In breve
- Quando: dopo la cartella e i 60 giorni scaduti (art. 50, c. 1), per un debito a ruolo complessivo di almeno 20.000 euro, anche se la casa non è pignorabile (art. 77, c. 1-bis); l'ipoteca è iscritta per il doppio del credito e vale anche sui beni dei coobbligati.
- Preavviso obbligatorio: comunicazione con 30 giorni per pagare (art. 77, c. 2-bis); senza preavviso l'iscrizione è nulla (Cass. SU 19667/2014).
- Ipoteca ≠ pignoramento: la prima casa non di lusso in cui si risiede non si può espropriare (art. 76, c. 1, lett. a); gli altri immobili solo per debiti oltre 120.000 euro e dopo sei mesi dall'ipoteca; per debiti fino al 5% del valore l'ipoteca è passaggio obbligato (art. 77, c. 2).
- Come uscirne: pagamento, rateizzazione (la richiesta blocca nuove iscrizioni), sospensione legale o giudiziale, rottamazione; cancellazione a saldo su richiesta all'agente.
- Ricorso: preavviso e iscrizione sono impugnabili entro 60 giorni davanti alla Corte di giustizia tributaria per i tributi (art. 19, c. 1, lett. e-bis, D.Lgs. 546/1992), al giudice ordinario per contributi e multe; motivi tipici: soglia, preavviso mancante, cartella non notificata, prescrizione, importo.
Presupposti e limiti
«Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro. […] L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1».
L'ipoteca esattoriale è un'ipoteca legale che l'agente della riscossione iscrive in conservatoria senza un giudice, sulla base del ruolo. Serve una cartella notificata regolarmente e il decorso dei 60 giorni, un debito complessivo a ruolo (imposte, contributi, multe, tutti gli enti che riscuotono tramite AdER) di almeno 20.000 euro al momento dell'iscrizione, e il preavviso. L'importo iscritto è il doppio del credito, per coprire interessi e spese; l'ipoteca si iscrive su tutti gli immobili del debitore, compresa la prima casa, e su quelli dei coobbligati (soci illimitatamente responsabili, eredi, coniuge in comunione per la sua quota). Il preavviso è un atto autonomo con cui l'agente chiede il pagamento in trenta giorni: la sua mancanza rende nulla l'iscrizione per violazione del contraddittorio (SU 19667/2014), ma l'ipoteca, per la sua natura reale, resta efficace finché il giudice non ne ordina la cancellazione. La soglia dei 20.000 euro si calcola sull'intero debito a ruolo, non sulla singola cartella; dopo l'iscrizione, i pagamenti parziali che portano il residuo sotto la soglia non obbligano alla cancellazione, ma la giurisprudenza di merito talvolta la impone quando il residuo è molto inferiore.
Il rapporto con l'espropriazione è il punto più frainteso. L'art. 76 vieta all'agente di espropriare l'unico immobile di proprietà del debitore adibito ad abitazione in cui egli risiede anagraficamente (salvo le case di lusso e le categorie A/8 e A/9) e consente l'esecuzione sugli altri immobili solo se il debito supera 120.000 euro, dopo almeno sei mesi dall'ipoteca e se il valore dei beni, al netto delle ipoteche anteriori, non è inferiore a quell'importo. L'ipoteca invece è ammessa «anche al solo fine di assicurare la tutela del credito», quindi anche sulla prima casa e sotto i 120.000 euro: il debitore non perde la casa per mano dell'agente, ma non può venderla o rifinanziarla senza saldare, e se un altro creditore pignora, il fisco si soddisfa con il suo grado. Per i debiti fino al 5% del valore dell'immobile l'ipoteca è un passaggio obbligatorio prima dell'espropriazione, con sei mesi di attesa (art. 77, c. 2).
Che cosa fare nei trenta giorni e dopo
| Mossa | Effetto | Norma |
|---|---|---|
| Pagamento integrale | nessuna iscrizione; se già iscritta, cancellazione su richiesta | art. 77 |
| Richiesta di rateizzazione | presentata prima dell'iscrizione, la impedisce; se accolta, l'agente non iscrive nuove ipoteche (salvo decadenza) e non procede all'esecuzione; l'ipoteca già iscritta resta fino al saldo | art. 19, c. 1-quater, DPR 602 |
| Sospensione legale | istanza entro 60 giorni dal primo atto se il debito è prescritto, pagato, sgravato, sospeso dal giudice o dall'ente: l'agente si ferma fino alla risposta dell'ente | art. 1, c. 537-544, L. 228/2012 (dal 2027 art. 120 D.Lgs. 33/2025) |
| Rottamazione o definizione | la domanda sospende le procedure cautelari ed esecutive non ancora avviate; l'ipoteca già iscritta resta fino al pagamento | norme di ciascuna definizione |
| Ricorso contro il preavviso | impugnabile in 60 giorni: vizi della cartella (notifica, prescrizione), soglia, importo, mancanza di titolo; il giudice può sospendere | art. 19, c. 1, lett. e-bis, D.Lgs. 546/1992; art. 47 |
| Ricorso contro l'iscrizione | stessi motivi più la mancanza di preavviso; il giudice tributario ordina la cancellazione; risarcimento al giudice ordinario | SU 19667/2014; art. 2884 c.c. |
| Cancellazione a saldo | istanza all'agente con le quietanze; l'agente trasmette la richiesta alla conservatoria; imposte ipotecarie a carico del debitore, salvo iscrizione illegittima | art. 77; art. 2882 c.c. |
La giurisdizione segue la natura del credito: per imposte e tasse decide la Corte di giustizia tributaria, per contributi INPS il giudice del lavoro, per multe e sanzioni amministrative il giudice ordinario (opposizione all'esecuzione); quando il ruolo mescola crediti diversi si impugna davanti a ciascun giudice per la parte di competenza, e la domanda di risarcimento per l'ipoteca illegittima va sempre al giudice ordinario (SU 19667/2014). Il ricorso non sospende l'iscrizione: la sospensione va chiesta al giudice, che la concede se il ricorso appare fondato e il pregiudizio è grave (per esempio una vendita in corso). Nell'atto di impugnazione conviene chiedere espressamente l'ordine di cancellazione, perché il giudice tributario può disporla e l'agente vi provvede a proprie spese.
Errori frequenti
- Ignorare il preavviso pensando che la prima casa sia intoccabile: l'ipoteca arriva lo stesso e blocca vendite e mutui; i trenta giorni sono il momento per rateizzare o contestare.
- Pagare sotto la soglia credendo di ottenere la cancellazione automatica: la soglia conta per l'iscrizione, non per la cancellazione, che richiede l'estinzione del debito garantito o una decisione del giudice.
- Impugnare fuori termine: i 60 giorni decorrono dalla notifica del preavviso o dalla conoscenza dell'iscrizione; la contestazione del merito delle cartelle sottostanti è ammessa solo se non furono notificate.
- Dimenticare i coobbligati: l'ipoteca colpisce anche gli immobili dei coobbligati (eredi, soci, coniuge per la quota), che ricevono un proprio preavviso e hanno un proprio termine per reagire.
- Sottovalutare la prescrizione: molte ipoteche si fondano su cartelle di cinque o dieci anni prima; l'eccezione di prescrizione nel ricorso contro il preavviso è spesso il motivo vincente.
Le altre misure dell'agente sono descritte nelle pagine sul fermo amministrativo e sull'intimazione di pagamento; i limiti al pignoramento della casa e dello stipendio nella guida ai beni impignorabili; le difese contro la cartella nella pagina sulla notifica della cartella.
Domande frequenti
Possono iscrivere ipoteca sulla mia unica casa?
Mi è arrivato il «preavviso di iscrizione ipotecaria»: che cosa posso fare in 30 giorni?
L'ipoteca è stata iscritta senza avviso: è valida?
Come si cancella l'ipoteca dopo aver pagato?
Fonti normative
- Art. 77 DPR 602/1973 — Iscrizione di ipoteca
- Art. 76 DPR 602/1973 — Espropriazione immobiliare
- Art. 50 DPR 602/1973 — Termine per l'inizio dell'esecuzione
- Art. 19 D.Lgs. 546/1992 — Atti impugnabili (comma 1, lett. e-bis)
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Cartelle e riscossioneLa cartella di pagamento: che cosa fare nei sessanta giorniCome si legge, i 60 giorni, il giudice giusto, i vizi (notifica, decadenza, prescrizione), rate fino a 84/120, sospensione, pignoramenti e limiti, il testo unico dal 2027.
- Cartelle e riscossioneL'intimazione di pagamento (art. 50 DPR 602/1973)Che cos'è (art. 50 DPR 602/1973: l'agente procede a espropriazione forzata decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella; se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella, deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che intima ad adempiere entro 5 giorni; modello ministeriale; perde efficacia dopo un anno dalla notifica, dopo di che serve una nuova intimazione; dal 2027 la disciplina passa nel testo unico D.Lgs. 33/2025; per gli accertamenti esecutivi e gli avvisi di addebito INPS vale la stessa regola per l'affidamento oltre l'anno; non è dovuta per fermo e ipoteca, che sono misure cautelari con il proprio preavviso, ma la giurisprudenza discute sull'ipoteca), la notifica (art. 26: ufficiali della riscossione, messi comunali, raccomandata con avviso di ricevimento, PEC all'indirizzo risultante dagli elenchi pubblici per imprese e professionisti; irreperibilità con deposito presso il comune; vizi di notifica: nullità sanabile con il ricorso tempestivo), che cosa contiene (estremi delle cartelle o degli avvisi presupposti, importi con interessi di mora e aggio, intimazione a pagare in 5 giorni, avvertenza sulle azioni esecutive; verifica dell'elenco dei carichi, delle date di notifica delle cartelle e degli importi), l'impugnazione (atto autonomamente impugnabile: davanti alla corte di giustizia tributaria entro 60 giorni per i tributi, al giudice ordinario o del lavoro per multe e contributi; motivi: vizi propri dell'intimazione, mancata o invalida notifica della cartella presupposta, art. 19 c. 3 D.Lgs. 546/1992, con la possibilità di contestare anche il merito della cartella mai notificata; prescrizione maturata dopo la notifica della cartella, 5 anni per tributi locali, sanzioni e contributi, 10 per le imposte erariali secondo la giurisprudenza, con SU 23397/2016 che nega l'effetto del giudicato alla cartella non opposta; decadenza dell'ente; pagamento, sgravio, sospensione; per le multe, opposizione ex art. 615 c.p.c. al giudice di pace; contributo unificato secondo il valore; sospensione giudiziale ex art. 47), gli effetti (interrompe la prescrizione dei carichi; legittima pignoramenti presso terzi, mobiliari e immobiliari nei limiti, fermo e ipoteca con i propri preavvisi; l'espropriazione iniziata senza intimazione dopo l'anno è viziata: opposizione agli atti esecutivi; la mancata impugnazione non rende definitivo ciò che non lo era già: la prescrizione successiva resta eccepibile con il pignoramento), che cosa fare nei 5 giorni (pagare; chiedere la rateizzazione ex art. 19 DPR 602, che dalla domanda blocca le esecuzioni; presentare la dichiarazione di sospensione legale in 60 giorni per prescrizione anteriore al ruolo, sgravio, pagamento; verificare le definizioni agevolate aperte; chiedere l'estratto di ruolo e le relate di notifica; ricorso con istanza di sospensione), errori (ignorarla perché «vale un anno»: il pignoramento può arrivare il sesto giorno; impugnarla al giudice sbagliato; contestare il merito di cartelle regolarmente notificate e definitive; non eccepire la prescrizione nel ricorso; confonderla con il preavviso di fermo o con la comunicazione di presa in carico).
- Cartelle e riscossioneLa notifica della cartella: PEC, raccomandata, irreperibilità, nullitàChi notifica e come (art. 26 DPR 602/1973: ufficiali della riscossione, messi, raccomandata diretta, PEC), domicilio digitale INI-PEC, INAD e IPA (art. 60-ter DPR 600/1973) e casella satura o inattiva, PEC alle persone fisiche, piattaforma SEND, consegna a familiari e portiere, irreperibilità relativa (art. 140 c.p.c. dopo Corte cost. 258/2012) e assoluta (art. 60, lett. e: affissione all'albo, 8 giorni), prova della CAD (SU 10012/2021), decorrenza dei 60 giorni, sanatoria per raggiungimento dello scopo, vizi e rimedi (art. 19, c. 3, D.Lgs. 546/1992; prescrizione; estratto di ruolo).
- Cartelle e riscossioneLa rateizzazione delle cartelle (art. 19 DPR 602/1973) dal 2025Chi può chiederla, soglia dei 120.000 euro, rate su semplice richiesta (84/96/108) e documentate (fino a 120), parametri ISEE e indici, proroga per peggioramento, rate crescenti, interessi 4,5%, effetti della domanda (stop a fermi, ipoteche, esecuzioni), prima rata ed estinzione dei pignoramenti, sospensione, decadenza con 8 rate, nuove richieste, testo unico dal 2027.
- Cartelle e riscossioneChiedere la sospensione della riscossioneLa sospensione legale (art. 1 c. 537-544 L. 228/2012, in vigore fino al 31 dicembre 2026 e poi trasfusa nell'art. 120 D.Lgs. 33/2025: entro 60 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione utile o di un atto cautelare o esecutivo, a pena di decadenza, il debitore presenta all'agente della riscossione, anche online, una dichiarazione documentata che gli atti dell'ente o la cartella sono stati interessati da: a) prescrizione o decadenza del credito anteriore alla data in cui il ruolo è reso esecutivo, b) sgravio dell'ente creditore, c) sospensione amministrativa dell'ente, d) sospensione giudiziale o sentenza di annullamento totale o parziale in un giudizio senza l'agente, e) pagamento fatto all'ente prima della formazione del ruolo; l'agente sospende subito ogni iniziativa sulle partite indicate e trasmette entro 10 giorni all'ente, che risponde al debitore con PEC o raccomandata confermando lo sgravio o la legittimità del debito; se l'ente non risponde entro 220 giorni dalla dichiarazione, le partite sono annullate di diritto e l'agente è discaricato, salvo che i motivi siano diversi da quelli dell'elenco o vi sia sospensione o sentenza non definitiva; la dichiarazione non è ripetibile e la reiterazione non sospende; documenti falsi: sanzione dal 100 al 200% con minimo 258 euro oltre al penale; per i debiti fino a 1.000 euro niente azioni cautelari o esecutive prima di 120 giorni dall'invio del dettaglio delle iscrizioni; il termine per l'espropriazione resta sospeso; non copre i vizi di notifica, l'infondatezza del merito, la prescrizione maturata dopo il ruolo, che si fanno valere con il ricorso), la sospensione amministrativa (art. 39 DPR 602/1973: il ricorso contro il ruolo non sospende la riscossione; l'ufficio può disporla in tutto o in parte con provvedimento motivato fino alla sentenza di primo grado, revocabile per pericolo; istanza all'ufficio insieme all'autotutela; interessi del 4,5% annuo sulle somme sospese poi dovute; sospensione dell'ente locale per i tributi propri), la sospensione giudiziale (art. 47 D.Lgs. 546/1992: istanza nel ricorso o separata alla corte di giustizia tributaria, per danno grave e irreparabile con fumus; trattazione entro 30 giorni, decreto presidenziale urgente, ordinanza motivata in udienza, garanzia possibile salvo bollino di affidabilità, impugnabile in 15 giorni; merito fissato entro 90 giorni; anche in appello e in Cassazione ex artt. 52 e 62-bis; la riscossione frazionata: un terzo con il ricorso, due terzi dopo il primo grado, il resto dopo l'appello, artt. 15 DPR 602 e 68 D.Lgs. 546), le sospensioni di fatto (domanda di rateizzazione ex art. 19 DPR 602: blocca fermi, ipoteche e nuove esecuzioni; definizioni agevolate: sospensione con la domanda; sovraindebitamento; sospensione per eventi eccezionali ex art. 19-bis, calamità), la scelta (prescrizione prima del ruolo e pagamenti: sospensione legale; vizi dell'atto presupposto o merito: ricorso con istanza cautelare; prescrizione dopo la cartella: ricorso contro l'intimazione o il pignoramento; debito dovuto ma non sostenibile: rateizzazione), gli errori (presentare la dichiarazione dopo i 60 giorni, che non sospende; usarla per motivi non previsti; considerarla un ricorso, perché i termini di impugnazione corrono; non conservare la ricevuta; documenti falsi).
- Cartelle e riscossioneIl fermo amministrativo dell'auto (art. 86 D.P.R. 602/1973)Come nasce (art. 86 D.P.R. 602/1973: decorsi inutilmente i 60 giorni dalla notifica della cartella, art. 50, l'agente della riscossione può disporre il fermo dei beni mobili registrati del debitore o dei coobbligati; c. 2: la procedura inizia con la notifica di una comunicazione preventiva con l'avviso che, senza pagamento entro 30 giorni, il fermo sarà iscritto nei registri senza ulteriore comunicazione, salvo che il debitore dimostri nel termine che il bene è strumentale all'attività di impresa o della professione; iscrizione al PRA e comunicazione alla direzione regionale e alla regione; per debiti di qualsiasi importo, fisco, INPS, multe, tributi locali affidati alla riscossione; c. 3: chi circola con veicoli fermi è soggetto alla sanzione dell'art. 214 c. 8 CdS, da 1.984 a 7.937 euro, con revoca della patente e confisca; l'auto ferma non può essere venduta utilmente, il vincolo segue il bene, e non si può radiare; il fermo non consente il pignoramento automatico ma lo prepara), le difese nel preavviso (pagamento integrale; rateizzazione ex art. 19: la presentazione della richiesta sospende i termini e impedisce l'iscrizione di nuovi fermi e ipoteche, non cancella quelli già iscritti, che restano fino al pagamento integrale o alla rinuncia dell'agente; 84 rate su semplice richiesta fino a 120.000 euro nel 2025-2026, fino a 120 documentando la difficoltà; istanza di strumentalità con documenti: iscrizione dell'attività, uso esclusivo, libro cespiti, contratto di lavoro che richiede il veicolo, per le persone fisiche solo se l'auto è indispensabile all'attività; sospensione legale della riscossione entro 60 giorni per prescrizione, pagamento, sgravio, sospensione giudiziale, art. 1 c. 537-543 L. 228/2012; istanza di sospensione ed eventuale autotutela; per i disabili e le auto adattate la prassi esclude il fermo solo in alcuni casi), il ricorso (il preavviso di fermo è impugnabile come atto autonomo secondo le Sezioni Unite; giurisdizione: corte di giustizia tributaria per i tributi, art. 19 lett. e-ter D.Lgs. 546/1992, giudice del lavoro per i contributi, giudice di pace o tribunale per le multe e le sanzioni amministrative, con opposizione ex art. 615 c.p.c.; termini: 60 giorni per il ricorso tributario, 40 per l'opposizione ex art. 615 nei casi previsti; motivi: cartella mai notificata, prescrizione del credito, pagamento, veicolo strumentale, mancanza del preavviso, sproporzione per debiti minimi secondo parte della giurisprudenza, fermo su veicolo di terzi; sospensiva), la cancellazione (dopo il pagamento integrale l'agente rilascia il provvedimento di revoca e provvede d'ufficio alla cancellazione al PRA per le revoche dal 2020, senza costi dal 2021; con la rateizzazione, cancellazione solo a saldo; annullamento con sentenza; il debitore verifica l'esito con visura PRA), casi particolari (auto cointestata: fermo sulla quota del debitore ma il veicolo non circola; leasing e noleggio: il fermo colpisce il proprietario, non l'utilizzatore debitore, e viceversa; auto venduta prima dell'iscrizione con trascrizione posteriore; veicolo demolito; erede; fermo per debiti dell'ex coniuge; rottamazione delle cartelle e sospensione), errori (circolare «solo fino a casa», vendere con scrittura privata, ignorare il preavviso aspettando la cartella).
- Cartelle e riscossioneLa prescrizione delle cartelle: 5 o 10 anni?Decadenza (termini per la notifica della cartella, art. 25) e prescrizione (dopo la notifica), tabella dei termini per tipo di credito, la regola delle Sezioni Unite 23397/2016 (la cartella non è un giudicato), atti interruttivi (intimazione ex art. 50, preavviso di fermo, ipoteca, pignoramento, rateizzazione), sospensione durante la rateizzazione e le definizioni agevolate, come si eccepisce (ricorso alla Corte tributaria, al giudice del lavoro, al giudice di pace o dell'esecuzione), estratto di ruolo e impugnabilità limitata, cartelle vecchie e stralcio, richiesta di sgravio in autotutela, effetti sul DURC.
- Debiti, crediti e pignoramentiChe cosa non si può pignorareI beni mobili (art. 514 c.p.c., assolutamente impignorabili: cose sacre, anello nuziale, vestiti, biancheria, letti, tavolo da pranzo con sedie, armadi, cassettoni, frigorifero, stufe e fornelli, lavatrice, utensili di casa e cucina con un mobile per contenerli, in quanto indispensabili al debitore e ai familiari conviventi, esclusi i mobili di rilevante valore o d'antiquariato tranne i letti; commestibili e combustibili per un mese; armi e oggetti per il pubblico servizio; decorazioni, lettere e scritti di famiglia; animali da compagnia e da assistenza; art. 515: strumenti, oggetti e libri indispensabili per la professione o il mestiere pignorabili nel limite di un quinto solo se gli altri beni non bastano, non per le società; beni agricoli in subordine; art. 516: frutti pendenti solo nelle ultime sei settimane; auto, televisore, computer, gioielli, arredi di pregio: pignorabili), i crediti (art. 545: crediti alimentari impignorabili salvo per cause di alimenti con autorizzazione del presidente; sussidi di grazia o sostentamento, per maternità, malattia, funerali; stipendio e salario, indennità di licenziamento: un quinto per i tributi e un quinto per gli altri crediti, nel limite della metà in caso di concorso, di più per gli alimenti con autorizzazione; pensioni e assegni di quiescenza: impignorabili fino al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con minimo di 1.000 euro, cioè 1.092,48 euro nel 2026 con l'assegno sociale a 546,24, e oltre nei limiti del quinto; conto corrente: le somme di stipendio e pensione accreditate prima del pignoramento pignorabili solo oltre il triplo dell'assegno sociale, 1.638,72 euro nel 2026, quelle accreditate dopo nei limiti del quinto; violazione dei limiti = inefficacia parziale rilevabile d'ufficio; TFR pignorabile nel quinto; assegno unico, NASpI e indennità di disoccupazione secondo le regole delle pensioni per la giurisprudenza e le circolari INPS; assegno di invalidità e accompagnamento: impignorabile l'accompagnamento come sussidio, l'invalidità civile secondo la giurisprudenza; borse di studio), il fisco (art. 72-ter DPR 602/1973: l'agente della riscossione pignora lo stipendio per un decimo fino a 2.500 euro, un settimo tra 2.500 e 5.000, un quinto oltre; art. 76: niente espropriazione dell'unico immobile adibito ad abitazione con residenza anagrafica, non di lusso, e negli altri casi solo per debiti oltre 120.000 euro dopo sei mesi dall'ipoteca; fermo e ipoteca con le loro soglie; art. 72-bis: pignoramento presso terzi diretto senza giudice; beni essenziali ex art. 514), le protezioni patrimoniali (fondo patrimoniale, art. 170 c.c.: i beni non si pignorano per debiti che il creditore sapeva contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, con la giurisprudenza restrittiva sui debiti d'impresa e fiscali; revocatoria del fondo costituito in frode; trust e vincoli di destinazione ex art. 2645-ter con gli stessi limiti; polizze vita: somme dovute dall'assicuratore impignorabili e insequestrabili, art. 1923 c.c., salvo revocatoria dei premi; fondi pensione: pignorabili nei limiti delle pensioni; beni in comunione legale per debiti personali: pignoramento dell'intero con metà del ricavato all'altro coniuge secondo la giurisprudenza; beni dei terzi: opposizione ex art. 619), come si fa valere (i limiti dell'art. 545 sono rilevati d'ufficio dal giudice dell'esecuzione e dal terzo pignorato, ma il debitore deve segnalarli; per i beni mobili, contestazione all'ufficiale giudiziario e opposizione all'esecuzione ex art. 615 per l'impignorabilità; riduzione del pignoramento ex art. 496; conversione ex art. 495; per la casa e i beni del fondo, opposizione all'esecuzione; sovraindebitamento con esdebitazione del debitore incapiente), che cosa può fare il creditore (ricerca telematica dei beni ex art. 492-bis; pignoramento presso terzi di stipendio, pensione e conto nei limiti; immobili; quote sociali e crediti; sequestro conservativo; il debitore «nullatenente» resta debitore per 10 anni con interruzioni), errori (credere che la prima casa sia impignorabile per tutti i creditori: lo è solo per l'agente della riscossione; svuotare il conto dopo il pignoramento; intestazioni fittizie revocabili; non opporsi nei termini).
- Debiti, crediti e pignoramentiIl pignoramento della casa: dalla notifica alla vendita all'astaPrima del pignoramento (titolo esecutivo: sentenza, decreto ingiuntivo, mutuo notarile, cambiale; precetto e 10 giorni; ipoteca), l'atto di pignoramento (notifica al debitore con ingiunzione e avvertimenti dell'art. 492, trascrizione nei registri immobiliari, art. 555; iscrizione a ruolo del creditore entro 15 giorni a pena di inefficacia, art. 557; custodia: il debitore resta nella casa fino al decreto di trasferimento, art. 560, ma non può affittarla e deve consentire le visite), l'istanza di vendita (tra 10 e 45 giorni dal pignoramento, artt. 497 e 501, con la documentazione ipocatastale ventennale o la certificazione notarile; intervento degli altri creditori), la stima (nomina dell'esperto entro 15 giorni, valore di mercato con le detrazioni dell'art. 568; udienza entro 90 giorni, dove si propongono a pena di decadenza le opposizioni agli atti), l'ordinanza di vendita (art. 569: prezzo base, offerta minima non inferiore ai tre quarti, termine 90-120 giorni per le offerte, cauzione del 10%, versamento del prezzo entro 120 giorni; delega a notaio, avvocato o commercialista, art. 591-bis, con almeno tre esperimenti in un anno), la vendita (offerte in busta chiusa, gara al rialzo, art. 571-573; offerta al prezzo base sempre accolta, offerta fino a un quarto in meno accolta se non c'è seria possibilità di prezzo migliore, art. 572; asta deserta: nuovo esperimento con ribasso fino a un quarto e, dopo il quarto tentativo, fino alla metà, art. 591; assegnazione ai creditori), dopo l'aggiudicazione (versamento del prezzo, anche con mutuo; decreto di trasferimento che cancella pignoramento e ipoteche e vale come titolo per il rilascio, art. 586; liberazione ad opera del custode; progetto di distribuzione ai creditori secondo le cause di prelazione, art. 596), come difendersi (pagare o accordarsi prima della vendita; conversione del pignoramento con deposito di un sesto e fino a 48 rate mensili, art. 495; opposizione all'esecuzione e agli atti, artt. 615 e 617; vendita privata concordata; saldo e stralcio con il creditore; procedure di sovraindebitamento con sospensione delle aste; contestazione della stima), i limiti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (art. 76 D.P.R. 602/1973: mai la prima casa se unico immobile non di lusso con residenza; altri immobili solo sopra 120.000 euro dopo sei mesi dall'ipoteca; ipoteca da 20.000 euro con preavviso di 30 giorni, art. 77), i tempi (dalla trascrizione alla vendita 2-4 anni in media), che cosa succede al mutuo e agli altri debiti (il ricavato va prima ai creditori ipotecari; il debito residuo resta).
- Cartelle e riscossioneRottamazione delle cartelle: le definizioni agevolate in corsoLa rottamazione-quinquies (art. 1, commi 82-100, L. 199/2025: carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di imposte dichiarate e da controlli automatizzati e formali ex artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/1973 e 54-bis e 54-ter DPR 633/1972, e da contributi INPS non da accertamento; esclusi, perché fuori dal perimetro, i carichi da accertamento e in genere quelli non derivanti da dichiarazione; multe stradali solo per interessi e aggio, c. 97; si paga capitale e spese di notifica ed esecuzione, non sanzioni, interessi di mora, somme aggiuntive INPS e aggio; unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o fino a 54 rate bimestrali di pari importo, min. 100 euro: 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026, poi 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre dal 2027 fino al 31 maggio 2035, interessi 3% annuo dal 1° agosto 2026, c. 83-84; domanda telematica entro il 30 aprile 2026, integrabile entro la stessa data, c. 86 e 88, con impegno a rinunciare ai giudizi pendenti che sono sospesi e poi estinti, c. 87; comunicazione degli importi entro il 30 giugno 2026, c. 92; effetti della domanda: sospensione di prescrizione e decadenza, delle rateizzazioni in corso, divieto di nuovi fermi, ipoteche ed esecuzioni, blocco di quelle avviate salvo incanto positivo, non inadempienza per i pagamenti PA, DURC, c. 91; alla prima rata pagata le esecuzioni si estinguono e le vecchie dilazioni sono revocate senza nuova rateizzazione, c. 94; decadenza per mancato o insufficiente pagamento dell'unica rata, di due rate anche non consecutive o dell'ultima, con tolleranza di 5 giorni, c. 95; ammessi i decaduti dalle rottamazioni precedenti e dalla quater e riammissione se non in regola al 30 settembre 2025, c. 99; esclusi i debiti della quater e riammissione con rate in regola al 30 settembre 2025, c. 100; sovraindebitamento e procedure concorsuali, c. 96 e 98), la rottamazione degli enti territoriali (art. 10-quinquies DL 38/2026 conv. L. 88/2026, mod. L. 113/2026: tutti i debiti tributari e non, carichi 2000-2023 affidati da regioni ed enti locali che hanno deliberato e comunicato l'adesione entro il 31 luglio 2026; dati disponibili dal 15 ottobre 2026; domanda tra il 16 ottobre e il 15 dicembre 2026; pagamento in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o 54 rate bimestrali dal 31 marzo 2027, 3% dal 1° aprile 2027; comunicazione entro il 28 febbraio 2027; multe e sanzioni amministrative non tributarie solo per interessi e aggio; verificare la delibera del proprio comune), la quater e la riammissione (L. 197/2022 art. 1 c. 231-252: carichi 2000-giugno 2022, 18 rate fino al 30 novembre 2027; riammissione ex art. 3-bis DL 202/2024 per i decaduti al 31 dicembre 2024 con domanda entro il 30 aprile 2025 e 10 rate con interessi al 2% fino al 30 novembre 2027; chi è decaduto dopo può passare alla quinquies solo se non era in regola al 30 settembre 2025), che cosa fare oggi (chi ha aderito alla quinquies: rispettare le scadenze, verificare la comunicazione nell'area riservata; chi non ha aderito: rateizzazione ordinaria ex art. 19 DPR 602 fino a 84 o 120 rate, sospensione, ricorso; i decaduti: rateizzazione ordinaria solo se ammessa; enti locali: attendere il 16 ottobre; proposte di riapertura respinte nella conversione del DL 63/2026), gli errori (aderire senza controllare la prescrizione delle cartelle, che si sana con la domanda; rinunciare a giudizi che si stavano vincendo; contare su una proroga; scegliere poche rate senza liquidità: la seconda rata mancata fa decadere).