In breve
- Quinquies (L. 199/2025): carichi 2000-2023 da omesso versamento, controlli automatizzati e INPS; niente sanzioni, interessi e aggio; domanda chiusa il 30 aprile 2026; unica rata al 31/7/2026 o 54 rate bimestrali al 3% fino al 2035.
- Decadenza con due rate anche non consecutive o l'ultima (tolleranza 5 giorni); niente nuova rateizzazione.
- Enti territoriali (DL 38/2026): comuni e regioni che hanno aderito entro il 31/7/2026; domanda 16 ottobre - 15 dicembre 2026; pagamento dal 31/3/2027.
- Quater e riammissione 2025: rate fino al 30/11/2027; decaduti al 30/9/2025 potevano passare alla quinquies.
- La domanda sospende fermi, ipoteche, pignoramenti e giudizi; chi è fuori: rateizzazione ordinaria, prescrizione, ricorso.
La rottamazione-quinquies
«I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 54-bis e 54-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora […] o le sanzioni e le somme aggiuntive […] e le somme maturate a titolo di aggio […], versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Il pagamento […] è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare […]. La definizione non produce effetti […] in caso di mancato o insufficiente versamento ovvero, nelle sole ipotesi di cui alle lettere a) e c), anche di tardivo versamento superiore a cinque giorni: a) dell'unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento; b) di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento; c) dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento».
| Rottamazione-quinquies | Rottamazione enti territoriali | Quater e riammissione | |
|---|---|---|---|
| Norma | Art. 1 c. 82-100 L. 199/2025 | Art. 10-quinquies DL 38/2026 (L. 88/2026, mod. L. 113/2026) | Art. 1 c. 231-252 L. 197/2022; art. 3-bis DL 202/2024 |
| Carichi | 2000-2023, statali e INPS: omesso versamento di imposte dichiarate, controlli automatizzati e formali, contributi non da accertamento; multe solo per interessi e aggio | 2000-2023 affidati da regioni ed enti locali che hanno deliberato e comunicato l'adesione entro il 31/7/2026; tutti i debiti, tributari e non; sanzioni non tributarie solo per interessi e aggio | 2000-30/6/2022, tutti gli enti che riscuotono con AdER |
| Domanda | Entro il 30 aprile 2026 (chiusa) | Dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026, telematica | Quater: 30/6/2023; riammissione: 30/4/2025 (chiuse) |
| Si paga | Capitale + spese di notifica ed esecuzione | Idem | Idem |
| Quando | Unica il 31/7/2026 o 54 rate bimestrali (31/7, 30/9, 30/11/2026; poi 31/1, 31/3, 31/5, 31/7, 30/9, 30/11 fino al 31/5/2035); 3% dal 1/8/2026; rata min. 100 euro | Unica il 31/3/2027 o 54 rate bimestrali dal 31/3/2027 (31/3, 31/5, 31/7, 30/9, 30/11/2027; poi bimestrali dal 2028); 3% dal 1/4/2027 | Quater: 18 rate fino al 30/11/2027; riammissione: unica 31/7/2025 o 10 rate fino al 30/11/2027, 2% |
| Comunicazione importi | Entro il 30/6/2026 | Entro il 28/2/2027 | Già inviate |
| Decadenza | Unica rata non pagata; due rate anche non consecutive; ultima rata; 5 giorni di tolleranza | Stesse regole | Quater: una rata (5 giorni di tolleranza) come da L. 197/2022 |
La quinquies è più selettiva delle precedenti: dentro solo i carichi «da dichiarazione» (imposte dichiarate e non versate, avvisi bonari, contributi INPS non da accertamento), fuori gli accertamenti, che invece la quater includeva; per questo è stata proposta una riapertura con l'inclusione degli accertamenti e dei decaduti, ma la conversione del decreto carburanti (L. 113/2026) ha modificato solo il calendario degli enti territoriali. La domanda ha effetti immediati sulla cartella: sospende prescrizione e decadenza, blocca nuovi fermi, ipoteche e pignoramenti, congela le rateizzazioni in corso (che al 31 luglio 2026 sono revocate) e sospende i giudizi pendenti, che si estinguono con la prima rata. Chi era in rateizzazione ordinaria e ha aderito non torna indietro: se decade dalla rottamazione non può chiedere una nuova dilazione su quei carichi. Per i comuni e le regioni la partita si gioca sulla delibera: l'adesione era facoltativa e andava comunicata all'agente entro il 31 luglio 2026; la delibera di adesione è pubblicata sul sito istituzionale dell'ente (c. 2) e dal 15 ottobre 2026 i carichi definibili compaiono nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.
Che cosa fare, caso per caso
- Ha aderito alla quinquies: controlli la comunicazione ricevuta entro il 30 giugno 2026 (importi, rate, scadenze), attivi la domiciliazione, rispetti il calendario; una rata in ritardo entro 5 giorni non fa decadere, la seconda sì. Verifichi che fermi e ipoteche vengano cancellati a saldo.
- Ha debiti con il comune o la regione (IMU, TARI, canoni, multe comunali, bollo auto regionale): verifichi se l'ente ha deliberato entro il 31 luglio 2026; se sì, prepari la domanda per il 16 ottobre-15 dicembre 2026 e la liquidità per il 31 marzo 2027 o la prima rata.
- Non ha aderito e ha carichi statali: nessuna definizione aperta; chieda la rateizzazione ordinaria (art. 19 DPR 602/1973: fino a 84 rate con semplice richiesta sotto 120.000 euro, fino a 120 con documentazione), verifichi la prescrizione e la notifica, e per i debiti non dovuti la sospensione.
- È decaduto dalla quinquies o dalla quater: il debito torna intero; la nuova rateizzazione è esclusa per i carichi della quinquies decaduta; resta la possibilità di contestare i singoli carichi e, per i debiti locali, la rottamazione degli enti territoriali che accoglie anche i decaduti dalle precedenti definizioni.
- Ha un ricorso pendente sui carichi definibili: la domanda comporta la rinuncia; il giudizio è sospeso e poi estinto, con inefficacia delle sentenze di merito non definitive (c. 87). Se il ricorso è fondato, la rottamazione può costare più di quanto fa risparmiare.
Le definizioni agevolate non cancellano i vizi delle cartelle: aderire vuol dire riconoscere il debito e rinunciare a farli valere, e le somme versate non sono rimborsabili (c. 90) anche se poi la cartella si rivelasse prescritta. Prima di aderire conviene un'analisi dei carichi nell'estratto di ruolo: per i più vecchi la prescrizione quinquennale o decennale e le intimazioni mai notificate possono valere più dello sconto. Per chi ha debiti superiori alle proprie possibilità anche a rate, le procedure di sovraindebitamento consentono di includere i carichi rottamati (c. 96) e di pagarli nei termini dell'omologazione. Sulla riforma della riscossione del 2024 e sul discarico automatico dei carichi non riscossi entro cinque anni rinviamo alla guida dedicata.
Domande frequenti
Ho cartelle per IRPEF non versata del 2019 e contributi INPS del 2021: posso ancora rottamare?
Con la quinquies non più: la domanda andava presentata entro il 30 aprile 2026 (art. 1, c. 86, L. 199/2025) e le proposte di riapertura presentate in Parlamento nella conversione del decreto carburanti non sono state approvate. I carichi di quel tipo (omesso versamento di imposte dichiarate, controlli automatizzati, contributi INPS non da accertamento, affidati tra il 2000 e il 2023) erano esattamente quelli definibili. Oggi restano la rateizzazione ordinaria (fino a 84 rate mensili sotto i 120.000 euro con semplice richiesta, fino a 120 documentando la difficoltà), la verifica della prescrizione e dei vizi di notifica, e la sospensione se il debito non è dovuto. Se invece ha debiti con il comune o la regione (IMU, TARI, multe comunali, bollo auto regionale), controlli se l'ente ha deliberato l'adesione entro il 31 luglio 2026: in quel caso la domanda si presenta tra il 16 ottobre e il 15 dicembre 2026, con pagamento dal 31 marzo 2027.
Ho aderito alla quinquies con 54 rate: che cosa succede se ne salto una?
Una rata saltata, o pagata in ritardo oltre i cinque giorni di tolleranza, non fa decadere; la seconda sì, anche se non consecutiva, e così pure il mancato pagamento dell'ultima (art. 1, c. 95). Con la decadenza la definizione «non produce effetti»: le somme versate restano acquisite come acconto sul debito originario, comprensivo di sanzioni e interessi, i termini di prescrizione riprendono a decorrere e la riscossione riparte; inoltre non si può chiedere una nuova rateizzazione ordinaria per quei carichi, perché il c. 94 la esclude dopo la revoca delle vecchie dilazioni. Le rate del 2026 scadono il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre; dal 2027 la cadenza è bimestrale (31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre) fino al 31 maggio 2035, con interessi del 3% annuo dal 1° agosto 2026. Attivi la domiciliazione bancaria e verifichi ogni rata nell'area riservata.
Avevo la rottamazione-quater, ho saltato le rate nel 2025 e sono decaduto: ho un'altra possibilità?
Dipende da quando. Chi era decaduto al 31 dicembre 2024 poteva chiedere la riammissione entro il 30 aprile 2025 (art. 3-bis D.L. 202/2024), con dieci rate fino al 30 novembre 2027. Chi è decaduto dopo, e al 30 settembre 2025 non aveva pagato tutte le rate scadute, poteva includere quei debiti nella quinquies entro il 30 aprile 2026 (art. 1, c. 99, lett. b); chi invece al 30 settembre 2025 era in regola non poteva trasferirli (c. 100) e resta nella quater con le sue scadenze. Se ha perso anche la finestra della quinquies, per i carichi statali non ci sono oggi definizioni aperte: la strada è la rateizzazione ordinaria, se ammessa, o la verifica di prescrizione e vizi per contestare le cartelle più vecchie. Per i carichi degli enti territoriali che hanno aderito, la finestra del 16 ottobre-15 dicembre 2026 accoglie anche i decaduti dalle definizioni precedenti.
La domanda di rottamazione blocca il fermo dell'auto e il pignoramento dello stipendio?
Sì, dal momento della presentazione: per i carichi inseriti nella domanda non possono essere iscritti nuovi fermi e ipoteche (quelli già iscritti restano fino al pagamento), non possono essere avviate nuove esecuzioni e quelle in corso non proseguono, salvo che si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo; il debitore non è considerato inadempiente per i pagamenti della pubblica amministrazione e ottiene il DURC (art. 1, c. 91). Con il pagamento della prima o unica rata le procedure esecutive già avviate si estinguono (c. 94, lett. b); il fermo si cancella con il pagamento integrale, l'ipoteca pure. Se poi si decade, tutto riparte. Anche i giudizi pendenti sui carichi rottamati vengono sospesi dal giudice su presentazione della domanda ed estinti dopo la prima rata, con inefficacia delle sentenze non definitive (c. 87): per questo prima di aderire va valutato se il ricorso in corso aveva buone possibilità.
Fonti normative
- Art. 1, commi 82-100, L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) — Definizione agevolata dei carichi 2000-2023 (rottamazione-quinquies)
- Art. 10-quinquies D.L. 38/2026 (conv. L. 88/2026, mod. L. 113/2026) — Estensione della definizione agevolata ai carichi degli enti territoriali
- Art. 3-bis D.L. 202/2024 (conv. L. 15/2025) — Riammissione alla rottamazione-quater
- Art. 1, commi 231-252, L. 197/2022 — Rottamazione-quater
- Art. 19 DPR 602/1973 — Dilazione del pagamento
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Cartelle e riscossioneLa cartella di pagamento: che cosa fare nei sessanta giorniCome si legge, i 60 giorni, il giudice giusto, i vizi (notifica, decadenza, prescrizione), rate fino a 84/120, sospensione, pignoramenti e limiti, il testo unico dal 2027.
- Cartelle e riscossioneLa rateizzazione delle cartelle (art. 19 DPR 602/1973) dal 2025Chi può chiederla, soglia dei 120.000 euro, rate su semplice richiesta (84/96/108) e documentate (fino a 120), parametri ISEE e indici, proroga per peggioramento, rate crescenti, interessi 4,5%, effetti della domanda (stop a fermi, ipoteche, esecuzioni), prima rata ed estinzione dei pignoramenti, sospensione, decadenza con 8 rate, nuove richieste, testo unico dal 2027.
- Cartelle e riscossioneLa prescrizione delle cartelle: 5 o 10 anni?Decadenza (termini per la notifica della cartella, art. 25) e prescrizione (dopo la notifica), tabella dei termini per tipo di credito, la regola delle Sezioni Unite 23397/2016 (la cartella non è un giudicato), atti interruttivi (intimazione ex art. 50, preavviso di fermo, ipoteca, pignoramento, rateizzazione), sospensione durante la rateizzazione e le definizioni agevolate, come si eccepisce (ricorso alla Corte tributaria, al giudice del lavoro, al giudice di pace o dell'esecuzione), estratto di ruolo e impugnabilità limitata, cartelle vecchie e stralcio, richiesta di sgravio in autotutela, effetti sul DURC.
- Cartelle e riscossioneChiedere la sospensione della riscossioneLa sospensione legale (art. 1 c. 537-544 L. 228/2012, in vigore fino al 31 dicembre 2026 e poi trasfusa nell'art. 120 D.Lgs. 33/2025: entro 60 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione utile o di un atto cautelare o esecutivo, a pena di decadenza, il debitore presenta all'agente della riscossione, anche online, una dichiarazione documentata che gli atti dell'ente o la cartella sono stati interessati da: a) prescrizione o decadenza del credito anteriore alla data in cui il ruolo è reso esecutivo, b) sgravio dell'ente creditore, c) sospensione amministrativa dell'ente, d) sospensione giudiziale o sentenza di annullamento totale o parziale in un giudizio senza l'agente, e) pagamento fatto all'ente prima della formazione del ruolo; l'agente sospende subito ogni iniziativa sulle partite indicate e trasmette entro 10 giorni all'ente, che risponde al debitore con PEC o raccomandata confermando lo sgravio o la legittimità del debito; se l'ente non risponde entro 220 giorni dalla dichiarazione, le partite sono annullate di diritto e l'agente è discaricato, salvo che i motivi siano diversi da quelli dell'elenco o vi sia sospensione o sentenza non definitiva; la dichiarazione non è ripetibile e la reiterazione non sospende; documenti falsi: sanzione dal 100 al 200% con minimo 258 euro oltre al penale; per i debiti fino a 1.000 euro niente azioni cautelari o esecutive prima di 120 giorni dall'invio del dettaglio delle iscrizioni; il termine per l'espropriazione resta sospeso; non copre i vizi di notifica, l'infondatezza del merito, la prescrizione maturata dopo il ruolo, che si fanno valere con il ricorso), la sospensione amministrativa (art. 39 DPR 602/1973: il ricorso contro il ruolo non sospende la riscossione; l'ufficio può disporla in tutto o in parte con provvedimento motivato fino alla sentenza di primo grado, revocabile per pericolo; istanza all'ufficio insieme all'autotutela; interessi del 4,5% annuo sulle somme sospese poi dovute; sospensione dell'ente locale per i tributi propri), la sospensione giudiziale (art. 47 D.Lgs. 546/1992: istanza nel ricorso o separata alla corte di giustizia tributaria, per danno grave e irreparabile con fumus; trattazione entro 30 giorni, decreto presidenziale urgente, ordinanza motivata in udienza, garanzia possibile salvo bollino di affidabilità, impugnabile in 15 giorni; merito fissato entro 90 giorni; anche in appello e in Cassazione ex artt. 52 e 62-bis; la riscossione frazionata: un terzo con il ricorso, due terzi dopo il primo grado, il resto dopo l'appello, artt. 15 DPR 602 e 68 D.Lgs. 546), le sospensioni di fatto (domanda di rateizzazione ex art. 19 DPR 602: blocca fermi, ipoteche e nuove esecuzioni; definizioni agevolate: sospensione con la domanda; sovraindebitamento; sospensione per eventi eccezionali ex art. 19-bis, calamità), la scelta (prescrizione prima del ruolo e pagamenti: sospensione legale; vizi dell'atto presupposto o merito: ricorso con istanza cautelare; prescrizione dopo la cartella: ricorso contro l'intimazione o il pignoramento; debito dovuto ma non sostenibile: rateizzazione), gli errori (presentare la dichiarazione dopo i 60 giorni, che non sospende; usarla per motivi non previsti; considerarla un ricorso, perché i termini di impugnazione corrono; non conservare la ricevuta; documenti falsi).
- Cartelle e riscossioneIl fermo amministrativo dell'auto (art. 86 D.P.R. 602/1973)Come nasce (art. 86 D.P.R. 602/1973: decorsi inutilmente i 60 giorni dalla notifica della cartella, art. 50, l'agente della riscossione può disporre il fermo dei beni mobili registrati del debitore o dei coobbligati; c. 2: la procedura inizia con la notifica di una comunicazione preventiva con l'avviso che, senza pagamento entro 30 giorni, il fermo sarà iscritto nei registri senza ulteriore comunicazione, salvo che il debitore dimostri nel termine che il bene è strumentale all'attività di impresa o della professione; iscrizione al PRA e comunicazione alla direzione regionale e alla regione; per debiti di qualsiasi importo, fisco, INPS, multe, tributi locali affidati alla riscossione; c. 3: chi circola con veicoli fermi è soggetto alla sanzione dell'art. 214 c. 8 CdS, da 1.984 a 7.937 euro, con revoca della patente e confisca; l'auto ferma non può essere venduta utilmente, il vincolo segue il bene, e non si può radiare; il fermo non consente il pignoramento automatico ma lo prepara), le difese nel preavviso (pagamento integrale; rateizzazione ex art. 19: la presentazione della richiesta sospende i termini e impedisce l'iscrizione di nuovi fermi e ipoteche, non cancella quelli già iscritti, che restano fino al pagamento integrale o alla rinuncia dell'agente; 84 rate su semplice richiesta fino a 120.000 euro nel 2025-2026, fino a 120 documentando la difficoltà; istanza di strumentalità con documenti: iscrizione dell'attività, uso esclusivo, libro cespiti, contratto di lavoro che richiede il veicolo, per le persone fisiche solo se l'auto è indispensabile all'attività; sospensione legale della riscossione entro 60 giorni per prescrizione, pagamento, sgravio, sospensione giudiziale, art. 1 c. 537-543 L. 228/2012; istanza di sospensione ed eventuale autotutela; per i disabili e le auto adattate la prassi esclude il fermo solo in alcuni casi), il ricorso (il preavviso di fermo è impugnabile come atto autonomo secondo le Sezioni Unite; giurisdizione: corte di giustizia tributaria per i tributi, art. 19 lett. e-ter D.Lgs. 546/1992, giudice del lavoro per i contributi, giudice di pace o tribunale per le multe e le sanzioni amministrative, con opposizione ex art. 615 c.p.c.; termini: 60 giorni per il ricorso tributario, 40 per l'opposizione ex art. 615 nei casi previsti; motivi: cartella mai notificata, prescrizione del credito, pagamento, veicolo strumentale, mancanza del preavviso, sproporzione per debiti minimi secondo parte della giurisprudenza, fermo su veicolo di terzi; sospensiva), la cancellazione (dopo il pagamento integrale l'agente rilascia il provvedimento di revoca e provvede d'ufficio alla cancellazione al PRA per le revoche dal 2020, senza costi dal 2021; con la rateizzazione, cancellazione solo a saldo; annullamento con sentenza; il debitore verifica l'esito con visura PRA), casi particolari (auto cointestata: fermo sulla quota del debitore ma il veicolo non circola; leasing e noleggio: il fermo colpisce il proprietario, non l'utilizzatore debitore, e viceversa; auto venduta prima dell'iscrizione con trascrizione posteriore; veicolo demolito; erede; fermo per debiti dell'ex coniuge; rottamazione delle cartelle e sospensione), errori (circolare «solo fino a casa», vendere con scrittura privata, ignorare il preavviso aspettando la cartella).
- Cartelle e riscossioneIl pignoramento dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione: conto, stipendio, pensione, casa, autoQuando può iniziare (cartella notificata e 60 giorni scaduti, art. 50; avviso di intimazione con 5 giorni se è passato più di un anno; per i debiti fino a 1.000 euro comunicazione di dettaglio e attesa di 120 giorni, art. 1 c. 544 L. 228/2012 fino al 2026; sospensione per rateizzazione, ricorso con sospensiva, sospensione legale a domanda), il pignoramento presso terzi (art. 72-bis: ordine diretto alla banca, al datore, al cliente di pagare all'Agenzia entro 60 giorni, senza udienza; esclusi i crediti pensionistici, che seguono la via ordinaria; inottemperanza del terzo), stipendio e pensione (art. 72-ter: un decimo fino a 2.500 euro, un settimo da 2.500 a 5.000, un quinto oltre; pensione impignorabile fino al doppio dell'assegno sociale, minimo 1.000 euro, art. 545 c. 7 c.p.c.; sul conto l'ultimo stipendio o pensione accreditati restano liberi, art. 72-ter c. 2-bis, e le somme precedenti oltre il triplo dell'assegno sociale, art. 545 c. 8), gli immobili (art. 76: nessuna espropriazione sull'unico immobile adibito ad abitazione con residenza, non di lusso; altri immobili solo se il debito supera 120.000 euro, dopo ipoteca da almeno sei mesi, e se il valore netto lo consente; art. 77: ipoteca da 20.000 euro con preavviso di 30 giorni; vendita all'incanto gestita dall'Agenzia senza autorizzazione del giudice, art. 52; vendita diretta dal debitore con il consenso dell'Agenzia), i beni mobili (art. 62: beni strumentali pignorabili solo per un quinto e con custodia al debitore; art. 86: fermo dei veicoli con preavviso di 30 giorni, escluso il bene strumentale; beni impignorabili del c.p.c.), come difendersi (verifica della notifica della cartella e della prescrizione; rateizzazione fino a 84 rate senza documenti sotto 120.000 euro nel 2025-2026, 96 nel 2027-2028, fino a 120 con prova della difficoltà, art. 19, con decadenza dopo 8 rate non pagate; sospensione legale entro 60 giorni per pagamento, sgravio, prescrizione, sentenza; rottamazioni; sovraindebitamento), le opposizioni (art. 57: esclusa l'opposizione all'esecuzione salvo pignorabilità, riaperta dalla Corte costituzionale 114/2018 per i fatti successivi alla cartella; esclusa quella agli atti su notifica e regolarità del titolo; giudice tributario per i vizi della cartella e per il pignoramento come primo atto conosciuto, Cass. SU 13913/2017; giudice ordinario per i vizi dell'esecuzione), i contributi INPS e le multe (stesse regole; opposizioni davanti al giudice del lavoro o al giudice di pace).
- Multe e sanzioni amministrativeLa cartella per una multa non pagata: prescrizione e ricorsoDal verbale alla cartella (60 giorni per pagare o ricorrere; verbale titolo esecutivo per la metà del massimo più spese, art. 203, comma 3, CdS; ruolo ex art. 27 L. 689/1981; maggiorazione del 10% per ogni semestre di ritardo con tetto dei tre quinti per le multe stradali; aggio e spese di notifica), ingiunzione fiscale dei comuni, prescrizione quinquennale (art. 28 L. 689: dalla violazione, interrotta da verbale, cartella, intimazione; nessuna trasformazione in 10 anni), che cosa contestare (verbale mai notificato: opposizione ex art. 7 D.Lgs. 150/2011 al giudice di pace entro 30 giorni dalla cartella; prescrizione o pagamento: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; vizi di notifica o di forma della cartella: opposizione agli atti ex art. 617 entro 20 giorni; notifica del verbale oltre i 90 giorni), autotutela all'ente e sospensione della riscossione con dichiarazione all'Agente entro 60 giorni (L. 228/2012, commi 537-540: annullamento di diritto dopo 220 giorni di silenzio), rateizzazione (art. 19 DPR 602/1973), rottamazione (solo interessi e maggiorazioni), conseguenze (fermo dell'auto con preavviso di 30 giorni, pignoramento dopo 60 giorni, intimazione dopo un anno), punti e patente, cartelle per multe di altri Stati.
- SovraindebitamentoIl sovraindebitamento: le procedure per chi non riesce più a pagareChi può accedere (art. 2 c. 1 lett. c: consumatore, professionista, imprenditore minore sotto 300.000 di attivo, 200.000 di ricavi e 500.000 di debiti, imprenditore agricolo, start-up innovativa, ogni debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, compresi ex imprenditori cancellati da oltre un anno e soci illimitatamente responsabili; procedure familiari, art. 66), l'OCC (organismo di composizione della crisi iscritto al registro del Ministero, o professionista nominato dal tribunale; raccoglie i documenti, redige la relazione su cause, diligenza e attendibilità, accede alle banche dati; compensi regolamentati; l'avvocato non è obbligatorio nella ristrutturazione, art. 68), la ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67: piano a contenuto libero con pagamento anche parziale, falcidia della cessione del quinto, privilegiati pagabili al valore di liquidazione con moratoria fino a due anni, mutuo sulla casa che prosegue; nessun voto; misure protettive dal decreto di apertura, art. 70; omologazione con sentenza anche contro il creditore dissenziente se non riceve meno della liquidazione; esclusi chi ha esdebitazione nei 5 anni, due esdebitazioni o colpa grave, malafede, frode, art. 69; il creditore che ha finanziato in modo irresponsabile non può contestare la convenienza; esecuzione con vigilanza dell'OCC, art. 71; revoca per frode o inadempimento), il concordato minore (art. 74: per professionisti, imprese minori e agricole se prosegue l'attività, altrimenti con risorse esterne apprezzabili; classi; voto dei creditori con la maggioranza dei crediti, art. 79; omologazione anche senza l'adesione del fisco quando determinante e conveniente, art. 80; misure protettive), la liquidazione controllata (art. 268: su domanda del debitore o del creditore per debiti scaduti da almeno 50.000 euro, non se l'OCC attesta che non c'è attivo; sentenza, liquidatore, elenco dei creditori, inventario e programma in 90 giorni, art. 270-272; dura tre anni e comprende i beni sopravvenuti fino all'esdebitazione; stipendio e pensione nei limiti del mantenimento; esdebitazione di diritto alla chiusura o dopo tre anni, art. 282), l'esdebitazione dell'incapiente (art. 283: persona fisica meritevole senza alcuna utilità, anche con reddito fino all'assegno sociale aumentato della metà per la scala ISEE; una sola volta; domanda tramite OCC con relazione anche sul merito creditizio del finanziatore; obbligo per tre anni di dichiarare ogni anno le utilità sopravvenute, sulle quali i creditori possono agire, art. 283 c. 7 e 9), i debiti (tutti, compresi fiscali e contributivi con transazione, sanzioni, mutui; esclusi dall'esdebitazione alimenti, danni da illecito e sanzioni penali; i garanti restano obbligati), gli effetti (sospensione di pignoramenti e cessioni del quinto, blocco degli interessi, cancellazione delle segnalazioni dopo l'esecuzione, casellario e conseguenze sull'accesso al credito), costi e tempi (compenso dell'OCC in percentuale sull'attivo e sul passivo con minimi, gratuito patrocinio ammesso; 6-12 mesi per l'omologazione; l'importanza dell'assistenza legale), gli errori da evitare (nuovi debiti in pendenza, atti dispositivi non dichiarati, dichiarazioni incomplete che integrano frode, ritardo nel presentare la domanda).