l'ordinanza del giudice tributario, se il ricorso è fondato e il pagamento farebbe un danno grave. La prima strada costa nulla e ha un termine di sessanta giorni; le altre due seguono i tempi del ricorso.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Sospensione legale (L. 228/2012, c. 537-544): dichiarazione all'agente entro 60 giorni dal primo atto per prescrizione o decadenza prima del ruolo, sgravio, sospensione dell'ente, sentenza, pagamento anteriore; blocco immediato; annullamento di diritto se l'ente tace per 220 giorni.
  • Non è un ricorso: i termini per impugnare corrono; non ripetibile; documenti falsi = sanzione 100-200%.
  • Sospensione amministrativa (art. 39 DPR 602): discrezionale, dell'ufficio, fino al primo grado.
  • Sospensione giudiziale (art. 47 D.Lgs. 546): danno grave e irreparabile + fumus; trattazione entro 30 giorni; garanzia possibile; in pendenza di giudizio si paga un terzo, poi due terzi.
  • Rateizzazione e rottamazione bloccano fermi, ipoteche e pignoramenti dalla domanda; dal 2027 la sospensione legale è nell'art. 120 D.Lgs. 33/2025.

La sospensione legale

Art. 1, commi 537, 538 e 540, L. 24 dicembre 2012, n. 228 (dal 1° gennaio 2027: art. 120 D.Lgs. 33/2025)

«Gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi […] sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore […]. A pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo; b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore; c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore; d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte; e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore. […] In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione […] trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore […], le partite […] sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli».

Sospensione legaleSospensione amministrativaSospensione giudiziale
NormaArt. 1 c. 537-544 L. 228/2012 (art. 120 D.Lgs. 33/2025 dal 2027)Art. 39 DPR 602/1973Art. 47 D.Lgs. 546/1992
A chi si chiedeAll'agente della riscossione (AdER o concessionario locale)All'ufficio che ha emesso l'attoAlla corte di giustizia tributaria, con il ricorso
MotiviSolo i cinque tassativi: prescrizione o decadenza prima del ruolo, sgravio, sospensione dell'ente, sentenza o sospensione giudiziale, pagamento anterioreDiscrezionali: fondatezza del ricorso, pericolo, autotutelaDanno grave e irreparabile + non manifesta infondatezza
Termine60 giorni dal primo atto utile o dall'atto esecutivo, a pena di decadenzaNessuno; di solito con il ricorsoNel ricorso o con atto separato
EffettoSospensione immediata delle partite indicate; risposta dell'ente; annullamento di diritto dopo 220 giorni di silenzioSospensione totale o parziale fino alla sentenza di primo grado, revocabileOrdinanza entro 30 giorni; decreto urgente; garanzia possibile; merito entro 90 giorni
Costi e rischiGratuita; sanzione 100-200% per documenti falsi; non ripetibileInteressi sulle somme sospese poi dovuteContributo del ricorso; interessi; garanzia
Non serve perVizi di notifica, merito, prescrizione dopo la cartellaDebiti dovuti e non contestabili

La sospensione legale è lo strumento più rapido e meno conosciuto: non richiede avvocato, si presenta dal sito dell'Agenzia delle entrate-Riscossione o allo sportello e obbliga l'agente a fermarsi subito sulle partite indicate, trasferendo la palla all'ente creditore, che deve rispondere e, se tace per 220 giorni, perde il credito. Il suo limite è l'elenco chiuso dei motivi: la prescrizione conta solo se maturata prima che il ruolo fosse reso esecutivo (per quella maturata dopo la cartella serve il ricorso contro l'intimazione o il pignoramento, come spiega la guida sulla prescrizione), e i vizi dell'accertamento o della notifica restano fuori. La dichiarazione non interrompe i termini di impugnazione: chi ha dubbi presenta la dichiarazione e, insieme, il ricorso. Per il debito dovuto la risposta è la rateizzazione, che dalla domanda blocca le misure cautelari ed esecutive, o le definizioni agevolate quando sono aperte.

Come si procede

  1. Identificare l'atto e la data: la cartella, l'intimazione, il preavviso di fermo o di ipoteca, l'atto di pignoramento; i 60 giorni decorrono dal primo atto utile ricevuto o dall'atto cautelare o esecutivo.
  2. Verificare il motivo: pagamento anteriore al ruolo (ricevute), prescrizione o decadenza prima dell'esecutività del ruolo (date dell'atto presupposto e della cartella), sgravio, sospensione dell'ente, sentenza o ordinanza in un giudizio senza l'agente; se il motivo è diverso, ricorso o autotutela.
  3. Presentare la dichiarazione con i documenti, indicando le partite, online nell'area riservata o allo sportello; conservare la ricevuta; l'agente sospende e trasmette entro 10 giorni all'ente.
  4. Attendere la risposta dell'ente (PEC o raccomandata) con sgravio o conferma del debito; in caso di conferma, ricorso contro l'atto entro i termini se ancora aperti; dopo 220 giorni di silenzio, annullamento di diritto da far constatare all'agente.
  5. In parallelo, se c'è un ricorso da fare: istanza di sospensione giudiziale ex art. 47 e istanza all'ufficio ex art. 39; per il debito dovuto, domanda di rateizzazione che sospende fermi, ipoteche e nuove esecuzioni.

Dal 1° gennaio 2027 le stesse regole si leggono nell'art. 120 del D.Lgs. 33/2025, il testo unico che raccoglie le norme sui versamenti e sulla riscossione e che rinumera anche rateizzazione, fermo, ipoteca e riscossione frazionata: la guida sul discarico e la riforma della riscossione spiega l'altro cambiamento strutturale, l'automatico discarico dei carichi non riscossi entro cinque anni. Per l'autotutela, che dal 2024 è obbligatoria per gli errori manifesti anche su atti definitivi, e per il ricorso con la sua cautelare, rinviamo alle guide dedicate; le multe stradali in cartella hanno una guida a parte.

Domande frequenti

Ho ricevuto un'intimazione per una cartella del 2015 che avevo già pagato al comune: che cosa faccio?

Presenti entro 60 giorni dalla notifica dell'intimazione la dichiarazione di sospensione legale all'Agenzia delle entrate-Riscossione, online o allo sportello, allegando la ricevuta del pagamento fatto al comune prima della formazione del ruolo (art. 1, c. 538, lett. e, L. 228/2012). L'agente sospende subito ogni iniziativa su quella partita e trasmette entro dieci giorni la sua dichiarazione al comune, che deve rispondere confermando lo sgravio o la legittimità del debito; se il comune non risponde entro 220 giorni, la partita è annullata di diritto (c. 540). Lo stesso vale per la prescrizione o la decadenza maturate prima che il ruolo fosse reso esecutivo, per lo sgravio già disposto, per la sospensione concessa dall'ente e per le sentenze di annullamento in giudizi a cui l'agente non ha partecipato. Attenzione: la dichiarazione non è un ricorso, non ferma i termini per impugnare l'intimazione (60 giorni) e non si può ripetere; se i sessanta giorni sono passati, resta il ricorso o l'istanza di autotutela all'ente.

Ho fatto ricorso contro un avviso di accertamento da 40.000 euro: intanto devo pagare?

In parte. Il ricorso non sospende la riscossione: in pendenza del primo grado è dovuto un terzo delle imposte accertate con gli interessi (art. 15 DPR 602/1973), poi due terzi dopo una sentenza di primo grado sfavorevole e il resto dopo l'appello (art. 68 D.Lgs. 546/1992). Per evitare anche il terzo può chiedere la sospensione giudiziale (art. 47 D.Lgs. 546/1992) nel ricorso o con istanza separata, dimostrando il pericolo di un danno grave e irreparabile (per esempio l'insostenibilità del pagamento per l'impresa) e la non manifesta infondatezza del ricorso: la trattazione è fissata entro trenta giorni, in casi di eccezionale urgenza il presidente sospende con decreto, e l'ordinanza può essere condizionata a una garanzia, salvo per chi ha il «bollino di affidabilità fiscale»; contro l'ordinanza c'è il reclamo o l'impugnazione in quindici giorni. In parallelo può chiedere all'ufficio la sospensione amministrativa (art. 39 DPR 602/1973), discrezionale e revocabile, o presentare istanza di autotutela per gli errori evidenti. Le somme sospese e poi risultate dovute producono interessi.

La cartella è di un debito vero ma non riesco a pagarla: la sospensione mi aiuta?

No: la sospensione legale serve solo per i cinque casi tassativi (prescrizione o decadenza anteriori al ruolo, sgravio, sospensione dell'ente, sentenza, pagamento anteriore), e usarla per motivi diversi non sospende nulla; con documenti falsi si rischia una sanzione dal 100 al 200% del dovuto oltre al penale (c. 541). Per il debito dovuto ma insostenibile lo strumento è la rateizzazione (art. 19 DPR 602/1973), che con la sola domanda blocca nuovi fermi, ipoteche e pignoramenti e, sotto i 120.000 euro, arriva a 84 rate con semplice richiesta e a 120 documentando la difficoltà; oppure una definizione agevolata quando è aperta, o il sovraindebitamento se i debiti superano ogni capacità. Per i debiti fino a 1.000 euro l'agente non può comunque avviare azioni cautelari o esecutive prima di 120 giorni dall'invio del dettaglio delle iscrizioni (c. 544).

Che cosa cambia dal 2027 con il testo unico?

La sostanza resta: il D.Lgs. 33/2025 (testo unico dei versamenti e della riscossione) riscrive nell'art. 120 la sospensione legale dei commi 537-542 della L. 228/2012, che sono abrogati con effetto dal 1° gennaio 2027, con gli stessi presupposti, lo stesso termine di sessanta giorni, il meccanismo della trasmissione all'ente e l'annullamento di diritto dopo 220 giorni; cambia il riferimento normativo da citare nelle dichiarazioni e nei ricorsi. Anche le altre norme sulla riscossione (rateizzazione, sospensione amministrativa, riscossione frazionata, fermo e ipoteca) confluiscono nel testo unico con nuova numerazione: chi presenta atti a cavallo del 2027 deve indicare la disposizione vigente alla data dell'atto. Le dichiarazioni presentate nel 2026 restano valide e seguono il procedimento avviato.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Cartelle e riscossioneLa cartella di pagamento: che cosa fare nei sessanta giorniCome si legge, i 60 giorni, il giudice giusto, i vizi (notifica, decadenza, prescrizione), rate fino a 84/120, sospensione, pignoramenti e limiti, il testo unico dal 2027.
  • Cartelle e riscossioneLa prescrizione delle cartelle: 5 o 10 anni?Decadenza (termini per la notifica della cartella, art. 25) e prescrizione (dopo la notifica), tabella dei termini per tipo di credito, la regola delle Sezioni Unite 23397/2016 (la cartella non è un giudicato), atti interruttivi (intimazione ex art. 50, preavviso di fermo, ipoteca, pignoramento, rateizzazione), sospensione durante la rateizzazione e le definizioni agevolate, come si eccepisce (ricorso alla Corte tributaria, al giudice del lavoro, al giudice di pace o dell'esecuzione), estratto di ruolo e impugnabilità limitata, cartelle vecchie e stralcio, richiesta di sgravio in autotutela, effetti sul DURC.
  • Cartelle e riscossioneLa rateizzazione delle cartelle (art. 19 DPR 602/1973) dal 2025Chi può chiederla, soglia dei 120.000 euro, rate su semplice richiesta (84/96/108) e documentate (fino a 120), parametri ISEE e indici, proroga per peggioramento, rate crescenti, interessi 4,5%, effetti della domanda (stop a fermi, ipoteche, esecuzioni), prima rata ed estinzione dei pignoramenti, sospensione, decadenza con 8 rate, nuove richieste, testo unico dal 2027.
  • Cartelle e riscossioneRottamazione delle cartelle: le definizioni agevolate in corsoLa rottamazione-quinquies (art. 1, commi 82-100, L. 199/2025: carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di imposte dichiarate e da controlli automatizzati e formali ex artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/1973 e 54-bis e 54-ter DPR 633/1972, e da contributi INPS non da accertamento; esclusi, perché fuori dal perimetro, i carichi da accertamento e in genere quelli non derivanti da dichiarazione; multe stradali solo per interessi e aggio, c. 97; si paga capitale e spese di notifica ed esecuzione, non sanzioni, interessi di mora, somme aggiuntive INPS e aggio; unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o fino a 54 rate bimestrali di pari importo, min. 100 euro: 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026, poi 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre dal 2027 fino al 31 maggio 2035, interessi 3% annuo dal 1° agosto 2026, c. 83-84; domanda telematica entro il 30 aprile 2026, integrabile entro la stessa data, c. 86 e 88, con impegno a rinunciare ai giudizi pendenti che sono sospesi e poi estinti, c. 87; comunicazione degli importi entro il 30 giugno 2026, c. 92; effetti della domanda: sospensione di prescrizione e decadenza, delle rateizzazioni in corso, divieto di nuovi fermi, ipoteche ed esecuzioni, blocco di quelle avviate salvo incanto positivo, non inadempienza per i pagamenti PA, DURC, c. 91; alla prima rata pagata le esecuzioni si estinguono e le vecchie dilazioni sono revocate senza nuova rateizzazione, c. 94; decadenza per mancato o insufficiente pagamento dell'unica rata, di due rate anche non consecutive o dell'ultima, con tolleranza di 5 giorni, c. 95; ammessi i decaduti dalle rottamazioni precedenti e dalla quater e riammissione se non in regola al 30 settembre 2025, c. 99; esclusi i debiti della quater e riammissione con rate in regola al 30 settembre 2025, c. 100; sovraindebitamento e procedure concorsuali, c. 96 e 98), la rottamazione degli enti territoriali (art. 10-quinquies DL 38/2026 conv. L. 88/2026, mod. L. 113/2026: tutti i debiti tributari e non, carichi 2000-2023 affidati da regioni ed enti locali che hanno deliberato e comunicato l'adesione entro il 31 luglio 2026; dati disponibili dal 15 ottobre 2026; domanda tra il 16 ottobre e il 15 dicembre 2026; pagamento in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o 54 rate bimestrali dal 31 marzo 2027, 3% dal 1° aprile 2027; comunicazione entro il 28 febbraio 2027; multe e sanzioni amministrative non tributarie solo per interessi e aggio; verificare la delibera del proprio comune), la quater e la riammissione (L. 197/2022 art. 1 c. 231-252: carichi 2000-giugno 2022, 18 rate fino al 30 novembre 2027; riammissione ex art. 3-bis DL 202/2024 per i decaduti al 31 dicembre 2024 con domanda entro il 30 aprile 2025 e 10 rate con interessi al 2% fino al 30 novembre 2027; chi è decaduto dopo può passare alla quinquies solo se non era in regola al 30 settembre 2025), che cosa fare oggi (chi ha aderito alla quinquies: rispettare le scadenze, verificare la comunicazione nell'area riservata; chi non ha aderito: rateizzazione ordinaria ex art. 19 DPR 602 fino a 84 o 120 rate, sospensione, ricorso; i decaduti: rateizzazione ordinaria solo se ammessa; enti locali: attendere il 16 ottobre; proposte di riapertura respinte nella conversione del DL 63/2026), gli errori (aderire senza controllare la prescrizione delle cartelle, che si sana con la domanda; rinunciare a giudizi che si stavano vincendo; contare su una proroga; scegliere poche rate senza liquidità: la seconda rata mancata fa decadere).
  • Il processo tributarioIl ricorso alla Corte di giustizia tributaria: termini, forma, costiGiurisdizione tributaria (art. 2: tributi di ogni genere, sanzioni e accessori, catasto; esclusa l'esecuzione forzata dopo la cartella), atti impugnabili (art. 19: accertamento, liquidazione, sanzioni, ruolo e cartella, intimazione, ipoteca, fermo, rifiuto di rimborso, rifiuto di autotutela obbligatoria, diniego di agevolazioni; vizi propri e atti presupposti non notificati), termine di 60 giorni (art. 21; sospensione feriale; 90 giorni per accertamento con adesione; rifiuto tacito di rimborso dopo 90 giorni e entro 2 anni), contenuto del ricorso (art. 18: corte, ricorrente, ufficio, atto, oggetto, motivi, PEC; inammissibilità), notifica via PEC e deposito telematico entro 30 giorni (art. 22, PTT obbligatorio), assistenza tecnica sopra 3.000 euro (art. 12: avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro), giudice monocratico fino a 10.000 euro (art. 4-bis, dal 2 maggio 2026), contributo unificato (art. 13, c. 6-quater, DPR 115/2002: 30-1.500 euro), sospensione dell'atto per danno grave e irreparabile (art. 47: trattazione entro 30 giorni, decreto d'urgenza), prova (art. 7: onere sull'amministrazione, testimonianza scritta, niente giuramento), riscossione frazionata in pendenza (art. 68: un terzo, due terzi), udienza e sentenza, conciliazione (art. 48) e sanzioni ridotte, spese (art. 15: soccombenza, compensazione, +50% per rifiuto della proposta), appello in 60 giorni e cassazione, fine del reclamo-mediazione dal 2024, testo unico D.Lgs. 175/2024 dal 1° gennaio 2027.
  • AccertamentoL'autotutela tributaria obbligatoria e facoltativaAutotutela obbligatoria (art. 10-quater L. 212/2000, introdotto dal D.Lgs. 219/2023: l'amministrazione finanziaria procede all'annullamento totale o parziale degli atti di imposizione e sanzionatori, o alla rinuncia all'imposizione, senza istanza, anche in pendenza di giudizio e per atti definitivi, nei casi di manifesta illegittimità: a) errore di persona; b) errore di calcolo; c) errore sull'individuazione del tributo; d) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile; e) errore sul presupposto d'imposta; f) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti; g) mancanza di documentazione successivamente sanata entro i termini di decadenza; c. 2: nessun obbligo se c'è un giudicato favorevole all'amministrazione o se è decorso un anno dalla definitività dell'atto per mancata impugnazione; c. 3: responsabilità erariale dei funzionari limitata al dolo per le valutazioni di fatto), autotutela facoltativa (art. 10-quinquies: fuori dai casi obbligatori, annullamento o rinuncia per illegittimità o infondatezza dell'atto, anche definitivo o in giudizio, senza istanza; discrezionale ma da esercitare secondo buona fede e collaborazione ex art. 10; la vecchia disciplina del D.M. 37/1997 è superata), la tutela giurisdizionale (art. 19 c. 1 D.Lgs. 546/1992: lett. g-bis, impugnabile il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela obbligatoria; lett. g-ter, il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela facoltativa; art. 21 c. 2: contro il silenzio ricorso dopo il novantesimo giorno dall'istanza; contro il rifiuto espresso ricorso entro 60 giorni; il giudice verifica la sussistenza del caso di autotutela e annulla il diniego, secondo la prassi anche con l'annullamento dell'atto quando il vizio è accertato; l'istanza non sospende né riapre i termini per impugnare l'atto originario, che vanno rispettati con un ricorso parallelo se l'atto è ancora impugnabile), come si presenta (istanza scritta all'ufficio che ha emesso l'atto, per PEC, sportello o servizi telematici, con i dati dell'atto, il motivo di autotutela riferito a una lettera dell'art. 10-quater o all'infondatezza, i documenti: ricevute di pagamento, dichiarazioni, visure, atti; richiesta di sospensione della riscossione ex art. 39 D.P.R. 602/1973 o dichiarazione all'agente ex L. 228/2012 per pagamento, prescrizione, sgravio; richiesta di sgravio della cartella all'ente creditore; interlocuzione con il responsabile del procedimento indicato nell'atto ex art. 7 c. 2; garante del contribuente; termini: senza limiti per la facoltativa, un anno dalla definitività per l'obbligatoria), i casi tipici (cartella per imposta già pagata; avviso bonario con codice tributo sbagliato; accertamento a un omonimo; IMU calcolata su una rendita errata; sanzione per omessa dichiarazione presentata; detrazione negata per documento poi prodotto; doppia imposizione; errore di calcolo dell'ufficio; atto a persona deceduta o a società estinta), rapporti con il ricorso (l'autotutela non sostituisce il ricorso nei 60 giorni; per gli atti definitivi da meno di un anno è l'unica via nei casi obbligatori; per quelli più vecchi solo la facoltativa, impugnabile se rifiutata espressamente; spese di lite e responsabilità aggravata dell'ufficio che rifiuta un'autotutela obbligatoria; interessi e rimborsi dopo l'annullamento), differenze con il reclamo-mediazione abrogato, la conciliazione, il rimborso ex art. 21.
  • Cartelle e riscossioneIl pignoramento dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione: conto, stipendio, pensione, casa, autoQuando può iniziare (cartella notificata e 60 giorni scaduti, art. 50; avviso di intimazione con 5 giorni se è passato più di un anno; per i debiti fino a 1.000 euro comunicazione di dettaglio e attesa di 120 giorni, art. 1 c. 544 L. 228/2012 fino al 2026; sospensione per rateizzazione, ricorso con sospensiva, sospensione legale a domanda), il pignoramento presso terzi (art. 72-bis: ordine diretto alla banca, al datore, al cliente di pagare all'Agenzia entro 60 giorni, senza udienza; esclusi i crediti pensionistici, che seguono la via ordinaria; inottemperanza del terzo), stipendio e pensione (art. 72-ter: un decimo fino a 2.500 euro, un settimo da 2.500 a 5.000, un quinto oltre; pensione impignorabile fino al doppio dell'assegno sociale, minimo 1.000 euro, art. 545 c. 7 c.p.c.; sul conto l'ultimo stipendio o pensione accreditati restano liberi, art. 72-ter c. 2-bis, e le somme precedenti oltre il triplo dell'assegno sociale, art. 545 c. 8), gli immobili (art. 76: nessuna espropriazione sull'unico immobile adibito ad abitazione con residenza, non di lusso; altri immobili solo se il debito supera 120.000 euro, dopo ipoteca da almeno sei mesi, e se il valore netto lo consente; art. 77: ipoteca da 20.000 euro con preavviso di 30 giorni; vendita all'incanto gestita dall'Agenzia senza autorizzazione del giudice, art. 52; vendita diretta dal debitore con il consenso dell'Agenzia), i beni mobili (art. 62: beni strumentali pignorabili solo per un quinto e con custodia al debitore; art. 86: fermo dei veicoli con preavviso di 30 giorni, escluso il bene strumentale; beni impignorabili del c.p.c.), come difendersi (verifica della notifica della cartella e della prescrizione; rateizzazione fino a 84 rate senza documenti sotto 120.000 euro nel 2025-2026, 96 nel 2027-2028, fino a 120 con prova della difficoltà, art. 19, con decadenza dopo 8 rate non pagate; sospensione legale entro 60 giorni per pagamento, sgravio, prescrizione, sentenza; rottamazioni; sovraindebitamento), le opposizioni (art. 57: esclusa l'opposizione all'esecuzione salvo pignorabilità, riaperta dalla Corte costituzionale 114/2018 per i fatti successivi alla cartella; esclusa quella agli atti su notifica e regolarità del titolo; giudice tributario per i vizi della cartella e per il pignoramento come primo atto conosciuto, Cass. SU 13913/2017; giudice ordinario per i vizi dell'esecuzione), i contributi INPS e le multe (stesse regole; opposizioni davanti al giudice del lavoro o al giudice di pace).
  • Cartelle e riscossioneIl fermo amministrativo dell'auto (art. 86 D.P.R. 602/1973)Come nasce (art. 86 D.P.R. 602/1973: decorsi inutilmente i 60 giorni dalla notifica della cartella, art. 50, l'agente della riscossione può disporre il fermo dei beni mobili registrati del debitore o dei coobbligati; c. 2: la procedura inizia con la notifica di una comunicazione preventiva con l'avviso che, senza pagamento entro 30 giorni, il fermo sarà iscritto nei registri senza ulteriore comunicazione, salvo che il debitore dimostri nel termine che il bene è strumentale all'attività di impresa o della professione; iscrizione al PRA e comunicazione alla direzione regionale e alla regione; per debiti di qualsiasi importo, fisco, INPS, multe, tributi locali affidati alla riscossione; c. 3: chi circola con veicoli fermi è soggetto alla sanzione dell'art. 214 c. 8 CdS, da 1.984 a 7.937 euro, con revoca della patente e confisca; l'auto ferma non può essere venduta utilmente, il vincolo segue il bene, e non si può radiare; il fermo non consente il pignoramento automatico ma lo prepara), le difese nel preavviso (pagamento integrale; rateizzazione ex art. 19: la presentazione della richiesta sospende i termini e impedisce l'iscrizione di nuovi fermi e ipoteche, non cancella quelli già iscritti, che restano fino al pagamento integrale o alla rinuncia dell'agente; 84 rate su semplice richiesta fino a 120.000 euro nel 2025-2026, fino a 120 documentando la difficoltà; istanza di strumentalità con documenti: iscrizione dell'attività, uso esclusivo, libro cespiti, contratto di lavoro che richiede il veicolo, per le persone fisiche solo se l'auto è indispensabile all'attività; sospensione legale della riscossione entro 60 giorni per prescrizione, pagamento, sgravio, sospensione giudiziale, art. 1 c. 537-543 L. 228/2012; istanza di sospensione ed eventuale autotutela; per i disabili e le auto adattate la prassi esclude il fermo solo in alcuni casi), il ricorso (il preavviso di fermo è impugnabile come atto autonomo secondo le Sezioni Unite; giurisdizione: corte di giustizia tributaria per i tributi, art. 19 lett. e-ter D.Lgs. 546/1992, giudice del lavoro per i contributi, giudice di pace o tribunale per le multe e le sanzioni amministrative, con opposizione ex art. 615 c.p.c.; termini: 60 giorni per il ricorso tributario, 40 per l'opposizione ex art. 615 nei casi previsti; motivi: cartella mai notificata, prescrizione del credito, pagamento, veicolo strumentale, mancanza del preavviso, sproporzione per debiti minimi secondo parte della giurisprudenza, fermo su veicolo di terzi; sospensiva), la cancellazione (dopo il pagamento integrale l'agente rilascia il provvedimento di revoca e provvede d'ufficio alla cancellazione al PRA per le revoche dal 2020, senza costi dal 2021; con la rateizzazione, cancellazione solo a saldo; annullamento con sentenza; il debitore verifica l'esito con visura PRA), casi particolari (auto cointestata: fermo sulla quota del debitore ma il veicolo non circola; leasing e noleggio: il fermo colpisce il proprietario, non l'utilizzatore debitore, e viceversa; auto venduta prima dell'iscrizione con trascrizione posteriore; veicolo demolito; erede; fermo per debiti dell'ex coniuge; rottamazione delle cartelle e sospensione), errori (circolare «solo fino a casa», vendere con scrittura privata, ignorare il preavviso aspettando la cartella).
  • Multe e sanzioni amministrativeLa cartella per una multa non pagata: prescrizione e ricorsoDal verbale alla cartella (60 giorni per pagare o ricorrere; verbale titolo esecutivo per la metà del massimo più spese, art. 203, comma 3, CdS; ruolo ex art. 27 L. 689/1981; maggiorazione del 10% per ogni semestre di ritardo con tetto dei tre quinti per le multe stradali; aggio e spese di notifica), ingiunzione fiscale dei comuni, prescrizione quinquennale (art. 28 L. 689: dalla violazione, interrotta da verbale, cartella, intimazione; nessuna trasformazione in 10 anni), che cosa contestare (verbale mai notificato: opposizione ex art. 7 D.Lgs. 150/2011 al giudice di pace entro 30 giorni dalla cartella; prescrizione o pagamento: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; vizi di notifica o di forma della cartella: opposizione agli atti ex art. 617 entro 20 giorni; notifica del verbale oltre i 90 giorni), autotutela all'ente e sospensione della riscossione con dichiarazione all'Agente entro 60 giorni (L. 228/2012, commi 537-540: annullamento di diritto dopo 220 giorni di silenzio), rateizzazione (art. 19 DPR 602/1973), rottamazione (solo interessi e maggiorazioni), conseguenze (fermo dell'auto con preavviso di 30 giorni, pignoramento dopo 60 giorni, intimazione dopo un anno), punti e patente, cartelle per multe di altri Stati.